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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4269/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato COLATO MICHELE e dall'avvocato ZAMPERLIN
VALENTINA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato SALMISTRARO MARTINA e dall'avvocato LETTIERI MICHELA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i NA
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. I GNi
e infatti, si prenderanno cura della crescita, istruzione, mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
minore e condivideranno la delicata funzione educativa, nel preminente diritto del NA
medesimo ad una crescita serena ed equilibrata.
1 2. Il figlio attualmente residente in [...], resta collocato NA
in via prevalente presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza e quella del minore entro il
30.11.2024 nel Comune di Pressana (VR) alla Via Ronchi n. 1, prestando a ciò il padre il proprio consenso.
3. I genitori concordano che il padre GN potrà vedere liberamente Controparte_1 NA
ogni qualvolta il figlio stesso lo vorrà, nel rispetto delle preminenti necessità del minore, correlate anche alla sua età. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio indicativamente secondo lo schema seguente:
- un pomeriggio/sera a settimana da concordarsi con la OR , compatibilmente con gli Parte_1
impegni scolastici e non del minore, indicativamente dalle ore 17.30 sino a dopo cena, quando il padre avrà cura di riaccompagnarlo presso la madre.
- un fine settimana alternato, dal sabato mattina ore 10.00 circa sino alla domenica sera ore 21.30 circa;
- un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale
o il Capodanno;
- la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
- un periodo, durante le vacanze estive, di due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno di Ognissanti, dell' del Carnevale, il 25 Aprile, il 2 Giugno, il Per_2
giorno del compleanno del figlio e della festa del papà.
Le parti potranno modificare, di comune accordo, giorni ed orari di visita, in relazione alle rispettive esigenze di lavoro e/o di salute e/o soprattutto agli impegni scolastici e non del minore.
I genitori si impegnano ad accompagnare in via alternata (ossia una volta ciascuno) il figlio Per_1
alle sedute specialistiche presso il Centro Archimede, restando nella facoltà del padre di
[...] avvalersi a tal fine, quando di turno, anche dell'aiuto dei propri genitori e dei propri familiari. I genitori potranno beneficiare entrambi in via alternata delle agevolazioni e/o permessi concessi a tal fine dalla Legge 104/1992, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla medesima Legge.
4. Le parti concordano che il padre sig. a partire dal mese di novembre 2024, verserà Controparte_1 alla madre OR la somma di € 325,00= mensili, rivalutabile annualmente Parte_2 secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo, a titolo di contributo all'ordinario mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente NA
intestato alla OR , e ciò farà sino al raggiungimento della completa indipendenza Parte_1
economica da parte del figlio.
I genitori concordano – con decorrenza dal mese di novembre 2024 – di suddividere in misura
2 paritaria (ovvero nella misura del 50% ciascuno) le spese eccedenti l'ordinario mantenimento del figlio così come indicate e con le modalità previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza.
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è tenuto ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono tenuti a richiedere tempestivamente e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa, pari al 50%.
Quando i genitori debbano concordare le spese che prevedono un preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
5. I GNi e concordano che, a partire dal mese di novembre 2024, l'assegno Parte_1 CP_1
unico e universale per il figlio verrà percepito nella misura del 100% dalla OR NA
, con obbligo in capo al GN di versare alla OR la somma Parte_1 Controparte_1 Parte_1
percepita a tal titolo, e ciò sino a che non andrà a buon fine la pratica relativa al mutamento dell'accredito diretto ed integrale a favore della OR . Parte_1
Le parti concordano di suddividere detrazioni, deduzioni e sgravi fiscali afferenti il figlio in misura pari al 50% ciascuno.
6. I genitori concordano che tutte le somme depositate e depositande sul libretto postale nominativo intestato al minore n. 000046887704, su cui viene anche accreditata l'indennità di frequenza di cui beneficia lo stesso, potranno essere utilizzate unicamente per decisione congiunta dei genitori causalmente correlata alla soddisfazione di particolari esigenze e/o necessità di NA
7. I GNi e concordano che nulla è dovuto dal GN per le spese Parte_1 CP_1 CP_1
straordinarie pregresse sino alla data del deposito del presente ricorso, comprese quelle relative alle prestazioni di assistenza domiciliare a favore del figlio, sostenute interamente dalla OR . Parte_1
8. I genitori fin da ora si prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore, impegnandosi a rendere la formale dichiarazione di assenso nelle forme e secondo le modalità richieste dalle competenti autorità.
9. Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/11/2024 Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Vicenza n. Controparte_1
8230/2017 del 18/10/2017.
In particolare, le parti chiedono la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alla luce della mutata situazione, anche familiare, di entrambi i genitori. NA
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza 8230/2017 del 18/10/2017 vengano modificate nei termini di cui in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4269/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato COLATO MICHELE e dall'avvocato ZAMPERLIN
VALENTINA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato SALMISTRARO MARTINA e dall'avvocato LETTIERI MICHELA;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i NA
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. I GNi
e infatti, si prenderanno cura della crescita, istruzione, mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
minore e condivideranno la delicata funzione educativa, nel preminente diritto del NA
medesimo ad una crescita serena ed equilibrata.
1 2. Il figlio attualmente residente in [...], resta collocato NA
in via prevalente presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza e quella del minore entro il
30.11.2024 nel Comune di Pressana (VR) alla Via Ronchi n. 1, prestando a ciò il padre il proprio consenso.
3. I genitori concordano che il padre GN potrà vedere liberamente Controparte_1 NA
ogni qualvolta il figlio stesso lo vorrà, nel rispetto delle preminenti necessità del minore, correlate anche alla sua età. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio indicativamente secondo lo schema seguente:
- un pomeriggio/sera a settimana da concordarsi con la OR , compatibilmente con gli Parte_1
impegni scolastici e non del minore, indicativamente dalle ore 17.30 sino a dopo cena, quando il padre avrà cura di riaccompagnarlo presso la madre.
- un fine settimana alternato, dal sabato mattina ore 10.00 circa sino alla domenica sera ore 21.30 circa;
- un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale
o il Capodanno;
- la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
- un periodo, durante le vacanze estive, di due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno di Ognissanti, dell' del Carnevale, il 25 Aprile, il 2 Giugno, il Per_2
giorno del compleanno del figlio e della festa del papà.
Le parti potranno modificare, di comune accordo, giorni ed orari di visita, in relazione alle rispettive esigenze di lavoro e/o di salute e/o soprattutto agli impegni scolastici e non del minore.
I genitori si impegnano ad accompagnare in via alternata (ossia una volta ciascuno) il figlio Per_1
alle sedute specialistiche presso il Centro Archimede, restando nella facoltà del padre di
[...] avvalersi a tal fine, quando di turno, anche dell'aiuto dei propri genitori e dei propri familiari. I genitori potranno beneficiare entrambi in via alternata delle agevolazioni e/o permessi concessi a tal fine dalla Legge 104/1992, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla medesima Legge.
4. Le parti concordano che il padre sig. a partire dal mese di novembre 2024, verserà Controparte_1 alla madre OR la somma di € 325,00= mensili, rivalutabile annualmente Parte_2 secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo, a titolo di contributo all'ordinario mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente NA
intestato alla OR , e ciò farà sino al raggiungimento della completa indipendenza Parte_1
economica da parte del figlio.
I genitori concordano – con decorrenza dal mese di novembre 2024 – di suddividere in misura
2 paritaria (ovvero nella misura del 50% ciascuno) le spese eccedenti l'ordinario mantenimento del figlio così come indicate e con le modalità previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza.
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è tenuto ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono tenuti a richiedere tempestivamente e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa, pari al 50%.
Quando i genitori debbano concordare le spese che prevedono un preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
5. I GNi e concordano che, a partire dal mese di novembre 2024, l'assegno Parte_1 CP_1
unico e universale per il figlio verrà percepito nella misura del 100% dalla OR NA
, con obbligo in capo al GN di versare alla OR la somma Parte_1 Controparte_1 Parte_1
percepita a tal titolo, e ciò sino a che non andrà a buon fine la pratica relativa al mutamento dell'accredito diretto ed integrale a favore della OR . Parte_1
Le parti concordano di suddividere detrazioni, deduzioni e sgravi fiscali afferenti il figlio in misura pari al 50% ciascuno.
6. I genitori concordano che tutte le somme depositate e depositande sul libretto postale nominativo intestato al minore n. 000046887704, su cui viene anche accreditata l'indennità di frequenza di cui beneficia lo stesso, potranno essere utilizzate unicamente per decisione congiunta dei genitori causalmente correlata alla soddisfazione di particolari esigenze e/o necessità di NA
7. I GNi e concordano che nulla è dovuto dal GN per le spese Parte_1 CP_1 CP_1
straordinarie pregresse sino alla data del deposito del presente ricorso, comprese quelle relative alle prestazioni di assistenza domiciliare a favore del figlio, sostenute interamente dalla OR . Parte_1
8. I genitori fin da ora si prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore, impegnandosi a rendere la formale dichiarazione di assenso nelle forme e secondo le modalità richieste dalle competenti autorità.
9. Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/11/2024 Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Vicenza n. Controparte_1
8230/2017 del 18/10/2017.
In particolare, le parti chiedono la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore alla luce della mutata situazione, anche familiare, di entrambi i genitori. NA
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza 8230/2017 del 18/10/2017 vengano modificate nei termini di cui in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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