TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.75/2023 R.G.; tra
in persona Parte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanbattista Locafaro - appellante;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Ippolito – Controparte_1
appellato; avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 2064/2022 del Giudice di Pace di . Pt_1
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte ex art.127-ter cpc del 9 aprile
2025) è stata riservata la decisione con concessione di termini abbreviati ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il , già opponente rispetto al Parte_2
decreto ingiuntivo n.1073-2021 ottenuto dal Geometra per il pagamento in CP_1
suo favore dell'importo di €2.785,04, ha proposto appello avverso la sentenza n.
2064/2022 del Giudice di Pace di con cui è stata accolta parzialmente Pt_1
l'opposizione ed è stato ridotto il credito ad €2.648,00.
Ha dedotto che:
1 -nel giudizio di primo grado non è stata disposta la mediazione obbligatoria ex art.5
D.Lgs.28-2010, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, posto che l'avvio della fase di mediazione era onere dell'opposto, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.19596-2020;
-il Giudice di Pace ha ricostruito i fatti in maniera carente e sommaria e non ha motivato in diritto;
-il Giudice di Pace non ha svolto gli accertamenti chiesti dall'opponente in termini di allegazione del preventivo del Geometra al verbale assembleare del 14 CP_1
marzo 2016, di verifica del contenuto dei verbali assembleari del 17 gennaio 2019, del 2 aprile 2019, del 22 febbraio 2022;
-è stato riconosciuto il diritto del al pagamento dell'importo di CP_1
€2.648,00 senza assolvimento dell'onere della prova da parte dello stesso e, quindi, in assenza di prova scritta;
-se il Giudice di Pace avesse svolto i necessari accertamenti giudiziali, sarebbe emerso che l'assemblea, in data 17 gennaio 2019, non ha deliberato la corresponsione di un compenso al per l'attività legata alle opere straordinarie da eseguire CP_1
nello stabile condominiale;
-la delibera del 17 gennaio 2019 aveva subordinato la realizzazione delle opere straordinarie alla raccolta mensile delle somme, per 15 mesi, da far confluire in un fondo cassa;
ha unilateralmente determinato il compenso applicando il 3% CP_2
sull'importo delle opere straordinarie, il cui valore economico non era ancora determinato;
-nella decisione non è stata considerata la delibera del 22 febbraio 2022 che ha revocato le precedenti;
-il Giudice di Pace è incorso in violazione di legge per l'omesso esame dei documenti prodotti dall'opponente e per non aver rilevato la carenza probatoria a sostegno del presunto credito.
2 Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e della opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellato ha, preliminarmente, esposto che:
-il Giudice di Pace, in ragione della natura documentale della causa e della sua pronta soluzione, alla prima udienza, non ha adottato provvedimenti sull'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e sulla fase di mediazione, rinviando direttamente per la decisione;
-è improprio il ragionamento dell'appellante posto non vi è stata omissione dell'opposto, ma decisione del Giudice di rimettere direttamente la causa in decisione;
-l'art.5 comma 1-bis e comma 4 del D.Lgs.28-2010, dispone che la mediazione non costituisce condizione di procedibilità “nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”;
-in ogni caso, la mediazione può essere disposta anche in sede d'appello, come disposto dal comma 2 dell'art.5 citato.
Nel merito, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame ed ha evidenziato che i documenti prodotti in primo grado, esaminati e valutati dal Giudice di Pace, hanno supportato il diritto di credito, per l'importo indicato nella sentenza gravata.
Ha esposto che:
-è stata fornita la prova sulle attività amministrative propedeutiche alla realizzazione dei lavori straordinari;
-la decisione assembleare del 17 gennaio 2019 per la costituzione di un fondo cassa è avvenuta per finalità contabili;
-l'assemblea, in data 2 aprile 2019, ha approvato il piano di riparto della spesa per i lavori straordinari riconoscendo al il compenso di €2.648,00; CP_1
-la delibera del 2 aprile 2019 ha cristallizzato il credito e non è stata impugnata;
3 -la delibera del 22 febbraio 2022, contenente la revoca delle delibere del 17 gennaio
2019, del 2 aprile 2019, del 15 luglio 2019, è stata adottata dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ed in pendenza del giudizio di opposizione;
-in ogni caso, la revoca delle delibere non ha inciso sul diritto di credito avente titolo in un accordo contrattuale tra l'ente di gestione e l'amministratore.
*** ** ***
La questione preliminare.
Il Condominio appellante ha affidato il primo motivo di gravame al mancato esperimento della mediazione ex art.5 D.Lgs. 28-2010 nel primo grado di giudizio, il cui onere era a carico dell'opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La norma, che ha previsto in alcune materie e per alcune controversie l'attuazione della mediazione “quale condizione di procedibilità della domanda”, soprattutto in funzione deflattiva del contenzioso, ha disposto – per l'ipotesi di ricorso per ingiunzione di pagamento e della successiva fase di opposizione – un differimento del segmento di mediazione, ovvero, non “ante causam”, ma dopo la fase delle statuizioni giudiziali sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art.648 cpc)
o sulla sospensione della esecuzione concessa dal Giudice del monitorio (art.649 cpc).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha superato tale fase facendo transitare il giudizio dalla fase iniziale di trattazione alla fase decisoria (cfr. verbali d'udienza del
20 maggio 2022 e del 13 luglio 2022).
Peraltro, i difensori delle parti non hanno affrontato la questione della “mediazione” negli atti difensivi e, al riguardo, vi è stato il “non liquet” del Giudice di Pace;
da qui, mancando la dialettica sul punto alla prima udienza e mancando il rilievo d'ufficio, deve ritenersi superato il profilo della condizione di procedibilità.
E' noto al Tribunale che la fase di mediazione può essere disposta anche nel giudizio d'appello; tuttavia, ciò può avvenire, in prospettiva conciliativa, solo per la
“mediazione delegata” che diventa condizione di procedibilità esclusivamente nel caso in cui venga concretamente disposta.
4 I motivi di gravame.
Il Condominio appellante, svolgendo diffuse difese e prestando acquiescenza alla decisione del primo Giudice sulla esclusione dell'importo di €137,04 dal credito ingiunto, ha sostanzialmente lamentato che il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto provata la pretesa del per l'importo di €2.648,00. CP_1
Le doglianze sono fondate.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nel caso in esame devono essere valutati i seguenti elementi.
Il nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto di aver ricoperto l'incarico CP_1
di amministratore del dal 14 marzo 2016 al 4 Parte_3
marzo 2020 ed ha anche dedotto di aver sottoposto all'assemblea dei condomini, nella seduta del 14 marzo 2016, una “proposta di conferimento d'incarico”, datata 4 febbraio 2016, contenente la previsione del suo compenso per l'attività ordinaria e la previsione di un “compenso aggiuntivo del 3% “da applicare nell'ipotesi in cui il
5 condominio avesse deliberato l'esecuzione di lavori straordinari di entità superiore ad
€20.000,00.
Il , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.1073-2021, ha Parte_1
formulato – tra le altre – eccezioni impeditive del credito, incidenti sull'an e sul quantum debeatur, in termini di:
-mancanza di riscontri documentali in ordine alla allegazione al verbale assembleare del 14 marzo 2016 della proposta del , riguardante il suo compenso;
CP_1
-mancanza di deliberazione, in data 14 marzo 2016, sul compenso straordinario da riconoscere all'amministratore;
-discordanza di importi tra i vari documenti, nella disponibilità del Condominio e nella disponibilità del CP_1
-applicazione della percentuale del 3% su un importo non rispondente a quello delle opere straordinarie;
-revoca, con delibera del 22 febbraio 2022, delle delibere assembleari del 17 gennaio
2019 e del 2 aprile 2019, riguardanti il piano di riparto;
-inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 1321-1372 c.c. richiamate dal ricorrente-opposto per sostenere la vincolatività dell'accordo raggiunto con il
Condominio sul compenso, attesa l'operatività della disciplina sul mandato.
Come noto, l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e il condominio, delle disposizioni sul mandato
(artt.1703 e segg c.c.).
L'attività dell'amministratore, connessa ai suoi compiti di mandatario, per il compenso, deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito nel momento del conferimento dell'incarico e non deve essere retribuita in maniera distinta;
sicchè
“l'amministratore non può esigere compensi per prestazioni aggiuntive senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea” (cfr. Cass. sez.II 30 settembre 2013
n.22313).
6 Il principio, affermato prima della Legge 220-2012, non può ritenersi superato in ragione del disposto dell'art.1129 comma 14 secondo cui:” l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Il compenso, per l'attività di gestione ordinaria e per l'attività straordinaria, non può prescindere dalla redazione del preventivo e dall'approvazione assembleare (art.1135
c.c.).
Sul punto, è pertinente il richiamo alla pronuncia Cass. Sez.II 2 marzo 2018 n.5014 secondo cui:” questa Corte ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. n.
10204/2010) l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza - le cui norme sono applicabili nei rapporti con i condomini, deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte (conf. Cass. n. 3596/2003, richiamata anche dalla difesa della ricorrente), ma trattasi di principi che non attengono alla diversa ipotesi, qui ricorrente, in cui un compenso straordinario non sia preteso in maniera unilaterale dall'amministratore, ma sia stato oggetto di un'espressa delibera da parte dell'assemblea.
In tal senso valga il richiamo a Cass. n. 22313/2013 (non massimata) che, proprio facendo riferimento ai precedenti sopra indicati, ha per converso precisato che gli stessi appaiono correttamente applicabili alle ipotesi in cui manchi una specifica delibera condominiale che abbia invece ritenuto di dover autonomamente remunerare l'attività straordinaria dell'amministratore, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.
La sentenza di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio avendo per
l'appunto ribadito che rientra nelle competenze dell'assemblea ex art. 1135
7 c.c. anche quella di riconoscere un compenso straordinario all'amministratore, costituendo oggetto di una valutazione esclusivamente riservata all'organo assembleare (…); dovendosi in relazione al novellato testo dell'art. 1129 c.c., tenere in debita considerazione la previsione che impone all'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina, di dovere analiticamente specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso, ben potendosi ipotizzare che in tale indicazione debbano includersi anche i compensi legati all'esecuzione di eventuali attività straordinarie”.
In attuazione dei principi normativi e dell'esegesi dei Giudici di Legittimità, il
Tribunale, esaminando i motivi di gravame, è chiamato a verificare se il CP_1
nella posizione di amministratore, avesse titolo al compenso per le attività connesse alle opere straordinarie e, quindi, alla richiesta di pagamento azionata con il decreto ingiuntivo.
La risposta deve essere negativa.
Occorre premettere che l'appellato-opposto, come detto, gravato dall'onere della prova ex art.2697 c.c. sia per la debenza, sia per l'importo del credito, non ha riversato nel fascicolo di secondo grado i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo;
peraltro, il fascicolo cartaceo prodotto in primo grado è stato ritirato dal difensore (cfr. copertina del fascicolo d'ufficio n.903-2022) ed il contenuto non è stato poi depositato nel pct.
La delibera dell'assemblea, adottata in data 14 marzo 2016 (prodotta dall'appellante) contiene il riferimento ad un preventivo presentato dal ma solo perché CP_1
richiamato dal delegato della Marina Militare che dichiarava di aderire superando una precedente riserva espressa nell'assemblea del 9 febbraio 2016.
L'assemblea ha deliberato la nomina di come amministratore e Controparte_1
quest'ultimo, presente in adunanza, ha dato atto ed ha accettato.
8 L'assemblea non ha specificamente approvato il preventivo e, nel processo, a fronte delle contestazioni del opponente sulla mancanza del preventivo in Parte_1
allegato alla delibera di nomina, spettava all'opposto la prova contraria.
Quindi, pur volendo attribuire una minima rilevanza agli atti deliberativi successivi sul piano delle determinazioni assembleari sui lavori straordinari, in parte revocate con delibera del 22 febbraio 2022, è inevitabile rilevare che l'assemblea non ha mai deliberato per l'approvazione del preventivo (presuntivamente) redatto dal CP_1
per il compenso ordinario e straordinario.
Da ultimo una notazione.
Le deliberazioni prodotte in atti dall'appellante fanno emergere una sorta di
“approssimazione” e “confusione” decisionale e gestionale e, comunque, il contenuto di esse, complessivamente considerato, consente di escludere sia la formalizzazione di un preventivo approvato, sia la percentuale del compenso straordinario, mancando
– peraltro - i dati di riferimento in punto di valore dei lavori straordinari deliberati, appaltati, eseguiti, come imprescindibile dato da assumere a base di un ipotetico calcolo percentuale.
In ragione di quanto esposto e della fondatezza del gravame, riformando integralmente la sentenza di primo grado, deve accogliersi l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n.1073-2021.
La condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc).
La liquidazione tiene anche conto delle attività difensive della fase inibitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.75-2023, fra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n. 2064/2022 del Giudice di Pace di , così provvede: Pt_1
9 -in accoglimento dell'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1073-2021;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €147,00 per esborsi, €3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso in data 6 giugno 2025
Il Giudice annagrazia lenti
10