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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
tra
elettivamente domiciliato in via P. Amedeo n. Parte_1 Pt_1
234, presso lo studio dell'avv. Francesco Lorusso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia, piazza Controparte_1
Galluppi n. 19, presso lo studio dell'avv. Gerardo Minerva, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
ZU AN UB LI Company, Rappresentanza
Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Cerignola, via Mazzini n. 4, presso lo studio dell'avv. Pietro Ruocco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti---------------------------------------------------
elettivamente domiciliata in Controparte_2
corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv. Vittorio Pt_1
Russi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti --------------------
----------------------------------------------------------------------------- appellati
Svolgimento del processo Con sentenza n. 1421/21 del 29.7.21, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti di assorbite le domande di garanzia spiegate da Controparte_1 quest'ultimo nei confronti della ZU AN UB LI Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, e della
[...]
oltre a condannare l'attore al rimborso delle Controparte_2 spese giudiziali.
Con citazione del 30.9.21, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della Parte_1 propria domanda, con vittoria di spese.
Si sono costituiti la ZU AN UB LI Controparte_1
Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, e la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
[...]
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 28 febbraio 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 20.12.24 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 28.2.25.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n.
112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione del Parte_1
30.9.21, avverso la sentenza n. 1421/21 del 29.7.21 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.