Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1953, n. 47
Versione
4 marzo 1953
Art. 1. Articolo unico.

La richiesta del verbale di irreperibilita' di cui all' art. 5 della legge 1 ottobre 1951, n. 1140 , per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 .
La Commissione redige il verbale di irreperibilita' osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.

Entrata in vigore il 4 marzo 1953