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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 5399/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Agostino Mercurio, giusta procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Gragnano (NA), alla Via Roma, n. 109
E
nato a [...], il [...], residente in Parte_2
Gragnano (NA), alla Via Strada Statale per Agerola n. 105/bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Francescopaolo De Rosa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Gragnano (NA), alla Via
Giovanni Della Rocca, n. 25
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
1 Con ricorso depositato in data 19.11.2023 e Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva, in data 25.09.2021, il figlio , deducevano che a causa di un'insanabile Per_1 conflittualità, la relazione sentimentale e di convivenza cessava nel marzo 2023 e la NO si trasferiva unitamente al minore presso i suoi genitori in Pt_1
Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240; che la aveva di recente Pt_1 sottoscritto un contratto di lavoro a termine, mentre il del era al momento Pt_2 disoccupato e viveva con i suoi genitori;
che era loro intenzione regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio come da accordi raggiunti e riportati in ricorso, con affido condiviso, collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita da parte del padre e previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
In particolare in data 19.11.2023 in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento del figlio minore, i ricorrenti hanno sottoscritto i seguenti patti: a) Affidamento del minore. Entrambi i genitori avranno l'affidamento del figlio (affido condiviso), come per legge, con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre in Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240.
Entrambi i genitori, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme, di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino il figlio, e relative alla sua istruzione, educazione, salute, orientamento religioso, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Mentre, ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
b) Modalità di visita del padre: il figlio potrà incontrare e stare con il padre tutte le volte che questi lo vorranno, previa intesa con la madre, e nel rispetto delle esigenze del bambino. In ogni caso trascorrerà con il padre due giorni a settimana, il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00, giorni e/o orario rimodulabile in base alle sopravvenute esigenze del minore e/o del padre, e previo accordo con la madre con preavviso di almeno 24 ore. Inoltre il figlio starà con il padre per due “fine settimana” al mese, alternati, di cui un solo fine settimana con pernotto.
Specificamente, per il fine settimana senza pernotto, il padre starà con il figlio dalle ore 10,00 di sabato e fino alle ore 21.00 e dalle ore 10.00 della domenica fino alle ore
21.00, mentre, per il fine settimana con pernotto, il figlio starà con il padre dalle ore
10,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel caso che il giorno del sabato il
2 figlio frequenti la scuola, o altra attività extrascolastica, il sig. trascorrerà Parte_2 con il figlio il fine settimana dal termine dell'attività scolastica o extrascolastica fino alle ore 20.00 della domenica, sempre con pernotto.
L'alternanza dei fine settimana sarà concordata dai genitori, per le vie brevi ad esempio a mezzo whatsapp all'inizio di ogni mese, tenuto conto delle loro rispettive esigenze e di quelle del minore.
Per le festività natalizie (23-30 dicembre) di fine anno (31 dicembre-6 gennaio) e pasquali (il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) il figlio trascorrerà le feste ad anni alterni con ciascun genitore, con pernotto, previo opportuno accordo.
Per le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori almeno entro il
30 giugno di ogni anno. Il minore dovrà trascorrere il giorno del compleanno e dell'onomastico preferibilmente con il padre e con la madre congiuntamente previa intesa tra i genitori. Diversamente il minore trascorrerà tali festività con ciascun genitore in base allo schema dell'alternanza ; C)La casa coniugale di proprietà dei genitori del resterà assegnata a quest'ultimo ove rimarrà ubicato l'arredo Parte_2 del minore;
d) Assegno di mantenimento, il signor verserà alla NO Parte_2
, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma mensile Pt_1 Per_1 complessiva di euro 300,00 da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese a mezzo del bonifico bancario IBAN: [...].
Tale somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo Indice Istat.
L'assegno unico universale (A.U.U.) sarà percepito dalla sig.ra nella misura del Pt_1
100% quale genitore collocatario del figlio.
Le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, purchè previamente concordate e documentate, ad eccezione delle spese mediche, sanitarie e sportive di qualsiasi natura le quali saranno integralmente a carico del sig. . Salvo quanto sopra specificato, per Parte_2 la individuazione, ripartizione e relative modalità di imputazione delle spese straordinarie, i ricorrenti concordano di fare applicazione del protocollo d'intesa n.
1568/2021 stipulato dal Tribunale di Torre Annunziata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza del 23 aprile 2024, e la causa veniva rinviata all'udienza del 27.05.2024, di cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti di depositare certificato di nascita della minore con attestazione di maternità e paternità.
3 Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione al Collegio e con ordinanza depositata in data 19.07.2024 il Collegio ritenuto che la pattuizione relativa al pernotto del minore con il padre non fosse conforme agli interessi del figlio minore, in quanto limitante, eccessivamente e in difetto di ragioni giustificatrici, il diritto-dovere di visita paterno, convocava a chiarimenti per le parti per l'udienza del
01.10.2024, poi differita d'ufficio all'udienza del 22.10.2024.
Le parti comparse personalmente alla predetta udienza, assistite dai rispettivi procuratori costituiti, si riportavano integralmente al ricorso sottoscritto e modificano in parte i patti relativi alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto indicato dal Collegio e chiedevano la decisione della causa.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il Collegio riservava la causa in decisione.
In via preliminare si dà atto che in data 26.04.2024 le parti provvedevano a depositare estratto per riassunto dell'atto di nascita del minore Persona_2
(nata a [...] in data [...]) con indicazione della maternità
e della paternità.
I ricorrenti, sentiti personalmente e congiuntamente all'udienza del 23.04.2024, dichiaravano di avere un rapporto sereno tra loro e che vi era una costante e continuativa frequentazione del padre con il minore;
in particolare l Pt_1 dichiarava: “ Abito a Sant'Antonio Abate, con i miei genitori e mio figlio . Lavoro Per_1 come operaia a Gragnano, abito in una casa che è di proprietà dei miei genitori.
Guadagno circa 800,00 euro al mese, sono assunta con contratto part-time. Il bambino non frequenta ancora una scuola, vi andrà il prossimo settembre;
quando non sono a casa, di mio figlio si occupa mia sorella. Il papà frequenta regolarmente il bambino, anche nei fine settimana, pernotta anche presso il papà. Il papà di Per_1 Per_1 contribuisce regolarmente al mantenimento di nostro figli” e il dichiarava: “ Parte_2
Abito a Gragnano, alla via Statale per Agerola n. 105 bis, abito con i miei genitori. Sono socio lavoratore di un'azienda di famiglia, percepisco inoltre delle rendite da case di mia proprietà, quindi mensilmente guadagno poco più di duemila Euro. Confermo di vedere e frequentare regolarmente e di contribuire al suo mantenimento” (cfr Per_1 verbale di udienza del 23.04.2024).
All'udienza del 22.10.2024 le parti confermavano le predette dichiarazioni e ad integrazione dei patti già sottoscritti concordavano che il minore potesse pernottare con il padre per due fine settimana alternati al mese.
4 Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse del minore;
il Per_1 regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
a) Entrambi i genitori avranno l'affidamento del figlio (affido condiviso), Per_1 come per legge, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre in
Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240; Entrambi i genitori, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme, di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino il figlio,
e relative alla sua istruzione, educazione, salute, orientamento religioso, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Mentre ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
b) il figlio potrà incontrare e stare con il padre tutte le volte che questi lo vorranno, previa intesa con la madre, e nel rispetto delle esigenze del bambino.
In ogni caso trascorrerà con il padre due giorni a settimana, il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00, giorni e/o orario rimodulabile in base alle sopravvenute esigenze del minore e/o del padre, e previo accordo con la madre con preavviso di almeno 24 ore. Inoltre il figlio starà con il padre per due “fine settimana” al mese, alternati, con pernotto. dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica. Nel caso che il giorno del sabato il figlio frequenti la scuola, o altra attività extrascolastica, il sig.
[...] trascorrerà con il figlio il fine settimana dal termine dell'attività Pt_2 scolastica o extrascolastica fino alle ore 20.00 della domenica, sempre con
5 pernotto. L'alternanza dei fine settimana sarà concordata dai genitori, anche per le vie brevi (ad esempio a mezzo whatsapp) all'inizio di ogni mese, tenuto conto delle loro rispettive esigenze e di quelle del minore. Per le festività natalizie (23-30 dicembre) di fine anno (31 dicembre-6 gennaio) e pasquali (il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) il figlio trascorrerà le feste ad anni alterni con ciascun genitore, con pernotto, previo opportuno accordo. Per le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori almeno entro il 30 giugno di ogni anno. Il minore dovrà trascorrere il giorno del compleanno e dell'onomastico preferibilmente con il padre e con la madre congiuntamente previa intesa tra i genitori. Diversamente, il minore trascorrerà tali festività con ciascun genitore in base allo schema dell'alternanza c) La casa coniugale di proprietà dei genitori del resterà nella Parte_2 disponibilità di quest'ultimo ove rimarrà ubicato l'arredo del minore;
d) il signor verserà alla NO , a titolo di mantenimento del Parte_2 Pt_1 figlio minore , la somma mensile di euro 300,00 da corrispondere Per_1 entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese a mezzo del bonifico bancario IBAN: [...]. Tale somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo Indice Istat. L'assegno unico universale (A.U.U.) sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100% quale genitore Pt_1 collocatario del figlio. Le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, purchè previamente concordate e documentate, ad eccezione delle spese mediche, sanitarie e sportive di qualsiasi natura le quali saranno integralmente a carico del sig. Salvo quanto sopra specificato, per la individuazione, Parte_2 ripartizione e relative modalità di imputazione delle spese straordinarie, i ricorrenti concordano di fare applicazione del protocollo d'intesa n.
1568/2021 stipulato dal Tribunale di Torre Annunziata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
e) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
6
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 5399/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Agostino Mercurio, giusta procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Gragnano (NA), alla Via Roma, n. 109
E
nato a [...], il [...], residente in Parte_2
Gragnano (NA), alla Via Strada Statale per Agerola n. 105/bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Francescopaolo De Rosa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Gragnano (NA), alla Via
Giovanni Della Rocca, n. 25
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
1 Con ricorso depositato in data 19.11.2023 e Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva, in data 25.09.2021, il figlio , deducevano che a causa di un'insanabile Per_1 conflittualità, la relazione sentimentale e di convivenza cessava nel marzo 2023 e la NO si trasferiva unitamente al minore presso i suoi genitori in Pt_1
Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240; che la aveva di recente Pt_1 sottoscritto un contratto di lavoro a termine, mentre il del era al momento Pt_2 disoccupato e viveva con i suoi genitori;
che era loro intenzione regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio come da accordi raggiunti e riportati in ricorso, con affido condiviso, collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita da parte del padre e previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
In particolare in data 19.11.2023 in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento del figlio minore, i ricorrenti hanno sottoscritto i seguenti patti: a) Affidamento del minore. Entrambi i genitori avranno l'affidamento del figlio (affido condiviso), come per legge, con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre in Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240.
Entrambi i genitori, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme, di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino il figlio, e relative alla sua istruzione, educazione, salute, orientamento religioso, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Mentre, ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
b) Modalità di visita del padre: il figlio potrà incontrare e stare con il padre tutte le volte che questi lo vorranno, previa intesa con la madre, e nel rispetto delle esigenze del bambino. In ogni caso trascorrerà con il padre due giorni a settimana, il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00, giorni e/o orario rimodulabile in base alle sopravvenute esigenze del minore e/o del padre, e previo accordo con la madre con preavviso di almeno 24 ore. Inoltre il figlio starà con il padre per due “fine settimana” al mese, alternati, di cui un solo fine settimana con pernotto.
Specificamente, per il fine settimana senza pernotto, il padre starà con il figlio dalle ore 10,00 di sabato e fino alle ore 21.00 e dalle ore 10.00 della domenica fino alle ore
21.00, mentre, per il fine settimana con pernotto, il figlio starà con il padre dalle ore
10,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel caso che il giorno del sabato il
2 figlio frequenti la scuola, o altra attività extrascolastica, il sig. trascorrerà Parte_2 con il figlio il fine settimana dal termine dell'attività scolastica o extrascolastica fino alle ore 20.00 della domenica, sempre con pernotto.
L'alternanza dei fine settimana sarà concordata dai genitori, per le vie brevi ad esempio a mezzo whatsapp all'inizio di ogni mese, tenuto conto delle loro rispettive esigenze e di quelle del minore.
Per le festività natalizie (23-30 dicembre) di fine anno (31 dicembre-6 gennaio) e pasquali (il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) il figlio trascorrerà le feste ad anni alterni con ciascun genitore, con pernotto, previo opportuno accordo.
Per le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori almeno entro il
30 giugno di ogni anno. Il minore dovrà trascorrere il giorno del compleanno e dell'onomastico preferibilmente con il padre e con la madre congiuntamente previa intesa tra i genitori. Diversamente il minore trascorrerà tali festività con ciascun genitore in base allo schema dell'alternanza ; C)La casa coniugale di proprietà dei genitori del resterà assegnata a quest'ultimo ove rimarrà ubicato l'arredo Parte_2 del minore;
d) Assegno di mantenimento, il signor verserà alla NO Parte_2
, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma mensile Pt_1 Per_1 complessiva di euro 300,00 da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese a mezzo del bonifico bancario IBAN: [...].
Tale somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo Indice Istat.
L'assegno unico universale (A.U.U.) sarà percepito dalla sig.ra nella misura del Pt_1
100% quale genitore collocatario del figlio.
Le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, purchè previamente concordate e documentate, ad eccezione delle spese mediche, sanitarie e sportive di qualsiasi natura le quali saranno integralmente a carico del sig. . Salvo quanto sopra specificato, per Parte_2 la individuazione, ripartizione e relative modalità di imputazione delle spese straordinarie, i ricorrenti concordano di fare applicazione del protocollo d'intesa n.
1568/2021 stipulato dal Tribunale di Torre Annunziata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza del 23 aprile 2024, e la causa veniva rinviata all'udienza del 27.05.2024, di cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti di depositare certificato di nascita della minore con attestazione di maternità e paternità.
3 Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione al Collegio e con ordinanza depositata in data 19.07.2024 il Collegio ritenuto che la pattuizione relativa al pernotto del minore con il padre non fosse conforme agli interessi del figlio minore, in quanto limitante, eccessivamente e in difetto di ragioni giustificatrici, il diritto-dovere di visita paterno, convocava a chiarimenti per le parti per l'udienza del
01.10.2024, poi differita d'ufficio all'udienza del 22.10.2024.
Le parti comparse personalmente alla predetta udienza, assistite dai rispettivi procuratori costituiti, si riportavano integralmente al ricorso sottoscritto e modificano in parte i patti relativi alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto indicato dal Collegio e chiedevano la decisione della causa.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il Collegio riservava la causa in decisione.
In via preliminare si dà atto che in data 26.04.2024 le parti provvedevano a depositare estratto per riassunto dell'atto di nascita del minore Persona_2
(nata a [...] in data [...]) con indicazione della maternità
e della paternità.
I ricorrenti, sentiti personalmente e congiuntamente all'udienza del 23.04.2024, dichiaravano di avere un rapporto sereno tra loro e che vi era una costante e continuativa frequentazione del padre con il minore;
in particolare l Pt_1 dichiarava: “ Abito a Sant'Antonio Abate, con i miei genitori e mio figlio . Lavoro Per_1 come operaia a Gragnano, abito in una casa che è di proprietà dei miei genitori.
Guadagno circa 800,00 euro al mese, sono assunta con contratto part-time. Il bambino non frequenta ancora una scuola, vi andrà il prossimo settembre;
quando non sono a casa, di mio figlio si occupa mia sorella. Il papà frequenta regolarmente il bambino, anche nei fine settimana, pernotta anche presso il papà. Il papà di Per_1 Per_1 contribuisce regolarmente al mantenimento di nostro figli” e il dichiarava: “ Parte_2
Abito a Gragnano, alla via Statale per Agerola n. 105 bis, abito con i miei genitori. Sono socio lavoratore di un'azienda di famiglia, percepisco inoltre delle rendite da case di mia proprietà, quindi mensilmente guadagno poco più di duemila Euro. Confermo di vedere e frequentare regolarmente e di contribuire al suo mantenimento” (cfr Per_1 verbale di udienza del 23.04.2024).
All'udienza del 22.10.2024 le parti confermavano le predette dichiarazioni e ad integrazione dei patti già sottoscritti concordavano che il minore potesse pernottare con il padre per due fine settimana alternati al mese.
4 Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse del minore;
il Per_1 regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
a) Entrambi i genitori avranno l'affidamento del figlio (affido condiviso), Per_1 come per legge, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre in
Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240; Entrambi i genitori, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme, di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino il figlio,
e relative alla sua istruzione, educazione, salute, orientamento religioso, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Mentre ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
b) il figlio potrà incontrare e stare con il padre tutte le volte che questi lo vorranno, previa intesa con la madre, e nel rispetto delle esigenze del bambino.
In ogni caso trascorrerà con il padre due giorni a settimana, il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00, giorni e/o orario rimodulabile in base alle sopravvenute esigenze del minore e/o del padre, e previo accordo con la madre con preavviso di almeno 24 ore. Inoltre il figlio starà con il padre per due “fine settimana” al mese, alternati, con pernotto. dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica. Nel caso che il giorno del sabato il figlio frequenti la scuola, o altra attività extrascolastica, il sig.
[...] trascorrerà con il figlio il fine settimana dal termine dell'attività Pt_2 scolastica o extrascolastica fino alle ore 20.00 della domenica, sempre con
5 pernotto. L'alternanza dei fine settimana sarà concordata dai genitori, anche per le vie brevi (ad esempio a mezzo whatsapp) all'inizio di ogni mese, tenuto conto delle loro rispettive esigenze e di quelle del minore. Per le festività natalizie (23-30 dicembre) di fine anno (31 dicembre-6 gennaio) e pasquali (il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) il figlio trascorrerà le feste ad anni alterni con ciascun genitore, con pernotto, previo opportuno accordo. Per le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto. Il periodo dovrà essere concordato dai genitori almeno entro il 30 giugno di ogni anno. Il minore dovrà trascorrere il giorno del compleanno e dell'onomastico preferibilmente con il padre e con la madre congiuntamente previa intesa tra i genitori. Diversamente, il minore trascorrerà tali festività con ciascun genitore in base allo schema dell'alternanza c) La casa coniugale di proprietà dei genitori del resterà nella Parte_2 disponibilità di quest'ultimo ove rimarrà ubicato l'arredo del minore;
d) il signor verserà alla NO , a titolo di mantenimento del Parte_2 Pt_1 figlio minore , la somma mensile di euro 300,00 da corrispondere Per_1 entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese a mezzo del bonifico bancario IBAN: [...]. Tale somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo Indice Istat. L'assegno unico universale (A.U.U.) sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100% quale genitore Pt_1 collocatario del figlio. Le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, purchè previamente concordate e documentate, ad eccezione delle spese mediche, sanitarie e sportive di qualsiasi natura le quali saranno integralmente a carico del sig. Salvo quanto sopra specificato, per la individuazione, Parte_2 ripartizione e relative modalità di imputazione delle spese straordinarie, i ricorrenti concordano di fare applicazione del protocollo d'intesa n.
1568/2021 stipulato dal Tribunale di Torre Annunziata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
e) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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