Art. 4.
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia.
Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.
All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
L'impresa e' altresi' tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia.
Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.
All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
L'impresa e' altresi' tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.