Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1540/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 574/2019 del 17-18 giugno
2019
PROMOSSA DA
(C.F.: ), in persona del suo legale rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentante pro tempore, con sede a Roma in via Abruzzi n. 10 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Aurelio Anselmo che la rap-
presenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio;
è altresì difesa dall'avv. Alice Anselmo per Parte_1
mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo
Difensore in aggiunta al precedente, datata 19 marzo 2024
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), residente a [...], e ivi elettivamente domi- C.F._1
ciliato, presso lo studio dell'avv. Filippo Cordone che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta di questo grado del giudizio
1
E NEI CONFRONTI DI
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti con il presente gravame e,
per l'effetto, riformare nei confronti dell'appellante, la sentenza n. 574/2019
emessa il 17 giugno 2019, dal Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice unico dr. ssa Laura Di Bernardi notificata a mezzo Pec il 5 luglio 2019,
nella parte in cui ha statuito: «Condanna al pagamento a favore di
[...]
dei danni patrimoniali per perdita di chance, pari a €380.000, oltre CP_1
interessi di legge dalla data della presente pronuncia sin al soddisfo» per le motivazioni esposte nel presente atto di appello e nelle difese espletate in sede di giudizio di primo grado, annullandola nella parte in cui non ha riconosciuto la corresponsabilità di parte appellata ex art. 2054, 2° comma, Cc, ed ha statuito sul danno da perdita di chance, ordinando il rimborso totale delle somme dalla società appellante eventualmente erogate, in forza di provvisoria esecuzione della decisione impugnata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al soddi-
sfo, decorrenti dalla data di erogazione delle stesse.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato
Rigettare perché inammissibile, improcedibile, infondato o con qual-
siasi altra statuizione l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 574/2019 del 18 giugno 2019,
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2 confermandola in ordine ai capi impugnati;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 22 aprile 2014, Controparte_1
espose che il 23 luglio 2011, in territorio di Altavilla Milicia, mentre percorreva la strada intercomunale 12 a bordo di un motociclo Yamaha, si era visto tagliare la strada dall'Alfa Romeo di proprietà e condotta da riportando Controparte_6
gravissime lesioni fisiche.
Chiese, quindi, al Tribunale di Termini Imerese la condanna del CP_6
e di , che assicurava il primo per la Rca, al risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali, annoverando tra i primi la perdita di
chance costituita dall'impossibilità di essere assunto quale allievo agente di
[...]
, al cui servizio era stato dichiarato non idoneo a causa degli Parte_2
esiti del sinistro stradale.
1.1. Con la sentenza n. 574/2019 del 17-18 giugno 2019, l'adito giudice,
Part per quel che qui ancora interessa, condannò e il «al pagamento a CP_6
favore di dei danni patrimoniali per perdita di chance, pari Controparte_1
a €380.000».
1.2. ha proposto appello per la riforma della sentenza Parte_1
limitatamente al dictum appena trascritto;
dal canto suo, ha Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 22 novembre 2024 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si
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3 procede quindi alla decisione della causa.
2. In questa sede si duole (solo) che l'impugnata Parte_1
sentenza abbia riconosciuto il diritto del al risarcimento per la perdita CP_1
di chance, contestando sia l'an della relativa pretesa sia, comunque, la corret-
tezza del quantum liquidato dal Tribunale.
Sotto il primo profilo, si afferma la «mancanza di riscontro probatorio circa la sussistenza di un danno da perdita di chance». In particolare, si sostiene che il bando di esame per allievo agente di Polizia penitenziaria «era piuttosto articolato, prevedendo: una prova scritta, un controllo dell'idoneità psico-fisica,
un successivo test attitudinale (art. 12 del bando pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale) ed infine un corso di formazione a cui avrebbe dovuto seguire un esame finale (art. 16 del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)»; sicché, «stante la complessità della procedura selettiva summenzionata (con tre successive prove da affrontare dopo l'accertata idoneità psico-fisica)», sarebbe «lapalis-
siano che non sussisteva alcun elemento valutabile ex ante, tale da consentire di ipotizzare che il sig. avrebbe potuto superare positivamente la prova CP_1
concorsuale, se non fosse stato vittima del sinistro occorso».
Ricordato, quindi, che la chance, per essere rilevante dal punto di vista giuridico, deve consistere non nella mera possibilità di ottenere un risultato fa-
vorevole, bensì nella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita, il motivo prosegue con il richiamo di dottrina e giurisprudenza a sostegno di tale assunto.
2.1. La doglianza, così riassunta, non può accogliersi.
2.2. Al riguardo, si osserva che il modello teorico di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è
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4 conseguenza di un significativo silenzio normativo, a cui fanno da pendant le imponenti elaborazioni dottrinali sul tema) è stato e tuttora resta (come si legge nelle numerose pronunce di legittimità e di merito che affrontano la questione)
il danno patrimoniale, dibattuta essendone la sola forma, se, cioè, di danno emergente o di lucro cessante.
Come affermato dalla Corte Suprema nella sentenza 5641/2018 (richia-
mata dalla successiva sentenza 28993/2019), il duplice paralogismo che ha ac-
compagnato l'evoluzione storica della teoria della chance perduta si risolve nel ricostruirne, da un canto, i tratti caratterizzanti in termini di danno patrimoniale,
e, dall'altro, nell'avere sovrapposto uno degli elementi essenziali della fattispe-
cie dell'illecito, cioè il nesso causale, con il suo oggetto, ovvero il sacrificio della possibilità di un risultato migliore, tanto da indurre autorevole dottrina a contestare in radice la legittimità della sua stessa esistenza e della relativa teo-
rizzazione.
La chance patrimoniale presenta, in apparenza, le caratteristiche dell'in-
teresse pretensivo, mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa, sia pur soltanto in parte qua, attese le evidenti differenze morfologiche tra l'interesse legittimo e la chance: infatti, mentre il primo si connota per l'aspirazione – e la pretesa – alla legittimità dell'azione amministrativa, e dunque preesiste all'azione amministrativa stessa, la chance viene in rilievo quando essa è stata perduta, e cioè quando l'attività amministrativa, ormai esauritasi, è irrimedia-
bilmente viziata e quell'attività ha cagionato un danno risarcibile;
tale chance
postula, quindi, la preesistenza di una situazione “positiva”, cioè di un quid su cui andrà a incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa (il partecipante a un
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5 concorso è portatore di conoscenze e preparazione che preesistono all'inter-
vento “soppressivo” del preposto all'esame; l'azienda che prende parte a una gara a evidenza pubblica è portatrice di professionalità e strutture operative che preesistono all'intervento “eliminativo” dell'ente pubblico che ha bandito la gara per poi impedirgliene illegittimamente la partecipazione).
Invece, la chance “non pretensiva”, rappresentata anch'essa, segnata-
mente nel sottosistema della responsabilità sanitaria, dalla possibilità di conse-
guire un risultato migliorativo della situazione preesistente, diverge struttural-
mente dalla prima, una volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vi-
cenda patologica lamentata dal paziente coincide sincronicamente con la crea-
zione di una chance, prima ancora che con la sua (eventuale) cancellazione col-
pevole, e si innesta su una preesistente situazione “non favorevole” (una situa-
zione, cioè, patologica), rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un
quid inteso come “un pregresso positivo” identificabile ex ante (il paziente è
portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rap-
presenta un peius, e non un quid in positivo, sul piano della chance, allo stato inesistente senza l'intervento medico).
2.2.1. Oltre che sul piano concettuale, la distinzione rileva anche su quello degli effetti (id est, sull'aspetto risarcitorio), dovendo il giudice di merito inevitabilmente tener conto, in una dimensione strettamente equitativa, di tale diversità nella liquidazione del danno. Infatti, se in sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a valori og-
gettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue passate decisioni, ha adottato il parametro del 10% del valore dell'appalto all'atto del riconoscimento di una perdita di chance di vittoria da parte dell'impresa illegittimamente esclusa),
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6 diverso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo.
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance, se-
condo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte in tema di danno non patrimoniale (sentenza 26792/2008), dovrà attingere ai parametri di apprezza-
bilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – potrà costituire al più criterio orientativo, in conside-
razione dell'infungibile specificità del caso concreto, al fine di distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (la sottrazione di un biglietto della lot-
teria appare irrilevante a fini risarcitori), senza che ciò costituisca una contrad-
dizione in termini costituita dalla possibilità di istituire un nesso causale fon-
dato sul “più probabile che non” con un evento di danno rappresentato da una possibilità non probabile, essendo evidente, in tale ricostruzione, la confusione concettuale tra l'analisi del nesso eziologico e quella dell'evento di danno la-
mentato.
Concetto, questo, ulteriormente ribadito da Cass. 12906/2020, per la quale, in materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì ade-
guatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, se-
condo il criterio civilistico del “più probabile che non”, e procedendo poi all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di
chance postula un'incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato
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7 stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno;
con la conseguenza che, provato il nesso causale rispetto a un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conse-
guenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integral-
mente.
2.2.2. Dunque, «la connotazione della chance – intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola (a)causale, ma come evento di danno – in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude né elide la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento […]: è priva di consistenza,
pertanto, l'obiezione secondo cui l'ineludibile incertezza dell'evento non po-
trebbe non riverberare i suoi effetti sulla ricostruzione del nesso causale che,
viceversa, sostanziandosi in una relazione probabilistica tra fatti (destinata a sfociare in un giudizio di accertamento sul piano processuale), si pone su di un piano del tutto speculare rispetto a quello rappresentato dall'incertezza eventi-
stica (id est dal sacrificio della possibilità di un risultato migliore)» (così la motivazione di Cass. 28993/2019).
2.3. Orbene, alla luce di quanto precede, ritiene il collegio – come anti-
cipato – che sia corretta la decisione del Tribunale di riconoscere al il CP_1
diritto al riconoscimento del ristoro per perdita da chance in conseguenza del fatto di non esser stato inserito tra i vincitori del concorso per allievo agente di
Polizia penitenziaria.
Invero:
- lo stesso aveva già «superato la prova d'esame» del concorso CP_1
de quo: è quanto si legge nella nota del Ministero della Giustizia del 13 giugno
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8 2011, con la quale, proprio in ragione di ciò, il veniva invitato a pre- CP_1
sentarsi il successivo 26 luglio (si ricorda che il sinistro si è verificato il 23
luglio 2011) presso la Scuola di formazione e aggiornamento di Roma per es-
sere sottoposto all'accertamento dei requisiti psicofisici (all. 21 del fascicolo di primo grado del ); CP_1
- appare altamente probabile (recte: pressoché certo) che il CP_1
avrebbe superato tali accertamenti, avendo egli già svolto servizio presso il 2°
Reggimento di sostegno dell'Aviazione dell'Esercito con il grado di caporale,
con valutazione finale di «eccellente» e senza alcuna sanzione disciplinare che comportasse la «consegna»: dati, questi, che si leggono nell'all. 24 contenuto nel fascicolo di primo grado dello stesso , costituito da un attestato di CP_1
servizio rilasciato da detto Reggimento;
- ove fosse stato dichiarato idoneo all'esito di tali accertamenti – e si ribadisce che, per quanto esposto, deve ritenersi che sussistessero altissime pro-
babilità (che rasentano la certezza) di un positivo risultato –, il sarebbe CP_1
stato assunto nel Corpo di Polizia penitenziaria, giacché si sarebbe classificato al 790° posto di una graduatoria che vedeva 1.309 idonei, tutti «avviati alle previste attività formative»: si veda, sul punto, l'all. 23 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellato.
2.4. È dunque evidente, a giudizio di questo collegio, che il CP_1
abbia senz'altro perso la chance di essere assunto alle dipendenze del
[...]
nel Corpo di Polizia penitenziaria, giacché, se si fosse presentato Controparte_8
a sostenere le prove psicofisiche (e ciò sarebbe dovuto avvenire tre giorni dopo il sinistro stradale), con un'altissima probabilità – che rasenta la certezza –
avrebbe superato le stesse.
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9 2.5. Per quanto precede, va dunque confermata la decisione del Tribu-
nale di ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno per la perdita della
chance de qua.
3. Come anticipato, la appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla quantificazione del danno, sostenendo che la stessa sia intervenuta in maniera «apodittica» e senza alcuna specifica motivazione.
3.1. Anche questo motivo va respinto.
3.1.1. Invero, nel primo grado del giudizio il ha prodotto, quale CP_1
all. 25, una propria consulenza tecnica, nella quale, dopo essersi indicati gli elementi di dettaglio utili ai fini del calcolo (retribuzione annua di un agente della Polizia penitenziaria e Tfr), si è pervenuti all'ammontare complessivo di
€699.306,40 quale retribuzione netta per 38 anni e di €74.323,82 per Tfr lordo.
Nell'atto di citazione di primo grado l'attore chiese il risarcimento per il minor importo di €536.000,00, e il giudice stimò il danno in questione in €380.000,00,
specificando che si era trattato di una liquidazione adottata in via equitativa.
3.1.2. Ciò posto, il primo giudice ha quindi riconosciuto, in buona so-
stanza, poco più del 70% di quanto richiesto (il 70% di €536.000,00 è pari,
infatti, a €375.200,00), avendo ritenuto che il fosse corresponsabile CP_1
del sinistro nella misura del 30%.
3.1.3. Dunque, al di là della generica affermazione contenuta a pag. 30
dell'impugnata sentenza, in cui si legge che l'importo veniva «liquidato in via equitativa nella misura di euro 380.000,00», comunque è da ritenersi che a quella determinazione il Tribunale sia pervenuto partendo da un dato certo (per quanto non esplicitato), ovvero l'ammontare richiesto nel petitum, a sua volta inferiore al quantum individuato dal Ctp dell'attore, e poi decurtando lo stesso
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10 del 30%.
Si tratta di un percorso logico che questa Corte condivide in toto per la sua sostanziale congruità, sicché questo profilo di doglianza va disatteso.
3.2. Va parimenti respinta l'altra doglianza del secondo motivo di ap-
pello, con il quale HD deduce che «il contemporaneo riconoscimento al sig.
sia della ulteriore personalizzazione del danno al 12%, […], che della CP_1
somma di €380.000,00 ha determinato una duplicazione della posta risarcitoria attribuita per danno da perdita di chance».
3.2.1. Invero, al riguardo è sufficiente evidenziare che le due voci atten-
gono a due distinti e autonomi profili di danno e si fondano su distinti presup-
posti:
- la perdita di chance è – come si è visto – il mancato conseguimento di un possibile risultato;
- alla personalizzazione del danno, che consiste nell'aumento del risar-
cimento di base del danno biologico, si procede nel caso di infortuni e malattie che comportino esiti che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma che, piuttosto, siano stati sofferti solo dal singolo danneggiato nel caso specifico a causa delle peculiarità della vi-
cenda concreta, si giustifica allora un aumento (Cass. 23778/2014, 21939/2017,
28988/2019 e 5865/2021).
4. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
5. Per completezza di motivazione, si osserva che nelle conclusioni con-
tenute nelle note per la trattazione scritta datate 10 novembre 2024, interamente
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11 trascritte in epigrafe, la appellante ha chiesto la modifica dell'impugnata sen-
tenza anche «nella parte in cui non ha riconosciuto la corresponsabilità di parte appellata» ai sensi del 2° comma dell'art. 2054 Cc.
Tuttavia, si tratta di richiesta di inammissibile dal momento che la stessa non era contenuta anche nelle conclusioni spiegate nell'atto di appello;
ed è
noto che l'art. 189 Cpc dispone che le conclusioni delle parti devono essere precisate «nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi», dettando – come osservato dalla dottrina – un divieto di modifica sancito soprattutto per ragioni pubblicistiche, e precipuamente per consentire l'ordinato svolgimento del pro-
cesso quale le parti lo hanno delineato – fissandone definitivamente il thema
decidendum – nelle conclusioni formulate nei loro atti introduttivi.
Tale essendo la ratio della norma, deve quindi concludersi che – come sostenuto anche dalla stessa dottrina – che, nel caso in cui una parte avanzi una nuova domanda in sede di conclusioni, il giudice è tenuto a rilevarne pure d'uf-
ficio l'inammissibilità, e ciò anche in mancanza di un'esplicita eccezione della controparte.
6. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al rim-
borso, all'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da HD
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12 avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. Parte_1
574/2019 del 17-18 giugno 2019, respinge il gravame;
condanna , in persona del suo legale rappresen- Parte_1
tante pro tempore, al rimborso, a , delle spese di questo Controparte_1
grado del giudizio, che liquida in complessivi €14.239,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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