Articolo 1 della Legge 20 febbraio 2002, n. 30
Articolo 2
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15 marzo 2002
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
Entrata in vigore il 15 marzo 2002