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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501/2025 R.G.L. vertente
TRA
e tutte rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dall'Avv. Giovanni Mansueto
RICORRENTE
E
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/01/2025, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
- premesso di aver prestato servizio come docenti in forza di contratti di supplenza,
[...] rispettivamente, negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (la prima) e nell'a.s. 2024/2025 (le altre due), senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adivano l'intestato
Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla
1 clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette chiedevano, pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
Il non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimato. Controparte_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 30/10/2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del il quale non si è costituito, nonostante CP_3 la rituale intimazione in rinnovazione come disposto con ordinanza del 29/05/2025, in atti.
Occorre, a questo punto, dare atto della competenza del Tribunale adito dalle parti ricorrenti, le quali hanno documentato che, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, prestavano servizio presso Istituti scolastici siti in Comuni rientranti nel circondario di questo Tribunale
(ricorrente - di Foggia;
ricorrente : – Parte_1 Controparte_4 CP_5 Pt_3 CP_6
e ricorrente : ). Controparte_7 Parte_2 Controparte_8
3. - Nel merito, si deve - anzitutto - dare atto che all'udienza del 29.05.2025 la ricorrente Parte_1 preso atto che, con sentenza n. 216/2024 dell'intestato Tribunale era già stato riconosciuto il beneficio oggetto di causa limitatamente all'a.s. 2022/2023, ha, per il tramite del suo difensore, rinunciato al relativo capo di domanda (si veda verbale di udienza, in atti).
Si osserva, al riguardo, che la rinuncia a un capo o a una parte della domanda è un'attività consentita al procuratore dell'istante, senza che vi sia la necessità di munirsi all'uopo di procura speciale, poiché in tal modo il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite, anche in relazione agli sviluppi della causa, nell'interesse del proprio rappresentato;
tale rinuncia non richiede né l'osservanza di forme rigorose (come nel caso di rinuncia agli atti), né l'accettazione della controparte (cfr. Cass. Civ. n. 1439/2002).
Dal punto di vista processuale ciò si traduce non nell'estinzione del procedimento in relazione al capo della domanda su cui l'attore ha perso interesse, ma nella declaratoria di cessazione della materia del contendere su parte delle richieste attoree: ogni ragione di contesa è, infatti, venuta meno in corso di causa per le ragioni emerse in giudizio (riconoscimento in via amministrativa di una delle annualità richieste con l'azione giudiziaria).
3.1. Nel resto, il ricorso è fondato e va accolto integralmente per le ragioni di seguito esposte.
Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2 L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_9 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
3 corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, a norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, non ancora convertito in legge, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al comma 121 della legge 107/2015 è stata riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L.
7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, poi, il comma
121 dell'art. 1 della legge 107/2015 oggi prevede: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_10
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_11 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma
122”.
3.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
3.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione
TE IS (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_12 escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
“sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale
5 docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non
è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124,
L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
3.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della
6 questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
7 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
8 Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
3.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione
– pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in
9 ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta, per tutte le ricorrenti, di incarichi con durata sino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”.
Appare, poi, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L.
13.6.2023, n. 69, che, per l'anno 2023, ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto. Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori interventi normativi che, con riferimento alle annualità successive al 2023, hanno esteso il beneficio oggetto di causa ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (si veda il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024,
n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del
D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79);
b) per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – le parti stesse hanno documentato di essere attualmente in servizio. Segnatamente, la ricorrente ha provato di essere stata immessa in ruolo, mentre le ricorrenti Parte_2 Parte_1
e hanno documentato di essere attualmente destinatarie di contratti di supplenza (dal Pt_3
12/09/2025 e cessazione al 30/06/2026 la prima, dal 01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026 la seconda;
v. doc. all. alle note di TS depositate in data 15/10/2025). Dunque, è comprovata la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docenti per i periodi prospettati in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato (ricorrente aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025; ricorrenti Parte_1 [...]
e : a.s. 2024/2025) con conseguente condanna del all'attribuzione in loro Pt_2 Pt_3 CP_1 favore della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità, pari ad euro 1.000,00 per la ricorrente 1 annualità, pari ad Parte_1
€ 500,00, per ciascuna delle ricorrenti e ), oltre interessi o rivalutazione nei limiti Parte_2 Pt_3
10 di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. CP_3
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00, in applicazione del cd. criterio del decisum), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con riduzione del 30% ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014 e successiva applicazione della maggiorazione ex co. 2, del medesimo articolo (si veda, in proposito, Cass., Sez. 1 – , Ordinanza n.
18166 del 26/06/2023: “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale
(attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”).
Il compenso così calcolato è distratto in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 501/2025 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda relativa all'a.s. 2022/2023 avanzata dalla ricorrente Parte_1
c) dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” secondo il seguente prospetto:
11 - 2 annualità, pari ad € 1.000,00; Parte_1
- 1 annualità, pari ad € 500,00; Parte_2
- , 1 annualità, pari ad € 500,00; Parte_3
d) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, all'attribuzione in favore delle parti ricorrenti della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (ricorrente Parte_1
2 annualità, pari ad € 1.000,00; ricorrente 1 annualità, pari ad € 500,00; ricorrente Parte_2
, 1 annualità, pari ad € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, Parte_3 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
e) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro
359,52 per compenso professionale (importo calcolato tenendo conto della riduzione del 30% ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014 e con successiva applicazione della maggiorazione ex co. 2, del medesimo articolo) ed €. 49,00 per spese documentate (contributo unificato), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501/2025 R.G.L. vertente
TRA
e tutte rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dall'Avv. Giovanni Mansueto
RICORRENTE
E
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/01/2025, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
- premesso di aver prestato servizio come docenti in forza di contratti di supplenza,
[...] rispettivamente, negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (la prima) e nell'a.s. 2024/2025 (le altre due), senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adivano l'intestato
Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla
1 clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette chiedevano, pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
Il non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimato. Controparte_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 30/10/2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del il quale non si è costituito, nonostante CP_3 la rituale intimazione in rinnovazione come disposto con ordinanza del 29/05/2025, in atti.
Occorre, a questo punto, dare atto della competenza del Tribunale adito dalle parti ricorrenti, le quali hanno documentato che, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, prestavano servizio presso Istituti scolastici siti in Comuni rientranti nel circondario di questo Tribunale
(ricorrente - di Foggia;
ricorrente : – Parte_1 Controparte_4 CP_5 Pt_3 CP_6
e ricorrente : ). Controparte_7 Parte_2 Controparte_8
3. - Nel merito, si deve - anzitutto - dare atto che all'udienza del 29.05.2025 la ricorrente Parte_1 preso atto che, con sentenza n. 216/2024 dell'intestato Tribunale era già stato riconosciuto il beneficio oggetto di causa limitatamente all'a.s. 2022/2023, ha, per il tramite del suo difensore, rinunciato al relativo capo di domanda (si veda verbale di udienza, in atti).
Si osserva, al riguardo, che la rinuncia a un capo o a una parte della domanda è un'attività consentita al procuratore dell'istante, senza che vi sia la necessità di munirsi all'uopo di procura speciale, poiché in tal modo il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite, anche in relazione agli sviluppi della causa, nell'interesse del proprio rappresentato;
tale rinuncia non richiede né l'osservanza di forme rigorose (come nel caso di rinuncia agli atti), né l'accettazione della controparte (cfr. Cass. Civ. n. 1439/2002).
Dal punto di vista processuale ciò si traduce non nell'estinzione del procedimento in relazione al capo della domanda su cui l'attore ha perso interesse, ma nella declaratoria di cessazione della materia del contendere su parte delle richieste attoree: ogni ragione di contesa è, infatti, venuta meno in corso di causa per le ragioni emerse in giudizio (riconoscimento in via amministrativa di una delle annualità richieste con l'azione giudiziaria).
3.1. Nel resto, il ricorso è fondato e va accolto integralmente per le ragioni di seguito esposte.
Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2 L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_9 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
3 corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, a norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, non ancora convertito in legge, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al comma 121 della legge 107/2015 è stata riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L.
7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, poi, il comma
121 dell'art. 1 della legge 107/2015 oggi prevede: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_10
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_11 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma
122”.
3.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
3.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione
TE IS (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_12 escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
“sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale
5 docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non
è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124,
L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
3.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della
6 questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_1 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
7 attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
8 Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
3.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione
– pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in
9 ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta, per tutte le ricorrenti, di incarichi con durata sino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”.
Appare, poi, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L.
13.6.2023, n. 69, che, per l'anno 2023, ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto. Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori interventi normativi che, con riferimento alle annualità successive al 2023, hanno esteso il beneficio oggetto di causa ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (si veda il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024,
n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del
D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79);
b) per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – le parti stesse hanno documentato di essere attualmente in servizio. Segnatamente, la ricorrente ha provato di essere stata immessa in ruolo, mentre le ricorrenti Parte_2 Parte_1
e hanno documentato di essere attualmente destinatarie di contratti di supplenza (dal Pt_3
12/09/2025 e cessazione al 30/06/2026 la prima, dal 01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026 la seconda;
v. doc. all. alle note di TS depositate in data 15/10/2025). Dunque, è comprovata la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docenti per i periodi prospettati in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato (ricorrente aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025; ricorrenti Parte_1 [...]
e : a.s. 2024/2025) con conseguente condanna del all'attribuzione in loro Pt_2 Pt_3 CP_1 favore della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità, pari ad euro 1.000,00 per la ricorrente 1 annualità, pari ad Parte_1
€ 500,00, per ciascuna delle ricorrenti e ), oltre interessi o rivalutazione nei limiti Parte_2 Pt_3
10 di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. CP_3
147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00, in applicazione del cd. criterio del decisum), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con riduzione del 30% ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014 e successiva applicazione della maggiorazione ex co. 2, del medesimo articolo (si veda, in proposito, Cass., Sez. 1 – , Ordinanza n.
18166 del 26/06/2023: “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale
(attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”).
Il compenso così calcolato è distratto in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 501/2025 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda relativa all'a.s. 2022/2023 avanzata dalla ricorrente Parte_1
c) dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” secondo il seguente prospetto:
11 - 2 annualità, pari ad € 1.000,00; Parte_1
- 1 annualità, pari ad € 500,00; Parte_2
- , 1 annualità, pari ad € 500,00; Parte_3
d) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, all'attribuzione in favore delle parti ricorrenti della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (ricorrente Parte_1
2 annualità, pari ad € 1.000,00; ricorrente 1 annualità, pari ad € 500,00; ricorrente Parte_2
, 1 annualità, pari ad € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, Parte_3 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
e) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro
359,52 per compenso professionale (importo calcolato tenendo conto della riduzione del 30% ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014 e con successiva applicazione della maggiorazione ex co. 2, del medesimo articolo) ed €. 49,00 per spese documentate (contributo unificato), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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