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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7613/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 16/01/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7613/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
), con il patrocinio dell'avv. DONATI FEDERICO, elettivamente domiciliato C.F._7 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DONATI FEDERICO
RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea materna di nata a [...] il 29 Persona_1
ottobre 1894.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
pagina 1 di 6 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_1
processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire in tutte le situazioni in cui si palesi una oggettiva situazione di incertezza in cui l'Amministrazione non esamini la domanda nei termini previsti per legge, anche soltanto perché impossibilitata a farlo per il numero esorbitante di domande e gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sussiste, ancora, l'interesse ad agire quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato.
Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti Controparte_1
di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
pagina 2 di 6 Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice
Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della Sig.ra Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio Parte_8
stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
pagina 3 di 6 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio orientativo in senso opposto a quello esplicitato dal Giudice delle leggi e dalle SS.UU. di Cassazione, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che la Sig.ra. cittadina italiana mai naturalizzata, Persona_1
nata a [...] il [...] ha trasmesso la cittadinanza alla figlia che a Parte_8 sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata dalla quale risulta che:
Parte_9
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea materna da cittadina italiana.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
pagina 5 di 6 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
cittadini italiani. Parte_6 Parte_7
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 16/01/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7613/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
), con il patrocinio dell'avv. DONATI FEDERICO, elettivamente domiciliato C.F._7 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DONATI FEDERICO
RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea materna di nata a [...] il 29 Persona_1
ottobre 1894.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
pagina 1 di 6 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_1
processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire in tutte le situazioni in cui si palesi una oggettiva situazione di incertezza in cui l'Amministrazione non esamini la domanda nei termini previsti per legge, anche soltanto perché impossibilitata a farlo per il numero esorbitante di domande e gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sussiste, ancora, l'interesse ad agire quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato.
Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti Controparte_1
di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
pagina 2 di 6 Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice
Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della Sig.ra Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio Parte_8
stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
pagina 3 di 6 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio orientativo in senso opposto a quello esplicitato dal Giudice delle leggi e dalle SS.UU. di Cassazione, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che la Sig.ra. cittadina italiana mai naturalizzata, Persona_1
nata a [...] il [...] ha trasmesso la cittadinanza alla figlia che a Parte_8 sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata dalla quale risulta che:
Parte_9
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea materna da cittadina italiana.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
pagina 5 di 6 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
cittadini italiani. Parte_6 Parte_7
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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