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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore
dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2023 promossa da:
(CF ) con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con d.l. n. 193/16 – l. n. 225/16) che, in forza dell'art.1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di UG (CF , presso la cui sede è ex lege domiciliata in UG via degli P.IVA_2
Offici n. 12
ATTORE/I contro
(C.F.: , Controparte_2 C.F._1 Parte_2
(C.F. e partita IVA: ), entrambi rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce P.IVA_3 al presente atto dall'Avvocato Luigi Luccarini (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo stesso
CONVENUTI
pagina 1 di 5 conclusioni
Per l' (come da atto di citazione): «Voglia l 'Ecc.mo Tribunale di UG adito, Parte_1 in accoglimento dell'azione revocatoria proposta, dichiarare l'inefficacia dell'atto di conferimento di immobili per costituzione di società a responsabilità limitata a socio unico del 19/07/2018, trascritto in data 07/08/2018 presso l'Ufficio del Territorio di UG avente a oggetto 1/18 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 201 - 281 (graffate) CAT. A/3, R.C. e del
Terreno Foglio 41, Part. 202, R.D. Euro 9,62, 3/216 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 63 sub. 2 CAT. A/4, R.C. Euro 195,22 e del Fabbricato Foglio 41,
Part. 63 sub. 9 CAT. A/4, R.C. 108,46, nonché 1/9 della piena proprietà in Comune di Marsciano (PG) del Fabbricato Foglio 99, Part. 179 sub. 1 CAT. A/2, R.C. Euro 1.289,85, del Fabbricato Foglio 99,
Part. 179 sub. 2 CAT. C/6, R.C. Euro 68,17, del Fabbricato Foglio 99, Part 179 sub. 5 CAT. C/2, R.C.
Euro 254,87 e del Terreno Foglio 99, particella numero 208, R.D. Euro 4,72 e comunque gli immobili indicati nel presente atto e identificati in base alla documentazione depositata, nei confronti di
[...]
, o, in subordine, la simulazione dello stesso atto, con conseguente Parte_1
dichiarazione di nullità ed inefficacia del medesimo atto, ordinando al Conservatore RR.II. la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese, anche generali»
Per i convenuti e a SOCIO UNICO (come da comparsa di Controparte_2 Parte_2 costituzione): «Voglia il Tribunale di UG, all'atto della esibizione della prova dell'avvenuto versamento da parte di ad della somma convenuta di Euro 38.596,97 Controparte_2 Pt_1
dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione della materia del contendere e/o respingere la domanda giudiziale di in relazione ai seguenti beni: Pt_1
pagina 2 di 5 ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di in relazione ai Pt_1
medesimi beni.»
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l' ha Parte_1
convenuto innanzi a questo Tribunale e la società per Controparte_2 Parte_2
sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, argomentando che il suddetto pur CP_2 essendo a conoscenza dell'ingente esposizione debitoria da egli maturata nei confronti dell'Agenzia - che l'aveva fatto destinatario di cartelle di pagamento e avvisi di addebito e relativi oneri e accessori maturati, per una somma complessiva pari ad € 4.904.793,58 - aveva alienato mediante conferimento nella società a socio unico (socio identificato nello stesso taluni immobili di sua Pt_2 CP_2
proprietà, così pregiudicando le ragioni della creditrice che chiedeva pertanto la revocatoria del Pt_1
suddetto atto.
Si sono costituiti e i quali preliminarmente hanno affermato che «pur senza Controparte_2 Pt_2 in alcun modo riconoscere l'esistenza ed attualità del credito vantato da nei suoi confronti, Pt_1
nelle more ha raggiunto un accordo con la medesima per ottenere, previo Controparte_2 Pt_1 pagamento di una somma ritenuta congrua da quest'ultima, la liberazione di una parte degli immobili soggetti alla spiegata azione revocatoria». Gli stessi, elencati gli immobili oggetto della proposta conciliativa, hanno poi affermato di voler prestare acquiescenza alla domanda di relativamente Pt_1 agli altri immobili, non ritenendo sussistenti motivi per opporvisi “sulla scorta della consolidata giurisprudenza relativa alla revocabilità degli atti di conferimento in società di capitali”, pur specificando che detta acquiescenza non comportava riconoscimento di esistenza ed attualità del credito vantato da nei confronti del convenuto Pt_1 CP_2
La causa veniva rinviata per trattative, senza pertanto che le stesse - a quanto è dato sapere - giungessero a conclusione. All'udienza del 6 febbraio 2025, su concorde richiesta delle parti, era trattenuta in decisione.
***
La domanda di deve essere accolta in quanto sussistono, come riconosciuto anche dai Pt_1
convenuti, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che legittimano l'esperimento dell'azione revocatoria, avendo il pur nella consapevolezza dell'ingente credito da egli maturato verso reso CP_2 Pt_1 più difficoltoso il soddisfacimento di quest'ultima facendo fuoriuscire dal proprio patrimonio dei beni pagina 3 di 5 immobili che la creditrice avrebbe potuto aggredire.
Non essendo pervenuta notizia della positiva conclusione delle trattative e dei tentativi di vendita esperiti dal convenuto in pendenza di giudizio, deve ritenersi che gli stessi non siano andati a buon fine e che pertanto la domanda debba essere accolta integralmente, non essendovi stata cessazione parziale della materia del contendere.
La condotta remissiva dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza è titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.
P.Q.M.
Il Tribunale di UG, Sezione Specializzata per le Imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:
– accoglie la domanda di e dichiara l'inefficacia dell'atto di Parte_1
conferimento di immobili per costituzione di società a responsabilità limitata a socio unico del
19/07/2018, trascritto in data 07/08/2018 presso l'Ufficio del Territorio di UG avente a oggetto
1/18 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 201 - 281
(graffate) CAT. A/3, R.C. e del Terreno Foglio 41, Part. 202, R.D. Euro 9,62, 3/216 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 63 sub. 2 CAT. A/4, R.C. Euro
195,22 e del Fabbricato Foglio 41, Part. 63 sub. 9 CAT. A/4, R.C. 108,46, nonché 1/9 della piena proprietà in Comune di Marsciano (PG) del Fabbricato Foglio 99, Part. 179 sub. 1 CAT. A/2, R.C.
Euro 1.289,85, del Fabbricato Foglio 99, Part. 179 sub. 2 CAT. C/6, R.C. Euro 68,17, del Fabbricato
Foglio 99, Part 179 sub. 5 CAT. C/2, R.C. Euro 254,87 e del Terreno Foglio 99, particella numero 208,
R.D. Euro 4,72 e comunque gli immobili indicati nell'atto di citazione di nei confronti di Pt_1
; Parte_1
– compensa le spese di lite.
Così deciso in UG, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Il giudice estensore dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore
dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2023 promossa da:
(CF ) con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con d.l. n. 193/16 – l. n. 225/16) che, in forza dell'art.1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di UG (CF , presso la cui sede è ex lege domiciliata in UG via degli P.IVA_2
Offici n. 12
ATTORE/I contro
(C.F.: , Controparte_2 C.F._1 Parte_2
(C.F. e partita IVA: ), entrambi rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce P.IVA_3 al presente atto dall'Avvocato Luigi Luccarini (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo stesso
CONVENUTI
pagina 1 di 5 conclusioni
Per l' (come da atto di citazione): «Voglia l 'Ecc.mo Tribunale di UG adito, Parte_1 in accoglimento dell'azione revocatoria proposta, dichiarare l'inefficacia dell'atto di conferimento di immobili per costituzione di società a responsabilità limitata a socio unico del 19/07/2018, trascritto in data 07/08/2018 presso l'Ufficio del Territorio di UG avente a oggetto 1/18 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 201 - 281 (graffate) CAT. A/3, R.C. e del
Terreno Foglio 41, Part. 202, R.D. Euro 9,62, 3/216 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 63 sub. 2 CAT. A/4, R.C. Euro 195,22 e del Fabbricato Foglio 41,
Part. 63 sub. 9 CAT. A/4, R.C. 108,46, nonché 1/9 della piena proprietà in Comune di Marsciano (PG) del Fabbricato Foglio 99, Part. 179 sub. 1 CAT. A/2, R.C. Euro 1.289,85, del Fabbricato Foglio 99,
Part. 179 sub. 2 CAT. C/6, R.C. Euro 68,17, del Fabbricato Foglio 99, Part 179 sub. 5 CAT. C/2, R.C.
Euro 254,87 e del Terreno Foglio 99, particella numero 208, R.D. Euro 4,72 e comunque gli immobili indicati nel presente atto e identificati in base alla documentazione depositata, nei confronti di
[...]
, o, in subordine, la simulazione dello stesso atto, con conseguente Parte_1
dichiarazione di nullità ed inefficacia del medesimo atto, ordinando al Conservatore RR.II. la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese, anche generali»
Per i convenuti e a SOCIO UNICO (come da comparsa di Controparte_2 Parte_2 costituzione): «Voglia il Tribunale di UG, all'atto della esibizione della prova dell'avvenuto versamento da parte di ad della somma convenuta di Euro 38.596,97 Controparte_2 Pt_1
dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione della materia del contendere e/o respingere la domanda giudiziale di in relazione ai seguenti beni: Pt_1
pagina 2 di 5 ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di in relazione ai Pt_1
medesimi beni.»
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l' ha Parte_1
convenuto innanzi a questo Tribunale e la società per Controparte_2 Parte_2
sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, argomentando che il suddetto pur CP_2 essendo a conoscenza dell'ingente esposizione debitoria da egli maturata nei confronti dell'Agenzia - che l'aveva fatto destinatario di cartelle di pagamento e avvisi di addebito e relativi oneri e accessori maturati, per una somma complessiva pari ad € 4.904.793,58 - aveva alienato mediante conferimento nella società a socio unico (socio identificato nello stesso taluni immobili di sua Pt_2 CP_2
proprietà, così pregiudicando le ragioni della creditrice che chiedeva pertanto la revocatoria del Pt_1
suddetto atto.
Si sono costituiti e i quali preliminarmente hanno affermato che «pur senza Controparte_2 Pt_2 in alcun modo riconoscere l'esistenza ed attualità del credito vantato da nei suoi confronti, Pt_1
nelle more ha raggiunto un accordo con la medesima per ottenere, previo Controparte_2 Pt_1 pagamento di una somma ritenuta congrua da quest'ultima, la liberazione di una parte degli immobili soggetti alla spiegata azione revocatoria». Gli stessi, elencati gli immobili oggetto della proposta conciliativa, hanno poi affermato di voler prestare acquiescenza alla domanda di relativamente Pt_1 agli altri immobili, non ritenendo sussistenti motivi per opporvisi “sulla scorta della consolidata giurisprudenza relativa alla revocabilità degli atti di conferimento in società di capitali”, pur specificando che detta acquiescenza non comportava riconoscimento di esistenza ed attualità del credito vantato da nei confronti del convenuto Pt_1 CP_2
La causa veniva rinviata per trattative, senza pertanto che le stesse - a quanto è dato sapere - giungessero a conclusione. All'udienza del 6 febbraio 2025, su concorde richiesta delle parti, era trattenuta in decisione.
***
La domanda di deve essere accolta in quanto sussistono, come riconosciuto anche dai Pt_1
convenuti, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che legittimano l'esperimento dell'azione revocatoria, avendo il pur nella consapevolezza dell'ingente credito da egli maturato verso reso CP_2 Pt_1 più difficoltoso il soddisfacimento di quest'ultima facendo fuoriuscire dal proprio patrimonio dei beni pagina 3 di 5 immobili che la creditrice avrebbe potuto aggredire.
Non essendo pervenuta notizia della positiva conclusione delle trattative e dei tentativi di vendita esperiti dal convenuto in pendenza di giudizio, deve ritenersi che gli stessi non siano andati a buon fine e che pertanto la domanda debba essere accolta integralmente, non essendovi stata cessazione parziale della materia del contendere.
La condotta remissiva dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza è titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.
P.Q.M.
Il Tribunale di UG, Sezione Specializzata per le Imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:
– accoglie la domanda di e dichiara l'inefficacia dell'atto di Parte_1
conferimento di immobili per costituzione di società a responsabilità limitata a socio unico del
19/07/2018, trascritto in data 07/08/2018 presso l'Ufficio del Territorio di UG avente a oggetto
1/18 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 201 - 281
(graffate) CAT. A/3, R.C. e del Terreno Foglio 41, Part. 202, R.D. Euro 9,62, 3/216 della piena proprietà in Comune di Magione (PG) del Fabbricato Foglio 41, Part. 63 sub. 2 CAT. A/4, R.C. Euro
195,22 e del Fabbricato Foglio 41, Part. 63 sub. 9 CAT. A/4, R.C. 108,46, nonché 1/9 della piena proprietà in Comune di Marsciano (PG) del Fabbricato Foglio 99, Part. 179 sub. 1 CAT. A/2, R.C.
Euro 1.289,85, del Fabbricato Foglio 99, Part. 179 sub. 2 CAT. C/6, R.C. Euro 68,17, del Fabbricato
Foglio 99, Part 179 sub. 5 CAT. C/2, R.C. Euro 254,87 e del Terreno Foglio 99, particella numero 208,
R.D. Euro 4,72 e comunque gli immobili indicati nell'atto di citazione di nei confronti di Pt_1
; Parte_1
– compensa le spese di lite.
Così deciso in UG, nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Il giudice estensore dott.ssa Stefania Monaldi
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