Legge 12 agosto 1962, n. 1338

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  • 1coadiutore volontario
    https://www.brocardi.it/

  • 2Riscatto contributi non versati: le istruzioni INPS
    Elisa Migliorini · https://fiscomania.com/ · 26 febbraio 2025

    Anche per il 2025, il lavoratore che hanno subito omissioni contributive dal datore di lavoro può recuperare i periodi non coperti. Con la Circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, l'INPS ha fornito istruzioni sulle modalità per riscattare i contributi non versati, anche in caso di prescrizione. Tuttavia, rispetto all'anno passato c'è una novità, infatti, a partire dal 12 gennaio 2025 il lavoratore può richiedere la costituzione della rendita vitalizia a proprio carico, se il datore di lavoro non ha versato i contributi obbligatori e il diritto è già prescritto. Riscatto contributi non versati Il lavoratore che ha periodi di contribuzione obbligatoria non versati da parte del datore di …

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  • 3Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓ - Pag. 1
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto …

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  • 4Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓ
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto …

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  • 5rendita vitalizia informazioni
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2025, n. 22802
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22802 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 07/08/2025 fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia di tale impossibilità. Conseguentemente, non avendo l'INPS addotto e provato nulla al riguardo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendola infondata. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. GI RE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi, anch'esso illustrato con memoria. L'INPS ha resistito al ricorso incidentale con …
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    • prescrizione contributi previdenziali·
    • diritto potestativo·
    • art. 13 legge n. 1338/1962·
    • risarcimento danni·
    • imprescrittibilità azione·
    • azione surrogatoria·
    • prescrizione diritto costituzione rendita vitalizia·
    • decorrenza prescrizione·
    • art. 2116 cod. civ.·
    • responsabilità datore di lavoro

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25207
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9034-2015 proposto da: SI - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI; Civile Sent. Sez. U Num. 25207 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: TRIA LUCIA Data pubblicazione: 10/11/2020 - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli …
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    • stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2017, n. 21302
    Provvedimento: 21302\ 17 E T REPUBBLICA ITALIANA N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREVIDENZA RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - PUBBLICI GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 20/06/2017 - ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU R.G.N. 7335/2016 BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - hon 11302 Rep. ETTORE CIRILLO - Consigliere - C.U. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7335-2016 proposto da: REGIONE TOSCANA, in persona del legale …
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    • prescrizione·
    • dalla data di prescrizione dei contributi previdenziali·
    • decorrenza·
    • mancata conoscenza da parte del lavoratore della omissione contributiva·
    • rapporto di natura privatistica antecedente a quello di pubblico impiego·
    • fattispecie·
    • irrilevanza·
    • azione finalizzata alla costituzione di rendita ex art. 13 l. n. 1338 del 1962·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • previdenza (assicurazioni sociali)·
    • danni per omessa assicurazione·
    • giurisdizione civile·
    • risarcimento·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 4Trib. Palmi, sentenza 08/11/2024, n. 1180
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 31 ottobre 2024, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2517/2022 r.g. e vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. ti Maria Rosaria Adornato e Ilenia Quattrocchi per procura in atti, ricorrente E (p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Domenico Grio e Stefano Grio per procura in atti, Controparte_2 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro …
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    • ricalcolo pensione·
    • difetto di giurisdizione·
    • accertamento monte contributivo·
    • compensazione spese processuali·
    • art. 13 legge n. 1338/1962·
    • ripetizione contributi previdenziali·
    • perequazione automatica·
    • giurisdizione Corte dei Conti·
    • pensioni pubblici dipendenti

  • 5Trib. Nola, sentenza 29/10/2024, n. 2054
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 29.10.2024, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2452/2021 R.g. Previdenza avente ad oggetto: costituzione rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 TRA , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Parte_1 Montera ed elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E in persona …
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    • art. 13 L. 1338/1962·
    • inammissibilità domanda·
    • prescrizione contributi·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • rendita vitalizia·
    • spese di lite·
    • diritto a pensione·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • litisconsorzio necessario·
    • prova impossibilità costituzione rendita da datore di lavoro
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Versioni del testo

  • Art. 1. ((Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte)) .
  • Art. 2.
    L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
    a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
    b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500. (4)
    I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
    a) a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito; (8) (10) (11) (12) ((13))
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199 .
    Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all' articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
    I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
    Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
    Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199 .
    L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.
    A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
    COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199 .
    --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 21 luglio 1965, n. 903 , come modificata dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 16) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall' art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'." --------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell' art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell' art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato." --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 febbraio 1981, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1981 n. 63) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidita', per chi sia gia' titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post - telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonche' nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita' INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire." --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito." --------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985 n. 291) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonche', per il titolare della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito" e " in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 1338 del 1962 , nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonche' dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981, n. 102 del 1982."
  • Art. 3.
    Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 , anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge.