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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1296/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1296/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ND e dell'avv. CAVALLO NICOLETTA ( ) VIALE DANTE 43E 28100 C.F._2
NOVARA; ( ) VIALE DANTE N.43/E 28100 Parte_2 C.F._3
NOVARA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.33 28100 NOVARA presso il difensore avv. LA FRANCESCA ND
Attrice in riassunzione contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NETO Controparte_1 C.F._4
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSOMINO, 37 89128 REGGIO DI
CALABRIA presso il difensore avv. NETO DOMENICO
Convenuta in riassunzione
Rimessione in decisione in data 20.10.2025
OGGETTO: riassunzione ex art. 622 c.p.p.; risarcimento danni da lesioni
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, dichiarare responsabile Controparte_1
ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p. delle condotte illecite di cui alla narrativa e alla sentenza del Tribunale di pagina 1 di 16 Novara n. 1597/22, e, per l'effetto, voglia condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali (spese di difesa dei gradi) e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali) sofferti da che si indicano: Parte_1 quanto ai danni non patrimoniali, in € 10.000,00 per i fatti di stalking dall'ottobre 2018 al 05 giugno
2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto illecito al soddisfo, o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dalla Corte, e, quanto ai danni patrimoniali, dei quali ci riserva di determinarne il più preciso importo nel corso del giudizio, corrispondenti alle somme spese dalla per la difesa ed assistenza penale nei tre gradi di giudizio oltre alla rivalutazione Pt_1
monetaria ed interessi dalla data di emissione delle fatture e fino al soddisfo, come da fatture prodotte o che si produrranno nel corso del giudizio. Il tutto per una somma complessiva, per danni patrimoniali e non patrimoniali, non superiore allo scaglione di € 26.000. Con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio.
Si chiede, occorrendo, che la Corte -anche d'ufficio e ad integrazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Cassazione di annullamento disponga l'audizione della dott.sa perché CP_2
“confermi il contenuto della relazione del 12.10.2020 e riferisca sul percorso terapeutico fatto con e la GL”; nonché della GL della NOa residente in Parte_1 Pt_1 Persona_1
Novara, Corso Risorgimento n. 282A, “sulle sofferenze patite dalla madre per i fatti di stalking Pt_1 della NOa descritti nel capo di imputazione dall'ottobre 2018 sino al giugno 2019, in CP_1 particolare in relazione all'episodio del tentato investimento del 5 giugno 2019”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa ogni e qualsiasi contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, di rito o merito, istruttoria (escussione della dr.ssa e della sig.na CP_2 Pt_3
, GL della controparte) e non, che sia stata e/o venga ulteriormente formulata da parte attrice:
[...]
a) in via principale rigettare siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, tutte le domande formulate da Parte_1
b) in via subordinata rigettare siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di ridurre e comunque determinare Parte_4
nei limiti del giusto ed equo il risarcimento preteso e che fosse ritenuto dovuto dall'odierna concludente. Spese vinte.
In caso di integrazione probatoria e ritenuta necessaria ex officio, si chiede che l'adita Corte Voglia escutere il responsabile della DB Service s.r.l. in ordine all'indagine privata commissionata dalla sig.ra nel mese di ottobre 2018; nonché il Carabiniere (nato il [...]) in CP_1 Persona_2 merito alla telefonata ricevuta il 5 giugno 2019 dalla . Pt_1
pagina 2 di 16 FATTO E DIRITTO
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 08.07.2020, Controparte_1
veniva citata dinnanzi al Tribunale di Novara per rispondere del delitto di atti persecutori ex art. 612- bis c.p.
All'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, con sentenza n. 1597 in data 2.12.2022 il Tribunale di Novara, sez. penale, in composizione monocratica, dichiarava responsabile Controparte_1
del reato ascrittole e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena nei confronti dell'imputata e non menzione della condanna nel casellario giudiziale;
condannava inoltre l'imputata al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidarsi in separata sede e condannava infine l'imputata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquidava nella somma complessiva di € 2.600,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Il Tribunale ritenuto di poter formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputata per il delitto di atti persecutori contestatole, reputando che la Sig.ra avesse posto in essere, nel CP_1
lasso di tempo ricompreso tra ottobre 2018 e giugno 2019, una pluralità di condotte moleste, soprattutto consistite in continui e costanti appostamenti, pedinamenti con la macchina e gesti di scherno, nei confronti della Sig.ra (ex compagna del Sig. con il quale anche la prevenuta, in passato, Pt_1 Pt_3
aveva avuto una relazione sentimentale dalla quale era nata una GL) giudicava altresì provato che l'imputata avesse contattato direttamente la proprietaria dell'abitazione della persona offesa, minacciandola, e che avesse assoldato un investigatore privato per svolgere accertamenti sulla persona della sig.ra e dell'ex-coniuge . Rilevava inoltre che tali condotte erano cessate solamente Pt_1 Pt_3
a seguito dell'applicazione all'imputata della misura cautelare del divieto di avvicinamento, a seguito di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara in data 04.07.2019.
Precisava, infatti, che i continui appostamenti della prevenuta integravano certamente una condotta molesta che aveva determinato un perdurante stato di ansia nella persona offesa, tale da indurla a modificare, almeno parzialmente, le proprie abitudini di vita, limitando le proprie uscite ed evitando di uscire da sola: riteneva infatti irrilevante sul punto la circostanza che la transitasse, per CP_1
rientrare da lavoro presso la propria abitazione, in Corso Risorgimento, considerato che si appostava per lunghi minuti proprio nei pressi dell'abitazione della persona offesa.
A conferma di ciò richiamava altresì il tenore del messaggio whatsapp inviato nel maggio del 2019 al
Sig. , da cui emergeva chiaramente l'intenzione di controllare i movimenti della e di Pt_3 Pt_1 verificare i rapporti intercorrenti tra quest'ultima e l'ex compagno, la minaccia spesa nei confronti della pagina 3 di 16 Sig.ra , proprietaria dell'appartamento affittato alla quanto avvenuto in data Controparte_3 Pt_1
05.06.2019 e, da ultimo, la condotta successiva al reato tenuta dalla che aveva depositato CP_1
un esposto contro la persona offesa alla Guardia di Finanza.
Riteneva pertanto che le condotte poste in essere dalla prevenuta avessero cagionato alla un Pt_1
danno non patrimoniale, determinando angoscia e sofferenza, da liquidarsi in separato giudizio civile.
Condannava, inoltre, l'imputata a rimborsare alla parte civile le spese di costituzione e rappresentanza.
Avverso la predetta sentenza promuoveva appello lamentandone la Controparte_1
totale erroneità in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Contestava la versione dei fatti avvalorata dal Giudice di primo grado e dichiarava che la propria condotta era dipesa unicamente dalla sua intenzione di dimostrare che il non si era mai separato Pt_3
dalla e che, pertanto, tale asserita separazione costituiva una macchinazione utilizzata dal Pt_1 Pt_3
per esimersi dal contribuire al mantenimento della GL primogenita.
Con sentenza n. 6624/2023 depositata in data 14 dicembre 2023 la Corte di Appello di Torino assolveva l'imputata per insussistenza del fatto contestato e revocava le statuizioni civili, ordinando la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica di Novara per le determinazioni di competenza, potendosi ravvisare nei fatti i reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p. nei confronti di Parte_1
e di .
[...] Parte_5
La Corte rilevava infatti gravi ed evidenti discrasie nella versione fornita dalla persona offesa, ritenendo perciò incoerenti con il tessuto probatorio le conclusioni assunte dal Giudice di primo grado sulla base delle dichiarazioni rese dalla ritenuta credibile ed attendibile. Pt_1
Giudicava, infatti, infondata la versione dei continui appostamenti e passaggi della sotto la CP_1
sua abitazione, indicati dapprima come dieci nel solo mese di ottobre 2018 e poi ridimensionati più volte sino a ridursi in effetti ad un unico episodio accaduto il 10 ottobre 2018. Alle stesse conclusioni giungeva in relazione all'episodio del 5 giugno 2019 narrato dalla quando la Pt_1 CP_1
avrebbe tentato di investirla e rilevava come tale versione risultasse in effetti del tutto priva di riscontri e in ogni caso del tutto improbabile considerata l'intensità del traffico veicolare nell'orario indicato dalla persona offesa.
Rilevava per contro confermato alla luce delle deposizioni rese dalle testi e Controparte_3
amica della persona offesa, come fosse piuttosto la a nutrire acredine e Testimone_1 Pt_1
ostilità nei confronti della con molta probabilità per la pregressa relazione con il , ma, CP_1 Pt_3 soprattutto, per gli obblighi inevasi che quest'ultimo aveva accumulato nei confronti della GL nata da detta relazione da cui erano scaturite per lui condanne penali. Rilevava in specie del tutto inverosimile,
e comunque non provato, quanto riferito dalla nel lamentare che i protratti atti persecutori Pt_1
pagina 4 di 16 perpetrati nei suoi confronti dalla sin dal 2007 ed aggravatisi quindi negli anni più recenti, CP_1
fossero causa della separazione intervenuta con il , essendo invece emerso che tale separazione, Pt_3
in effetti solo apparente, fosse solo invocata dal stesso quale causa di maggiori spese tali da non Pt_3
consentirgli di contribuire congruamente al mantenimento della GL nata dalla relazione con la
CP_1
Riteneva comunque non provata la continua presenza dell'imputata sotto l'abitazione della e lo Pt_1
stesso tentativo di investimento della vittima e comunque inattendibile la vittima delle condotte denunciate in relazione al conseguente disagio psicologico connesso alle condotte persecutorie riferite, nell'asserire di essere stata costretta per un anno a ricorrere alla cura di una psicologa, mancando in effetti prova alcuna in merito.
Rilevava infine come la denuncia per stalking presentata dalla nei confronti della Pt_1 CP_1 fosse in effetti successiva alla correlativa denuncia presentata da quest'ultima a carico dell'ex convivente per il reato di cui all'art. 570-bis c.p.
Avverso la pronuncia resa in sede di gravame promuoveva ricorso alla Suprema Corte, ai soli effetti civili, lamentando con primo motivo violazione e la falsa applicazione degli Parte_1
artt. 191 e 526 c.p.p. nonché degli artt. 192, 238-bis e 603 c.p.p., ritenendo che la sentenza impugnata si basasse su una ricostruzione solo apparentemente logica, ma del tutto contrastante con la ricostruzione operata dal Tribunale di Novara in base a riscontri testimoniali e documentali non puntualmente contestati dalla Corte.
Con secondo motivo di ricorso lamentava peraltro l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. nonché degli artt. 546 c.p.p. e 59, comma 4, c.p. sostenendo che la Corte avesse accettato del tutto acriticamente le ragioni dell'appellante pur in assenza di alcuna specifica e puntuale contestazione degli assunti fatti propri dal Giudice di prime cure. Riteneva, inoltre, che la Corte avesse disatteso l'obbligo della motivazione rafforzata.
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 1209 del 2024 depositata in data 19.07.2024 annullava la sentenza impugnata e rinviava per la rivalutazione della domanda risarcitoria promossa dalla parte offesa al giudice competente per valore in grado di appello.
La Corte riteneva infatti decisiva nel percorso argomentativo a sostegno della sentenza impugnata la ravvisata prova che la separazione occorsa tra e fosse solo apparente e strumentale, Pt_3 Pt_1
rilevando tuttavia come le risultanze del certificato storico di residenza del , che ne avrebbe Pt_3 attestato la permanenza presso l'abitazione coniugale, fossero in fatto smentite dalla comprovata circostanza che il stesso avesse locato un altro appartamento nello stesso stabile. Rilevava Pt_3
peraltro come la sentenza di condanna a carico del per il reato ex art. 570bis c.p. non risultasse Pt_3
pagina 5 di 16 definitiva e sembrasse anzi contraddetta da pronuncia contraria resa in sede di impugnazione, rilevando anche come il Giudice di primo grado avesse comunque motivatamente ravvisato prova adeguata a conforto di almeno due appostamenti della presso l'abitazione della il primo in CP_1 Pt_1 relazione a foto ritraente l'auto della prima sotto la casa della seconda e l'altro in considerazione di un messaggio telefonico inviato dalla al che dimostrava come ella si fosse appostata per CP_1 Pt_3
osservare i comportamento della riferiti e descritti quindi al . La Corte rileva infine come Pt_1 Pt_3
la parte lesa avesse in effetti dedotto in primo grado prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, con esame della psicologa che la seguiva in terapia insieme alla GL a riprova del danno psicologico riportato in conseguenza delle condotte persecutorie denunciate.
La ha riassunto quindi tempestivamente dinanzi a questa Corte il giudizio civile sulla Pt_1
domanda di risarcimento del danno conseguente alla condotte persecutorie denunciate, invocando a conforto le prove già raccolte nel primo giudizio penale a carico della e le argomentazioni CP_1 svolte dal Tribunale a conforto dell'attendibilità della versione dei fatti resa dalla denunziante, chiedendo condannarsi l'appellata al pagamento di una somma almeno pari ad € 10.000,00 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione ed interessi di legge ed al pagamento delle spese di difesa sostenute nei tre grado del giudizio penale e nel presente giudizio.
Si è costituita nel gravame rilevando come la pronuncia della Suprema Corte Parte_1
ex art. 622 c.p.p. non valga ad attestare comprovato il danno denunciato dalla controparte. Assume quindi che, in carenza di condanna penale a suo carico per i fatti di stalking denunciati dalla CP_1 debba verificarsi in sede civile se parte attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico ex art. 2043
c.c. ai fini della prova dell'illecito lamentato e dei danni conseguenti. Rileva peraltro come, ai fini della prova dell'illecito, la testimonianza della parte offesa, costituita parte civile nel giudizio penale, risulti priva di alcuna efficacia probatoria in sede civile, in quanto proveniente dalla parte stessa che si assume lesa dal fatto denunciato, ora attrice in riassunzione.
Rileva peraltro come la stessa Corte di Cassazione sia in specie incorsa in evidenti errori nella valutazione del materiale probatorio in atti, nel ritenere provato, a confutazione della circostanza, ritenuta invece acclarata in sede penale di appello, che non fosse mai intervenuta una reale separazione tra la parte offesa, ed il marito, , che il avesse locato appartamento Pt_1 Parte_5 Pt_3 diverso dall'abitazione familiare in uso alla nello stesso stabile. Rileva infatti come le Pt_1
dichiarazioni rese dalla proprietaria di tali immobili, sig.ra , non valga in alcun modo a CP_3
comprovare tale locazione.
Rileva peraltro, a dimostrazione della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalla Pt_1 come risulti dall'annotazione di servizio e dalla stessa registrazione della chiamata dalla stessa pagina 6 di 16 effettuata ai Carabinieri in data 5.06.2019 come nell'episodio in quella sede denunciato la CP_1 non avesse affatto tentato di investire la e le figlie, ma semmai l'avesse solo disturbata e derisa Pt_1
sonando il clacson della propria auto e ridendole in faccia dalla vettura.
Rileva infine come risulti del tutto inverosimile che le denunciate condotte persecutorie della siano state causa della separazione tra la ed il , ampiamente antecedente, CP_1 Pt_1 Pt_3 come indicata risalente al 2016, al fatto in contestazione, occorso dall'ottobre 2018 sino al giugno
2019.
La convenuta chiede pertanto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'avversa domanda risarcitoria, con vittoria delle spese.
Esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, rimessa la causa in decisione, dopo il deposito della difese di rito, essa perviene infine all'esame della Corte.
Il presente giudizio risulta instaurato, a seguito di sentenza resa dalla Suprema Corte ex art. 622
c.p.p., secondo cui “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”. Ed infatti, con sentenza n. 29654/2024, depositata in data 19.07.2024, la Suprema Corte, ritenuto che, “complessivamente valutata la motivazione della sentenza assolutoria impugnata non risulta strutturata in modo rigoroso, così da dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte”, ne ha disposto “l'annullamento agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore”.
Deve, dunque, preliminarmente chiarirsi, ai fini di una corretta lettura delle risultanze complessive in atti ai fini del decidere, che l'assunto esposto dall'odierna attrice quale premessa in sede di comparsa conclusionale deve ritenersi in effetti palesemente erroneo.
Assume infatti l'attrice, che “le statuizioni della Suprema Corte (sent. n. 1209/24 – rectius: n.
29654/2024) fanno stato nel presente giudizio civile. Ugualmente fanno stato le considerazioni in fatto e diritto svolte dal Tribunale Penale di Novara (sent. n. 1597/22); considerazioni tutte condivise dalla
Suprema Corte, contro la quale temerariamente ma significativamente, la aveva proposto CP_1
ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., rigettato dalla Cassazione (vedi dispositivo: ad oggi, nonostante le reiterate istanze, non è stata ancora trasmessa la motivazione). Ne consegue che l'onere della prova contraria per contestare le statuizioni della Suprema Corte e del Tribunale Penale di
Novara, grava tutto sulla convenuta La quale non ha, però, formulato alcun mezzo CP_1
istruttorio che consentisse a codesta Corte di Appello un diverso apprezzamento in sede civile di quanto irrevocabilmente deciso dal Tribunale Penale di Novara e dalla Suprema Corte”.
pagina 7 di 16 E, tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte con pronuncia assunta a Sezioni Unite “il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss cod. proc. civ. a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della
Corte di Cassazione ai soli effetti civili. In tal senso depongono la rubrica e il testo del citato art. 622 che utilizzano il verbo "rinvia" con riferimento all'effetto della statuizione penale, così evocando l'istituto del "rinvio" in sede civile quale disciplinato dagli artt. 392 e ss cod. proc. civ. (…).
Dall'affermata natura del giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento come giudizio riconducibile alla disciplina del giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. consegue che la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale”
( Cass.Pen. Sez. U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 ).
E, dunque, “la configurazione del giudizio conseguente all'annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 cod. proc. civ. nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale.
Ciò giustifica anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
L'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di "espandere" la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.
Al contempo, l'emendatio consente al danneggiante di evitare di subire la perdita di un grado di giudizio in conseguenza della scelta della controparte”.
Peraltro “la natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità.
Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette” (v. ancora Cass.Pen.
Sez. U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 ).
pagina 8 di 16 Non vi è dubbio comunque che, ai fini della valutazione in sede civilistica dei fatti già oggetto del giudizio penale ormai definito, “la corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento” ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 517 del 15/01/2020 ).
Resta ben chiaro comunque che “nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16169 del 19/05/2022; pienamente conforme: Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 1186 del 2025 ).
E', dunque, certamente in onere della parte che agisce in riassunzione ex art. 2043 c.c. dare compiuta prova degli elementi costitutivi dell'illecito di cui chiede ristoro.
Semmai deve piuttosto considerarsi che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2” – e quindi con azione civile autonoma nella sede competente – ( art. 652 c.p.p. ).
Rileva comunque la Corte che, dovendosi in questa sede rivalutare compiutamente la domanda risarcitoria attorea secondo il regime probatorio civilistico ed alla luce delle prove offerte nel presente giudizio, mancano in effetti in atti documenti che pure, a tenore della pronuncia stessa resa dalla
Suprema Corte su impugnazione promossa dalla sola parte civile in relazione alla pronuncia assolutoria resa dalla Corte di Appello di Torino nei confronti di parrebbero in specie Controparte_1
rilevanti. Nel censurare la sentenza in quella sede impugnata per l'affermata inesistenza di prova della pagina 9 di 16 continua presenza di presso l'abitazione di la Suprema Corte ha evidenziato infatti CP_1 Pt_1 che “la sentenza di primo grado, però, aveva fatto riferimento, tra l'altro, ad almeno una foto ritraente
l'auto della prima ferma presso la casa della seconda e a un messaggio telefonico inviato sempre da a dal cui contenuto «emerge chiaramente come la prevenuta si fosse in quella CP_1 Pt_3
giornata appostata, in modo tale da poter vedere l'attività posta in essere dall'uomo presso la casa dell'ex moglie». Elementi, questi, che il giudice di primo grado aveva valutato in modo non atomistico insieme, ad esempio, alle dichiarazioni delle persone alle quale aveva raccontato dei fatti di Pt_1
causa” ( v. ancora Cass. Pen. sentenza n. 29654/2024, depositata in data 19.07.2024 ).
Tali elementi non risultano tuttavia documentati in atti, né la parte attrice ha riproposto in questa sede prova orale in merito. Essi non possono ritenersi pertanto provati ai fini del decidere, se non nei limiti in cui fatti oggetto di ammissioni da parte della stessa in sede di interrogatorio penale, CP_1
allorché ella ha dichiarato:
Rispetto alle foto che ritrarrebbero la ferma in auto davanti alla casa della pur non CP_1 Pt_1
sussistenti in atti, la stessa odierna convenuta ha allegato in sede penale di dover passare quotidianamente davanti all'abitazione dell'attrice per andare e ritornare dal lavoro, aggiungendo di essersi fermata talora nei pressi della casa della per andare, in un'occasione, a parlare con la Pt_1 proprietaria dell'abitazione in cui viveva la ( come in effetti confermato in sede testimoniale nel Pt_1
giudizio penale dalla teste : v. verbale 23.07.2021 al documento n. 8 di parte Controparte_3
attrice ) , e, qualche volta, a trovare un conoscente che vi abita vicino, descrivendo anche un contesto di rapporti conflittuali con il , padre della propria GL ed in seguito compagno della e Pt_3 Pt_1
padre dei suoi figli.
Ella ha descritto inoltre il clima teso dei rapporti con il , padre della propria GL, ed in seguito Pt_3
compagno o marito della e padre dei figli da lei avuti. Pt_1
Risulta infatti dalla trascrizione dell'esame dell'imputata in sede penale ( v. verbale di udienza
10.07.2019 al documento n. 7 di parte attrice in riassunzione ): pagina 10 di 16
pagina 11 di 16 A fronte, dunque, delle giustificazioni almeno plausibili addotte dalla a confutazione della CP_1
finalità persecutoria delle condotte contestatele, di insistente appostamento presso l'abitazione della le stesse dichiarazioni rese in sede penale dalla parte offesa, odierna attrice, devono essere in Pt_1
questa sede rivalutate secondo i principi che regolano la prova nel giudizio civile, che postulano l'imprescindibile necessità di verificare se le allegazioni delle parti in causa – tale essendo la Pt_1
nel presente giudizio – trovino riscontri adeguati e sufficienti ad avallarne, almeno in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'attendibilità.
Si legge dal verbale di audizione della in sede penale ( v. documento n. 7 di parte attrice ): Pt_1
PUBBLICO MINISTERO – Okay. Quindi, lei nel 2018 inizia a notare i passaggi della NOa quindi?
ST CH – Sì, i passaggi costanti e continui, e le appostazioni, perché oltre a dei passaggi si appostava affianco a casa nostra, di fronte, messa in una posizione tale da poter vedere l'ingresso di casa. E oltre al corso Risorgimento, l'ho vista più volte anche nella strada Manfredda, che
è una strada chiusa, dove vanno solamente le persone che risiedono lì. E io spesso e volentieri parlando al telefono, ho notato la NOa appostata che stava lì a osservare, nella parte del retro di casa nostra, dove c'è il giardino;
perché dal corso Risorgimento il giardino non si può vedere.
PUBBLICO MINISTERO – Oltre a queste condotte, ha fatto qualcos'altro la NOa?
ST CH – Sì. Ha fatto qualcosa che ha ferito gravemente la mia sensibilità e quella dei miei bambini, perché tutte le volte che si appostava, derideva, suonava fortemente il clacson.
GIUDICE – “Che si…”, scusi?
PUBBLICO MINISTERO – Si appostava.
Si appostava, si accostava. Controparte_4
GIUDICE – Ah, si accostava, okay.
pagina 12 di 16 – E mi vedeva uscire dal portone, o ci vedeva insieme con il NO , e Controparte_4 Pt_3
veniva sempre verso di noi. Mi sono accorta una volta che stavo accompagnando mio figlio Per_3
di cinque anni in palestra, perché faceva calcio, e a un certo punto una macchina si è accostata. Io ero praticamente di schiena, che stavo legando il seggiolino al mio bambino. E quando mi sono voltata, ho sentito una macchina che suonava fortemente il clacson. E c'era una macchina dietro, che suonava fortemente il clacson, perché la NOa si era messa affianco alla mia macchina per poter guardare molto probabilmente da vicino me e il mio bambino, con uno sguardo sempre minaccioso. E poi ha proseguito.
PUBBLICO MINISTERO – Ma le diceva qualcosa? Lei parla di uno sguardo minaccioso, ma le ha mai…?
Sguardo minaccioso e risate. Poi il 5 giugno, questa è la data praticamente Controparte_4 dove ha fatto l'azione peggiore, perché era il giorno della festa di fine anno di mia GL , che Per_4 va alla scuola che si trova sempre in corso Risorgimento a pochi minuti da casa mia. (…) Per_5
Per_ E alla fine ho deciso con mia GL la grande, che mi aveva fatto compagnia per andare a prendere la sorellina, di tornare a casa. Comincio a camminare con le mie bambine mano nella mano, lungo il corso Risorgimento, quando all'improvviso sentiamo un forte clacson suonare dietro; e la NOa che a velocità viene verso di noi con la sua autovettura. Mia GL , la piccolina, che Per_4
è la mezzana praticamente, aveva, adesso ha dieci anni, quindi ne aveva otto, terrorizzata si è Per_ Per_ aggrappata alla sorella, dicendo: ci vuole uccidere, aiutami.” La NOa, non soddisfatta nel vedere le mie bambine stravolte, ha cominciato a ridere e m'ha fatto inversione di marcia per venire nuovamente verso di noi. E a questo punto, io mi sono attaccata al muro con le mie bambine. E la NOa ha cominciato a ridere divertita, tirando su le mani, come se avesse sentito una barzelletta da ridere, tirando su le mani e abbassandosi e ridendo, vedendo le mie figlie stravolte. E in quel momento ho chiamato i Carabinieri, e non era la prima volta che li chiamavo, e ho avvisato dell'accaduto.
La mia bambina era talmente sconvolta, che è arrivata a casa bagnata, perché ha urinato dalla paura. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente male, vedere i miei figli. Oltre che avevo già delle sofferenze io a causa della NOa, perché comunque ha distrutto volutamente il mio matrimonio.
Infatti la separazione che ho chiesto al NO , l'ho chiesta proprio a causa di tutto quello che Pt_3 nell'arco di tutti questi mesi, dal 2009 che sono sposata fino al 2016 che sono rimasta sposata col NO , quando non ne ho potuto più di questa situazione, ho chiesto la separazione, perché ero Pt_3
veramente esausta della situazione.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi quando si sono verificati questi fatti, lei era già separata dal NO
? Pt_3
pagina 13 di 16 Sì, sì, ero già separata. Controparte_4
PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Lei ha detto in questa occasione, appunto, l'episodio del 5 di giugno?
ST CH – Sì.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi lei ha visto arrivare la macchina della NOa CP_1
Sì, verso di noi. Controparte_4
PUBBLICO MINISTERO – Verso… Voi eravate sul marciapiede?
ST CH – Eravamo sul marciapiede.
PUBBLICO MINISTERO – E la NOa?
ST CH – E stavamo per attraversare, perché noi, come le dicevo prima, scuola Per_5
e corso Risorgimento dove abito io sono quattro minuti a piedi di distanza, quindi è piuttosto vicino, è sempre su corso Risorgimento.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi stavate per attraversare, e la NOa?
– E la NOa ha fatto inversione di marcia per venire nuovamente verso di Controparte_4
noi.
PUBBLICO MINISTERO – Per ritornare di nuovo verso di voi?
ST CH – Sì, sì, impedendoci di attraversare.
PUBBLICO MINISTERO – E poi, cioè lei ha detto, si è messa a ridere verso di voi?
– Si è messa a ridere, divertita, perché vedeva la paura dei miei figli, vedeva Controparte_4
mia GL che aveva conficcato le unghie sul braccio della sorellina, sconvolta. E non era la prima volta che la vedevano. Tutte le volte le mie figlie chiedevano: “Mamma, ma perché questa donna viene sempre qui? Perché ci spia?” Io non avevo spiegato bene ai miei figli la situazione.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi i suoi figli, anche i suoi figli si erano accorti della presenza della NOa?
– Sì, sì, sì, si erano accorti. Mia GL una volta si era accorta che lei era Controparte_4
accostata, infatti ho anche fotografato la NOa. E praticamente mia GL andava, frequentava la scuola di Caltignaga, andava alle medie. E io non avevo più il coraggio, quando ho visto che la NOa si appostava. E poi tra l'altro ho saputo solo dopo in seguito che la NOa ci faceva anche, come si dice, spiare da qualcun altro, mandava delle persone a controllarci, a vedere i nostri movimenti. Quindi ero consapevole che la NOa conosceva i miei orari di ingresso a casa e i miei orari di uscita, conosceva le scuole dei miei figli e le palestre, conosceva tutto quanto, perché aveva mandato degli investigatori apposta per controllarmi, o controllarci, questo lo sa lei.
PUBBLICO MINISTERO – Ma lei questo come fa a saperlo?
pagina 14 di 16 – L'ho saputo in seguito, l'ho saputo in seguito, perché comunque è venuta Controparte_4
fuori questa cosa.
PUBBLICO MINISTERO – Ma da chi l'ha saputa questa circostanza degli investigatori?
L'ho saputo dall'Avvocato. Controparte_4
A fronte delle “colorite” ed enfatiche dichiarazioni rese dalla in sede penale, risulta Pt_1
invece dalla registrazione della chiamata da lei effettuata proprio in data 5.06.2019 ( v. documento n. 8 di parte convenuta ) che, nel chiedere l'intervento della Forze dell'ordine ella riferiva invece di due
“passaggi” della in auto, in cui “la prima volta mi ha sonato fortemente e la seconda mi ha CP_1 deriso”, così descrivendo condotte che all'evidenza non possono ritenersi illecite, ma semmai fastidiose ed inopportune, da iscriversi peraltro nel contesto dei rapporti “familiari” conflittuali tra le parti e, soprattutto, nella relazione con il . Pt_3
Nel corso della telefonata la non fece, per contro, riferimento alcuno alla condotta solo in Pt_1 seguito allegata, in sede penale, riconducibile ad un tentativo di investimento con l'auto ai danni della donna e dei suoi figli, descritta peraltro – come puntualmente rilevato nella sentenza resa dalla Corte di
Appello di Torino a definizione del giudizio penale di impugnazione avverso la pronuncia di condanna del Tribunale di Novara a carico dell'odierna convenuta – in termini assai poco verosimili.
Non pare infatti verosimile che in orario di traffico intenso, all'uscita da scuola, la CP_1
percorresse avanti e dietro la strada ove si trovava la con i figli, effettuando ripetute inversioni Pt_1 di marcia per passare nuovamente davanti alle sue “vittime” con atteggiamenti derisori descritti in termini finanche sadici dalla denunciante e con riferimenti palesemente fantasiosi ( “Si è messa a ridere, divertita, perché vedeva la paura dei miei figli, vedeva mia GL che aveva conficcato le unghie sul braccio della sorellina, sconvolta”, quasi che, guidando l'auto, la potesse studiare in CP_1 dettaglio le reazioni dei figli della in auto, ridendo soddisfatta per averli terrorizzati…). Pt_1
Ritiene, dunque, la Corte, valutate criticamente le complessive risultanze acquisite in atti nel presente giudizio, che, ai fini della configurabilità di illecito ascrivibile a responsabilità della in danno della – e non, eventualmente, delle figlie, che non sono comunque parti nel CP_1 Pt_1
presente giudizio – risulti in definitiva carente prova almeno sufficiente, come detto anche in via presuntiva, di una condotta lesiva posta in essere dall'odierna convenuta, se non configurabile quale condotta persecutoria ( stalking ), in effetti ravvisata insussistente nella pronuncia penale di assoluzione della “perché il fatto non sussiste” ( v. documento n. 11 di parte attrice ) , almeno CP_1
qualificabile come minaccia, a nulla rilevando quindi ai fini del decidere la prova orale dedotta dall'attrice per l'escussione testimoniale della psicologa che avrebbe offerto sostegno psicologico delle pagina 15 di 16 figlie della e di una delle minori, a conferma del disagio riportato dalla madre in conseguenza di Pt_1
fatti lesivi che non hanno trovato altrimenti conforto probatorio nel giudizio.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea, le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte attrice in riassunzione, che del resto ha rifiutato la proposta conciliativa formulata in limine dal Consigliere Istruttore, pure accolta dalla convenuta.
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice in riassunzione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1296/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ND e dell'avv. CAVALLO NICOLETTA ( ) VIALE DANTE 43E 28100 C.F._2
NOVARA; ( ) VIALE DANTE N.43/E 28100 Parte_2 C.F._3
NOVARA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N.33 28100 NOVARA presso il difensore avv. LA FRANCESCA ND
Attrice in riassunzione contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NETO Controparte_1 C.F._4
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSOMINO, 37 89128 REGGIO DI
CALABRIA presso il difensore avv. NETO DOMENICO
Convenuta in riassunzione
Rimessione in decisione in data 20.10.2025
OGGETTO: riassunzione ex art. 622 c.p.p.; risarcimento danni da lesioni
CONCLUSIONI
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, dichiarare responsabile Controparte_1
ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p. delle condotte illecite di cui alla narrativa e alla sentenza del Tribunale di pagina 1 di 16 Novara n. 1597/22, e, per l'effetto, voglia condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali (spese di difesa dei gradi) e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali) sofferti da che si indicano: Parte_1 quanto ai danni non patrimoniali, in € 10.000,00 per i fatti di stalking dall'ottobre 2018 al 05 giugno
2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto illecito al soddisfo, o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dalla Corte, e, quanto ai danni patrimoniali, dei quali ci riserva di determinarne il più preciso importo nel corso del giudizio, corrispondenti alle somme spese dalla per la difesa ed assistenza penale nei tre gradi di giudizio oltre alla rivalutazione Pt_1
monetaria ed interessi dalla data di emissione delle fatture e fino al soddisfo, come da fatture prodotte o che si produrranno nel corso del giudizio. Il tutto per una somma complessiva, per danni patrimoniali e non patrimoniali, non superiore allo scaglione di € 26.000. Con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio.
Si chiede, occorrendo, che la Corte -anche d'ufficio e ad integrazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Cassazione di annullamento disponga l'audizione della dott.sa perché CP_2
“confermi il contenuto della relazione del 12.10.2020 e riferisca sul percorso terapeutico fatto con e la GL”; nonché della GL della NOa residente in Parte_1 Pt_1 Persona_1
Novara, Corso Risorgimento n. 282A, “sulle sofferenze patite dalla madre per i fatti di stalking Pt_1 della NOa descritti nel capo di imputazione dall'ottobre 2018 sino al giugno 2019, in CP_1 particolare in relazione all'episodio del tentato investimento del 5 giugno 2019”.
Per la convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa ogni e qualsiasi contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, di rito o merito, istruttoria (escussione della dr.ssa e della sig.na CP_2 Pt_3
, GL della controparte) e non, che sia stata e/o venga ulteriormente formulata da parte attrice:
[...]
a) in via principale rigettare siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, tutte le domande formulate da Parte_1
b) in via subordinata rigettare siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di ridurre e comunque determinare Parte_4
nei limiti del giusto ed equo il risarcimento preteso e che fosse ritenuto dovuto dall'odierna concludente. Spese vinte.
In caso di integrazione probatoria e ritenuta necessaria ex officio, si chiede che l'adita Corte Voglia escutere il responsabile della DB Service s.r.l. in ordine all'indagine privata commissionata dalla sig.ra nel mese di ottobre 2018; nonché il Carabiniere (nato il [...]) in CP_1 Persona_2 merito alla telefonata ricevuta il 5 giugno 2019 dalla . Pt_1
pagina 2 di 16 FATTO E DIRITTO
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 08.07.2020, Controparte_1
veniva citata dinnanzi al Tribunale di Novara per rispondere del delitto di atti persecutori ex art. 612- bis c.p.
All'esito della compiuta istruttoria dibattimentale, con sentenza n. 1597 in data 2.12.2022 il Tribunale di Novara, sez. penale, in composizione monocratica, dichiarava responsabile Controparte_1
del reato ascrittole e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena nei confronti dell'imputata e non menzione della condanna nel casellario giudiziale;
condannava inoltre l'imputata al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidarsi in separata sede e condannava infine l'imputata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquidava nella somma complessiva di € 2.600,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Il Tribunale ritenuto di poter formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputata per il delitto di atti persecutori contestatole, reputando che la Sig.ra avesse posto in essere, nel CP_1
lasso di tempo ricompreso tra ottobre 2018 e giugno 2019, una pluralità di condotte moleste, soprattutto consistite in continui e costanti appostamenti, pedinamenti con la macchina e gesti di scherno, nei confronti della Sig.ra (ex compagna del Sig. con il quale anche la prevenuta, in passato, Pt_1 Pt_3
aveva avuto una relazione sentimentale dalla quale era nata una GL) giudicava altresì provato che l'imputata avesse contattato direttamente la proprietaria dell'abitazione della persona offesa, minacciandola, e che avesse assoldato un investigatore privato per svolgere accertamenti sulla persona della sig.ra e dell'ex-coniuge . Rilevava inoltre che tali condotte erano cessate solamente Pt_1 Pt_3
a seguito dell'applicazione all'imputata della misura cautelare del divieto di avvicinamento, a seguito di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Novara in data 04.07.2019.
Precisava, infatti, che i continui appostamenti della prevenuta integravano certamente una condotta molesta che aveva determinato un perdurante stato di ansia nella persona offesa, tale da indurla a modificare, almeno parzialmente, le proprie abitudini di vita, limitando le proprie uscite ed evitando di uscire da sola: riteneva infatti irrilevante sul punto la circostanza che la transitasse, per CP_1
rientrare da lavoro presso la propria abitazione, in Corso Risorgimento, considerato che si appostava per lunghi minuti proprio nei pressi dell'abitazione della persona offesa.
A conferma di ciò richiamava altresì il tenore del messaggio whatsapp inviato nel maggio del 2019 al
Sig. , da cui emergeva chiaramente l'intenzione di controllare i movimenti della e di Pt_3 Pt_1 verificare i rapporti intercorrenti tra quest'ultima e l'ex compagno, la minaccia spesa nei confronti della pagina 3 di 16 Sig.ra , proprietaria dell'appartamento affittato alla quanto avvenuto in data Controparte_3 Pt_1
05.06.2019 e, da ultimo, la condotta successiva al reato tenuta dalla che aveva depositato CP_1
un esposto contro la persona offesa alla Guardia di Finanza.
Riteneva pertanto che le condotte poste in essere dalla prevenuta avessero cagionato alla un Pt_1
danno non patrimoniale, determinando angoscia e sofferenza, da liquidarsi in separato giudizio civile.
Condannava, inoltre, l'imputata a rimborsare alla parte civile le spese di costituzione e rappresentanza.
Avverso la predetta sentenza promuoveva appello lamentandone la Controparte_1
totale erroneità in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Contestava la versione dei fatti avvalorata dal Giudice di primo grado e dichiarava che la propria condotta era dipesa unicamente dalla sua intenzione di dimostrare che il non si era mai separato Pt_3
dalla e che, pertanto, tale asserita separazione costituiva una macchinazione utilizzata dal Pt_1 Pt_3
per esimersi dal contribuire al mantenimento della GL primogenita.
Con sentenza n. 6624/2023 depositata in data 14 dicembre 2023 la Corte di Appello di Torino assolveva l'imputata per insussistenza del fatto contestato e revocava le statuizioni civili, ordinando la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica di Novara per le determinazioni di competenza, potendosi ravvisare nei fatti i reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p. nei confronti di Parte_1
e di .
[...] Parte_5
La Corte rilevava infatti gravi ed evidenti discrasie nella versione fornita dalla persona offesa, ritenendo perciò incoerenti con il tessuto probatorio le conclusioni assunte dal Giudice di primo grado sulla base delle dichiarazioni rese dalla ritenuta credibile ed attendibile. Pt_1
Giudicava, infatti, infondata la versione dei continui appostamenti e passaggi della sotto la CP_1
sua abitazione, indicati dapprima come dieci nel solo mese di ottobre 2018 e poi ridimensionati più volte sino a ridursi in effetti ad un unico episodio accaduto il 10 ottobre 2018. Alle stesse conclusioni giungeva in relazione all'episodio del 5 giugno 2019 narrato dalla quando la Pt_1 CP_1
avrebbe tentato di investirla e rilevava come tale versione risultasse in effetti del tutto priva di riscontri e in ogni caso del tutto improbabile considerata l'intensità del traffico veicolare nell'orario indicato dalla persona offesa.
Rilevava per contro confermato alla luce delle deposizioni rese dalle testi e Controparte_3
amica della persona offesa, come fosse piuttosto la a nutrire acredine e Testimone_1 Pt_1
ostilità nei confronti della con molta probabilità per la pregressa relazione con il , ma, CP_1 Pt_3 soprattutto, per gli obblighi inevasi che quest'ultimo aveva accumulato nei confronti della GL nata da detta relazione da cui erano scaturite per lui condanne penali. Rilevava in specie del tutto inverosimile,
e comunque non provato, quanto riferito dalla nel lamentare che i protratti atti persecutori Pt_1
pagina 4 di 16 perpetrati nei suoi confronti dalla sin dal 2007 ed aggravatisi quindi negli anni più recenti, CP_1
fossero causa della separazione intervenuta con il , essendo invece emerso che tale separazione, Pt_3
in effetti solo apparente, fosse solo invocata dal stesso quale causa di maggiori spese tali da non Pt_3
consentirgli di contribuire congruamente al mantenimento della GL nata dalla relazione con la
CP_1
Riteneva comunque non provata la continua presenza dell'imputata sotto l'abitazione della e lo Pt_1
stesso tentativo di investimento della vittima e comunque inattendibile la vittima delle condotte denunciate in relazione al conseguente disagio psicologico connesso alle condotte persecutorie riferite, nell'asserire di essere stata costretta per un anno a ricorrere alla cura di una psicologa, mancando in effetti prova alcuna in merito.
Rilevava infine come la denuncia per stalking presentata dalla nei confronti della Pt_1 CP_1 fosse in effetti successiva alla correlativa denuncia presentata da quest'ultima a carico dell'ex convivente per il reato di cui all'art. 570-bis c.p.
Avverso la pronuncia resa in sede di gravame promuoveva ricorso alla Suprema Corte, ai soli effetti civili, lamentando con primo motivo violazione e la falsa applicazione degli Parte_1
artt. 191 e 526 c.p.p. nonché degli artt. 192, 238-bis e 603 c.p.p., ritenendo che la sentenza impugnata si basasse su una ricostruzione solo apparentemente logica, ma del tutto contrastante con la ricostruzione operata dal Tribunale di Novara in base a riscontri testimoniali e documentali non puntualmente contestati dalla Corte.
Con secondo motivo di ricorso lamentava peraltro l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. nonché degli artt. 546 c.p.p. e 59, comma 4, c.p. sostenendo che la Corte avesse accettato del tutto acriticamente le ragioni dell'appellante pur in assenza di alcuna specifica e puntuale contestazione degli assunti fatti propri dal Giudice di prime cure. Riteneva, inoltre, che la Corte avesse disatteso l'obbligo della motivazione rafforzata.
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 1209 del 2024 depositata in data 19.07.2024 annullava la sentenza impugnata e rinviava per la rivalutazione della domanda risarcitoria promossa dalla parte offesa al giudice competente per valore in grado di appello.
La Corte riteneva infatti decisiva nel percorso argomentativo a sostegno della sentenza impugnata la ravvisata prova che la separazione occorsa tra e fosse solo apparente e strumentale, Pt_3 Pt_1
rilevando tuttavia come le risultanze del certificato storico di residenza del , che ne avrebbe Pt_3 attestato la permanenza presso l'abitazione coniugale, fossero in fatto smentite dalla comprovata circostanza che il stesso avesse locato un altro appartamento nello stesso stabile. Rilevava Pt_3
peraltro come la sentenza di condanna a carico del per il reato ex art. 570bis c.p. non risultasse Pt_3
pagina 5 di 16 definitiva e sembrasse anzi contraddetta da pronuncia contraria resa in sede di impugnazione, rilevando anche come il Giudice di primo grado avesse comunque motivatamente ravvisato prova adeguata a conforto di almeno due appostamenti della presso l'abitazione della il primo in CP_1 Pt_1 relazione a foto ritraente l'auto della prima sotto la casa della seconda e l'altro in considerazione di un messaggio telefonico inviato dalla al che dimostrava come ella si fosse appostata per CP_1 Pt_3
osservare i comportamento della riferiti e descritti quindi al . La Corte rileva infine come Pt_1 Pt_3
la parte lesa avesse in effetti dedotto in primo grado prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, con esame della psicologa che la seguiva in terapia insieme alla GL a riprova del danno psicologico riportato in conseguenza delle condotte persecutorie denunciate.
La ha riassunto quindi tempestivamente dinanzi a questa Corte il giudizio civile sulla Pt_1
domanda di risarcimento del danno conseguente alla condotte persecutorie denunciate, invocando a conforto le prove già raccolte nel primo giudizio penale a carico della e le argomentazioni CP_1 svolte dal Tribunale a conforto dell'attendibilità della versione dei fatti resa dalla denunziante, chiedendo condannarsi l'appellata al pagamento di una somma almeno pari ad € 10.000,00 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione ed interessi di legge ed al pagamento delle spese di difesa sostenute nei tre grado del giudizio penale e nel presente giudizio.
Si è costituita nel gravame rilevando come la pronuncia della Suprema Corte Parte_1
ex art. 622 c.p.p. non valga ad attestare comprovato il danno denunciato dalla controparte. Assume quindi che, in carenza di condanna penale a suo carico per i fatti di stalking denunciati dalla CP_1 debba verificarsi in sede civile se parte attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico ex art. 2043
c.c. ai fini della prova dell'illecito lamentato e dei danni conseguenti. Rileva peraltro come, ai fini della prova dell'illecito, la testimonianza della parte offesa, costituita parte civile nel giudizio penale, risulti priva di alcuna efficacia probatoria in sede civile, in quanto proveniente dalla parte stessa che si assume lesa dal fatto denunciato, ora attrice in riassunzione.
Rileva peraltro come la stessa Corte di Cassazione sia in specie incorsa in evidenti errori nella valutazione del materiale probatorio in atti, nel ritenere provato, a confutazione della circostanza, ritenuta invece acclarata in sede penale di appello, che non fosse mai intervenuta una reale separazione tra la parte offesa, ed il marito, , che il avesse locato appartamento Pt_1 Parte_5 Pt_3 diverso dall'abitazione familiare in uso alla nello stesso stabile. Rileva infatti come le Pt_1
dichiarazioni rese dalla proprietaria di tali immobili, sig.ra , non valga in alcun modo a CP_3
comprovare tale locazione.
Rileva peraltro, a dimostrazione della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalla Pt_1 come risulti dall'annotazione di servizio e dalla stessa registrazione della chiamata dalla stessa pagina 6 di 16 effettuata ai Carabinieri in data 5.06.2019 come nell'episodio in quella sede denunciato la CP_1 non avesse affatto tentato di investire la e le figlie, ma semmai l'avesse solo disturbata e derisa Pt_1
sonando il clacson della propria auto e ridendole in faccia dalla vettura.
Rileva infine come risulti del tutto inverosimile che le denunciate condotte persecutorie della siano state causa della separazione tra la ed il , ampiamente antecedente, CP_1 Pt_1 Pt_3 come indicata risalente al 2016, al fatto in contestazione, occorso dall'ottobre 2018 sino al giugno
2019.
La convenuta chiede pertanto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'avversa domanda risarcitoria, con vittoria delle spese.
Esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, rimessa la causa in decisione, dopo il deposito della difese di rito, essa perviene infine all'esame della Corte.
Il presente giudizio risulta instaurato, a seguito di sentenza resa dalla Suprema Corte ex art. 622
c.p.p., secondo cui “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”. Ed infatti, con sentenza n. 29654/2024, depositata in data 19.07.2024, la Suprema Corte, ritenuto che, “complessivamente valutata la motivazione della sentenza assolutoria impugnata non risulta strutturata in modo rigoroso, così da dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte”, ne ha disposto “l'annullamento agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore”.
Deve, dunque, preliminarmente chiarirsi, ai fini di una corretta lettura delle risultanze complessive in atti ai fini del decidere, che l'assunto esposto dall'odierna attrice quale premessa in sede di comparsa conclusionale deve ritenersi in effetti palesemente erroneo.
Assume infatti l'attrice, che “le statuizioni della Suprema Corte (sent. n. 1209/24 – rectius: n.
29654/2024) fanno stato nel presente giudizio civile. Ugualmente fanno stato le considerazioni in fatto e diritto svolte dal Tribunale Penale di Novara (sent. n. 1597/22); considerazioni tutte condivise dalla
Suprema Corte, contro la quale temerariamente ma significativamente, la aveva proposto CP_1
ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., rigettato dalla Cassazione (vedi dispositivo: ad oggi, nonostante le reiterate istanze, non è stata ancora trasmessa la motivazione). Ne consegue che l'onere della prova contraria per contestare le statuizioni della Suprema Corte e del Tribunale Penale di
Novara, grava tutto sulla convenuta La quale non ha, però, formulato alcun mezzo CP_1
istruttorio che consentisse a codesta Corte di Appello un diverso apprezzamento in sede civile di quanto irrevocabilmente deciso dal Tribunale Penale di Novara e dalla Suprema Corte”.
pagina 7 di 16 E, tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte con pronuncia assunta a Sezioni Unite “il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 cod. proc. pen. è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dagli artt. 392 e ss cod. proc. civ. a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della
Corte di Cassazione ai soli effetti civili. In tal senso depongono la rubrica e il testo del citato art. 622 che utilizzano il verbo "rinvia" con riferimento all'effetto della statuizione penale, così evocando l'istituto del "rinvio" in sede civile quale disciplinato dagli artt. 392 e ss cod. proc. civ. (…).
Dall'affermata natura del giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento come giudizio riconducibile alla disciplina del giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. consegue che la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi. Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale”
( Cass.Pen. Sez. U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 ).
E, dunque, “la configurazione del giudizio conseguente all'annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 cod. proc. civ. nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale.
Ciò giustifica anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
L'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di "espandere" la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.
Al contempo, l'emendatio consente al danneggiante di evitare di subire la perdita di un grado di giudizio in conseguenza della scelta della controparte”.
Peraltro “la natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità.
Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette” (v. ancora Cass.Pen.
Sez. U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 ).
pagina 8 di 16 Non vi è dubbio comunque che, ai fini della valutazione in sede civilistica dei fatti già oggetto del giudizio penale ormai definito, “la corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento” ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 517 del 15/01/2020 ).
Resta ben chiaro comunque che “nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16169 del 19/05/2022; pienamente conforme: Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 1186 del 2025 ).
E', dunque, certamente in onere della parte che agisce in riassunzione ex art. 2043 c.c. dare compiuta prova degli elementi costitutivi dell'illecito di cui chiede ristoro.
Semmai deve piuttosto considerarsi che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2” – e quindi con azione civile autonoma nella sede competente – ( art. 652 c.p.p. ).
Rileva comunque la Corte che, dovendosi in questa sede rivalutare compiutamente la domanda risarcitoria attorea secondo il regime probatorio civilistico ed alla luce delle prove offerte nel presente giudizio, mancano in effetti in atti documenti che pure, a tenore della pronuncia stessa resa dalla
Suprema Corte su impugnazione promossa dalla sola parte civile in relazione alla pronuncia assolutoria resa dalla Corte di Appello di Torino nei confronti di parrebbero in specie Controparte_1
rilevanti. Nel censurare la sentenza in quella sede impugnata per l'affermata inesistenza di prova della pagina 9 di 16 continua presenza di presso l'abitazione di la Suprema Corte ha evidenziato infatti CP_1 Pt_1 che “la sentenza di primo grado, però, aveva fatto riferimento, tra l'altro, ad almeno una foto ritraente
l'auto della prima ferma presso la casa della seconda e a un messaggio telefonico inviato sempre da a dal cui contenuto «emerge chiaramente come la prevenuta si fosse in quella CP_1 Pt_3
giornata appostata, in modo tale da poter vedere l'attività posta in essere dall'uomo presso la casa dell'ex moglie». Elementi, questi, che il giudice di primo grado aveva valutato in modo non atomistico insieme, ad esempio, alle dichiarazioni delle persone alle quale aveva raccontato dei fatti di Pt_1
causa” ( v. ancora Cass. Pen. sentenza n. 29654/2024, depositata in data 19.07.2024 ).
Tali elementi non risultano tuttavia documentati in atti, né la parte attrice ha riproposto in questa sede prova orale in merito. Essi non possono ritenersi pertanto provati ai fini del decidere, se non nei limiti in cui fatti oggetto di ammissioni da parte della stessa in sede di interrogatorio penale, CP_1
allorché ella ha dichiarato:
Rispetto alle foto che ritrarrebbero la ferma in auto davanti alla casa della pur non CP_1 Pt_1
sussistenti in atti, la stessa odierna convenuta ha allegato in sede penale di dover passare quotidianamente davanti all'abitazione dell'attrice per andare e ritornare dal lavoro, aggiungendo di essersi fermata talora nei pressi della casa della per andare, in un'occasione, a parlare con la Pt_1 proprietaria dell'abitazione in cui viveva la ( come in effetti confermato in sede testimoniale nel Pt_1
giudizio penale dalla teste : v. verbale 23.07.2021 al documento n. 8 di parte Controparte_3
attrice ) , e, qualche volta, a trovare un conoscente che vi abita vicino, descrivendo anche un contesto di rapporti conflittuali con il , padre della propria GL ed in seguito compagno della e Pt_3 Pt_1
padre dei suoi figli.
Ella ha descritto inoltre il clima teso dei rapporti con il , padre della propria GL, ed in seguito Pt_3
compagno o marito della e padre dei figli da lei avuti. Pt_1
Risulta infatti dalla trascrizione dell'esame dell'imputata in sede penale ( v. verbale di udienza
10.07.2019 al documento n. 7 di parte attrice in riassunzione ): pagina 10 di 16
pagina 11 di 16 A fronte, dunque, delle giustificazioni almeno plausibili addotte dalla a confutazione della CP_1
finalità persecutoria delle condotte contestatele, di insistente appostamento presso l'abitazione della le stesse dichiarazioni rese in sede penale dalla parte offesa, odierna attrice, devono essere in Pt_1
questa sede rivalutate secondo i principi che regolano la prova nel giudizio civile, che postulano l'imprescindibile necessità di verificare se le allegazioni delle parti in causa – tale essendo la Pt_1
nel presente giudizio – trovino riscontri adeguati e sufficienti ad avallarne, almeno in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'attendibilità.
Si legge dal verbale di audizione della in sede penale ( v. documento n. 7 di parte attrice ): Pt_1
PUBBLICO MINISTERO – Okay. Quindi, lei nel 2018 inizia a notare i passaggi della NOa quindi?
ST CH – Sì, i passaggi costanti e continui, e le appostazioni, perché oltre a dei passaggi si appostava affianco a casa nostra, di fronte, messa in una posizione tale da poter vedere l'ingresso di casa. E oltre al corso Risorgimento, l'ho vista più volte anche nella strada Manfredda, che
è una strada chiusa, dove vanno solamente le persone che risiedono lì. E io spesso e volentieri parlando al telefono, ho notato la NOa appostata che stava lì a osservare, nella parte del retro di casa nostra, dove c'è il giardino;
perché dal corso Risorgimento il giardino non si può vedere.
PUBBLICO MINISTERO – Oltre a queste condotte, ha fatto qualcos'altro la NOa?
ST CH – Sì. Ha fatto qualcosa che ha ferito gravemente la mia sensibilità e quella dei miei bambini, perché tutte le volte che si appostava, derideva, suonava fortemente il clacson.
GIUDICE – “Che si…”, scusi?
PUBBLICO MINISTERO – Si appostava.
Si appostava, si accostava. Controparte_4
GIUDICE – Ah, si accostava, okay.
pagina 12 di 16 – E mi vedeva uscire dal portone, o ci vedeva insieme con il NO , e Controparte_4 Pt_3
veniva sempre verso di noi. Mi sono accorta una volta che stavo accompagnando mio figlio Per_3
di cinque anni in palestra, perché faceva calcio, e a un certo punto una macchina si è accostata. Io ero praticamente di schiena, che stavo legando il seggiolino al mio bambino. E quando mi sono voltata, ho sentito una macchina che suonava fortemente il clacson. E c'era una macchina dietro, che suonava fortemente il clacson, perché la NOa si era messa affianco alla mia macchina per poter guardare molto probabilmente da vicino me e il mio bambino, con uno sguardo sempre minaccioso. E poi ha proseguito.
PUBBLICO MINISTERO – Ma le diceva qualcosa? Lei parla di uno sguardo minaccioso, ma le ha mai…?
Sguardo minaccioso e risate. Poi il 5 giugno, questa è la data praticamente Controparte_4 dove ha fatto l'azione peggiore, perché era il giorno della festa di fine anno di mia GL , che Per_4 va alla scuola che si trova sempre in corso Risorgimento a pochi minuti da casa mia. (…) Per_5
Per_ E alla fine ho deciso con mia GL la grande, che mi aveva fatto compagnia per andare a prendere la sorellina, di tornare a casa. Comincio a camminare con le mie bambine mano nella mano, lungo il corso Risorgimento, quando all'improvviso sentiamo un forte clacson suonare dietro; e la NOa che a velocità viene verso di noi con la sua autovettura. Mia GL , la piccolina, che Per_4
è la mezzana praticamente, aveva, adesso ha dieci anni, quindi ne aveva otto, terrorizzata si è Per_ Per_ aggrappata alla sorella, dicendo: ci vuole uccidere, aiutami.” La NOa, non soddisfatta nel vedere le mie bambine stravolte, ha cominciato a ridere e m'ha fatto inversione di marcia per venire nuovamente verso di noi. E a questo punto, io mi sono attaccata al muro con le mie bambine. E la NOa ha cominciato a ridere divertita, tirando su le mani, come se avesse sentito una barzelletta da ridere, tirando su le mani e abbassandosi e ridendo, vedendo le mie figlie stravolte. E in quel momento ho chiamato i Carabinieri, e non era la prima volta che li chiamavo, e ho avvisato dell'accaduto.
La mia bambina era talmente sconvolta, che è arrivata a casa bagnata, perché ha urinato dalla paura. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente male, vedere i miei figli. Oltre che avevo già delle sofferenze io a causa della NOa, perché comunque ha distrutto volutamente il mio matrimonio.
Infatti la separazione che ho chiesto al NO , l'ho chiesta proprio a causa di tutto quello che Pt_3 nell'arco di tutti questi mesi, dal 2009 che sono sposata fino al 2016 che sono rimasta sposata col NO , quando non ne ho potuto più di questa situazione, ho chiesto la separazione, perché ero Pt_3
veramente esausta della situazione.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi quando si sono verificati questi fatti, lei era già separata dal NO
? Pt_3
pagina 13 di 16 Sì, sì, ero già separata. Controparte_4
PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Lei ha detto in questa occasione, appunto, l'episodio del 5 di giugno?
ST CH – Sì.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi lei ha visto arrivare la macchina della NOa CP_1
Sì, verso di noi. Controparte_4
PUBBLICO MINISTERO – Verso… Voi eravate sul marciapiede?
ST CH – Eravamo sul marciapiede.
PUBBLICO MINISTERO – E la NOa?
ST CH – E stavamo per attraversare, perché noi, come le dicevo prima, scuola Per_5
e corso Risorgimento dove abito io sono quattro minuti a piedi di distanza, quindi è piuttosto vicino, è sempre su corso Risorgimento.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi stavate per attraversare, e la NOa?
– E la NOa ha fatto inversione di marcia per venire nuovamente verso di Controparte_4
noi.
PUBBLICO MINISTERO – Per ritornare di nuovo verso di voi?
ST CH – Sì, sì, impedendoci di attraversare.
PUBBLICO MINISTERO – E poi, cioè lei ha detto, si è messa a ridere verso di voi?
– Si è messa a ridere, divertita, perché vedeva la paura dei miei figli, vedeva Controparte_4
mia GL che aveva conficcato le unghie sul braccio della sorellina, sconvolta. E non era la prima volta che la vedevano. Tutte le volte le mie figlie chiedevano: “Mamma, ma perché questa donna viene sempre qui? Perché ci spia?” Io non avevo spiegato bene ai miei figli la situazione.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi i suoi figli, anche i suoi figli si erano accorti della presenza della NOa?
– Sì, sì, sì, si erano accorti. Mia GL una volta si era accorta che lei era Controparte_4
accostata, infatti ho anche fotografato la NOa. E praticamente mia GL andava, frequentava la scuola di Caltignaga, andava alle medie. E io non avevo più il coraggio, quando ho visto che la NOa si appostava. E poi tra l'altro ho saputo solo dopo in seguito che la NOa ci faceva anche, come si dice, spiare da qualcun altro, mandava delle persone a controllarci, a vedere i nostri movimenti. Quindi ero consapevole che la NOa conosceva i miei orari di ingresso a casa e i miei orari di uscita, conosceva le scuole dei miei figli e le palestre, conosceva tutto quanto, perché aveva mandato degli investigatori apposta per controllarmi, o controllarci, questo lo sa lei.
PUBBLICO MINISTERO – Ma lei questo come fa a saperlo?
pagina 14 di 16 – L'ho saputo in seguito, l'ho saputo in seguito, perché comunque è venuta Controparte_4
fuori questa cosa.
PUBBLICO MINISTERO – Ma da chi l'ha saputa questa circostanza degli investigatori?
L'ho saputo dall'Avvocato. Controparte_4
A fronte delle “colorite” ed enfatiche dichiarazioni rese dalla in sede penale, risulta Pt_1
invece dalla registrazione della chiamata da lei effettuata proprio in data 5.06.2019 ( v. documento n. 8 di parte convenuta ) che, nel chiedere l'intervento della Forze dell'ordine ella riferiva invece di due
“passaggi” della in auto, in cui “la prima volta mi ha sonato fortemente e la seconda mi ha CP_1 deriso”, così descrivendo condotte che all'evidenza non possono ritenersi illecite, ma semmai fastidiose ed inopportune, da iscriversi peraltro nel contesto dei rapporti “familiari” conflittuali tra le parti e, soprattutto, nella relazione con il . Pt_3
Nel corso della telefonata la non fece, per contro, riferimento alcuno alla condotta solo in Pt_1 seguito allegata, in sede penale, riconducibile ad un tentativo di investimento con l'auto ai danni della donna e dei suoi figli, descritta peraltro – come puntualmente rilevato nella sentenza resa dalla Corte di
Appello di Torino a definizione del giudizio penale di impugnazione avverso la pronuncia di condanna del Tribunale di Novara a carico dell'odierna convenuta – in termini assai poco verosimili.
Non pare infatti verosimile che in orario di traffico intenso, all'uscita da scuola, la CP_1
percorresse avanti e dietro la strada ove si trovava la con i figli, effettuando ripetute inversioni Pt_1 di marcia per passare nuovamente davanti alle sue “vittime” con atteggiamenti derisori descritti in termini finanche sadici dalla denunciante e con riferimenti palesemente fantasiosi ( “Si è messa a ridere, divertita, perché vedeva la paura dei miei figli, vedeva mia GL che aveva conficcato le unghie sul braccio della sorellina, sconvolta”, quasi che, guidando l'auto, la potesse studiare in CP_1 dettaglio le reazioni dei figli della in auto, ridendo soddisfatta per averli terrorizzati…). Pt_1
Ritiene, dunque, la Corte, valutate criticamente le complessive risultanze acquisite in atti nel presente giudizio, che, ai fini della configurabilità di illecito ascrivibile a responsabilità della in danno della – e non, eventualmente, delle figlie, che non sono comunque parti nel CP_1 Pt_1
presente giudizio – risulti in definitiva carente prova almeno sufficiente, come detto anche in via presuntiva, di una condotta lesiva posta in essere dall'odierna convenuta, se non configurabile quale condotta persecutoria ( stalking ), in effetti ravvisata insussistente nella pronuncia penale di assoluzione della “perché il fatto non sussiste” ( v. documento n. 11 di parte attrice ) , almeno CP_1
qualificabile come minaccia, a nulla rilevando quindi ai fini del decidere la prova orale dedotta dall'attrice per l'escussione testimoniale della psicologa che avrebbe offerto sostegno psicologico delle pagina 15 di 16 figlie della e di una delle minori, a conferma del disagio riportato dalla madre in conseguenza di Pt_1
fatti lesivi che non hanno trovato altrimenti conforto probatorio nel giudizio.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea, le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte attrice in riassunzione, che del resto ha rifiutato la proposta conciliativa formulata in limine dal Consigliere Istruttore, pure accolta dalla convenuta.
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice in riassunzione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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