Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 2025 |
Commentari • 103
- 1. Giornalista Con Debiti Contributivi Con Inpgi: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 agosto 2025
Sei un giornalista e hai debiti contributivi con l'INPGI che non riesci più a pagare? L'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) richiede agli iscritti il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Il mancato pagamento può far lievitare il debito per via di interessi e sanzioni, portando a cartelle esattoriali, pignoramenti e altre azioni esecutive. Conoscere i tuoi diritti e le strategie legali è fondamentale per evitare conseguenze gravi. Quando un giornalista può accumulare debiti con l'INPGI – Quando non versa i contributi minimi obbligatori per difficoltà economiche o periodi di inattività – Quando interrompe l'attività giornalistica senza …
Leggi di più… - 2. DLGS 26/03/2001 n. 151Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. pagamenti dilazionati fino a 60 rateAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 dicembre 2025
- 4. Pensioni, puoi recuperare i contributi non versati e persi entro dieci anni: ecco come fare e i documenti necessariAvv. Lilla Laperuta · https://www.brocardi.it/ · 26 agosto 2024
Tizio ha acquisito in ritardo la consapevolezza che il proprio datore di lavoro ha evaso la contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici (art. 2115 c.c.) e si ritrova “un buco” all'interno del proprio estratto contributivo. Cosa può fare Tizio? Esiste un rimedio per poter recuperare i contributi non versati e andati in prescrizione? L'art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che - ferme restando le disposizioni penali - il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia riversibile, pari alla …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 20676 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20676 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11450-2014 proposto da: M.P.A., B.C., S.A., BE.AL., C.D., S.P., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio degli avvocati ANTON GIULIO LANA, MARIO MELILLO, che li rappresentano e difendono; – ricorrenti – contro I.N.P.S. – ISTITUTO …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2025, n. 22802Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22802 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 07/08/2025 fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia di tale impossibilità. Conseguentemente, non avendo l'INPS addotto e provato nulla al riguardo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendola infondata. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. GI RE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi, anch'esso illustrato con memoria. L'INPS ha resistito al ricorso incidentale con …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25207Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9034-2015 proposto da: SI - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI; Civile Sent. Sez. U Num. 25207 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 10/11/2020 - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2017, n. 21302Provvedimento: 21302\ 17 E T REPUBBLICA ITALIANA N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREVIDENZA RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - PUBBLICI GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 20/06/2017 - ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU R.G.N. 7335/2016 BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - hon 11302 Rep. ETTORE CIRILLO - Consigliere - C.U. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7335-2016 proposto da: REGIONE TOSCANA, in persona del legale …Leggi di più...
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- 4. Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 647Provvedimento: Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza dell'11.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 30.04.2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4363 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da 1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1 Mazzini n. 28, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 43, presso lo Studio dell'Avv. Marco BOI, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maurizio …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 408Provvedimento: Rg 1097/2023 CORTE DI APPELLO DI BARI - SEZIONE LAVORO - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO ConSIliere dott.ssa ISABELLA CALIA ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1097 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Ferrarese e Vitomarino Verzillo -Appellante- e Controparte_1 contumace -Appellata- nonché CP_2 rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli -Appellato- FATTO E …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. ((Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte)) .
- Art. 2.
L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500. (4)
I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
a) a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito; (8) (10) (11) (12) ((13))
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199 .
Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all' articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199 .
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.
A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199 .
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 21 luglio 1965, n. 903 , come modificata dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 16) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall' art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'." --------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell' art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato." --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 febbraio 1981, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1981 n. 63) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidita', per chi sia gia' titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post - telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonche' nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita' INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire." --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito." --------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985 n. 291) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonche', per il titolare della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito" e " in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 1338 del 1962 , nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonche' dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981, n. 102 del 1982." - Art. 3.
Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 , anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge.