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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4886/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4886/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROMEO TRIPEPI ALFONSINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Domodossola, Via Cioia di Monzone n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Giuletta (PV), in data
20/09/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giuletta alla Parte II, Serie A, n. 2, dell'anno 2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Voghera, via Papa Giovanni XXIII n.53, condotta in locazione, resta assegnata al sig. il quale, pendendo procedimento di sfratto CP_1
per morosità, reperirà altra sistemazione abitativa e rilascerà la casa di via Papa
Giovanni XXIII entro il 31/12/2024, o comunque entro la data dell'udienza di convalida;
la sig.ra preleverà i propri oggetti ed effetti personali;
Pt_1
pag. 1 di 3 3) i genitori provvederanno in via diretta per il tempo di permanenza presso ciascuno di loro al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente Per_1
, il quale avrà residenza presso l'abitazione della madre. Le spese per il figlio extra-
[...]
mantenimento, come da Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, verranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
4) l'assegno unico ed eventuale altro trattamento integrativo per il figlio continuerà ad essere percepito, per intero, dalla sig.ra Pt_1
5) le rate del finanziamento in essere, intestato alla sig.ra stipulato con Compass Pt_1
banca spa per sopperire a esigenze della famiglia, saranno pagate sino ad intervenuta estinzione dalla sig.ra il sig. rimborserà, entro il giorno 30 di ogni Pt_1 CP_1 mese, alla sig.ra l'importo pari alla metà della rata mensile dalla medesima Pt_1
versata a Compass;
6) il sig. si farà altresì carico, per la quota del 50%, del debito portato CP_1 dall'ingiunzione di pagamento richiesta con l'atto di intimazione di sfatto notificato alla sig.ra in data 06/11/2024 relativamente alla casa coniugale di via Papa Pt_1
Giovanni XXIII n.53 a Voghera;
resteranno invece per intero a carico del sig. CP_1
i canoni di locazione e le spese accessorie maturandi dalla data di deposito del presente ricorso nonché ogni consequenziale debito, spesa giudiziale e quant'altro connesso e dipendente dal detto procedimento di sfratto/ingiunzione e dall'eventuale successiva esecuzione;
7) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio;
8) le spese del procedimento sono compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025 hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 20/09/2003 in Santa Controparte_1
Giuletta (PV), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
20/09/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Santa Giuletta alla Parte II, Serie A, n. 2, dell'anno 2003;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 11/02/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4886/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4886/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROMEO TRIPEPI ALFONSINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Domodossola, Via Cioia di Monzone n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Giuletta (PV), in data
20/09/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giuletta alla Parte II, Serie A, n. 2, dell'anno 2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Voghera, via Papa Giovanni XXIII n.53, condotta in locazione, resta assegnata al sig. il quale, pendendo procedimento di sfratto CP_1
per morosità, reperirà altra sistemazione abitativa e rilascerà la casa di via Papa
Giovanni XXIII entro il 31/12/2024, o comunque entro la data dell'udienza di convalida;
la sig.ra preleverà i propri oggetti ed effetti personali;
Pt_1
pag. 1 di 3 3) i genitori provvederanno in via diretta per il tempo di permanenza presso ciascuno di loro al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente Per_1
, il quale avrà residenza presso l'abitazione della madre. Le spese per il figlio extra-
[...]
mantenimento, come da Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, verranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
4) l'assegno unico ed eventuale altro trattamento integrativo per il figlio continuerà ad essere percepito, per intero, dalla sig.ra Pt_1
5) le rate del finanziamento in essere, intestato alla sig.ra stipulato con Compass Pt_1
banca spa per sopperire a esigenze della famiglia, saranno pagate sino ad intervenuta estinzione dalla sig.ra il sig. rimborserà, entro il giorno 30 di ogni Pt_1 CP_1 mese, alla sig.ra l'importo pari alla metà della rata mensile dalla medesima Pt_1
versata a Compass;
6) il sig. si farà altresì carico, per la quota del 50%, del debito portato CP_1 dall'ingiunzione di pagamento richiesta con l'atto di intimazione di sfatto notificato alla sig.ra in data 06/11/2024 relativamente alla casa coniugale di via Papa Pt_1
Giovanni XXIII n.53 a Voghera;
resteranno invece per intero a carico del sig. CP_1
i canoni di locazione e le spese accessorie maturandi dalla data di deposito del presente ricorso nonché ogni consequenziale debito, spesa giudiziale e quant'altro connesso e dipendente dal detto procedimento di sfratto/ingiunzione e dall'eventuale successiva esecuzione;
7) i coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio;
8) le spese del procedimento sono compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025 hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 20/09/2003 in Santa Controparte_1
Giuletta (PV), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
20/09/2003, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Santa Giuletta alla Parte II, Serie A, n. 2, dell'anno 2003;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 11/02/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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