TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1527/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice relatore est.
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1527/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Vinicio F. ORSITTO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
RICORRENTE
nato a [...] il [...] (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Elia PEDONE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Pertanto, per tutto quanto sopra, dato che, nelle more del giudizio, e' stata raggiunto, fra le parti, il seguente :-
1 a.) accordo, essenzialmente determinato, dalla volonta' congiunta delle stesse, di addivenire alla “Cessazione \ Scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio “ ;
b.) quindi concordemente e, conseguentemente, per il fine di cui sopra, e' stato stabilito ed accordato, fra le parti, quanto appresso :-
_1.) il signor si impegna al pagamento di euro 8.500,00 CP_1
(ottomilacinquecento\00),alla signora a titolo omnicomprensivo di rimborsi Parte_1
vari ed una tantum, entro la data del 10\12\2024 ;
_2.) il signor si impegna e concede la somma di euro 400,00 mensili quale CP_1
assegno divorzile, a titolo di concorso\contributo al mantenimento della signora
[...]
a partire dal 10\12\2024; sempre con prelievo diretto presso l'INPS, in favore della Pt_1
stessa -.
c.) Con le conseguenti ed ulteriori condizioni, come per Legge.
d.) Con le spese di lite integralmente compensate fra le parti -”.
Per il resistente: “chiede che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento degli effetti civili
del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) preliminarmente si significa come il seguente accordo sia stato determinato dalla volontà delle parti di sciogliere gli effetti civili del matrimonio concordemente;
2) il signor si impegna al pagamento di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro) CP_1
a favore della signora a titolo omnicomprensivo di rimborsi vari ed una tantum Pt_1
entro la data del 10/12/2024;
3) il signor si impegna e concede la somma di Euro 400,00 mensili quale assegno CP_1
unico divorzile a titolo di concorso/contributo al mantenimento a partire dal 10/12/2024 sempre con prelievo diretto presso l'Inps a favore della signora Pt_1
4) con le conseguenti ed ulteriori condizioni come per legge;
5) Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2024 presso l'intestato Tribunale, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con in data 6 Ottobre 1986, dall'unione con il CP_1
Per_ quale erano nate le figlie (nata il [...]), (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_3
05.1.1994) e unitamente al quale aveva adottato il signor (nato il Persona_4
2 29.09.1980), e di essere legalmente separata dal coniuge, giusta Sentenza del Tribunale di Lucca
N. 542\2022), ha osservato che sono trascorsi i termini di legge per lo scioglimento del matrimonio, in assenza di riconciliazione tra i coniugi, chiedendone la relativa pronuncia, alle condizioni indicate in ricorso.
Costituendosi, la resistente ha dato atto che, a seguito della notifica del ricorso, le parti erano addivenute ad un accordo e ha pertanto rassegnato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Con nota depositata il 5.11.2024, parte ricorrente, nel confermare il raggiungimento dell'accordo, ha modificato le conclusioni contenute in ricorso nei termini di cui all'accordo medesimo.
All'udienza del 15.11.2024, davanti al giudice delegato, i procuratori delle parti hanno concluso concordemente, richiamandosi agli atti depositati e rinunciando alla concessione dei termini per memorie.
La causa, matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, attese le conclusioni condivise, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini, cui le parti hanno peraltro espressamente rinunciato.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, dal contenuto della sentenza di separazione si evince che l'udienza fissata per la comparizione delle parti dinnanzi al presidente del Tribunale, è stata celebrata il 29.3.2022, sicchè alla data del deposito del ricorso (23.5.2024) sono senz'altro trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge e l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta pertanto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, devono recepirsi le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome non contrarie alla legge e congrue nei contenuti. A tal proposito, deve evidenziarsi che le conclusioni riportate negli atti depositati dalle parti riportano le medesime conclusioni, seppure le premesse (di identico tenore e contenenti
3 entrambe la domanda di scioglimento del vicolo matrimoniale) siano connotate da una forma espositiva parzialmente diversa (ma corrispondente nei contenuti).
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Lucca il 6 Ottobre 1986 da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Lucca N. 58 P. 1 anno 1986, alle condizioni riportate nelle conclusioni delle parti;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898; spese di lite compensate.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice relatore est.
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1527/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Vinicio F. ORSITTO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
RICORRENTE
nato a [...] il [...] (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Elia PEDONE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Pertanto, per tutto quanto sopra, dato che, nelle more del giudizio, e' stata raggiunto, fra le parti, il seguente :-
1 a.) accordo, essenzialmente determinato, dalla volonta' congiunta delle stesse, di addivenire alla “Cessazione \ Scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio “ ;
b.) quindi concordemente e, conseguentemente, per il fine di cui sopra, e' stato stabilito ed accordato, fra le parti, quanto appresso :-
_1.) il signor si impegna al pagamento di euro 8.500,00 CP_1
(ottomilacinquecento\00),alla signora a titolo omnicomprensivo di rimborsi Parte_1
vari ed una tantum, entro la data del 10\12\2024 ;
_2.) il signor si impegna e concede la somma di euro 400,00 mensili quale CP_1
assegno divorzile, a titolo di concorso\contributo al mantenimento della signora
[...]
a partire dal 10\12\2024; sempre con prelievo diretto presso l'INPS, in favore della Pt_1
stessa -.
c.) Con le conseguenti ed ulteriori condizioni, come per Legge.
d.) Con le spese di lite integralmente compensate fra le parti -”.
Per il resistente: “chiede che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento degli effetti civili
del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) preliminarmente si significa come il seguente accordo sia stato determinato dalla volontà delle parti di sciogliere gli effetti civili del matrimonio concordemente;
2) il signor si impegna al pagamento di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro) CP_1
a favore della signora a titolo omnicomprensivo di rimborsi vari ed una tantum Pt_1
entro la data del 10/12/2024;
3) il signor si impegna e concede la somma di Euro 400,00 mensili quale assegno CP_1
unico divorzile a titolo di concorso/contributo al mantenimento a partire dal 10/12/2024 sempre con prelievo diretto presso l'Inps a favore della signora Pt_1
4) con le conseguenti ed ulteriori condizioni come per legge;
5) Spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2024 presso l'intestato Tribunale, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con in data 6 Ottobre 1986, dall'unione con il CP_1
Per_ quale erano nate le figlie (nata il [...]), (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_3
05.1.1994) e unitamente al quale aveva adottato il signor (nato il Persona_4
2 29.09.1980), e di essere legalmente separata dal coniuge, giusta Sentenza del Tribunale di Lucca
N. 542\2022), ha osservato che sono trascorsi i termini di legge per lo scioglimento del matrimonio, in assenza di riconciliazione tra i coniugi, chiedendone la relativa pronuncia, alle condizioni indicate in ricorso.
Costituendosi, la resistente ha dato atto che, a seguito della notifica del ricorso, le parti erano addivenute ad un accordo e ha pertanto rassegnato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Con nota depositata il 5.11.2024, parte ricorrente, nel confermare il raggiungimento dell'accordo, ha modificato le conclusioni contenute in ricorso nei termini di cui all'accordo medesimo.
All'udienza del 15.11.2024, davanti al giudice delegato, i procuratori delle parti hanno concluso concordemente, richiamandosi agli atti depositati e rinunciando alla concessione dei termini per memorie.
La causa, matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, attese le conclusioni condivise, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini, cui le parti hanno peraltro espressamente rinunciato.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, dal contenuto della sentenza di separazione si evince che l'udienza fissata per la comparizione delle parti dinnanzi al presidente del Tribunale, è stata celebrata il 29.3.2022, sicchè alla data del deposito del ricorso (23.5.2024) sono senz'altro trascorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge e l'insistenza nel ricorso dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
nulla osta pertanto alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, devono recepirsi le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome non contrarie alla legge e congrue nei contenuti. A tal proposito, deve evidenziarsi che le conclusioni riportate negli atti depositati dalle parti riportano le medesime conclusioni, seppure le premesse (di identico tenore e contenenti
3 entrambe la domanda di scioglimento del vicolo matrimoniale) siano connotate da una forma espositiva parzialmente diversa (ma corrispondente nei contenuti).
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Lucca il 6 Ottobre 1986 da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Lucca N. 58 P. 1 anno 1986, alle condizioni riportate nelle conclusioni delle parti;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898; spese di lite compensate.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
4