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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 13628/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CRECCHI NE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEATRO N. 2 56025 PONTEDERA presso il difensore avv.
CRECCHI NE
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 28/11/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Pisa del 30/05/2023 - notificato il 30/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con nota dep. 06/12/2025 il difensore notiziava del rilascio nelle more del giudizio da parte
CP_ della Questura di del permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza alla data dell'11/12/26, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. pagina 1 di 2 Il difensore del ricorrente ricevuta, con la procura ad litem in allegato espresso potere a tal fine, concludeva quindi per la cessazione della materia.
Considerato che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta fondata in altro procedimento amministrativo, sussistono motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
L'estinzione del processo essendo cessata la materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 13628/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CRECCHI NE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEATRO N. 2 56025 PONTEDERA presso il difensore avv.
CRECCHI NE
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 28/11/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Pisa del 30/05/2023 - notificato il 30/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con nota dep. 06/12/2025 il difensore notiziava del rilascio nelle more del giudizio da parte
CP_ della Questura di del permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza alla data dell'11/12/26, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. pagina 1 di 2 Il difensore del ricorrente ricevuta, con la procura ad litem in allegato espresso potere a tal fine, concludeva quindi per la cessazione della materia.
Considerato che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta fondata in altro procedimento amministrativo, sussistono motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
L'estinzione del processo essendo cessata la materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 2 di 2