Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 419/2025 promosso da: nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e nato a [...] l'[...] ( ), Parte_2 C.F._2
residente Comacchio, Via Marconi n. 74 rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Paolucci con studio in Ferrara, Via Palestro n. 71
, pec.: , fax: 0532-200062), con C.F._3 Email_1
domicilio eletto presso il Suo studio, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale sono state estratte copie informatiche per immagine inserite nella busta telematica contenente il ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 febbraio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in
Comacchio il giorno 6 maggio 1990; che dalla unione coniugale sono nati i figli , a Persona_1
autosufficienti; - che i coniugi si sono separati giusta sentenza n. 381/2023 pubblicata il 24/05/2023 resa nella causa RG 2595/2022 Tribunale di Ferrara dell'11 maggio 2023; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3
Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Dichiarare il sig. tenuto a versare alla sig.ra mediante bonifico bancario mensile Pt_2 Parte_1
sul conto alla medesima intestato di cui saranno fornite le coordinate bancarie, la somma mensile di euro 100 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della stessa. 2) Con il corretto adempimento dell'obbligazione sopra descritta, i coniugi danno atto di aver regolamentato con il presente atto ogni altro aspetto economico e patrimoniale e dichiarano di aver definito ogni questione ancora pendente tra i medesimi e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione inerente e/o conseguente al rapporto di coniugio, ad esclusione dell'obbligo al versamento del mantenimento indicato al punto 1). 3) I signori e Parte_1 Pt_2 dichiarano, infine, di rinunciare sin d'ora ai termini per impugnazione in appello.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 24 marzo 2025.
In data 18 marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, nel 2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione giudiziale, definita con sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte n. 381/2023 emessa l'11 maggio 2023 e pubblicata il 24/05/2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 2595/2022.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Comacchio (FE) il 6
maggio 1990, fra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] l'[...], alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1990 Atto n. 16 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri