Art. 1. Articolo unico.
La richiesta del verbale di irreperibilita' di cui all' art. 5 della legge 1 ottobre 1951, n. 1140 , per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 .
La Commissione redige il verbale di irreperibilita' osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.
La richiesta del verbale di irreperibilita' di cui all' art. 5 della legge 1 ottobre 1951, n. 1140 , per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 .
La Commissione redige il verbale di irreperibilita' osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.