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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 270/2018 TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. VITTORI CP_1 P.IVA_1 GIANFRANCO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con ricorso depositato in data 01.02.2018 (poi iscritto al n. R.G. 270/2018), Parte_1 premettend ttività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
SE RE – con terreni siti in agro di CA allo ON (CS) alla C/da Prainetta – dal 07.07.2011 al 30.11.2011 per n. 102 giornate lavorative, ha dedotto di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta I elenco di variazione anno 2017. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda ES EN – con terreni siti in agro di CA allo ON (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online CP_ dal 15.06.2017 al 30.06.2017) del I elenco di variazione 2017 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2011, alle dipendenze della ditta ES EN, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Venivano escussi per la parte ricorrente e . All'udienza del Parte_2 Controparte_2 16.11.2022 il GdL disponeva l'acquisizione delle all' nel Controparte_3 procedimento iscritto al R.G. n. 2384/2017. Esaurita l'istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo e dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con alterazione del programma di definizione dei giudizi. Acquisita la Pt_3 documentazione prodotta, alla udienza del 9.09.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. La pubblicazione del I elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2017 è avvenuta sino al 30.06.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha proposto ricorso CP_ amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 28.07.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 26.10.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 23.02.2018. Il ricorso è stato depositato il 01.02.2018; pertanto è tempestivo. CP_ 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola ES EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi rispetto alle uscite;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di CP_ un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES EN all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe CP_ stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli denunciati CP_ all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali titoli sottostanti alla CP_ disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati CP_ dal ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ese EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da CP_ rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto CP_ da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente consid che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito quanto segue: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per ES EN, anno Parte_2 2022. Ho lavorato per ES EN per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per ES CP_ e per altra azienda (…). L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in el mio giudizio ho indicato come testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
me la ricordo;
aveva 45-50 anni all'epoca. è altra dipendente che ha lavorato da CE, sempre nello stesso
[...] Parte_1 periodo - 2011-2015 massimo fino al 2016. Questi dipendenti venivano tutti insieme con un pullman della SAM di Viggianello. L'autista era
Il pullman è della SAM. Le signore pagavano l'abbonamento. Mi è stato detto. La signora aveva la stessa età della Persona_1 Pt_1 meno. Non mi ricordo bene come fosse fatta la signora Abbiamo lavorato insieme 4- a non tutti i giorni. (…) Pt_1 Lavoravamo a CA allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e SIBARI dove il ES aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un Persona_2 furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di ES EN, l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il ES;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti Per da fuori regione (SICILIA – ). I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci Pt_4 sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di CA di proprietà di ES sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a CA, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a CA, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a vicino a di Corigliano. Non ricordo la Controparte_4 CP_5 contrada. Li conosco perché venivano a CA sempre. I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri Controparte_ terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella occasione. Eravamo in un terreno di , sino Persona_3CP_ in CA e distante 5-6 km da quelli di ES. In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ci sarà anche un verbale dell – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto ES. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da 3/4 anni non li abbiamo Per_4 coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre Parte_5 pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a Contrada Garda. ES EN la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e Persona_5
e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 . Persona_6 In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di ES EN. I ricorrenti lavoravano 4- 5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. ES EN ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La Testimone_2
era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava ES in contanti. Adesso solo con bonifico. Tes_2 paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata ci veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo CP_ pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA CP_ e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato dall' di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha lavorato per ES per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. ES è un Parte_6 uomo alto con la bar olorati, ora verso il ramato. Nel 2011-2016 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di ES EN, a Castrovillari”. Il teste ha dichiarato: “(…) Prima lavoravo come bracciante agricola;
ho lavorato per ES Controparte_2 EN, Per ES ho lavorato nel 2009, 2010 e 2011, da agosto-settembre fino a dicembre, più o meno. Ho cause nei Testimone_5CP_ confronti mi sono state cancellate le giornate. Non so se la ricorrente ha testimoniato nel mio giudizio. Non sono mai stata sentita CP dagli ispettori dell Conosco la ricorrente, non siamo parenti;
lei è di Pedali di Viggianello;
la conoscevo solo di vista prima di lavorare per ES. L'ho trovata da ES quando sono arrivata nel 2009. Con la ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2009 al 2011 e non so se, quando io sono andata via, lei sia rimasta. Posso dire che la ricorrente per il 2009, 2010 e 2011 ha lavorato per ES da agosto a dicembre. L'azienda era a CA allo ON, non ricordo precisamente la frazione. Con ci recavamo in azienda con lo stesso pullman, Parte_1 che partiva da Viggianello. Io salivo prima della ricorrente, perché anche io sono di Viggianello. Il pullman era della SAM;
di solito l'autista era
Il biglietto lo pagavamo noi. All'arrivo in azienda, trovavamo un furgone che ci portava nei vari campi dove dovevamo lavorare. Persona_1 Nessuno ci suddivideva in gruppi. Ricordo che al mio arrivo eravamo dieci-quindici persone;
andavamo tutti con il furgone, di cui non ricordo la marca, era di colore bianco. Preciso che quando arrivavamo in azienda, a volte trovavamo ES EN e alle volte un ragazzo, mi sembra si chiamasse guidavano loro il furgone e ci portavano sul posto di lavoro. Noi andavamo a CA, ma non ricordo le frazioni. Impiegavamo Pt_2 circa 10 minuti con il furgone. Quando arrivavamo sul posto di lavoro, erano loro a dirci cosa fare, o l'uno o l'altro. Noi di Viggianello lavoravamo sempre tutti insieme, per la maggioranza eravamo donne. Lavoravamo dalle sette fino a mezzogiorno, poi facevamo una pausa di circa un'ora e riprendevamo dalle tredici alle quindici. Il pullman per tornare ci aspettava fuori dal capannone. Lavoravamo dal lunedì al venerdì, non lavoravamo mai di sabato. Durante i giorni di pioggia, se potevamo lavorare all'esterno lo facevamo, altrimenti ritornavamo a casa. Non lavoravamo mai all'interno, né confezionavamo frutta, né io né la ricorrente. Preciso che l'orario di lavoro era uguale sia per l'estate sia per l'inverno. Ci occupavamo della raccolta di pomodori fino a settembre;
dopo -da settembre- si raccoglievano le melanzane e i cavoli a fiore. Mi sembra di aver lavorato sempre negli stessi terreni. Se c'erano uomini, si occupavano di prendere cassette, ma non so dove venissero portate. Capitava verso dicembre di raccogliere qualche agrume, ma capitava raramente (arance e mandarini). Non so a chi venivano venduti i prodotti raccolti. La retribuzione non ricordo se ammontasse a 35 o 45 euro giornaliere;
la ricorrente prendeva la mia stessa cifra, tanto so perché ne parlavamo. Venivamo pagati con assegno, firmavamo una busta paga. Il pagamento avveniva ogni quindici del mese;
non capitava di essere pagati a fine mese. A volte ci pagava ES, altre volte una ragazza, che però ho visto poche volte e non so chi fosse. Il pagamento avveniva in una stanzetta vicino al capannone, si trattava di un ufficio all'esterno del capannone, a una decina di metri di distanza. Ricordo che arrivati in azienda vedevamo un capannone, nel quale non sono mai entrata e di cui non so dire il materiale e questo ufficio;
non ho visto case abitate. C'erano terreni estesi, non ricordo se ci fosse una recinzione. Sui terreni vicini al capannone non ricordo se ci fossero delle serre, ricordo degli alberi di agrumi. Nei terreni dove lavoravamo c'erano degli alberi da frutta, ma non ricordo di che tipo. Erano gli uomini ad occuparsi del sistema di irrigazione, io e la ricorrente non ce ne siamo mai occupate. Non ricordo se nel periodo in cui ho lavorato ci fossero lavoratori stranieri. ES EN era una persona abbastanza alta, con i baffi, all'epoca era giovane, ma non ricordo l'età. Quando ci spostavamo con il furgoncino, lavoravamo in un posto diverso dal posto ove era collocato il capannone”. CP_ L'Ispettore le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente giudizio, ha riferito: Sono ispettore CP_3 in servizio presso la sede E, con mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del ES, a CP_ che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa ricordo. Il secondo Per_7 verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 altri Testimone_6CP_ colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al te aziendale, Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo Persona_8 fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a CA allo ON. Lì c'era l'abitazione del signor ES EN, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali ES conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al ES entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del ES ed il 5% dello stesso ES. Nella ASPOA avevano quote i figli del ES, ed Antonio, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo Per_9 mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con ES ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il ES era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso ES (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva ES EN e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il ES. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al ES abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in ove il ES dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, Controparte_4 il proprietario ci dichiarava di coltivare in propri sersi mai avvalso della ditta CE e di non aver firmato Pt_7 alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il ES dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da CE i quali hanno negato di conoscere ES (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a ES EN. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto Tes_ sia al ES che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse la titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è Tes_8 stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare pomodori. Parte_2 Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di lavoratori, tra cui due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo Parte_2 sentito i dipendenti di ES avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavor portato. Così ne ho acquisito conoscenza. Pt_2 lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo fatto foto sia a CA che a Saracena. Non ricordo i nomi
[...] dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che CE ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da Pt_8 ed era per tutti località Prainetta, CA. Di quelli che abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti ES ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Dal verbale ispettivo, per l'anno 2011 emerge: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.671.404,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 319.991,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. CE EN, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 2.819,00; − Reddito agrario dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); - Reddito dominicale dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° nove (9) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: Una (1) emessa da azienda conto terzista per lavori di aratura e frangizollatura;
Una (1), soltanto, datata 01/06/2011 con riferimento ai D.D.T. n° 189/A del 19/05/2011 e n° 203/A del 26/05/2011, per acquisto di piantine di pomodori;
Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 31.056,00 (I.V.A. esclusa). Il totale complessivo delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 2.025.270,00”. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. CP_ L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così Pt_2 come era in corso anche in detto anno la tra dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore - . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso CP_3 da quello oggetto di causa, appare evidente la assoluta inattendibilità del teste . Pt_2 Inoltre, in più punti i testi rendono dichiarazioni tra loro contrastanti in ordine, ad esempio, alle annualità in cui il lavoro sarebbe stato svolto (le dichiarazioni del teste divergono dalle stesse circostanze dedotte in ricorso;
il teste Pt_2 riferisce di aver lavorato con la ricorrente dal 2009 al 2011, individuando, peraltro, un periodo diverso rispetto a CP_2 quello indicato in ricorso), all'orario di lavoro in inverno e in estate (che il teste contrariamente al teste , CP_2 Pt_2 riferisce fosse uguale a prescindere dalle stagioni), alla presenza sui luoghi di immobili adibiti a civile abitazione, ai terreni coltivati ad agrumeti ( riferisce che nelle annualità interessate le piante di agrumi erano solo nei terreni di Corigliano, il Pt_2 teste le colloca sui terreni di CA allo ON), alla presenza di dipendenti di provenienza estera. CP_2 Le narrazioni differiscono anche in merito all'esistenza di impianti di trasformazione dei prodotti raccolti: il teste afferma di non essere mai entrata nel capannone mentre il teste ha dichiarato che all'interno del capannone CP_2 Pt_2 c'era un salsificio (“lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre … la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più … Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore”). Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso ES agli CP_ Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, al mezzo utilizzato operai per raggiungere l'azienda, all'entità della retribuzione. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del ES per l'anno 2011 emerge quanto segue: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece, anche quasi 300 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”. Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di CE non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto tutti loro devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 4.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 270/2018 TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. VITTORI CP_1 P.IVA_1 GIANFRANCO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , con ricorso depositato in data 01.02.2018 (poi iscritto al n. R.G. 270/2018), Parte_1 premettend ttività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
SE RE – con terreni siti in agro di CA allo ON (CS) alla C/da Prainetta – dal 07.07.2011 al 30.11.2011 per n. 102 giornate lavorative, ha dedotto di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta I elenco di variazione anno 2017. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda ES EN – con terreni siti in agro di CA allo ON (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online CP_ dal 15.06.2017 al 30.06.2017) del I elenco di variazione 2017 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2011, alle dipendenze della ditta ES EN, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Venivano escussi per la parte ricorrente e . All'udienza del Parte_2 Controparte_2 16.11.2022 il GdL disponeva l'acquisizione delle all' nel Controparte_3 procedimento iscritto al R.G. n. 2384/2017. Esaurita l'istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo e dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con alterazione del programma di definizione dei giudizi. Acquisita la Pt_3 documentazione prodotta, alla udienza del 9.09.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. La pubblicazione del I elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2017 è avvenuta sino al 30.06.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha proposto ricorso CP_ amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 28.07.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 26.10.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 23.02.2018. Il ricorso è stato depositato il 01.02.2018; pertanto è tempestivo. CP_ 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola ES EN:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi rispetto alle uscite;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di CP_ un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES EN all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe CP_ stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES EN abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli denunciati CP_ all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali titoli sottostanti alla CP_ disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati CP_ dal ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ese EN che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da CP_ rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto CP_ da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente consid che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito quanto segue: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per ES EN, anno Parte_2 2022. Ho lavorato per ES EN per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per ES CP_ e per altra azienda (…). L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in el mio giudizio ho indicato come testimoni e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
me la ricordo;
aveva 45-50 anni all'epoca. è altra dipendente che ha lavorato da CE, sempre nello stesso
[...] Parte_1 periodo - 2011-2015 massimo fino al 2016. Questi dipendenti venivano tutti insieme con un pullman della SAM di Viggianello. L'autista era
Il pullman è della SAM. Le signore pagavano l'abbonamento. Mi è stato detto. La signora aveva la stessa età della Persona_1 Pt_1 meno. Non mi ricordo bene come fosse fatta la signora Abbiamo lavorato insieme 4- a non tutti i giorni. (…) Pt_1 Lavoravamo a CA allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e SIBARI dove il ES aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un Persona_2 furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di ES EN, l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il ES;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti Per da fuori regione (SICILIA – ). I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci Pt_4 sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di CA di proprietà di ES sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a CA, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a CA, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a vicino a di Corigliano. Non ricordo la Controparte_4 CP_5 contrada. Li conosco perché venivano a CA sempre. I ricorrenti venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri Controparte_ terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella occasione. Eravamo in un terreno di , sino Persona_3CP_ in CA e distante 5-6 km da quelli di ES. In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ci sarà anche un verbale dell – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto ES. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da 3/4 anni non li abbiamo Per_4 coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre Parte_5 pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a Contrada Garda. ES EN la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e Persona_5
e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 . Persona_6 In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di ES EN. I ricorrenti lavoravano 4- 5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. ES EN ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La Testimone_2
era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava ES in contanti. Adesso solo con bonifico. Tes_2 paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata ci veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo CP_ pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA CP_ e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato dall' di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha lavorato per ES per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. ES è un Parte_6 uomo alto con la bar olorati, ora verso il ramato. Nel 2011-2016 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di ES EN, a Castrovillari”. Il teste ha dichiarato: “(…) Prima lavoravo come bracciante agricola;
ho lavorato per ES Controparte_2 EN, Per ES ho lavorato nel 2009, 2010 e 2011, da agosto-settembre fino a dicembre, più o meno. Ho cause nei Testimone_5CP_ confronti mi sono state cancellate le giornate. Non so se la ricorrente ha testimoniato nel mio giudizio. Non sono mai stata sentita CP dagli ispettori dell Conosco la ricorrente, non siamo parenti;
lei è di Pedali di Viggianello;
la conoscevo solo di vista prima di lavorare per ES. L'ho trovata da ES quando sono arrivata nel 2009. Con la ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2009 al 2011 e non so se, quando io sono andata via, lei sia rimasta. Posso dire che la ricorrente per il 2009, 2010 e 2011 ha lavorato per ES da agosto a dicembre. L'azienda era a CA allo ON, non ricordo precisamente la frazione. Con ci recavamo in azienda con lo stesso pullman, Parte_1 che partiva da Viggianello. Io salivo prima della ricorrente, perché anche io sono di Viggianello. Il pullman era della SAM;
di solito l'autista era
Il biglietto lo pagavamo noi. All'arrivo in azienda, trovavamo un furgone che ci portava nei vari campi dove dovevamo lavorare. Persona_1 Nessuno ci suddivideva in gruppi. Ricordo che al mio arrivo eravamo dieci-quindici persone;
andavamo tutti con il furgone, di cui non ricordo la marca, era di colore bianco. Preciso che quando arrivavamo in azienda, a volte trovavamo ES EN e alle volte un ragazzo, mi sembra si chiamasse guidavano loro il furgone e ci portavano sul posto di lavoro. Noi andavamo a CA, ma non ricordo le frazioni. Impiegavamo Pt_2 circa 10 minuti con il furgone. Quando arrivavamo sul posto di lavoro, erano loro a dirci cosa fare, o l'uno o l'altro. Noi di Viggianello lavoravamo sempre tutti insieme, per la maggioranza eravamo donne. Lavoravamo dalle sette fino a mezzogiorno, poi facevamo una pausa di circa un'ora e riprendevamo dalle tredici alle quindici. Il pullman per tornare ci aspettava fuori dal capannone. Lavoravamo dal lunedì al venerdì, non lavoravamo mai di sabato. Durante i giorni di pioggia, se potevamo lavorare all'esterno lo facevamo, altrimenti ritornavamo a casa. Non lavoravamo mai all'interno, né confezionavamo frutta, né io né la ricorrente. Preciso che l'orario di lavoro era uguale sia per l'estate sia per l'inverno. Ci occupavamo della raccolta di pomodori fino a settembre;
dopo -da settembre- si raccoglievano le melanzane e i cavoli a fiore. Mi sembra di aver lavorato sempre negli stessi terreni. Se c'erano uomini, si occupavano di prendere cassette, ma non so dove venissero portate. Capitava verso dicembre di raccogliere qualche agrume, ma capitava raramente (arance e mandarini). Non so a chi venivano venduti i prodotti raccolti. La retribuzione non ricordo se ammontasse a 35 o 45 euro giornaliere;
la ricorrente prendeva la mia stessa cifra, tanto so perché ne parlavamo. Venivamo pagati con assegno, firmavamo una busta paga. Il pagamento avveniva ogni quindici del mese;
non capitava di essere pagati a fine mese. A volte ci pagava ES, altre volte una ragazza, che però ho visto poche volte e non so chi fosse. Il pagamento avveniva in una stanzetta vicino al capannone, si trattava di un ufficio all'esterno del capannone, a una decina di metri di distanza. Ricordo che arrivati in azienda vedevamo un capannone, nel quale non sono mai entrata e di cui non so dire il materiale e questo ufficio;
non ho visto case abitate. C'erano terreni estesi, non ricordo se ci fosse una recinzione. Sui terreni vicini al capannone non ricordo se ci fossero delle serre, ricordo degli alberi di agrumi. Nei terreni dove lavoravamo c'erano degli alberi da frutta, ma non ricordo di che tipo. Erano gli uomini ad occuparsi del sistema di irrigazione, io e la ricorrente non ce ne siamo mai occupate. Non ricordo se nel periodo in cui ho lavorato ci fossero lavoratori stranieri. ES EN era una persona abbastanza alta, con i baffi, all'epoca era giovane, ma non ricordo l'età. Quando ci spostavamo con il furgoncino, lavoravamo in un posto diverso dal posto ove era collocato il capannone”. CP_ L'Ispettore le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente giudizio, ha riferito: Sono ispettore CP_3 in servizio presso la sede E, con mansioni di funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del ES, a CP_ che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa ricordo. Il secondo Per_7 verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 altri Testimone_6CP_ colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al te aziendale, Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo Persona_8 fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a CA allo ON. Lì c'era l'abitazione del signor ES EN, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali ES conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al ES entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del ES ed il 5% dello stesso ES. Nella ASPOA avevano quote i figli del ES, ed Antonio, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo Per_9 mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con ES ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il ES era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso ES (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva ES EN e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il ES. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al ES abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in ove il ES dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, Controparte_4 il proprietario ci dichiarava di coltivare in propri sersi mai avvalso della ditta CE e di non aver firmato Pt_7 alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il ES dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da CE i quali hanno negato di conoscere ES (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a ES EN. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto Tes_ sia al ES che al consulente fiscale ( ) e del lavoro documentazione che provasse la titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è Tes_8 stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare pomodori. Parte_2 Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di lavoratori, tra cui due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo Parte_2 sentito i dipendenti di ES avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavor portato. Così ne ho acquisito conoscenza. Pt_2 lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo fatto foto sia a CA che a Saracena. Non ricordo i nomi
[...] dei dipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che CE ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da Pt_8 ed era per tutti località Prainetta, CA. Di quelli che abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti ES ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES EN, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Dal verbale ispettivo, per l'anno 2011 emerge: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.671.404,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 319.991,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. CE EN, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 2.819,00; − Reddito agrario dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); - Reddito dominicale dichiarato pari a zero (nell'anno in esame non ha fatto alcuna dichiarazione reddituale); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° nove (9) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: Una (1) emessa da azienda conto terzista per lavori di aratura e frangizollatura;
Una (1), soltanto, datata 01/06/2011 con riferimento ai D.D.T. n° 189/A del 19/05/2011 e n° 203/A del 26/05/2011, per acquisto di piantine di pomodori;
Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 31.056,00 (I.V.A. esclusa). Il totale complessivo delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 2.025.270,00”. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. CP_ L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così Pt_2 come era in corso anche in detto anno la tra dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore - . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso CP_3 da quello oggetto di causa, appare evidente la assoluta inattendibilità del teste . Pt_2 Inoltre, in più punti i testi rendono dichiarazioni tra loro contrastanti in ordine, ad esempio, alle annualità in cui il lavoro sarebbe stato svolto (le dichiarazioni del teste divergono dalle stesse circostanze dedotte in ricorso;
il teste Pt_2 riferisce di aver lavorato con la ricorrente dal 2009 al 2011, individuando, peraltro, un periodo diverso rispetto a CP_2 quello indicato in ricorso), all'orario di lavoro in inverno e in estate (che il teste contrariamente al teste , CP_2 Pt_2 riferisce fosse uguale a prescindere dalle stagioni), alla presenza sui luoghi di immobili adibiti a civile abitazione, ai terreni coltivati ad agrumeti ( riferisce che nelle annualità interessate le piante di agrumi erano solo nei terreni di Corigliano, il Pt_2 teste le colloca sui terreni di CA allo ON), alla presenza di dipendenti di provenienza estera. CP_2 Le narrazioni differiscono anche in merito all'esistenza di impianti di trasformazione dei prodotti raccolti: il teste afferma di non essere mai entrata nel capannone mentre il teste ha dichiarato che all'interno del capannone CP_2 Pt_2 c'era un salsificio (“lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda ES ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre … la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più … Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore”). Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso ES agli CP_ Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, al mezzo utilizzato operai per raggiungere l'azienda, all'entità della retribuzione. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del ES per l'anno 2011 emerge quanto segue: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 120/130 (ne ha avuti, invece, anche quasi 300 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata, invece, la ditta non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio, non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”. Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di CE non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto tutti loro devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 4.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP