Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati ELENA Parte_1 C.F._1
GUAZZELLI e VALERIA PERANZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in
Castelnuovo di Garfagnana (LU), via G. Pascoli n. 44, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCESCA LORENZETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Castelnuovo di Garfagnana (LU), via G. Garibaldi n. 22, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Ciascuno dei coniugi sarà libero di modificare ove vorrà la propria residenza, dandone tempestiva comunicazione all'altro.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in modo congiunto in conformità alle previsioni di legge, e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. I figli avranno collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via Madonna della Tosse n. 3.
3. Circa le modalità di frequentazione dei minori da parte del padre è opportuno effettuare una distinzione.
Quanto al figlio i genitori concordano la seguente calendarizzazione: Per_2
1
- nella settimana in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il Sig. terrà con sé Pt_2 il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18 e lo riaccompagnerà dalla madre intorno alle ore 21, Per_2 salvo pernottamento presso il padre quando le esigenze e gli impegni scolastici del figlio e le possibilità lavorative del padre lo consentano.
I genitori potranno, comunque, modificare, di comune accordo, detto calendario di visita ogni qualvolta lo riterranno opportuno nell'interesse del figlio, e sempre alla luce delle esigenze già specificate.
Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, verrà applicato il principio dell'alternanza secondo accordi che, di volta in volta, saranno presi dai genitori, così come per le altre festività e ricorrenze, ferma restando la possibilità da parte dei genitori di adottare modifiche di comune accordo.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con i genitori un periodo di due settimane, Per_2 anche non consecutive, periodo che dovrà essere concordato tra i ricorrenti con congruo anticipo.
Qualora ciascun genitore intendesse recarsi con il figlio presso luoghi di villeggiatura, Per_2 dovrà comunicarlo all'altro con congruo anticipo, fornendo ogni necessario recapito.
Quanto al figlio , che sta per diventare maggiorenne, si ritiene opportuno per i mesi che Per_1 precedono il raggiungimento della maggiore età, stabilire che la frequentazione padre-figlio avvenga secondo modalità che saranno concordate di volta in volta direttamente dagli stessi.
4. Il padre verserà entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2 finché gli stessi non saranno diventati economicamente autosufficienti, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra e recante il seguente IBAN: [...]CC1604026875. Pt_1
6. Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo presso l'intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato e rispetto al quale i coniugi dichiarano di aver preso conoscenza, comprendendone le previsioni, compresa quella relativa alle spese che necessitano di previo accordo tra le parti. Si precisa in questa sede che nell'ipotesi in cui le spese straordinarie siano anticipate da una delle parti per intero, l'altra provvederà al rimborso del 50% dietro presentazione di fatture, scontrini o altri giustificativi concernenti dette spese, come da Protocollo menzionato.
7. L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre ed il padre si impegna a rilasciare l'autorizzazione richiesta dall'Ente erogante, mentre le detrazioni fiscali per familiari a carico saranno, come per legge, richieste al 50% da entrambi i ricorrenti.
8. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessun contributo al mantenimento o altra pretesa di carattere patrimoniale sarà reciprocamente dovuta.
9. I coniugi si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo i relativi periodi di assenza per vacanze, lavoro, ecc. in modo che il genitore che deve occuparsi dei figli possa organizzarsi, data l'assenza dell'altro genitore.
10. I ricorrenti si concedono sin da ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità dei minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 16/7/1995, dal quale sono nati i tre figli
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (nato il Per_3 Per_1
4/4/2007), anch'egli divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_2 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Castelnuovo di Garfagnana (LU) in data 16/7/1995, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) all'Atto Numero 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1995;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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