Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 6301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6301 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosato Emma presso Parte_1 cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Tufariello Giovanni presso CP_1 cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 04.02.2025, i procuratori costituiti delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto nella predetta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 23.10.2024, parte ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 09.09.2021 con la resistente, e dalla loro unione è nato il figlio il 19.10.2022. Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, nulla disporsi circa l'assegnazione della casa coniugale, avendo i coniugi ricevuto già disdetta del relativo contratto di locazione, disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentarsi il diritto di visita del padre, ed infine disporsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari a euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio parte resistente, chiedendo la separazione con addebito alla parte ricorrente,
l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento privilegiato presso la madre, e infine Per_1 chiedendo disporsi a carico del padre l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari a euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, mediante memoria integrativa, parte resistente ha chiesto altresì la corresponsione a carico del ricorrente, di un assegno di mantenimento in suo favore pari a euro 250,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 04.02.2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, ed in pari data la causa è stata introitata al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“Chiedono la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
1. Le parti concordano l'affido condiviso del figlio minore le decisioni di maggiore interesse verranno Persona_2 adottate di comune accordo da entrambi i genitori affidatari secondo le regole dell'affido condiviso.
2. Il minore resta collocato presso la madre quale genitore collocatario e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità; il padre potrà tenere con sé il minore nei seguenti giorni: il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 in presenza dei nonni paterni per le prime volte al fine di favorire una progressiva formazione del
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legame padre- figlio, ovviamente salvo che il minore manifesti disagio. A quel punto, la madre potrà mediare con la sua presenza. La prima volta essendo trascorsi 5 mesi dall'ultimo incontro, il padre preleverà il minore dall'abitazione dei nonni materni e la madre medierà per le prime ore con progressivo allontanamento. Il padre potrà tenere con sé il minore
a domeniche alterne dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00.
3. Decorso il primo anno dell'esercizio del diritto di visita così come sopra disciplinato, il padre potrà tenere con sé il minore
a weekend alterni con pernotto dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti.
4. Il padre potrà tenere con sé il minore il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis per il primo anno dal presente accordo.
Durante le festività natalizie il 24 o il 25 Dicembre e il 31 e il 1 Gennaio. Decorso l'anno, il padre potrà tenere con sé il minore dal 24 al 26 Dicembre o dal 31 al 2 Gennaio ad anni alterni. Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere, decorso l'anno, quindici giorni consecutivi con il figlio, previa comunicazione all'altro coniuge entro il 31
Maggio.
5. Il padre corrisponderà alla madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari a euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie (si richiamano le linee guida del Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
Il padre si impegna a rinunciare alla propria quota parte dell'assegno unico INPS che sarà percepito al 100% dalla madre.
6. Parte resistente rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento. Le parti dichiarano altresì di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e si dichiarano economicamente indipendenti.
7. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente indirizzi e numeri di telefono per le comunicazioni necessarie per il minore.
8. Le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito e chiedono compensarsi le spese di lite tra le parti.
9. Le parti chiedono dichiararsi lo scioglimento della comunione”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
Maria Capua Vetere (CE) il 14.09.1991;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 53, Parte II, Serie A, anno 2021);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
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