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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1194 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Speranza, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Petrocelli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 12 maggio 2025, i Sig.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1 nata a [...] il 1° gennaio 2023 e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" fino al mese di marzo 2023 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere dipendente Pt_1 presso il con contratto a tempo indeterminato, percependo Controparte_2 una retribuzione mensile pari a € 1.650,00 netti per 13 mensilità, mentre il
[...] di svolgere saltuaria attività di cameriere con contratto di lavoro CP_1 intermittente, percependo una retribuzione media di € 600,00 lordi mensili, oltre a percepire la somma di € 890,00 a titolo di redditi da locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via dei Sabelli n. 39.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 9.06.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 [...] iscritto al n. 1194 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_1
2025, per l'effetto dispone:
A) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocamento della prole presso la casa materna, sita in Santa Marinella, Via IV Novembre n.
64/A;
B) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, nelle
2 giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e durante il fine settimana, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Il padre trascorrerà con i primi tre fine settimana del mese nelle giornate del Per_1 sabato o della domenica. Durante il mese di dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, mentre il 1° gennaio, giorno del compleanno di Per_1 sarà trascorso con entrambi i genitori. Le giornate di Pasqua e Pasquetta alternate di anno in anno tra i genitori. il padre vedrà alla presenza della Per_1 madre o di una persona da questa delegata, senza che ciò costituisca riconoscimento di incapacità genitoriale da parte del Sig. Tale CP_1 condizione verrà riesaminata al compimento dei 4 anni di età della minore;
C) il padre verserà la somma di euro 500,00 mensili per il mantenimento della minore, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. La spesa per il nido sarà inclusa nell'assegno di mantenimento
D) vedrà i nonni paterni due volte al mese durante le frequentazioni Per_1 infrasettimanali con il padre e trascorrerà le giornate di compleanno dei nonni con loro, sia materni che paterni;
E) le parti si impegnano a continuare il percorso di sostegno alla genitorialità per la durata di almeno 12 mesi;
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1194 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Speranza, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Petrocelli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 12 maggio 2025, i Sig.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1 nata a [...] il 1° gennaio 2023 e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" fino al mese di marzo 2023 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere dipendente Pt_1 presso il con contratto a tempo indeterminato, percependo Controparte_2 una retribuzione mensile pari a € 1.650,00 netti per 13 mensilità, mentre il
[...] di svolgere saltuaria attività di cameriere con contratto di lavoro CP_1 intermittente, percependo una retribuzione media di € 600,00 lordi mensili, oltre a percepire la somma di € 890,00 a titolo di redditi da locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via dei Sabelli n. 39.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 9.06.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1 [...] iscritto al n. 1194 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_1
2025, per l'effetto dispone:
A) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocamento della prole presso la casa materna, sita in Santa Marinella, Via IV Novembre n.
64/A;
B) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, nelle
2 giornate di martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e durante il fine settimana, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Il padre trascorrerà con i primi tre fine settimana del mese nelle giornate del Per_1 sabato o della domenica. Durante il mese di dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, mentre il 1° gennaio, giorno del compleanno di Per_1 sarà trascorso con entrambi i genitori. Le giornate di Pasqua e Pasquetta alternate di anno in anno tra i genitori. il padre vedrà alla presenza della Per_1 madre o di una persona da questa delegata, senza che ciò costituisca riconoscimento di incapacità genitoriale da parte del Sig. Tale CP_1 condizione verrà riesaminata al compimento dei 4 anni di età della minore;
C) il padre verserà la somma di euro 500,00 mensili per il mantenimento della minore, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. La spesa per il nido sarà inclusa nell'assegno di mantenimento
D) vedrà i nonni paterni due volte al mese durante le frequentazioni Per_1 infrasettimanali con il padre e trascorrerà le giornate di compleanno dei nonni con loro, sia materni che paterni;
E) le parti si impegnano a continuare il percorso di sostegno alla genitorialità per la durata di almeno 12 mesi;
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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