TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13424/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13424/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. MASTROROSA Controparte_1 P.IVA_1
COSIMO DAMIANO FABIO e
CONVENUTO
Oggi 23 giugno 2025, innanzi al dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. DRAGO GIOVANNI Parte_1 Per l'avv. MASTROROSA COSIMO DAMIANO FABIO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. SCIUTO NINO. Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni. I procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa,
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13424/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DRAGO GIOVANNI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAVIA N. 2 00161 ROMA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MASTROROSA COSIMO DAMIANO FABIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 23 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale la e proponeva opposizione avverso il DI n. 1710/2023 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania in data 26.3.2023 e notificato il 31.10.2023 con il quale, ad istanza del creditore opposto, le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.585,21, oltre interessi coma da domanda monitoria e spese del procedimento quale saldo debitorio del contratto stipulato in data 22.8.2008 con
. Controparte_2
Parte opponente chiedeva al Giudice adito “ a.In via preliminare dichiarare il difetto di competenza per
valore del Tribunale Catania in favore del Giudice di Pace di Catania e per l'effetto revocare e/o
annullare il Decreto ingiuntivo n. 1710/2023, emesso in data 26.03.2023, dal Tribunale di Catania,
G.U. Dott. V. Marletta, nell'ambito del procedimento monitorio n. 3386/2023 R.G e notificato in data
31.10.2023; b. Nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
[...
per le motivazioni di cui sopra, e per l'effetto annullare e/o revocare il menzionato D.I. opposto.
c.In via subordinata accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di interessi di mora
stante la mancata notifica della decadenza dal beneficio dal termine”.
Con decreto ex art. 168 bis cpc il GI, rilevato che nel caso di specie, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata notificata dopo la data del 1° marzo 2023, il ricorso monitorio è stato depositato prima della data di entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 35 d. lgs. 149/2022), sicché la causa va trattata con le forme del “vecchio” rito ordinario di cognizione;
differiva la data della prima udienza di comparizione e trattazione al 22 maggio 2024.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Assegnati alle parti, su loro richiesta i termini di cui all'art. 181, 6° co cpc, la causa veniva rinviata pagina 3 di 8 all'udienza del 23 giugno 2025 per la decisione, disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 23 giugno 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con riferimento alla preliminare eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, come già
rilevato nel decreto ex art 168 bis cpc, la riforma di cui al D.lgs. n. 10 ottobre 2023, n. 149 e sss. mm.,
prevede che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Atteso che nella specie il ricorso in questione è stato depositato in data 28 febbraio 2023 ( anche se iscritto a ruolo il 2 marzo 2023) , secondo la giurisprudenza di legittimità “la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto,
ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. sez. un.
20596/2007; si veda anche Cass. n. 6511/2012).
La competenza per valore quindi è del Tribunale adito.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
ha dato prova della propria legittimazione attiva, avendo provato l'iter di cessione CP_3
tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria, allegando già in fase monitoria il contratto di cessione, la raccomandata A/R dell'avviso di cessione, nonché la lista Annex dei crediti ceduti, da cui è
possibile evincere l'inclusione del credito oggetto di opposizione tra quelli originariamente ceduti.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione. Giova,
infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo pagina 4 di 8 l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed
è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.,
ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,
in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b.,
dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che –
quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
In particolare nella specie si rileva che il creditore originario ha ceduto il credito alla come CP_4
da cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale Pt. II n. 112 del 21.9.2010, successivamente e precisamente in data 20.12.2012 la cedeva, a sua volta, il medesimo credito alla CP_4 CP_5
pagina 5 di 8 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della CP_6
Repubblica, Parte Seconda n. 4 del 10.1.2013 un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui appunto risultava ricompreso anche il credito oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto. La infine, Controparte_7
cedeva attraverso contratto di cessione alla Controparte_1
Per quanto concerne poi la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda, va rilevato che parte opposta ha allegato, già in sede monitoria, copia del contratto di finanziamento del 22.8.2008 e dell'estratto conto.
Del resto, la prova del credito è assolta dalla Banca con la produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, mentre l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica del debito,
incombendogli invece l'onere di contestazione specifica e di prova dei singoli pagamenti estintivi, con produzione di un conteggio alternativo (cfr. Tribunale Roma, sent. 21 luglio 2022).
Va poi tenuto fermo il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533. Nello stesso senso: Cass., 11-
04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib. Messina, n. 952/2014; Trib. Perugia, n.
879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Palermo, Sez.
III, 06.06.2018, n. 2755; e Trib. Napoli, 16-11-2018., n. 9964)
Con riferimento alla eccezione relativa alla mancata notificazione della cessione del credito giova ricordare che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata pagina 6 di 8 titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/01/2008) (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 28/01/2014, n. 1770).
Co Nel caso in oggetto dalla documentazione allegata risulta che la ha comunicato la Controparte_8
cessione notificando la comunicazione di cessione del credito a norma degli artt. 1264 e segg. cod. civ.
del 29 novembre 2022, e la ha notificato il ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1
richiamando tutte le cessioni ed allegando la documentazione idonea ad individuare il debito ceduto
Con riferimento all'eccezione sollevata dall'opponente di mancato invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine, giova rilevare che la notifica risulta essere stata eseguita in modo rituale.
Invero la in due momenti ha intimato l'attrice ad adempiere all'obbligazione pecuniaria CP_5 CP_6
sorta dal rapporto con la , e precisamente : a) in data 24 giugno 2015 con Controparte_2
lettera di diffida la intimava l'odierna opponente ad adempiere entro 8 giorni CP_5 CP_6
all'obbligazione assunta, superati i termini, senza ulteriore preavviso avrebbe proceduto giudizialmente nei confronti di quest'ultima senza ulteriore preavviso e con aggravio di interessi di mora e spese legali;
b) in data 29 novembre 2022, sempre la comunicava alla che il suo debito CP_5 CP_6 Pt_1
era stato ceduto alla e che lo stesso costituiva formale richiesta di pagamento e Controparte_1
messa in mora a favore del cessionario,
alla luce del fatto che la notifica dell'atto con il quale veniva dichiarata la decadenza del CP_9
beneficio del termine è stata effettuata, gli interessi applicati derivano dal mancato adempimento di un'obbligazione pecuniaria nascente nell'anno 2008.
Infine dalla lettura della documentazione offerta in atti non si ravvisano profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che, premesso che il giudizio è stato regolarmente pagina 7 di 8 incardinato dinanzi al Foro del consumatore, il contratto, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es.
penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della
Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.,disponendo il pagamento in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13424/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1710/2023
del 27.3.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida Parte_1
in complessivi € 1.800,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Letta in udienza in Catania, il 23 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13424/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. MASTROROSA Controparte_1 P.IVA_1
COSIMO DAMIANO FABIO e
CONVENUTO
Oggi 23 giugno 2025, innanzi al dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. DRAGO GIOVANNI Parte_1 Per l'avv. MASTROROSA COSIMO DAMIANO FABIO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. SCIUTO NINO. Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni. I procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa,
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13424/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DRAGO GIOVANNI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAVIA N. 2 00161 ROMA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MASTROROSA COSIMO DAMIANO FABIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 23 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale la e proponeva opposizione avverso il DI n. 1710/2023 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania in data 26.3.2023 e notificato il 31.10.2023 con il quale, ad istanza del creditore opposto, le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.585,21, oltre interessi coma da domanda monitoria e spese del procedimento quale saldo debitorio del contratto stipulato in data 22.8.2008 con
. Controparte_2
Parte opponente chiedeva al Giudice adito “ a.In via preliminare dichiarare il difetto di competenza per
valore del Tribunale Catania in favore del Giudice di Pace di Catania e per l'effetto revocare e/o
annullare il Decreto ingiuntivo n. 1710/2023, emesso in data 26.03.2023, dal Tribunale di Catania,
G.U. Dott. V. Marletta, nell'ambito del procedimento monitorio n. 3386/2023 R.G e notificato in data
31.10.2023; b. Nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
[...
per le motivazioni di cui sopra, e per l'effetto annullare e/o revocare il menzionato D.I. opposto.
c.In via subordinata accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di interessi di mora
stante la mancata notifica della decadenza dal beneficio dal termine”.
Con decreto ex art. 168 bis cpc il GI, rilevato che nel caso di specie, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata notificata dopo la data del 1° marzo 2023, il ricorso monitorio è stato depositato prima della data di entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 35 d. lgs. 149/2022), sicché la causa va trattata con le forme del “vecchio” rito ordinario di cognizione;
differiva la data della prima udienza di comparizione e trattazione al 22 maggio 2024.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Assegnati alle parti, su loro richiesta i termini di cui all'art. 181, 6° co cpc, la causa veniva rinviata pagina 3 di 8 all'udienza del 23 giugno 2025 per la decisione, disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 23 giugno 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con riferimento alla preliminare eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, come già
rilevato nel decreto ex art 168 bis cpc, la riforma di cui al D.lgs. n. 10 ottobre 2023, n. 149 e sss. mm.,
prevede che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Atteso che nella specie il ricorso in questione è stato depositato in data 28 febbraio 2023 ( anche se iscritto a ruolo il 2 marzo 2023) , secondo la giurisprudenza di legittimità “la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto,
ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. sez. un.
20596/2007; si veda anche Cass. n. 6511/2012).
La competenza per valore quindi è del Tribunale adito.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
ha dato prova della propria legittimazione attiva, avendo provato l'iter di cessione CP_3
tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria, allegando già in fase monitoria il contratto di cessione, la raccomandata A/R dell'avviso di cessione, nonché la lista Annex dei crediti ceduti, da cui è
possibile evincere l'inclusione del credito oggetto di opposizione tra quelli originariamente ceduti.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione. Giova,
infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo pagina 4 di 8 l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed
è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.,
ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,
in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b.,
dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che –
quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
In particolare nella specie si rileva che il creditore originario ha ceduto il credito alla come CP_4
da cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale Pt. II n. 112 del 21.9.2010, successivamente e precisamente in data 20.12.2012 la cedeva, a sua volta, il medesimo credito alla CP_4 CP_5
pagina 5 di 8 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della CP_6
Repubblica, Parte Seconda n. 4 del 10.1.2013 un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui appunto risultava ricompreso anche il credito oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto. La infine, Controparte_7
cedeva attraverso contratto di cessione alla Controparte_1
Per quanto concerne poi la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda, va rilevato che parte opposta ha allegato, già in sede monitoria, copia del contratto di finanziamento del 22.8.2008 e dell'estratto conto.
Del resto, la prova del credito è assolta dalla Banca con la produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, mentre l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica del debito,
incombendogli invece l'onere di contestazione specifica e di prova dei singoli pagamenti estintivi, con produzione di un conteggio alternativo (cfr. Tribunale Roma, sent. 21 luglio 2022).
Va poi tenuto fermo il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533. Nello stesso senso: Cass., 11-
04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib. Messina, n. 952/2014; Trib. Perugia, n.
879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Palermo, Sez.
III, 06.06.2018, n. 2755; e Trib. Napoli, 16-11-2018., n. 9964)
Con riferimento alla eccezione relativa alla mancata notificazione della cessione del credito giova ricordare che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata pagina 6 di 8 titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/01/2008) (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 28/01/2014, n. 1770).
Co Nel caso in oggetto dalla documentazione allegata risulta che la ha comunicato la Controparte_8
cessione notificando la comunicazione di cessione del credito a norma degli artt. 1264 e segg. cod. civ.
del 29 novembre 2022, e la ha notificato il ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1
richiamando tutte le cessioni ed allegando la documentazione idonea ad individuare il debito ceduto
Con riferimento all'eccezione sollevata dall'opponente di mancato invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine, giova rilevare che la notifica risulta essere stata eseguita in modo rituale.
Invero la in due momenti ha intimato l'attrice ad adempiere all'obbligazione pecuniaria CP_5 CP_6
sorta dal rapporto con la , e precisamente : a) in data 24 giugno 2015 con Controparte_2
lettera di diffida la intimava l'odierna opponente ad adempiere entro 8 giorni CP_5 CP_6
all'obbligazione assunta, superati i termini, senza ulteriore preavviso avrebbe proceduto giudizialmente nei confronti di quest'ultima senza ulteriore preavviso e con aggravio di interessi di mora e spese legali;
b) in data 29 novembre 2022, sempre la comunicava alla che il suo debito CP_5 CP_6 Pt_1
era stato ceduto alla e che lo stesso costituiva formale richiesta di pagamento e Controparte_1
messa in mora a favore del cessionario,
alla luce del fatto che la notifica dell'atto con il quale veniva dichiarata la decadenza del CP_9
beneficio del termine è stata effettuata, gli interessi applicati derivano dal mancato adempimento di un'obbligazione pecuniaria nascente nell'anno 2008.
Infine dalla lettura della documentazione offerta in atti non si ravvisano profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che, premesso che il giudizio è stato regolarmente pagina 7 di 8 incardinato dinanzi al Foro del consumatore, il contratto, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es.
penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della
Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.,disponendo il pagamento in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13424/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1710/2023
del 27.3.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida Parte_1
in complessivi € 1.800,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Letta in udienza in Catania, il 23 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8