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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/08/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.50/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. M. M. e P. Guerra
e
Controparte_1
rappresentato dall'Avv. dello Stato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, riconosciuto «con il decreto Prot n. 559/C/3/E/8/CC/2442 del'11.10.2018 ….“vittima del dovere” con la … percentuale di invalidità del 12%, quantificata… secondo i vecchi criteri medicolegali di cui all'art. 5, DPR 243/06», lamenta il rigetto della «istanza del 31.12.2020» con cui «chiedeva di essere sottoposto a visita ai fini della revisione delle percentuali invalidanti, da effettuarsi in applicazione dei corretti criteri medico legali di cui al dPR 181/2009, al fine di vedersi rideterminati i benefici a lui spettanti», motivato dal Controparte_1
«asserendo che soltanto chi era stato dichiarato vittima del dovere in data anteriore all'1.1.2006 avrebbe potuto chiedere la rivalutazione delle infermità per intervenuto aggravamento». Conclude chiedendo di «riconoscere e dichiarare» il proprio diritto: pagina 1 di 4 • alla rideterminazione della speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 34% o nella diversa misura ..accertata in sede di CTU, con ogni conseguente obbligo del resistente di riliquidare al ricorrente CP_1
quanto ancora dovuto a tale titolo, maggiorato della rivalutazione monetaria;
• alla erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, e dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 entrambi debitamente perequati ed esentasse, con ogni conseguente liquidazione degli arretrati maturati a tali titoli a decorrere rispettivamente dall'1.1.2006 e dall'1.1.2008, o da altra data, .. che verrà indicata dal ctu, maggiorati degli interessi legali.
2. L'Amministrazione, costituendosi in giudizio, si limita ad affermare:
• che le «quattro sentenze “gemelle” …(n. 6214-22, 6215-22, 6216-22 e 6217-
22)», con cui la Corte Suprema di Cassazione- Sezioni Unite Civili … ha statuito che “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.r. n. 181/2009”» sono state «depositate nell'anno
2022, pertanto in data successiva all'adozione dei provvedimenti ex adverso censurati ed alla domanda di revisione»;
• che «Parte ricorrente … fonda la richiesta di riconoscimento di una maggior percentuale di invalidità, che comunque si contesta e non risulta comprovata»;
• che «le richieste avanzate col ricorso giudiziale sono quindi inammissibili (anche) perché non precedute da una previa richiesta avanzata in via amministrativa».
3. Apparendo pertanto sufficiente rilevare, in via preliminare, che il diritto all'accoglimento di una istanza sorge dalla legge in vigore, e non dalla interpretazione che ne fornisce la successiva Giurisprudenza, nel merito si rileva che il nominato CTU dr.ssa (Specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni»), visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione disponibile, - all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa pagina 2 di 4 qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio: e i cui risultati nulla sono stati invocati da parte ricorrente, e in alcun modo contestati da parte convenuta - ha accertato in capo al ricorrente «una Invalidità Permanente del 26% e un Danno
Biologico dell'11%» con decorrenza dal 22/3/19 .
4. Deve essere considerato che il danno morale «non è suscettibile di valutazione medico legale» (Cass 25164/20) e può essere risarcito «solo se provat[o] caso per caso» (Cass. 30461/24), e che nessuna specifica prova è stata fornita dal ricorrente;
ma anche tuttavia la stessa vicenda in oggetto, per come descritta, suggerisce di escluderne la totale inesistenza;
pertanto, si ritiene congruo ed equo attribuire due punti a tale componente (a fronte dei 7 attribuibili al massimo);
5. la «percentuale unica di invalidità» - da quantificare, ai sensi del DPR 181/09 (Cfr
Cass.6217/22, cit.), secondo la formula «IC= DB+DM+ (IP-DB)» - risulta pertanto pari al 28%.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA che il ricorrente deve essere ritenuto «Vittima del Dovere», con invalidità complessiva pari, dal 22/3/19, al 28%; e pertanto ha diritto da tale data:
• alla rideterminazione della «elargizione» di cui all'art.11 L.302/90, in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 28%, con ogni conseguente obbligo del resistente di riliquidare quanto ancora CP_1
dovuto a tale titolo, maggiorato della rivalutazione monetaria;
• alla erogazione dell'«assegno vitalizio» mensile di cui all'art.2 L.407/98, e dello «speciale assegno vitalizio» di cui all'art.53 L.206/04, con ogni conseguente liquidazione degli arretrati maturati maggiorati degli
pagina 3 di 4 interessi legali per ritardato pagamento;
CONDANNA l'Amministrazione convenuta, in favore dei difensori antistatari del ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese e € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
PONE le spese di Ctu a carico di parte resistente.
Ancona, 19/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.50/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dagli avv. M. M. e P. Guerra
e
Controparte_1
rappresentato dall'Avv. dello Stato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, riconosciuto «con il decreto Prot n. 559/C/3/E/8/CC/2442 del'11.10.2018 ….“vittima del dovere” con la … percentuale di invalidità del 12%, quantificata… secondo i vecchi criteri medicolegali di cui all'art. 5, DPR 243/06», lamenta il rigetto della «istanza del 31.12.2020» con cui «chiedeva di essere sottoposto a visita ai fini della revisione delle percentuali invalidanti, da effettuarsi in applicazione dei corretti criteri medico legali di cui al dPR 181/2009, al fine di vedersi rideterminati i benefici a lui spettanti», motivato dal Controparte_1
«asserendo che soltanto chi era stato dichiarato vittima del dovere in data anteriore all'1.1.2006 avrebbe potuto chiedere la rivalutazione delle infermità per intervenuto aggravamento». Conclude chiedendo di «riconoscere e dichiarare» il proprio diritto: pagina 1 di 4 • alla rideterminazione della speciale elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 34% o nella diversa misura ..accertata in sede di CTU, con ogni conseguente obbligo del resistente di riliquidare al ricorrente CP_1
quanto ancora dovuto a tale titolo, maggiorato della rivalutazione monetaria;
• alla erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, e dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 entrambi debitamente perequati ed esentasse, con ogni conseguente liquidazione degli arretrati maturati a tali titoli a decorrere rispettivamente dall'1.1.2006 e dall'1.1.2008, o da altra data, .. che verrà indicata dal ctu, maggiorati degli interessi legali.
2. L'Amministrazione, costituendosi in giudizio, si limita ad affermare:
• che le «quattro sentenze “gemelle” …(n. 6214-22, 6215-22, 6216-22 e 6217-
22)», con cui la Corte Suprema di Cassazione- Sezioni Unite Civili … ha statuito che “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.r. n. 181/2009”» sono state «depositate nell'anno
2022, pertanto in data successiva all'adozione dei provvedimenti ex adverso censurati ed alla domanda di revisione»;
• che «Parte ricorrente … fonda la richiesta di riconoscimento di una maggior percentuale di invalidità, che comunque si contesta e non risulta comprovata»;
• che «le richieste avanzate col ricorso giudiziale sono quindi inammissibili (anche) perché non precedute da una previa richiesta avanzata in via amministrativa».
3. Apparendo pertanto sufficiente rilevare, in via preliminare, che il diritto all'accoglimento di una istanza sorge dalla legge in vigore, e non dalla interpretazione che ne fornisce la successiva Giurisprudenza, nel merito si rileva che il nominato CTU dr.ssa (Specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni»), visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione disponibile, - all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa pagina 2 di 4 qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio: e i cui risultati nulla sono stati invocati da parte ricorrente, e in alcun modo contestati da parte convenuta - ha accertato in capo al ricorrente «una Invalidità Permanente del 26% e un Danno
Biologico dell'11%» con decorrenza dal 22/3/19 .
4. Deve essere considerato che il danno morale «non è suscettibile di valutazione medico legale» (Cass 25164/20) e può essere risarcito «solo se provat[o] caso per caso» (Cass. 30461/24), e che nessuna specifica prova è stata fornita dal ricorrente;
ma anche tuttavia la stessa vicenda in oggetto, per come descritta, suggerisce di escluderne la totale inesistenza;
pertanto, si ritiene congruo ed equo attribuire due punti a tale componente (a fronte dei 7 attribuibili al massimo);
5. la «percentuale unica di invalidità» - da quantificare, ai sensi del DPR 181/09 (Cfr
Cass.6217/22, cit.), secondo la formula «IC= DB+DM+ (IP-DB)» - risulta pertanto pari al 28%.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA che il ricorrente deve essere ritenuto «Vittima del Dovere», con invalidità complessiva pari, dal 22/3/19, al 28%; e pertanto ha diritto da tale data:
• alla rideterminazione della «elargizione» di cui all'art.11 L.302/90, in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 28%, con ogni conseguente obbligo del resistente di riliquidare quanto ancora CP_1
dovuto a tale titolo, maggiorato della rivalutazione monetaria;
• alla erogazione dell'«assegno vitalizio» mensile di cui all'art.2 L.407/98, e dello «speciale assegno vitalizio» di cui all'art.53 L.206/04, con ogni conseguente liquidazione degli arretrati maturati maggiorati degli
pagina 3 di 4 interessi legali per ritardato pagamento;
CONDANNA l'Amministrazione convenuta, in favore dei difensori antistatari del ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese e € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
PONE le spese di Ctu a carico di parte resistente.
Ancona, 19/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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