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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 920/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 MIGLIACCIO LUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR N.139 80100 NAPOLI
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
APPELLATO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Bologna.
IN PUNTO A: appello contro l'ordinanza n. 2132/2018 del Tribunale di Bologna pubblicata in data
19.4.2018 nel procedimento R.G. N. 12610/2017.
CONCLUSIONI
ha concluso come da atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c.. Parte_1
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 35 D. lgs. 25/2008 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento n. FC0001966 del 15.6.2017, notificato il 3.7.2017, con il quale la
Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, sezione di Forlì-
Cesena, ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale in ragione dell'eccessiva vaghezza e genericità del racconto del richiedente asilo.
In data 24.1.2018 si è costituito in giudizio il , chiedendo la conferma Controparte_1 del provvedimento impugnato.
È intervenuto nel giudizio il Pubblico Ministero non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
1.1.- Con ordinanza n. 2132/2018 del 19.4.2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso ritenendo non adeguatamente dimostrati i presupposti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché della protezione “sussidiaria” di cui all'art. 14 lett. c.) D. Lgs. 251/07 e di quella umanitaria, in considerazione della generale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, giudicate vaghe, contraddittorie e scarsamente circostanziate.
2.- Avverso detta ordinanza ha proposto appello , formulando istanza Parte_1 cautelare di sospensione della stessa e censurando il provvedimento impugnato per error in iudicando ed in procedendo, errata interpretazione e applicazione del dato normativo, difetto d'istruttoria, nonché illogicità della motivazione.
Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto del gravame, Controparte_1 stante la non credibilità del racconto del ricorrente con conseguente preclusione del riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, anche umanitaria.
Con atto del 15.1.2019 è intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.9.2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
pagina 2 di 7 2.2.- Con sentenza n. 2120/2023 emessa in data 13.6.2023 (pub. in data 20.11.2023), la Corte
d'Appello di Bologna ha rigettato il ricorso.
Più precisamente, il Giudice del gravame ha condiviso il giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di avere lasciato nel 2016 il Paese d'origine, lo Stato di Imo in Nigeria, in quanto perseguitato politicamente, essendo un attivista per la causa d'indipendenza del
Biafra) poiché impreciso, lacunoso e contraddittorio rispetto alle fonti internazionali consultate dal
Tribunale e ai Report EASO «2019 e 2021».
La Corte d'Appello ha altresì escluso il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando nel caso concreto una specifica condizione di vulnerabilità correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, il quale non aveva dato prova di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale e lavorativo in Italia, stante l'inammissibilità della documentazione da questi prodotta poiché depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
3.- ha proposto ricorso per cassazione, deducendo error in iudicando Parte_1 in relazione all'art.360, co. 1, n.3, c.p.c., per violazione degli articoli 3, commi 3 e 5, e 4 d.lgs.
n.251/07, articoli 19, co.9, d.lgs. n.150/11 (ratione temporis applicabile), 8, co.3, 32, co.3, e 35-bis, commi 13 e 15, d.lgs. n.25/08, articolo 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98; articoli 2, 3, 29, 31, 32 e 117
Costituzione, articoli 2, 3, 8 CEDU e 7 e 47 Carta di Nizza, avendo la Corte di Appello violato l'obbligo di cooperazione istruttoria in relazione alla domanda di accertamento di protezione umanitaria, «decisa senza fare istruttoria sulla nascita certificata delle sue due bimbe ( e Per_1
, sulla condizione di gravidanza (documentata con nota di deposito del 22.03.2023, disp. a SC Per_2 in all.3) della compagna (seguita dalla nascita, il 19.05.2023, debitamente registrata, CP_2 del piccolo riconosciuto da entrambi i genitori, documentata con nota di deposito del Persona_3
16.06.2023, disp. a SC in all.3), sulla condizione di lavoratore dipendente, per la affermata inammissibilità della documentazione in quanto depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi il 28.09.2021, cui tuttavia seguiva decisione quasi 21 mesi dopo tale udienza, il 13.06.2023, comunicata il 25.10.2023, ad oltre due anni da quando la Corte aveva “trattenuto in decisione” l'appello, proposto dal richiedente asilo il 21.05.2018. Il patologico dilatarsi dei tempi processuali, scanditi dal Legislatore all'art.19, co.9, d.lgs. n.150/2011 … avrebbe imposto alla Corte di Appello (tenuta a decidere in base a tutti gli elementi esistenti al momento della decisione), di
(ri)attivare i propri poteri ufficiosi di cooperazione istruttoria sulle circostanze documentate coi depositi del 22.03.2023 (e del 16.06.2023), in quanto rilevanti per l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria invocata dall'appellante ai sensi dell'art.5, co.6, d.lgs. cit. (norma ratione pagina 3 di 7 temporis applicabile: Mod. C3 del 26.01.2017), che, ragazzo appena ventiduenne alla data di proposizione dell'appello, nelle more della decisione, era divenuto padre di tre bimbi, compagno della loro madre ed assunto con regolare contratto di lavoro».
3.1.- Con ordinanza n. 5081/25 del 26.2.2025, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura giacché, essendo il deposito della sentenza intervenuto ad oltre due anni dalla udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione depositata dal ricorrente nel marzo e nel giugno 2023 concernente fatti nel frattempo sopravvenuti, quali la nascita di due figli e l'attesa di un terzo figlio, nel rispetto del principio del contraddittorio ed in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.
Ha dunque cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame.
4.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto Parte_1 tempestivamente il giudizio, affinché questa Corte d'appello, uniformandosi ai principi espressi dalla
Suprema Corte, “accerti e dichiari il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria/speciale, trasmettendo gli atti al competente Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di essersi stabilmente inserito nel territorio nazionale fin dal 2016, svolgendo regolare attività lavorativa presso la ditta “Serlog srl” con mansioni di facchino e avendo qui formato un proprio nucleo familiare con la compagna dalla CP_2 quale ha avuto tre figli, e e l'ultimo nato, nel 2023, Per_1 Per_2 Persona_3
Di contro, nel proprio paese di provenienza lo stesso si troverebbe a vivere in un contesto deteriore, caratterizzato da insicurezza e sistematica violazione dei diritti umani, senza alcun legame familiare né affettivo.
Il non si è costituito nel presente giudizio di rinvio e il P.M., cui l'atto Controparte_1 di citazione in riassunzione è stato notificato, non ha formulato conclusioni.
All'udienza del 30.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con termini ridotti di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5.- Premettendo l'obbligo per questa Corte d'Appello, in sede di rinvio, di attenersi ai principi affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia del 26.2.2025, appare opportuno rammentare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la particolare forma di protezione prevista dall'articolo pagina 4 di 7 5 comma 6 del D. Lgs. 286/1998, ratione temporis applicabile, si atteggia ad istituto complementare rispetto alla protezione internazionale in senso stretto, quale misura atipica, espressione del diritto di asilo, legata alla tutela dei diritti fondamentali.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di osservare, i motivi di carattere umanitario per il rilascio del permesso di soggiorno «sono comunemente individuati con riferimento alle Convenzioni internazionali che autorizzano il nostro Paese ad adottare misure di protezione dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, in forza dell'art. 2 Cost. e sono dunque riconducibili a un "catalogo aperto", legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica. Le situazioni c.d. vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi gravanti sullo Stato italiano, possono derivare da cause non normativamente tipizzate, ma saldamente ancorate alla tutela dei diritti fondamentali, e tra questi il diritto alla vita privata e familiare» (Cass. Sez. I, Ord. n. 677/2022).
In concreto, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie «deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del
Paese di eventuale rimpatrio;
il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. «attenuata»; resta fermo, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso» (Cass. SSUU., n. 24413/2021).
Nel dare continuità a detto orientamento, la Suprema Corte ha in tempi recenti precisato che tale comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia debba essere condotta «attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano» (Cass., Sez. I, Sent. n. 21250/2023).
Ciò implica che la situazione del richiedente asilo deve essere valutata nella sua interezza sia con riferimento alla ragioni che hanno determinato la fuga dal paese di origine (ove credibilmente allegate), che agli eventuali fatti occorsi durante la migrazione ed infine, ultimo ma non ultimo, con riferimento alla condizione di integrazione personale, familiare, lavorativa e sociale conseguita sul territorio nazionale come Stato di approdo.
In definitiva, sussiste un serio motivo di carattere umanitario per riconoscere il permesso di soggiorno ex art. 5 c. 6 TUI qualora, in presenza di elementi tali da manifestare un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, il ritorno nel Paese d'origine rende probabile un significativo pagina 5 di 7 scadimento delle condizioni di vita privata e – o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU.
Alla luce di quanto premesso, il richiedente, presente nel territorio nazionale da ben nove anni, avendo fatto ingresso nel paese nel 2016, ha dimostrato di avere svolto regolare attività lavorativa come facchino presso la ditta “Serlog Srl” (cfr. all. 4.1) e di avere instaurato una stabile relazione con la compagna (cfr. all. 5.3), che ha portato alla nascita dei tre figli minori , CP_2 Per_1
– rispettivamente di anni 6 e anni 5 (cfr. all. 4.2) – e l'ultimo nato, nel 2023, Per_2 Persona_3
(cfr. all.
5.1 e 5.2).
Questa Corte ritiene, sulla base delle informazioni riportate, che sussistano le condizioni di legge per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione umanitaria, avendo egli fornito elementi idonei e sufficienti a provare un suo concreto inserimento nel tessuto socio – lavorativo italiano;
d'altro canto, il rimpatrio nel paese d'origine – nel quale egli non ha più alcuna rete di riferimento, né legami familiari ed affettivi utili al reinserimento – renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita ed una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali.
In riforma dell'ordinanza del 19.4.2018, va, pertanto, riconosciuto all'appellante il diritto alla protezione umanitaria. Va, di conseguenza, ordinata la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L.
113/2018, convertito in legge 132/2018 (così Cass. Civ. Sez.I 19 febbraio 2019 n.4980).
6.- Quanto alle spese di lite, sussistono eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per disporne l'integrale compensazione per tutti i gradi di giudizio, considerato che l'accoglimento dell'appello si fonda su una valutazione rebus sic stantibus di fatti sopravvenuti nelle more del precedente giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –In riforma dell'ordinanza del 19.4.2018 del Tribunale di Bologna, appellata da
[...]
, nei confronti del , riconosce all'appellante il Parte_1 Controparte_1 diritto alla protezione umanitaria e ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L.
113/2018, convertito in legge 132/2018;
II – spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 11.11.2025 pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 920/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 MIGLIACCIO LUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR N.139 80100 NAPOLI
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
APPELLATO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Bologna.
IN PUNTO A: appello contro l'ordinanza n. 2132/2018 del Tribunale di Bologna pubblicata in data
19.4.2018 nel procedimento R.G. N. 12610/2017.
CONCLUSIONI
ha concluso come da atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c.. Parte_1
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 35 D. lgs. 25/2008 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento n. FC0001966 del 15.6.2017, notificato il 3.7.2017, con il quale la
Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, sezione di Forlì-
Cesena, ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale in ragione dell'eccessiva vaghezza e genericità del racconto del richiedente asilo.
In data 24.1.2018 si è costituito in giudizio il , chiedendo la conferma Controparte_1 del provvedimento impugnato.
È intervenuto nel giudizio il Pubblico Ministero non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
1.1.- Con ordinanza n. 2132/2018 del 19.4.2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso ritenendo non adeguatamente dimostrati i presupposti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché della protezione “sussidiaria” di cui all'art. 14 lett. c.) D. Lgs. 251/07 e di quella umanitaria, in considerazione della generale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, giudicate vaghe, contraddittorie e scarsamente circostanziate.
2.- Avverso detta ordinanza ha proposto appello , formulando istanza Parte_1 cautelare di sospensione della stessa e censurando il provvedimento impugnato per error in iudicando ed in procedendo, errata interpretazione e applicazione del dato normativo, difetto d'istruttoria, nonché illogicità della motivazione.
Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto del gravame, Controparte_1 stante la non credibilità del racconto del ricorrente con conseguente preclusione del riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, anche umanitaria.
Con atto del 15.1.2019 è intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.9.2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
pagina 2 di 7 2.2.- Con sentenza n. 2120/2023 emessa in data 13.6.2023 (pub. in data 20.11.2023), la Corte
d'Appello di Bologna ha rigettato il ricorso.
Più precisamente, il Giudice del gravame ha condiviso il giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di avere lasciato nel 2016 il Paese d'origine, lo Stato di Imo in Nigeria, in quanto perseguitato politicamente, essendo un attivista per la causa d'indipendenza del
Biafra) poiché impreciso, lacunoso e contraddittorio rispetto alle fonti internazionali consultate dal
Tribunale e ai Report EASO «2019 e 2021».
La Corte d'Appello ha altresì escluso il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando nel caso concreto una specifica condizione di vulnerabilità correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, il quale non aveva dato prova di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale e lavorativo in Italia, stante l'inammissibilità della documentazione da questi prodotta poiché depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
3.- ha proposto ricorso per cassazione, deducendo error in iudicando Parte_1 in relazione all'art.360, co. 1, n.3, c.p.c., per violazione degli articoli 3, commi 3 e 5, e 4 d.lgs.
n.251/07, articoli 19, co.9, d.lgs. n.150/11 (ratione temporis applicabile), 8, co.3, 32, co.3, e 35-bis, commi 13 e 15, d.lgs. n.25/08, articolo 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98; articoli 2, 3, 29, 31, 32 e 117
Costituzione, articoli 2, 3, 8 CEDU e 7 e 47 Carta di Nizza, avendo la Corte di Appello violato l'obbligo di cooperazione istruttoria in relazione alla domanda di accertamento di protezione umanitaria, «decisa senza fare istruttoria sulla nascita certificata delle sue due bimbe ( e Per_1
, sulla condizione di gravidanza (documentata con nota di deposito del 22.03.2023, disp. a SC Per_2 in all.3) della compagna (seguita dalla nascita, il 19.05.2023, debitamente registrata, CP_2 del piccolo riconosciuto da entrambi i genitori, documentata con nota di deposito del Persona_3
16.06.2023, disp. a SC in all.3), sulla condizione di lavoratore dipendente, per la affermata inammissibilità della documentazione in quanto depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi il 28.09.2021, cui tuttavia seguiva decisione quasi 21 mesi dopo tale udienza, il 13.06.2023, comunicata il 25.10.2023, ad oltre due anni da quando la Corte aveva “trattenuto in decisione” l'appello, proposto dal richiedente asilo il 21.05.2018. Il patologico dilatarsi dei tempi processuali, scanditi dal Legislatore all'art.19, co.9, d.lgs. n.150/2011 … avrebbe imposto alla Corte di Appello (tenuta a decidere in base a tutti gli elementi esistenti al momento della decisione), di
(ri)attivare i propri poteri ufficiosi di cooperazione istruttoria sulle circostanze documentate coi depositi del 22.03.2023 (e del 16.06.2023), in quanto rilevanti per l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria invocata dall'appellante ai sensi dell'art.5, co.6, d.lgs. cit. (norma ratione pagina 3 di 7 temporis applicabile: Mod. C3 del 26.01.2017), che, ragazzo appena ventiduenne alla data di proposizione dell'appello, nelle more della decisione, era divenuto padre di tre bimbi, compagno della loro madre ed assunto con regolare contratto di lavoro».
3.1.- Con ordinanza n. 5081/25 del 26.2.2025, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura giacché, essendo il deposito della sentenza intervenuto ad oltre due anni dalla udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione depositata dal ricorrente nel marzo e nel giugno 2023 concernente fatti nel frattempo sopravvenuti, quali la nascita di due figli e l'attesa di un terzo figlio, nel rispetto del principio del contraddittorio ed in ossequio al diritto dell'Unione che impone un esame ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.
Ha dunque cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame.
4.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto Parte_1 tempestivamente il giudizio, affinché questa Corte d'appello, uniformandosi ai principi espressi dalla
Suprema Corte, “accerti e dichiari il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria/speciale, trasmettendo gli atti al competente Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di essersi stabilmente inserito nel territorio nazionale fin dal 2016, svolgendo regolare attività lavorativa presso la ditta “Serlog srl” con mansioni di facchino e avendo qui formato un proprio nucleo familiare con la compagna dalla CP_2 quale ha avuto tre figli, e e l'ultimo nato, nel 2023, Per_1 Per_2 Persona_3
Di contro, nel proprio paese di provenienza lo stesso si troverebbe a vivere in un contesto deteriore, caratterizzato da insicurezza e sistematica violazione dei diritti umani, senza alcun legame familiare né affettivo.
Il non si è costituito nel presente giudizio di rinvio e il P.M., cui l'atto Controparte_1 di citazione in riassunzione è stato notificato, non ha formulato conclusioni.
All'udienza del 30.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con termini ridotti di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5.- Premettendo l'obbligo per questa Corte d'Appello, in sede di rinvio, di attenersi ai principi affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia del 26.2.2025, appare opportuno rammentare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la particolare forma di protezione prevista dall'articolo pagina 4 di 7 5 comma 6 del D. Lgs. 286/1998, ratione temporis applicabile, si atteggia ad istituto complementare rispetto alla protezione internazionale in senso stretto, quale misura atipica, espressione del diritto di asilo, legata alla tutela dei diritti fondamentali.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di osservare, i motivi di carattere umanitario per il rilascio del permesso di soggiorno «sono comunemente individuati con riferimento alle Convenzioni internazionali che autorizzano il nostro Paese ad adottare misure di protezione dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, in forza dell'art. 2 Cost. e sono dunque riconducibili a un "catalogo aperto", legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica. Le situazioni c.d. vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi gravanti sullo Stato italiano, possono derivare da cause non normativamente tipizzate, ma saldamente ancorate alla tutela dei diritti fondamentali, e tra questi il diritto alla vita privata e familiare» (Cass. Sez. I, Ord. n. 677/2022).
In concreto, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie «deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del
Paese di eventuale rimpatrio;
il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. «attenuata»; resta fermo, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso» (Cass. SSUU., n. 24413/2021).
Nel dare continuità a detto orientamento, la Suprema Corte ha in tempi recenti precisato che tale comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia debba essere condotta «attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano» (Cass., Sez. I, Sent. n. 21250/2023).
Ciò implica che la situazione del richiedente asilo deve essere valutata nella sua interezza sia con riferimento alla ragioni che hanno determinato la fuga dal paese di origine (ove credibilmente allegate), che agli eventuali fatti occorsi durante la migrazione ed infine, ultimo ma non ultimo, con riferimento alla condizione di integrazione personale, familiare, lavorativa e sociale conseguita sul territorio nazionale come Stato di approdo.
In definitiva, sussiste un serio motivo di carattere umanitario per riconoscere il permesso di soggiorno ex art. 5 c. 6 TUI qualora, in presenza di elementi tali da manifestare un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, il ritorno nel Paese d'origine rende probabile un significativo pagina 5 di 7 scadimento delle condizioni di vita privata e – o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU.
Alla luce di quanto premesso, il richiedente, presente nel territorio nazionale da ben nove anni, avendo fatto ingresso nel paese nel 2016, ha dimostrato di avere svolto regolare attività lavorativa come facchino presso la ditta “Serlog Srl” (cfr. all. 4.1) e di avere instaurato una stabile relazione con la compagna (cfr. all. 5.3), che ha portato alla nascita dei tre figli minori , CP_2 Per_1
– rispettivamente di anni 6 e anni 5 (cfr. all. 4.2) – e l'ultimo nato, nel 2023, Per_2 Persona_3
(cfr. all.
5.1 e 5.2).
Questa Corte ritiene, sulla base delle informazioni riportate, che sussistano le condizioni di legge per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione umanitaria, avendo egli fornito elementi idonei e sufficienti a provare un suo concreto inserimento nel tessuto socio – lavorativo italiano;
d'altro canto, il rimpatrio nel paese d'origine – nel quale egli non ha più alcuna rete di riferimento, né legami familiari ed affettivi utili al reinserimento – renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita ed una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali.
In riforma dell'ordinanza del 19.4.2018, va, pertanto, riconosciuto all'appellante il diritto alla protezione umanitaria. Va, di conseguenza, ordinata la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L.
113/2018, convertito in legge 132/2018 (così Cass. Civ. Sez.I 19 febbraio 2019 n.4980).
6.- Quanto alle spese di lite, sussistono eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per disporne l'integrale compensazione per tutti i gradi di giudizio, considerato che l'accoglimento dell'appello si fonda su una valutazione rebus sic stantibus di fatti sopravvenuti nelle more del precedente giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –In riforma dell'ordinanza del 19.4.2018 del Tribunale di Bologna, appellata da
[...]
, nei confronti del , riconosce all'appellante il Parte_1 Controparte_1 diritto alla protezione umanitaria e ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L.
113/2018, convertito in legge 132/2018;
II – spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 11.11.2025 pagina 6 di 7 Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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