Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4584 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio dell'avv. Nunzia Laino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: elettivamente domiciliato come in CP_1 C.F._2 atti presso lo studio dell'avv. Nunzia Laino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 26.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 19.07.1997
e che dalla loro unione erano nati tre figli, di cui due maggiorenni e una minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La abitazione già costituente casa coniugale e sita in Giugliano in Campania (NA) al Viale dello Scorpione n. 4, condotta in locazione dai coniugi, resterà attribuita in via esclusiva alla SI.ra , in uno al mobilio, arredi, suppellettili ivi Parte_1 insistenti mentre il SI. al momento della sottoscrizione dei seguenti CP_1 accordi ha già lasciato la casa coniugale e si occuperà di ritirare dalla stessa i propri effetti personali e provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
3) La figlia minore, , continuerà a vivere unitamente ai fratelli ed alla Persona_1 madre presso l'abitazione già costituente la casa coniugale e sita in Giugliano in
Campania (NA) al Viale dello Scorpione n. 4;
2 4) La figlia minorenne, , sarà comunque affidata in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori i quali si impegnano a favorire, costantemente, i rapporti e le frequentazioni della minore sia con il padre, sia nei rapporti tra i medesimi con i nuclei familiari di origine dei coniugi;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, , a week-end Persona_1 alternati dal venerdì sera e sino alla domenica successiva sempre in accordo con le necessità della minore;
nel corso di ciascuna settimana potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri previo accordo con la madre e con la figlia stessa, compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
6) Durante le vacanze natalizie il padre/madre terrà con se la figlia minore ad anni alterni rispettivamente il 24-25 e 26 dicembre oppure il 31 dicembre il 1 ed il 6 gennaio;
7) Nelle vacanze pasquali la figlia minore trascorrerà consecutivamente il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con i rispettivi genitori;
8) Nel periodo delle vacanze estive la figlia minore, , trascorrerà con Persona_1 ciascuno dei due genitori, 2 (due) settimane, non necessariamente consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
9) Per le altre festività e per i giorni del compleanno ed onomastico dei figli è chiaro che in una condizione di serenità i genitori potranno trascorrere insieme il compleanno dei figli laddove siano concordi entrambi, il giorno della festa della mamma con la madre, il giorno della festa del papà con il padre;
10) Ciascun coniuge potrà condurre con sé in vacanza all'estero la figlia minore e concede sin d'ora all'altro il consenso per il rilascio dei documenti necessari all'espatrio, ovvero la carta d'identità, il passaporto o la dichiarazione di accompagnamento;
11) I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e si impegnano a compiere tutte le formalità necessarie;
12) La SI.ra si dichiara economicamente indipendente potendo Parte_1 contare, al momento, sull'aiuto dei suoi familiari;
13) Il SI. assume l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di CP_1
€ 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, , residente con la madre. L'importo di cui sopra sarà versato Persona_1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico postale e/o ricarica su carta prepagata alle coordinate già e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per Legge.
3 Al momento della sottoscrizione dei presenti accordi il SI. ha già provveduto R_
(in data 11.11.2024) al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minore relativo al mese di novembre 2024; Il SI. rinuncia in favore R_ della SI.ra alla quota del 50% a lui spettante a titolo di assegno unico che Pt_1 sarà, pertanto, erogato per intero alla SI.ra ; Parte_1
14) Il SI. assume l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore, nello specifico a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di patente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese di abbigliamento e/o rinnovo guardaroba (scarpe, cappotti /o giubbini ecc. ecc.) le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica scuola bus campo estivo;
Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4 15) Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e/o rimborsi assicurativi, i genitori sono tenuti a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili;
16) La SI.ra , vivendo nell'abitazione coniugale, si accollerà tutte le Parte_1 spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e gas nonché del canone di locazione a partire già dal mese di novembre 2024, impegnandosi sin d'ora a far volturare a proprio nome la titolarità delle utenze nonchè il contratto di locazione della casa coniugale attualmente intestato al SI. CP_1
17) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. In particolare si specifica che il SI. R_ provvederà al pagamento dei canoni di locazione relativi alla casa coniugale, scaduti e non pagati sino ad ottobre 2024 incluso, così come provvederà al saldo delle utenze relative all'energia elettrica, scadute e non pagate, sempre sino ad ottobre 2024 incluso;
18) Il SI. ha dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti CP_1 al deposito del presente ricorso i redditi di seguito indicati: € CP_1
9.081,55 reddito netto anno 2021; € 0,00 reddito netto anno 2022; € 16.962,18 reddito netto anno 2023.
19) Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato;
20) Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
21) Spese legali compensate.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in
5 ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: , ai C.F._1 CP_1 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (atto n.61, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 21.3.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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