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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/10/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5618/2023 R.G.; tra
rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avvocati Nicola Lonoce e IA Stefania Garganese - opponente;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. IA Rosaria Controparte_1
Savoia - opposta;
e
, rappresentato e difeso dalla Controparte_2
Avvocatura dello Stato di Lecce - opposto; avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 8 ottobre 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto opposizione avverso Parte_1
la cartella di pagamento n. 10620230014480070000, notificatale in data 15.09.2023 da , per il recupero del credito complessivo di Controparte_3
importo pari a €196.207,69, iscritto a ruolo dal Controparte_2
, già , per la restituzione dei contributi
[...] Controparte_4
1 pubblici erogati ai sensi legge 662 del 23.12.1966 (nella misura di €153.387,70 di contributi revocati e di €42.819,99 per quota di interessi, già a ruolo n.991/2018).
L'opponente ha essenzialmente dedotto la nullità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito e decadenza dell'Ente opposto dal potere impositivo, nonché per difetto di motivazione della stessa.
A sostegno dei motivi di opposizione ha esposto che:
-il credito ingiunto è venuto ad esistenza 16 anni prima della notificazione della cartella di pagamento impugnata, in data 31.07.2007, allorquando il
[...]
dispose la revoca dei benefici economici riconosciuti in favore Controparte_4
dell'opponente, a valere sul patto territoriale previsto dalla legge 662/1996, e la restituzione della somma di €153.387,70, oltre interessi e una penale pari al 5%;
-sono trascorsi 11 anni tra la data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato n.
2771/2012 (15.05.2012), che cristallizzò l'ammontare della somma dovuta in restituzione in €153.387,70, oltre interessi, escludendo l'applicazione della penale del
5%, e la data di notificazione della cartella di pagamento oggetto del giudizio
(15.09.2023);
-il decorso del termine di prescrizione decennale non può considerarsi interrotto dalla circostanza che l abbia successivamente formato altri ruoli, Controparte_5
poi annullati in autotutela, o notificato altri atti esattoriali, come la cartella di pagamento n. 02420180003207504000, notificata in seguito all'emissione del ruolo n.991/2018, citato nel “Dettagli Addebiti”, poi dichiarai nulli o inesistenti dall'Autorità Giudiziaria;
-in ogni caso, l'Ente Impositore è decaduto dal diritto di emettere il ruolo, essendo decorso il termine di decadenza quinquennale dalla data di accertamento giudiziale del credito ad opera del Consiglio di Stato (sent.n. 2771 del 15.05.2012);
-la cartella esattoriale oggetto del giudizio è affetta da un grave vizio di forma in quanto richiama a suo fondamento il decreto ministeriale di revoca dei contributi pubblici del 2007 in luogo della sentenza del Consiglio di Stato del 2012, che ha
2 cristallizzato il quantum debeatur e costituisce l'unico titolo azionabile dall'Ente impositore;
-il contenuto della cartella di pagamento impugnata non permette di comprendere i criteri di determinazione degli interessi indicati dall'agente della riscossione, richiama atti inconferenti e non giustificativi della pretesa azionata.
L'opponente ha quindi concluso, in via principale, per la nullità della cartella di pagamento n. 10620230014480070000 e, in subordine, per la declaratoria di nullità parziale della stessa in relazione alla indicazione degli interessi, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori.
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_3
delle contestazioni attinenti alla regolarità formale della cartella impugnata per decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, deducendo CP_6
che:
-l'opponente ha applicato non correttamente il termine ordinario di prescrizione del credito;
-la Sentenza del Consiglio di Stato che ha cristallizzato l'ammontare del credito ingiunto veniva pronunciata in data 15.05.2012, ma il computo del termine prescrizionale decorreva dalla data del passaggio in giudicato della stessa
(30.06.2013);
-a causa dell'emergenza pandemica da virus Covid-19 il Legislatore disponeva la sospensione delle attività di notifica e riscossione delle cartelle di pagamento e dei termini di decadenza e prescrizione dei relativi crediti a far data dal 08.03.2020 e sino al 31.08.2021;
-la decorrenza del termine di prescrizione veniva sospesa in pendenza dei diversi giudizi promossi dalla in opposizione agli atti di riscossione del medesimo Pt_1
credito precedentemente notificati dall'Ente opposto;
3 -in ogni caso, tali atti, indipendentemente dal loro annullamento per vizi di forma, spiegavano effetti interruttivi della prescrizione, manifestando la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti della società opponente;
-la cartella di pagamento impugnata si fonda su una pronuncia passata in giudicato e di conseguenza non trovano applicazione i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa, ma il termine prescrizionale previsto dall'art.2953
c.c.;
-tale cartella esattoriale contiene tutti i dati richiesti dalla normativa speciale in materia e indica specificamente la debenza degli interessi in caso di omesso pagamento.
ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con declaratoria di CP_6
esigibilità del credito ingiunto e vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il , evocato in giudizio quale Ente Controparte_2
impositore a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, ha contestato i motivi di opposizione formulati dalla deducendo che: Pt_1
-le cartelle di pagamento precedentemente formate e notificate dall CP_5
per il recupero del medesimo credito iscritto a ruolo dal Ministero
[...]
opposto (cartella n.0242008000390508100, e successiva intimazione di pagamento n.02420139004630988, e cartella n. 0242018000320750400) venivano annullate dall'Autorità Giudiziaria solo ed esclusivamente per vizi propri delle stesse;
-la notifica di tali cartelle, giunte regolarmente a conoscenza del destinatario, che le impugnava, spiegava l'effetto sostanziale interruttivo del decorso del termine di prescrizione decennale;
-ognuna poneva a base della richiesta di pagamento il decreto ministeriale del 2007 di revoca dei benefici e il conseguente ruolo;
-il opposto ha emesso il ruolo 2018/000911 nel termine di prescrizione CP_2
decennale a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, in assenza di alcuna norma che preveda l'osservanza di un termine quinquennale;
4 -per legge (art.24, comma 32 L.n.449/97), il titolo per l'scrizione a ruolo è costituito dal decreto di revoca dei benefici economici, nella fattispecie rimasto sub iudice fino alla pronuncia del Consiglio di Stato, che ha precisato il corretto importo del credito;
-il Ministero deducente aveva un preciso obbligo di emettere il ruolo per il recupero delle somme indebitamente percepite da ferma la pronuncia del Consiglio Pt_1
di Stato sugli importi.
Il Ministero opposto ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.
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Ordinanza del 3 settembre 2024 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta.
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rilevato che:
1) la società opponente, invocando la sospensione cautelare della cartella opposta, ha eccepito:
- la prescrizione decennale e quinquennale del credito iscritto a ruolo riguardante la restituzione di contributi pubblici per l'importo di €153.387,70, come cristallizzato nella sentenza n.2771-2012 del Consiglio di Stato, tenuto conto del ruolo notificato per la prima volta il 15 settembre 2023 ed anche del dettaglio addebiti emesso nel
2018;
-la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione e per incertezza sulle somme pretese a titolo di interessi;
2) l'opponente ha indicato il periculum in mora nell'esecuzione dell'atto impugnato per iniziativa di , nella lesione dell'immagine, nel grave pregiudizio dei CP_6
rapporti con il sistema bancario;
5 3) ha allegato l'infondatezza dell'opposizione, la mancanza di azioni esecutive CP_6
pregiudizievoli per la debitrice, la solidità di come attestato dal bilancio Pt_1
d'esercizio al 31.12.2023;
4) il , evocato in giudizio quale Ente Controparte_2
impositore a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, ha dedotto che:
-gli incentivi previsti dall'art.2 comma 203 e ss. Della Legge n.662-1996, erogati in favore di sono stati revocati con provvedimento del 31 agosto 2007; Pt_1
ha impugnato la revoca e il Giudice Amministrativo di primo e secondo Parte_1
grado ha confermato la legittimità del provvedimento decadenziale;
-il Consiglio di Stato, nella sentenza n.2771-2012 ha solo escluso la maggiorazione di cinque punti percentuali sulla sorte capitale;
-a seguito di diversi giudizi di opposizione a cartella dinanzi al Giudice Ordinario,
l'Ente impositore, previo discarico, ha emesso il nuovo ruolo del 2023 per l'importo di €196.207,69 al netto del pagamento dell'importo di €6.352,60 effettuato dalla società debitrice;
-la prescrizione non è maturata perché le precedenti cartelle, annullate dal GO per vizi formali, sono state regolarmente notificate alla società debitrice, con effetti interruttivi di ogni termine prescrizionale;
considerato che:
1) la società opponente, sul presupposto dell'accertamento della legittimità del provvedimento di revoca dei contributi pubblici e del credito restitutorio da parte del GA, non ha contestato il diritto dell'Ente impositore alla restituzione dell'importo di € 153.387,70 oltre interessi;
2) per l'eccezione di prescrizione, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del
, ha indicato una serie di Controparte_2 CP_2
adempimenti e di fattori temporali che escluderebbero l'estinzione del credito;
6 3) la contestazione della società debitrice sulla parte del credito dovuto a titolo di interessi, oltre ad essere generica, sembra superata da quanto dedotto dall'Ente impositore circa la decorrenza degli interessi dal momento di decadenza dei benefici con contestuale obbligo di restituzione dell'indebito di € 153.387,70 da parte di (la deduzione difensiva è agganciata al fatto che il Pt_1
Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla legittimità della revoca, ha solo escluso la maggiorazione di cinque punti percentuali sulla sorte capitale richiesta in restituzione);
4) in punto di periculum in mora, la società opponente non ha allegato sufficienti elementi a sostegno della irreparabilità del pregiudizio, tenuto conto del bilancio di esercizio al 31.12.2023 (prodotto dalla difesa ), della CP_6
mancanza concreta ed attuale di istanze esecutive, della generica deduzione di una paventata “lesione all'immagine” e del “pregiudizio dei rapporti con il sistema bancario”.
In conclusione, valutando il fatto che:
-la società dopo le pronunce dei Giudici Amministrativi, è ben Pt_1
consapevole del fatto che ha un obbligo restitutorio di € 153.387,70 oltre interessi (dalla data di decadenza dei benefici economici, accertata dai GA come legittima), tanto ciò vero che “non ha contestato il credito dell'Ente impositore”;
-la stessa società ha promosso diversi giudizi dinanzi al GA ed al GO ottenendo l'accertamento della debenza delle somme e l'annullamento di precedenti cartelle (emesse per il credito restitutorio) solo per vizi formali;
-a fronte dell'obbligo di restituzione dell'indebito, sarebbe giusto intraprendere un percorso solutorio, eventualmente, mediante un piano rateale, anziché promuovere numerosi giudizi con connesse istanze cautelari volte ad impedire la soddisfazione del credito.
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L'opposizione è parzialmente non ammissibile ed è infondata.
La inammissibilità attinge i motivi tesi a contestare la regolarità formale della cartella.
Infatti, la società istante ha ricevuto la notifica della cartella in data 15 settembre
2023 ed avrebbe dovuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc nel termine perentorio di venti giorni.
Sintetim, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è stata collegata alla notifica del provvedimento di revoca degli incentivi pubblici del 2007 ed alla notifica della cartella qui opposta in data 15 settembre 2023, ma, contrariamente all'assunto difensivo, le parti opposte hanno dedotto e documentato una vera e propria “storia giudiziaria” – dinanzi al Giudice Amministrativo in doppio grado e dinanzi al
Giudice Ordinario – da cui si desume che:
1) le varie intimazioni di pagamento sono giunte nella sfera di conoscenza della società debitrice;
2) vi sono stati diversi atti interruttivi;
3) il ruolo n.991-2018, a seguito di discarico da parte dell'Ente impositore, è stato annullato;
4) il Ministero-impositore, con nota del 4 luglio 2023 n.259407, ha comunicato alla società interessata sia il discarico, sia l'emissione di nuovo ruolo n.2023-
003119 per il pagamento della somma di €196.207,69 al netto del pagamento della somma di €6.352,60 da parte di;
Pt_1
5) alcune cartelle di pagamento sono state annullate dal GO per vizi formali, ma, per la pretesa impositiva sostanziale, si sono prodotti numerosi atti interruttivi, come documentato in atti, unitamente alla sospensione “ex lege” per l'esazione coattiva prevista dalla disciplina normativa del periodo di emergenza sanitaria Covid-19;
8 6) il titolo che ha legittimato la pretesa restitutoria iscritta a ruolo è dato dall'originario decreto di revoca del 2007, dichiarato legittimo dal GA;
7) per il credito scaturito dal decreto di revoca ed esattamente determinato nel
“quantum” per effetto delle pronunce del GA, opera la prescrizione decennale ex art.2946 c.c.;
8) rispetto alle
contro
-eccezioni delle parti opposte, supportate da dati tesi a smentire l'eccezione di prescrizione, la difesa dell'opponente non addotto alcun elemento di segno contrario;
9) dopo la costituzione delle parti opposte, l'opponente non ha fatto altro che riportarsi al contenuto dell'atto di opposizione (cfr. ad es. nota in trattazione scritta del 25.02.2025 e del 7.10.2025), senza alcuna contestazione e/o argomentazione rispetto alle avverse deduzioni difensive.
Conclusivamente, tenendo conto della inammissibilità e della infondatezza dei motivi di opposizione, nonché della mancata contestazione sulla pretesa creditoria pubblica, appare evidente che il giudizio è stato funzionalizzato ad un intento dilatorio.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc); la liquidazione tiene conto dei parametri dello scaglione tariffario di riferimento e delle attività difensive svolte, nella fase cautelare e nella fase di merito.
Pqm
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.5618-2023 RG, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione per i motivi tesi a contestare la regolarità formale della cartella notificata il 15.09.2023;
-rigetta l'opposizione;
-condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali, liquidate, in favore di , Controparte_7
nell'importo di € 14.000,00 oltre accessori come per legge (se dovuti) e, in
9 favore del nell'importo di € Controparte_2
14.000,00 oltre accessori come per legge (se dovuti).
Così deciso il 9 ottobre 2025
Il giudice annagrazia lenti
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