Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per la riassunzione del giudizio
di risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS- per “ insufficienza respiratoria grave ipossiemica-normocapnica in pz con fibrosi polmonare ” e per altre patologie già riconosciute per causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. TO XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, nella loro qualità, rispettivamente, di orfani della Sig.ra -OMISSIS-, deceduta in data -OMISSIS-, ed eredi legittimi del Sig. -OMISSIS-, hanno adito l’intestato Tribunale all’esito della riassunzione del giudizio originariamente incardinato nanti il Tar del Lazio che, con Ordinanza n° 12963 del 27.06.2024, ha declinato la propria competenza territoriale, per ottenere il risarcimento, da parte del Ministero della Difesa del danno iure hereditatis subito dal Sig. -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS- per “ insufficienza respiratoria grave ipossiemica-normocapnica in pz con fibrosi polmonare ” e per altre patologie già riconosciute per causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere.
2. I ricorrenti espongono che il proprio padre, Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, ha assunto servizio presso il Ministero della Difesa/Marina Militare Italiana il -OMISSIS- con destinazione alla Scuola C.E.E.M. Mariscuola di -OMISSIS- per il Corso volontario, quale allievo elettricista, ammesso per la ferma di anni cinque e congedato in data -OMISSIS- per collocamento a riposo per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Espongono i ricorrenti che il -OMISSIS-, oltre ad essere stato esposto per l’intero periodo di servizio ad amianto e altri agenti patogeni, in particolare, per due anni, dal -OMISSIS-, è stato imbarcato su Navi Torpediniere “ Orione ”, “ Aretusa ” e “ Aldebaran ”. In tale periodo, e nello svolgimento delle mansioni di elettricista, ha sviluppato le patologie di reumatologia articolare acuta in regione lombare e glutea con successiva sopravvenienza di endocardite reumatica mitralica che hanno determinato l’inidoneità definitiva al servizio militare e il congedo in data -OMISSIS-.
4. Evidenziano gli esponenti che, in ragione di quanto sopra, la C.M.O. dell’Ospedale Militare Marittimo di -OMISSIS-, nel processo verbale n. -OMISSIS-, evidenziava come l’interessato, durante i periodi d’imbarco sulla Nave “ Orione ” e su quella “ Aretusa ”, avesse svolto servizio in ambiente confinato e ricco di umidità e che siffatte condizioni ambientali avevano rappresentato una concausa efficiente al determinismo della forza morbosa (Reumatismo articolare sub-acuto); la Commissione, inoltre, qualificava l’endocardite quale complicanza del reumatismo articolare e, nel giudicare permanentemente inabile al servizio il Militare, affermava la riconducibilità di tale infermità a causa di servizio.
4.1. Con i decreti N. -OMISSIS-, il Ministero della Difesa conferiva al padre degli odierni ricorrenti l’assegno privilegiato ordinario di quinta categoria.
4.2. Con sentenza dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, sentenza n. -OMISSIS- il Ministero della Difesa veniva, inoltre, condannato al riconoscimento, a favore del -OMISSIS- dello status di vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1 comma 564° della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sulla scorta del fatto che la lesione biologica e gli altri danni patiti erano da correlarsi alle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.
4.2.1. All’esito di tale giudizio, il medesimo Ministero riconosceva al sig. -OMISSIS- un’invalidità dell’80%, e, con decreto -OMISSIS-, concedeva la speciale elargizione per un importo totale di € 178.510,83.
5. A valle di tale quadro clinico, sottolineano gli esponenti che, nel corso degli anni, le patologie del Sig. -OMISSIS- si sarebbero aggravate in correlazione a problematiche cardiache ingravescenti e alla sintomatologia ansioso-depressiva trattata con cura farmacologica, con ripercussioni anche per i familiari. Inoltre, assumono che il proprio padre contraeva ulteriori infermità per esposizione ad amianto conseguente al fatto che il medesimo era stato imbarcato sulle navi Torpediniere “ Orione ”, “ Aretusa ” e “ Aldebaran ” della Marina Militare, tutte contaminate da tale materiale e a plurimi agenti tossico nocivi e cancerogeni.
5.1. In particolare, rappresentavano che il proprio padre, nello svolgimento delle mansioni di elettricista, era chiamato ad operare sugli impianti recanti componenti in amianto, a rimuovere l’amianto che avvolgeva le tubature e/o tubolature, con conseguente riduzione allo stato pulverulento del minerale in luoghi angusti, privi di aspirazione e di ricambio di aria e con elevata aerodispersione di polveri e fibre, e conseguente inalazione.
5.2. L’utilizzo di tale materiale sarebbe, peraltro, avvenuto senza alcuna restrizione, e ciò in violazione delle disposizioni di cui all’art. 17 del R.D. 530/27 e poi degli articoli 4, 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 (norme di prevenzione tecnica) e quelle di cui agli artt. 377 e 387 del DPR 547/55 (norme di protezione individuale), oltre che dell’art. 2087 c.c.
6. Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti assumono essersi concretizzati i presupposti per l’insorgenza di una responsabilità risarcitoria in capo all’amministrazione.
6.1. Con riguardo al nesso causale, evidenziano che questo risulterebbe acclarato dagli atti di riconoscimento della dipendenza dell’infermità contratta da causa di servizio e dal fatto che al proprio padre sarebbe stato riconosciuto lo status di vittima del dovere avente valore confessorio. In particolare, il signor -OMISSIS- sarebbe stato dapprima attinto da patologia reumatologica articolare acuta in regione lombare e glutea, con successiva sopravvenienza di endocardite reumatica mitralica, e poi sarebbe deceduto a causa di fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria, per effetto dell’esposizione ad amianto e altri cancerogeni.
7. Avuto riguardo ai danni patiti dal proprio padre i ricorrenti assumono che, in relazione alla percentuale d’invalidità pari all’80% riconosciuto con sentenza 3-OMISSIS- dal Tribunale di Oristano, sarebbe spettante il danno biologico e/o quello non patrimoniale nella misura complessiva di € 585.713,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e che sussisterebbero i presupposti anche per il riconoscimento del diritto al danno biologico terminale, e/o del danno morale terminale. Con riferimento agli ulteriori pregiudizi i ricorrenti fanno riferimento ai c.d. danni futuri, anche dovuti alla perdita del trattamento pensionistico.
7.1. Infine, evidenziano la non applicabilità della compensatio lucri cum damno e instano per apposita CTU tecnica e tecnico contabile per il calcolo dell’entità del danno.
8. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori, l’intervenuta prescrizione dei diritti e crediti azionati e la nullità del ricorso, sotto il profilo della genericità ed assenza di sintesi e chiarezza della parte espositiva.
8.1. Nel merito il Ministero insta per la reiezione della domanda risarcitoria.
8.2. L’amministrazione ha, inoltre, escluso che il riconoscimento in favore del de cuius dei benefici correlati all’infermità “ Endocardite reumatica mitralica e miocardite ” possa costituire riconoscimento dei (diversi) presupposti di una responsabilità fonte di obbligo risarcitorio rappresentando come, una volta esclusa la dipendenza dal servizio della patologia causa del decesso, non possa che ritenersi escluso il nesso causale anche (ed a fortiori) quale elemento oggettivo del fatto illecito dedotto dagli attori.
In particolare, la difesa erariale evidenzia come parte attrice non abbia fornito alcun argomento utile a dimostrare la derivazione della “ fibrosi polmonare in stadio avanzato ” dalla “ endocardite ”, tenuto anche conto del manifestarsi della fibrosi negli ultimi anni di vita, ed a distanza di molti anni dallo sviluppo della endocardite e degli altri problemi cardiaci.
8.3. Inoltre, viene contestata la riconducibilità causale della fibrosi polmonare al servizio prestato in marina nei lontani 1951 – 55, sia avuto riguardo alla indimostrata esposizione, nello svolgimento del servizio, a fibre di amianto sia al fatto che tale ipotizzata esposizione sia in qualsivoglia misura in correlazione causale con l’insorgenza –moltissimi anni dopo– della patologia.
9. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche insistendo nelle reciproche domande ed eccezioni.
10. Parte ricorrente, inoltre, ha insistito per l’ammissione di mezzi istruttori e, in particolare, per l’ammissione di apposita CTU o verificazione in ordine sia alle infermità già riconosciute per causa di servizio, che per quelle non riconosciute, anche al fine di distinguere tra le diverse patologie e i tempi della loro insorgenza.
11. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 10 dicembre 2025.
DIRITTO
1. Come evidenziato nell’espositiva in fatto, i ricorrenti, figli ed eredi del Signor -OMISSIS- -OMISSIS-, già in servizio presso il Ministero della Difesa/Marina Italiana a far data dal -OMISSIS- e collocato a riposo per infermità in data -OMISSIS-, hanno coltivato il giudizio instaurato inizialmente dal proprio padre, poi deceduto in data -OMISSIS-, al fine di ottenere il risarcimento iure hereditatis del danno patito dal loro dante causa, correlato alla endocardite reumatica mitralica conseguente a reumatismo articolare acuto (patologia contratta e riconosciuta derivante da causa di servizio) e alla successiva evoluzione (insufficienza respiratoria grave ipossiemica-normocapnica in pz con fibrosi polmonare in stadio avanzata, cardiopatia ischemica cronica, insufficienza renale cronica 3° stadio, diabete mellito tipo 2) che, nella prospettazione degli esponenti, sarebbero riconducibili al servizio svolto presso l’amministrazione resistente, la quale non avrebbe adottato tutte le cautele imposte dall’art. 2087 c.c. necessarie ed idonee a tutelare l’integrità fisica dei dipendenti.
2. Ritiene il Collegio di procedere allo scrutinio del gravame per il tramite del preliminare richiamo ai principali e ormai consolidati arresti giurisprudenziali in tema di accertamento della responsabilità datoriale ai sensi di cui all’art. 2087 c.c. sulla cui base trae fondamento la responsabilità risarcitoria invocata dai ricorrenti, avuto riguardo all’indagine sulla sussistenza degli elementi costitutivi che, nel caso di specie, assumono maggior rilievo.
2.1. La qualificazione dell'illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro "… implica, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l'assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo …" (Ad. plen. n. 1 del 2018).
2.1.1. Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore "… l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi " (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
2.1.2. Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che "… trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ... La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa " (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
2.1.3. Deve, peraltro, tenersi presente che " in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica ("più probabile che non") e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell'accertamento penale " (Cons. St., sez. IV, sentenze 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
2.1.4. Inoltre, è stato precisato come " Tale strutturale carattere per così dire "attenuato" della prova richiesta in ordine all'elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché: -i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore; - questi svolga un servizio (la "difesa della Patria") di vitale importanza per la Repubblica ("sacro dovere del cittadino", art. 52 Cost.); -sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare; -siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale" (Cons. St., sent. n. 7560/2020 e n. 7564/2020, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16405/2024, cit., nonché, da ultimo, sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).
2.1.5. Sul punto è stato, inoltre, affermato come l'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato di verifica, implicando l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia sofferta e il servizio prestato dal militare, dia luogo alla conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione resistente (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293).
Tale conclusione è stata ricondotta alle considerazioni svolte su un piano più generale nell'ambito dell'orientamento sviluppato dalla Corte di cassazione, laddove è stato ritenuto che "… ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c. di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia " (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 19 aprile 2022, n. 2956, in specie punto 7, che testualmente richiama Cass., sez. III, sent. 22 agosto 2018, n. 20889).
3. Richiamato il quadro sopra delineato vanno ora evidenziati gli specifici profili che connotano la vicenda all’esame del Collegio.
3.1. Parte ricorrente assume che il ricorrente è stato attinto da un primo danno biologico per effetto dell’infortunio del -OMISSIS- e, successivamente, e per effetto delle esposizioni morbigene, ha subito altre infermità per le quali è deceduto in data -OMISSIS-.
3.2. In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di prescrizione avanzata dall’amministrazione.
L’amministrazione deduce che il ricorrente aveva piena consapevolezza della patologia contratta già dal 31 marzo 1954. Pertanto, tra la data in cui è insorta la patologia lamentata dal ricorrente e la data di notifica di proposizione del gravame è decorso un termine di gran lunga superiore a quello prescrizionale.
3.2.1. In sede di memoria difensiva parte ricorrente sottolinea la necessità di distinguere “ l’infortunio dalla insorgenza invece nei periodi appena antecedenti la morte, delle altre infermità, oggetto del ricorso, per le quali quindi non è maturato il termine che non può essere inferiore ai 10 anni, in ogni caso con decorrenza non già dall’evento materiale, quanto piuttosto dall’evento in senso giuridico, per cui rileva la consapevolezza, ovvero la conoscenza/conoscibilità sia del nesso di causalità che della colpa ” (cfr. pag. 3 della memoria di parte ricorrente depositata l’8 novembre 2025).
Ulteriormente parte ricorrente sottolinea che “ Si deve distinguere tra le diverse patologie cui fu attinto il defunto, e del fatto che in data 09.01.2019 fu spiccato il primo atto di messa in mora (doc. 5.1 del ricorso in riassunzione), rispetto al quadro delle patologie certificato dalla documentazione medica e dal certificato necroscopico (doc. 1.4 del ricorso in riassunzione), da cui si evince che il Sig. -OMISSIS- è deceduto presso il Presidio Ospedaliero -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, per ‘insufficienza respiratoria grave con fibrosi polmonare in stadio avanzata, cardiopatia ischemica cronica, insufficienza renale cronica III stadio, diabete mellito tipo 2’ ” (cfr. memoria di replica del ricorrente del 10.11.2025 pag. 4/15).
3.2.2. L’amministrazione ha replicato a tale assunto evidenziando che “-quanto meno rispetto alla patologia riconosciuta come dipendente da servizio (“Endocardite reumatica mitralica e miocardite” )- appaia dirimente l’eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata: l’evento lesivo è, infatti, insorto ed accertato negli anni ’50.”
3.3. Osserva, in primo luogo, il Collegio come, nella fattispecie in esame, venga in emersione una forma di responsabilità contrattuale, quale quella enucleata nell’art. 2087 c.c. che contempla l’inadempimento degli obblighi di salvaguardia che gravano sul datore di lavoro in forza del contratto di lavoro stipulato con i propri dipendenti con conseguente operatività dell’ordinario termine prescrizionale-decennale.
La giurisprudenza ha oramai da tempo chiarito come “ la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) ” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 24/08/2023, n. 25217).
3.3.1. Avuto riguardo al dies a quo al quale ancorare l’avvio del predetto termine prescrizionale, costante giurisprudenza ha evidenziato che questo decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (si veda tra le più recenti Sez. L -, Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022, Rv. 666011 - 01, che ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che, anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale, la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia; nonché Cass. n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007).
3.3.2. Ancor più di recente, si è precisato (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13806 del 19/05/2023) che, in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal " de cuius " da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis " che "iure proprio ", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi, della malattia -secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche-, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/10/2024, n. 26456).
3.3.3. Ancora, si è osservato che “ qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile " (Cass. civ., 29 agosto 2003, n. 12666).
3.3.4. In particolare, in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa (Cass. Sez. Lav. n. 13806/2023, Rv. 667704 - 01). (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 17/11/2025, n. 30332); il giorno della presentazione della domanda per la corresponsione dell'indennizzo costituisce solo il momento ultimo di decorrenza iniziale del termine di prescrizione, in corrispondenza del quale è ragionevole attendersi che il soggetto contagiato, proprio perché si è attivato a richiedere l'indennizzo, disponga delle necessarie informazioni per ricondurre causalmente il contagio verificatosi all'evento scatenante (Cass. n. 24164/2019;Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 17/11/2025, n. 303329).
3.3.5. Ai fini della prova della conoscibilità dell'eziologia professionale, pur richiedendosi qualcosa in più della semplice manifestazione della patologia, occorre pur sempre restare in un ambito di oggettività scientifica, nel senso che la conoscibilità da un lato va intesa in senso diverso dalla conoscenza vera e propria, dall'altro postula la possibilità che un determinato elemento (l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, restando invece irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (cfr. Cass., n. 2486 del 2/10/2019, cit.; Cass., 19355 del 18/09/2007).
Si è dunque attribuito rilievo, come " dies a quo " per la decorrenza del termine di prescrizione, al momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, da intendersi, tuttavia, in termini non strettamente soggettivi. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 03/06/2020, n. 10539).
Quanto, d'altronde, alla " manifestazione" della malattia, il Collegio evidenzia che la Corte ha di frequente rilevato (cfr., sul punto, Cass. n. 11790 del 2003, Cass. n. 8249 del 2011, Cass. n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente allo stesso di essere conosciuto; si estrinseca, in sostanza, nell'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e, cioè, la sua " conoscibilità "; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, quindi, deve distinguersi dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella specie, l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata conosciuta in sede giudiziaria od amministrativa. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 05/12/2019) 03/06/2020, n. 10539).
3.4. Sulla scorta della sopra richiamata cornice ermeneutica ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la decorrenza del dies a quo , ben possa essere ancorata al 5 luglio 1955, data in cui la Commissione medica Ospedaliera ha ricondotto l’endocardite, rappresentante una complicanza del reumatismo articolare, a patologia derivante da causa di servizio o quantomeno al 3 febbraio 1959, quale data di emanazione del decreto del Ministero -OMISSIS- di riconoscimento per un triennio al sig. -OMISSIS- dell’assegno privilegiato Ordinario (accertamento poi confermato con il Decreto -OMISSIS- che ha esteso a vita tale beneficio).
3.4.1. Si palesa, dunque, come ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale per la proposizione della domanda risarcitoria in relazione a tale patologia.
3.4.2. Va a tale proposito evidenziato che giurisprudenza ha sottolineato come debba “ escludersi che il mero aggravamento del danno valga a determinare lo spostamento del termine iniziale, ove derivi dal semplice peggioramento di un processo morboso già in atto e non nella manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzatasi dopo l'esaurimento dell'azione del responsabile Sez. L, Sentenza n. 19022 del 11/09/2007 (Rv. 599772 - 01) (Cass. civ., 21 febbraio 2004, n. 3498; nello stesso senso, 10 giugno 2000, n. 7937; 13 febbraio 1998, n. 1520, ancora nello stesso senso, ma con riferimento ad una domanda di risarcimento di danno extracontrattuale, 16 novembre 2005, n. 23220)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 17/11/2025, n. 30332.)
3.4.3. Peraltro, va osservato che già all’esito dell’accertamento sanitario intervenuto nel corso degli anni 1961-1962 veniva escluso alcun aggravamento della patologia contratta.
3.4.4. Anzi, risulta pacifica la circostanza documentale in base alla quale si sarebbe registrato un “ silenzio documentale sanitario ” lungo un esteso arco temporale intercorrente tra il 1955 l’anno 2000.
3.4.5. Né, parte ricorrente ha dedotto in merito alla proposizione di atti interruttivi al maturare del medesimo termine ed anzi, lo stesso ricorrente nella memoria di replica, a pagina 3, precisa che, “ in data 09.01.2019 fu spiccato il primo atto di messa in mora (doc. 5.1 del ricorso in riassunzione), rispetto al quadro delle patologie certificato dalla documentazione medica e dal certificato necroscopico.”
Dunque tale atto asseritamente interruttivo interveniva a termine prescrizionale ampiamente scaduto avuto riguardo alla patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
3.5. Nel caso di specie, pertanto, il manifestarsi della patologia, la sua diagnosi (il Reumatismo articolare sub-acuto poi evoluto in endocardite) e la sua affermata riconducibilità a causa di servizio, con i correlati riconoscimenti di legge, sono tutti fatti avvenuti nella metà degli anni ‘50 e il termine per rivendicare ora la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione sono ampiamente spirati.
4. Avuto riguardo alle ulteriori eccezioni in rito formulate dalla difesa dell’amministrazione, concernenti la legittimazione attiva degli attori e della loro qualità di eredi, nonché della nullità del ricorso, sotto il profilo della genericità ed assenza di sintesi e chiarezza della parte espositiva, ritiene il Collegio di poter soprassedere, in ossequio al principio della ragione più liquida, in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione, alla luce dell’infondatezza della restante parte del ricorso per i motivi che verranno in appresso specificati.
4.1. Avuto riguardo alla violazione dei doveri di chiarezza e specificità delle domande in quanto, osserva, ad ogni modo, il Collegio che, nonostante una evidente prolissità dell'atto, dalla sua complessiva lettura e dalla copiosa mole di documenti offerti in comunicazione è stato comunque possibile comprendere la doglianza avanzata dal ricorrente (ex multis: TAR Lazio, sez. I, 25 giugno 2019, n.469; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 maggio 2016 n. 166; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 11 gennaio 2016 n. 5; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2).
5. Orbene, traguardata la domanda di parte ricorrente in relazione alla ascrivibilità dell’intervenuta contrazione delle patologie (insufficienza respiratoria grave ipossiemica-normocapnica in pz con fibrosi polmonare in stadio avanzata, cardiopatia ischemica cronica, insufficienza renale cronica 3° stadio, diabete mellito tipo 2) che hanno poi condotto alla morte il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in termini di causalità o concausalità rispetto all’attività di marittimo della Marina Militare Italiana, osserva il Collegio come, dalla copiosa documentazione versata in giudizio emerga la chiara insussistenza del nesso di causalità, ovvero di uno degli indefettibili elementi su cui deve basarsi l’accertamento della responsabilità risarcitoria facente capo al datore di lavoro in relazione ai suoi doveri protettivi sanciti dall’art. 2087 c.c.
5.1. Numerosi e di chiara consistenza probatoria sono gli elementi che militano nel senso dell’esclusione della riconducibilità eziologica delle patologie, che hanno determinato l’infausto exitus , rispetto all’attività lavorativa prestata nel lasso temporale intercorrente tra il 1951 e il 1955.
5.1.1. In primo luogo va evidenziata la evidente cesura sussistente tra la malattia accertata e il quadro clinico riscontrato al momento della contrazione della prima infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio, e le patologie insorte successivamente, che hanno condotto al decesso del -OMISSIS-.
Assume rilievo, a tale proposito, il fatto che la patologia contratta in servizio e diagnosticata (reumatismo e endocardite reumatica) risalga agli anni 1953-1955, che già in occasione degli accertamenti condotti dalla Competente Commissione medica negli anni 1961-62 veniva acclarato il non aggravamento di tali patologie e che il decesso, intervenuto dopo oltre sessant’anni, in soggetto ottantacinquenne, conseguisse ad un complessivo quadro clinico che recava, tra gli altri, insufficienza respiratoria cronica, cardiopatia ischemica, vasculopatia cerebrale in esiti di ictus ischemico, insufficienza renale cronica allo stadio IIIb, diabete mellito di tipo II.
In tale contesto, la fibrosi polmonare interstiziale cronica (indicata quale prima causa del decesso nel certificato necroscopico) è stata diagnosticata per la prima volta solo nel 2017 per poi riacutizzarsi, con correlata insufficienza respiratoria acuta nel marzo 2020, determinando la causa mortis primaria in associazione a un quadro insorto nel 2000, strettamente correlato e interdipendente, di scompenso cardiaco cronico post-infartuale miocardico;
5.1.2. In secondo luogo, dalla disamina della documentazione versata in giudizio emerge altresì che, a fronte di un limitato arco temporale, pari a 4 anni e 3 mesi, di servizio prestato quale marittimo a servizio della marina militare, il -OMISSIS- ha operato quale minatore in un arco di tempo ricondotto al periodo 1956-1970 e che, per almeno 30 anni, il -OMISSIS- si sia esposto ad un conclamato fattore di rischio determinato dall’abituale consumo di una media di trenta sigarette al giorno.
5.1.3. Va, in terzo luogo, evidenziato che l’amministrazione resistente ha depositato pertinente documentazione dalla quale si evince (cfr. decreto datato -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, emesso sulla scorta del verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Cagliari mod. -OMISSIS-, la non sussistenza della correlazione eziopatogenica per interdipendenza tra l’infermità “ fibrosi polmonare in stadio avanzato ”, causa del decesso, e l’affezione “ esiti di endocardite reumatica, lievi segni di sofferenza del miocardio ECG accertata ”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione.
5.1.4. In relazione a tale giudizio espresso dalla Competente Commissione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Oristano con sentenza del -OMISSIS- con la quale è stato respinto il ricorso avverso il conseguente provvedimento reiettivo adottato dal Ministero della Difesa. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come debba escludersi “ che la morte del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, forte fumatore per lunghissimo tempo e affetto da numerose altre patologie, avvenuta nel 2020 all’età di 86 anni -notoriamente oltre l’aspettativa media di vita per un uomo-, possa essere ragionevolmente ricondotta, in misura causalmente significativa, alle patologie contratte dal -OMISSIS- quando era arruolato volontario in Marina, nei primi anni Cinquanta.”
5.1.5. Assumono, su tale versante, rilievo centrale anche le risultanze peritali commissionate nell’ambito di tale giudizio (cfr. doc. n° 8 depositato dall’amministrazione), atteso che il consulente legale dott. -OMISSIS- chiamato a pronunciarsi in merito al seguente quesito: “ se -OMISSIS-, deceduto l’-OMISSIS-, fosse affetto da fibrosi polmonare oltre che dalle patologie cardiache già riconosciute dipendenti da causa di servizio; se tale patologia sia verosimilmente derivata, in tutto o in parte, dall’attività lavorativa prestata dal -OMISSIS- presso la Marina Militare, nei termini e nei periodi indicati in ricorso; se tale patologia abbia determinato il decesso del -OMISSIS-, anche congiuntamente a altre patologie, o abbia avuto comunque un ruolo significativo nel determinare l’exitus” ha concluso nel senso che “ la fibrosi polmonare interstiziale (....) è da considerarsi “non derivata” dall’attività lavorativa prestata dal signor -OMISSIS- presso la marina militare dal 1951 al 1955, bensì derivata da una cardiovasculopatia sistemica evoluta prognosticamente in modo sfavorevole dal 2000 al 2020 in quanto caratterizzata da vari fattori di rischio quali ipertensione arteriosa, aterosclerosi carotidea, coronaropatia ischemica acuta con infarto miocardico recidivante (2000, 2013), BAV di II°, sindrome dismetabolica con Diabete Mellito tipo 2 e Obesità, ipercolesterolemia, insufficienza renale cronica al 3° stadio, Vasculopatia Cerebrale Cronica con esiti cerebrali, protratta e importante esposizione al fumo di sigaretta;”
In sede peritale si è, altresì, accertato che il Sig. -OMISSIS- “presentava anamnesticamente esiti di endocardite reumatica mitralica con lievi segni di sofferenza miocardica all’elettrocardiogramma e broncopolmonite a lenta risoluzione” rilevando, tuttavia, che le stesse fossero “ patologie autolimitatesi e non cronicizzate, stabilizzate in quanto “non e/o mai” supportate negli anni a seguire da documentazione medica (certificati, esami ematochimici e strumentali, visite specialistiche, ricoveri in Pronto Soccorso o Presidi Ospedalieri, accessi a Guardia Medica) tantomeno da idonea e adeguata terapia medica, ” e dunque concludeva nel senso che tali infermità fossero “ non correlabili nè interdipendenti con gli eventi cardiovascolari manifestatisi ab initio dal 2000 e con la causa mortis.”
Ulteriormente si è affermato che la “ fibrosi polmonare cronica con insufficienza respiratoria acuta che ha determinato la causa mortis primaria ,” era “ sostenuta in misura non quantificabile dall’esposizione per lungo tempo a agenti tossici prevalentemente assorbiti in qualità di minatore e forte fumatore cronico” e solo “ in minima misura durante il servizio come Marittimo della Marina Militare;” che la pregressa “ endocardite reumatica mitralica con lievi segni di sofferenza miocardica all’elettrocardiogramma” era patologia “ indipendente e non correlabile alla causa mortis;”
5.1.6. Infine, in sede di replica alle osservazioni mosse dai periti e dai legali di parte, il Consulente (cfr pag. 24 doc. 8 cit.), concludeva nel seguente senso: “ ritengo inequivocabilmente il fumo di sigaretta evento esclusivamente dimostrabile e dimostrato sulla base della durata dell’esposizione del -OMISSIS- agli agenti tossici suoi componenti diretti (> 4000), causale e concausale degli eventi patologici cardiovascolari e successivamente broncopolmonari strettamente connessi eziopatogeneticamente al decesso del militare in assenza di condizioni patologiche e/o elementi preesistenti probanti anche una minima compartecipazione concausale a tale evento finale.”
5.2. Osserva il Collegio come tale indagine tecnica -per la qualificata fonte di provenienza, e per l'accuratezza degli accertamenti sui quali si fonda- oltre che poter essere certamente utilizzata, unitamente agli ulteriori elementi evidenziati, ai fini della decisione, esonera il Collegio dalla necessità di disporre gli ulteriori accertamenti istruttori reiteratamente invocati da parte ricorrente.
5.3. L’insussistenza del predetto nesso causale fra l’insorgere della malattia che ha portato al decesso e l’attività lavorativa presso la marina militare emerge dunque con chiarezza sotto un duplice profilo correlato sia alla negata efficienza eziologica del servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa rispetto alla contratta fibrosi polmonare che ha condotto -unitamente alle altre patologie- al decesso del -OMISSIS-, sia avuto riguardo alla non rinvenuta relazione in termini di interconnessione, aggravamento e/o progressione patologica tra la fibrosi polmonare e la pregressa endocardite reumatica mitralica.
5.4. Da quanto sopra, emerge la carenza di un elemento fondante la responsabilità dell’amministrazione alla luce dell’assenza del nesso di causalità materiale non avendo il ricorrente dato dimostrazione, secondo il criterio del “ più probabile che non ” della riconducibilità delle patologie -accusate a distanza di tempo dalla conclusione del servizio prestato a favore dell’amministrazione militare- alle mansioni a suo tempo svolte.
6. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi, a favore dell’amministrazione resistente, nella misura di euro 3.000/00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
TO XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO XI | Marco RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.