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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 238/2007 R.G. promossa da
In persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesi Parte_1
dall'Avv. Marco Marchetti, in forza di mandato apposto a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa – per Controparte_3
procura speciale posta a margine dell'intimazione di sfratto – dagli Avv.ti Mario Busiri
Vici e Sergio Cencetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via
Cesarei n.4;
-Appellata=
OGGETTO: cessazione del contratto di locazione alla scadenza
CONCLUSIONI: pagina 1 di 4 per parte appellante come al ricorso in appello;
per parte convenuta: come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 20.6.2007, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in persona del suo legale rappresentante, impugnava Parte_1
innanzi all'intestata Corte di Appello la sentenza n.564/2006 -pronunciata dal Tribunale
di Perugia il 30.5.2006- che aveva dichiarato cessati gli effetti del contratto di locazione stipulato l'1.3.1987 alla data del 28.2.1999 ed ordinato alla conduttrice Parte_1
il rilascio dell'immobile alla proprietaria
[...] Controparte_1
e , fissando la data dell'esecuzione
[...] Controparte_2 Controparte_3
alla data del 31.12.2006.
Sosteneva l'appellante che il primo giudice aveva ignorato le “implicazioni pubblicistiche” della causa, dato che sull'area oggetto del contratto di locazione erano stati installati gli impianti di trasmissione dell'emittente e che l'area in questione era stata colpita da un procedimento amministrativo di esproprio da parte del Comune di
Perugia, di qui la carenza di interesse in capo alla società appellata;
inoltre, l'appellante deduceva che la disdetta intimata non risultava tempestiva.
In conformità di quanto dedotto chiedeva dichiararsi la nullità Parte_2
della sentenza impugnata o, in subordine, che venisse respinta la domanda della ricorrente, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione del 13.10.2007 l' Controparte_1
e resisteva alla domanda
[...] Controparte_2 Controparte_3
sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione sotto un profilo di merito;
concludeva pagina 2 di 4 quindi per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 24.11.2011 la Corte, preso atto della richiesta di sospensione volontaria della causa avanzata congiuntamente dalle parti, disponeva la sospensione della causa per mesi quattro.
Le parti, scaduto il termine di sospensione, non provvedevano a proporre istanza per la prosecuzione.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma degli artt. 297 e 307 III° comma cpc.
Con provvedimento del 24.11.2011 la Corte, preso atto della richiesta di sospensione volontaria della causa avanzata congiuntamente dalle parti, ha disposto la sospensione della causa per mesi quattro, onde le parti avrebbero dovuto proporre istanza di prosecuzione della causa dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione
(art.297 c.II° cpc).
Orbene, risultano trascorsi oltre 13 anni senza che nessuna parte abbia proposto la suddetta istanza di prosecuzione, quindi l'inattività delle parti è tale che ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 307 c.III° codice di rito, perché le parti che dovevano proseguire il giudizio non vi hanno provveduto.
Da quanto esposto deriva che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale di tutte le parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
In persona del suo legale rappresentante, nei confronti di
[...] [...]
e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante, contrariis reiectis, così provvede:
- visti gli artt. 297 e 307 c.III° cpc dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 10 Luglio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 238/2007 R.G. promossa da
In persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesi Parte_1
dall'Avv. Marco Marchetti, in forza di mandato apposto a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa – per Controparte_3
procura speciale posta a margine dell'intimazione di sfratto – dagli Avv.ti Mario Busiri
Vici e Sergio Cencetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via
Cesarei n.4;
-Appellata=
OGGETTO: cessazione del contratto di locazione alla scadenza
CONCLUSIONI: pagina 1 di 4 per parte appellante come al ricorso in appello;
per parte convenuta: come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 20.6.2007, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in persona del suo legale rappresentante, impugnava Parte_1
innanzi all'intestata Corte di Appello la sentenza n.564/2006 -pronunciata dal Tribunale
di Perugia il 30.5.2006- che aveva dichiarato cessati gli effetti del contratto di locazione stipulato l'1.3.1987 alla data del 28.2.1999 ed ordinato alla conduttrice Parte_1
il rilascio dell'immobile alla proprietaria
[...] Controparte_1
e , fissando la data dell'esecuzione
[...] Controparte_2 Controparte_3
alla data del 31.12.2006.
Sosteneva l'appellante che il primo giudice aveva ignorato le “implicazioni pubblicistiche” della causa, dato che sull'area oggetto del contratto di locazione erano stati installati gli impianti di trasmissione dell'emittente e che l'area in questione era stata colpita da un procedimento amministrativo di esproprio da parte del Comune di
Perugia, di qui la carenza di interesse in capo alla società appellata;
inoltre, l'appellante deduceva che la disdetta intimata non risultava tempestiva.
In conformità di quanto dedotto chiedeva dichiararsi la nullità Parte_2
della sentenza impugnata o, in subordine, che venisse respinta la domanda della ricorrente, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione del 13.10.2007 l' Controparte_1
e resisteva alla domanda
[...] Controparte_2 Controparte_3
sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione sotto un profilo di merito;
concludeva pagina 2 di 4 quindi per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 24.11.2011 la Corte, preso atto della richiesta di sospensione volontaria della causa avanzata congiuntamente dalle parti, disponeva la sospensione della causa per mesi quattro.
Le parti, scaduto il termine di sospensione, non provvedevano a proporre istanza per la prosecuzione.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma degli artt. 297 e 307 III° comma cpc.
Con provvedimento del 24.11.2011 la Corte, preso atto della richiesta di sospensione volontaria della causa avanzata congiuntamente dalle parti, ha disposto la sospensione della causa per mesi quattro, onde le parti avrebbero dovuto proporre istanza di prosecuzione della causa dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione
(art.297 c.II° cpc).
Orbene, risultano trascorsi oltre 13 anni senza che nessuna parte abbia proposto la suddetta istanza di prosecuzione, quindi l'inattività delle parti è tale che ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 307 c.III° codice di rito, perché le parti che dovevano proseguire il giudizio non vi hanno provveduto.
Da quanto esposto deriva che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale di tutte le parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
In persona del suo legale rappresentante, nei confronti di
[...] [...]
e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante, contrariis reiectis, così provvede:
- visti gli artt. 297 e 307 c.III° cpc dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 10 Luglio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 4 di 4