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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6929 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TERZA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato nella prosecuzione della causa iscritta al n. 35552 R.G. dell'anno 2022, scaduti i termini fissati per lo svolgimento dell'udienza del 28.05.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Giovanni Parte_1
Randaccio n. 1, presso lo studio dell'avv. DI PAOLANTONIO Luca che la rappresenta e difende con l'avv. Ines CARPINO come da procura alle liti in atti. Parte opponente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato allegato al presente atto, dall'avv. GALLUCCIO Paolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aversa alla via Giotto, 87. Parte opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 e ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90239165 15 000 con la quale era richiesto il versamento della somma complessiva di € 38.366,79 relativa alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito ad essa sottesi. La precisava che la spiegata opposizione era stata incardinata solamente per Pt_1 impugnare i crediti contributivi iscritti negli avvisi di addebito sottesi alla citata intimazione di pagamento e specificatamente l'avviso di addebito n. 397 2012 00089311 58 000 asseritamente notificato in data 26.06.2012; l'avviso di addebito n. 397 2012 00218449 19 000 notificato presuntivamente in data 08.01.2013 e l'avviso di addebito n. 397 2013 00013566 91 000 asseritamente notificato in data 12.04.2013. Parte opponente premetteva che l'art. 18 del D. Lgs 46/1999 aveva esteso le disposizioni del D.P.R. 602/1973, relative alla riscossione mediante ruoli in materia tributaria, anche alla riscossione dei crediti previdenziali e che la medesima disciplina era, altresì, applicabile alla riscossione delle sanzioni amministrative considerato il richiamo effettuato dalla legge 689/1981 alle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973. La , richiamando la sentenza resa in data 22 maggio 2013, n. 12583 della Corte Pt_1 di cassazione, rappresentava che “il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo
o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”. Sulla base delle citate disposizioni normative, parte opponente significava di aver proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., in virtù della dedotta incidenza di fatti estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo. In particolare, sosteneva anzitutto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e relative sanzioni iscritti negli avvisi di addebito suindicati, riferiti agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, in ragione della mancata notifica degli stessi. Affermava che, in ogni caso, dalla presunta data di notifica degli atti impositivi suesposti alla notifica dell'intimazione di pagamento de quo fosse comunque decorso il termine prescrizionale che la legge prevede ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 per poter esigere il pagamento di quanto dovuto. Asseriva, infine, che in assenza di validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale posti in essere dagli agenti della Riscossione, i diritti di credito contributivi vantati dovevano intendersi irrimediabilmente estinti. Concludeva quindi chiedendo di: “accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 335/1995, del credito portato dall'intimazione di pagamento per le ragioni indicate nella parte discorsiva del presente atto e comunque mai notificato all'odierna ricorrente;
conseguentemente, accogliere la presente opposizione ex art. 615 c.p.c., e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di intimazione n.09720229023916515/000, notificato in data 29/07/2022, per le motivazioni tutte esposte nella parte discorsiva del presente atto, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma con essa richiesta. Con il favore delle spese di giudizio da distrarre a favore dei difensori antistatari”.
Si costituiva in giudizio l' (d'ora innanzi Controparte_2 CP_3 eccependo l'inammissibilità della spiegata opposizione avendo la ricorrente dedotto di essere venuta a conoscenza dell'esistenza degli atti impositivi presupposti in ragione della sola notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. In tale circostanza l' CP_3 citando la giurisprudenza di legittimità afferente a fattispecie analoghe, sosteneva che l'opposizione andava esperita entro un ristretto termine decadenziale non rispettato dalla opponente (C.C. 6166/2019; S.S.U.U. 22080 /2017). L' affermava, sempre in via preliminare e assorbente, la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva in merito all'eccezioni sollevate dall'opponente sull'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi, trattandosi di atti di competenza esclusiva dell' e ribadiva come non potesse essere chiamata in alcun modo a svolgere Pt_2 accertamenti in ordine alla formazione dei ruoli non essendo la titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore. Deduceva, inoltre, la rituale notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e che pertanto l'eccezione di prescrizione e/o decadenza sollevata da parte attrice era manifestamente speciosa e strumentale. Significava come la mancata e tempestiva opposizione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento si sia tradotta nell'inoppugnabilità della pretesa creditoria ivi iscritta per la quale è subentrato il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (ex multis Cassazione Civile Sezione III, 31.8.2011, n. 17877; Cassazione Civile - Sezioni Unite, Sentenza n. 23397/2016; Cassazione Civile - Sez. 6 – Sent. n. 24106/2019). Ad ogni buon conto, l' sottolineava la regolare interruzione della prescrizione del CP_3 credito contributivo iscritto negli avvisi di addebito suindicati in ragione dei seguenti atti interruttivi: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776 2015 000104 02 000 notificata il 19.10.2015; l'intimazione di pagamento n. 097 2016 90543185 27 000 notificata il 23.01.2017 e l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9082579 35 0000 notificata, mediante pec, in data 02.12.2019. Sottolineava, infine, la legittimità dell'utilizzo di copie fotostatiche nelle notifiche degli atti impositivi suesposti citando l'operatività degli artt. 2712 e 2719 C.c. Concludeva chiedendo: “- in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , per i motivi Controparte_2 di cui in narrativa, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell' e, per l'effetto, rigettare lo stesso, con vittoria di spese Controparte_4
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte dichiarare la mancata responsabilità dell' CP_4
e tenere indenne l' da qualsiasi
[...] Controparte_2 condanna”. Ciò presupposto da un punto di vista fattuale, nel proseguito del giudizio, l' con CP_3 le note scritte sostitutive dell'udienza del 22.5.2024 - depositate il 26.4.2024 - chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contendere rilevando l'intervenuto annullamento delle partite oggetto di impugnativa ex art. 1, commi 222- 230, Legge n. 197/2022 (stralcio partite di ruolo inferiori ad euro 1000) senza tuttavia produrre la relativa documentazione attestate lo stralcio degli avvisi di addebito iscritti nell'atto di intimazione oggetto della spiegata opposizione. L' adempiva all'onere probatorio di produrre i Controparte_5 provvedimenti di annullamento delle partite oggetto del presente giudizio con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 28.05.2025. Dalla disamina di detta documentazione si evince che le pretese contributive e le relative sanzioni civili iscritte, per gli anni ivi indicati, negli avvisi di addebito n. 397 2012 00089311 58 000, n. 397 2012 00218449 19 000 e n. 397 2013 00013566 91 000 (cfr. doc. nn 1-2-3 delle note scritte del 20.032025) sono state integralmente CP_3 stralciate ai sensi dell'art. 1 commi 222 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd legge Bilancio per l'anno finanziario 2023) che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione - dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
- dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. La difesa della ricorrente, con le note sostitutive dell'udienza depositate il 12.05.2025, prendeva atto della documentazione prodotta dalla resistente, si riportava in CP_2 ogni caso alle conclusioni formulate nel ricorso e si opponeva alla richiesta compensazione delle spese di lite. L'annullamento automatico degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto della spiegata opposizione, in ragione dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 222 e ss, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può considerarsi pienamente satisfattivo della pretesa attorea con conseguente accoglimento della domanda formulata dall' di declaratoria della cessata la materia del contendere, CP_3 non essendo ravvisabile – data la posizione assunta dalle parti allo stato degli atti - alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002). Lo stralcio automatico disposto dalla legge 197/2022 concerne gli atti impositivi in cui: a) il carico risulti affidato dall'Ente impositore all'agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione), alla data del 30 aprile 2023, siano di importo residuo massimo di 1.000,00 euro. Detto annullamento opera ”ipso iure” ossia in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma alcun rilievo la tempestiva adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (ex multis su fattispecie analoghe Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471). Le pretese contributive oggetto del presente giudizio rientrano per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata sicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata ai predetti avvisi di addebito che riguardano crediti contributivi annullati ex lege. Con rifermento alle spese di lite sussistono gravi ed eccezionali motivi che ne impongono la compensazione integrale tenuto conto, in particolare, che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta è antecedente all'entrata in vigore della disposizione normativa succitata.
PQM
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
Roma, 13/06/2025
Il giudice del lavoro
SC GA
Il Giudice designato nella prosecuzione della causa iscritta al n. 35552 R.G. dell'anno 2022, scaduti i termini fissati per lo svolgimento dell'udienza del 28.05.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Giovanni Parte_1
Randaccio n. 1, presso lo studio dell'avv. DI PAOLANTONIO Luca che la rappresenta e difende con l'avv. Ines CARPINO come da procura alle liti in atti. Parte opponente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato allegato al presente atto, dall'avv. GALLUCCIO Paolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aversa alla via Giotto, 87. Parte opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 e ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 90239165 15 000 con la quale era richiesto il versamento della somma complessiva di € 38.366,79 relativa alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito ad essa sottesi. La precisava che la spiegata opposizione era stata incardinata solamente per Pt_1 impugnare i crediti contributivi iscritti negli avvisi di addebito sottesi alla citata intimazione di pagamento e specificatamente l'avviso di addebito n. 397 2012 00089311 58 000 asseritamente notificato in data 26.06.2012; l'avviso di addebito n. 397 2012 00218449 19 000 notificato presuntivamente in data 08.01.2013 e l'avviso di addebito n. 397 2013 00013566 91 000 asseritamente notificato in data 12.04.2013. Parte opponente premetteva che l'art. 18 del D. Lgs 46/1999 aveva esteso le disposizioni del D.P.R. 602/1973, relative alla riscossione mediante ruoli in materia tributaria, anche alla riscossione dei crediti previdenziali e che la medesima disciplina era, altresì, applicabile alla riscossione delle sanzioni amministrative considerato il richiamo effettuato dalla legge 689/1981 alle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973. La , richiamando la sentenza resa in data 22 maggio 2013, n. 12583 della Corte Pt_1 di cassazione, rappresentava che “il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo
o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”. Sulla base delle citate disposizioni normative, parte opponente significava di aver proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., in virtù della dedotta incidenza di fatti estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo. In particolare, sosteneva anzitutto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e relative sanzioni iscritti negli avvisi di addebito suindicati, riferiti agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, in ragione della mancata notifica degli stessi. Affermava che, in ogni caso, dalla presunta data di notifica degli atti impositivi suesposti alla notifica dell'intimazione di pagamento de quo fosse comunque decorso il termine prescrizionale che la legge prevede ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 per poter esigere il pagamento di quanto dovuto. Asseriva, infine, che in assenza di validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale posti in essere dagli agenti della Riscossione, i diritti di credito contributivi vantati dovevano intendersi irrimediabilmente estinti. Concludeva quindi chiedendo di: “accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 335/1995, del credito portato dall'intimazione di pagamento per le ragioni indicate nella parte discorsiva del presente atto e comunque mai notificato all'odierna ricorrente;
conseguentemente, accogliere la presente opposizione ex art. 615 c.p.c., e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di intimazione n.09720229023916515/000, notificato in data 29/07/2022, per le motivazioni tutte esposte nella parte discorsiva del presente atto, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma con essa richiesta. Con il favore delle spese di giudizio da distrarre a favore dei difensori antistatari”.
Si costituiva in giudizio l' (d'ora innanzi Controparte_2 CP_3 eccependo l'inammissibilità della spiegata opposizione avendo la ricorrente dedotto di essere venuta a conoscenza dell'esistenza degli atti impositivi presupposti in ragione della sola notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. In tale circostanza l' CP_3 citando la giurisprudenza di legittimità afferente a fattispecie analoghe, sosteneva che l'opposizione andava esperita entro un ristretto termine decadenziale non rispettato dalla opponente (C.C. 6166/2019; S.S.U.U. 22080 /2017). L' affermava, sempre in via preliminare e assorbente, la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva in merito all'eccezioni sollevate dall'opponente sull'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi, trattandosi di atti di competenza esclusiva dell' e ribadiva come non potesse essere chiamata in alcun modo a svolgere Pt_2 accertamenti in ordine alla formazione dei ruoli non essendo la titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore. Deduceva, inoltre, la rituale notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e che pertanto l'eccezione di prescrizione e/o decadenza sollevata da parte attrice era manifestamente speciosa e strumentale. Significava come la mancata e tempestiva opposizione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento si sia tradotta nell'inoppugnabilità della pretesa creditoria ivi iscritta per la quale è subentrato il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (ex multis Cassazione Civile Sezione III, 31.8.2011, n. 17877; Cassazione Civile - Sezioni Unite, Sentenza n. 23397/2016; Cassazione Civile - Sez. 6 – Sent. n. 24106/2019). Ad ogni buon conto, l' sottolineava la regolare interruzione della prescrizione del CP_3 credito contributivo iscritto negli avvisi di addebito suindicati in ragione dei seguenti atti interruttivi: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776 2015 000104 02 000 notificata il 19.10.2015; l'intimazione di pagamento n. 097 2016 90543185 27 000 notificata il 23.01.2017 e l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9082579 35 0000 notificata, mediante pec, in data 02.12.2019. Sottolineava, infine, la legittimità dell'utilizzo di copie fotostatiche nelle notifiche degli atti impositivi suesposti citando l'operatività degli artt. 2712 e 2719 C.c. Concludeva chiedendo: “- in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , per i motivi Controparte_2 di cui in narrativa, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell' e, per l'effetto, rigettare lo stesso, con vittoria di spese Controparte_4
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte dichiarare la mancata responsabilità dell' CP_4
e tenere indenne l' da qualsiasi
[...] Controparte_2 condanna”. Ciò presupposto da un punto di vista fattuale, nel proseguito del giudizio, l' con CP_3 le note scritte sostitutive dell'udienza del 22.5.2024 - depositate il 26.4.2024 - chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contendere rilevando l'intervenuto annullamento delle partite oggetto di impugnativa ex art. 1, commi 222- 230, Legge n. 197/2022 (stralcio partite di ruolo inferiori ad euro 1000) senza tuttavia produrre la relativa documentazione attestate lo stralcio degli avvisi di addebito iscritti nell'atto di intimazione oggetto della spiegata opposizione. L' adempiva all'onere probatorio di produrre i Controparte_5 provvedimenti di annullamento delle partite oggetto del presente giudizio con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 28.05.2025. Dalla disamina di detta documentazione si evince che le pretese contributive e le relative sanzioni civili iscritte, per gli anni ivi indicati, negli avvisi di addebito n. 397 2012 00089311 58 000, n. 397 2012 00218449 19 000 e n. 397 2013 00013566 91 000 (cfr. doc. nn 1-2-3 delle note scritte del 20.032025) sono state integralmente CP_3 stralciate ai sensi dell'art. 1 commi 222 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd legge Bilancio per l'anno finanziario 2023) che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione - dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
- dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. La difesa della ricorrente, con le note sostitutive dell'udienza depositate il 12.05.2025, prendeva atto della documentazione prodotta dalla resistente, si riportava in CP_2 ogni caso alle conclusioni formulate nel ricorso e si opponeva alla richiesta compensazione delle spese di lite. L'annullamento automatico degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto della spiegata opposizione, in ragione dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 222 e ss, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può considerarsi pienamente satisfattivo della pretesa attorea con conseguente accoglimento della domanda formulata dall' di declaratoria della cessata la materia del contendere, CP_3 non essendo ravvisabile – data la posizione assunta dalle parti allo stato degli atti - alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002). Lo stralcio automatico disposto dalla legge 197/2022 concerne gli atti impositivi in cui: a) il carico risulti affidato dall'Ente impositore all'agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione), alla data del 30 aprile 2023, siano di importo residuo massimo di 1.000,00 euro. Detto annullamento opera ”ipso iure” ossia in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma alcun rilievo la tempestiva adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (ex multis su fattispecie analoghe Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471). Le pretese contributive oggetto del presente giudizio rientrano per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata sicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata ai predetti avvisi di addebito che riguardano crediti contributivi annullati ex lege. Con rifermento alle spese di lite sussistono gravi ed eccezionali motivi che ne impongono la compensazione integrale tenuto conto, in particolare, che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta è antecedente all'entrata in vigore della disposizione normativa succitata.
PQM
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
Roma, 13/06/2025
Il giudice del lavoro
SC GA