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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
BRIGUORI LA, OR
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5776/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031602045 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.R.L. proponeva appello avverso la sentenza n. 422/01/22 della Commissione tributaria provinciale di Latina, Sez. I, depositata il 14 aprile 2022, resa nel giudizio R.G.R. n. 727/2021, concernente avviso di accertamento n. TKF031602045/2020 per IVA anno 2015.
1.1. L'atto impugnato traeva origine da un controllo di iniziativa effettuato dall'Ufficio sui soggetti che presentavano incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dall'applicativo “spesometro integrato – acquisti”.
Nel caso di specie l'Ufficio rilevava una discordanza tra:
• • il valore indicato da Ricorrente_1 nel quadro VF (acquisti) della dichiarazione IVA 2015, pari a
€ 2.327.073,00, e
• • il valore rilevato dall'applicativo “spesometro integrato – cessionario”, pari a € 2.196.557,00,
con una differenza di € 130.516,00.
Tale differenza risultava dovuta a note di credito emesse senza IVA da vari fornitori della società, relative a
“premi di fine anno” e, pertanto, non visibili nello spesometro, che riporta dati già al netto delle variazioni.
Le note di credito, per espressa ammissione della ricorrente, erano state emesse ex art. 26 D.P.R. 633/1972
e ammontavano complessivamente a € 128.506,60.
L'Ufficio riteneva che tali premi costituissero bonus quantitativi legati ai livelli di fatturato realizzati con i singoli fornitori e che le relative note di credito dovessero essere assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 26, comma
2, D.P.R. 633/1972, trattandosi, in sostanza, di variazioni in diminuzione del corrispettivo (sconti o abbuoni).
Considerato che il 94,53% delle operazioni passive della società era soggetto ad aliquota ordinaria del 22%,
l'Ufficio assumeva la riferibilità delle note di credito alla medesima aliquota e procedeva al recupero dell'IVA per € 28.272,00, oltre interessi e sanzioni.
1.2. Con la sentenza impugnata la CTP di Latina:
• • respingeva il ricorso nel merito, ritenendo legittima la pretesa impositiva (imposta ed interessi);
• • accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni, ritenendo non adeguatamente provata dall'Ufficio la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 D.Lgs. 472/1997, anche alla luce della condotta complessivamente corretta della contribuente e del contesto interpretativo;
• • compensava parzialmente le spese, come da dispositivo.
2. Con il presente appello Ricorrente_1 S.r.l. chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'annullamento totale dell'avviso, articolando i seguenti motivi:
I. Errata qualificazione dei premi di fine anno e vizio di motivazione: la CTP avrebbe equiparato i premi agli sconti di cui all'art. 26, comma 2, richiamando un orientamento giurisprudenziale isolato (Cass. 20636/2019)
e non pertinente, e avrebbe omesso di considerare le pronunce della Cassazione che li qualificano come
“cessioni di denaro” escluse da IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), con conseguente vizio di motivazione ex artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992.
II.Inconferenza dei richiami giurisprudenziali (Cass. 20636/2019 e CGUE C-107/13): la sentenza avrebbe erroneamente esteso principi affermati in contesti diversi (in particolare, la causa “Firin”, relativa a detrazione di IVA indebitamente fatturata in Bulgaria e a un'operazione circolare con intento fraudolento).
III. Palese buona fede della contribuente: la società ribadiva di essersi adeguata a prassi consolidata dei fornitori e alla giurisprudenza da essa ritenuta prevalente, di avere informato tempestivamente i fornitori della vicenda e di non poter modificare autonomamente i documenti fiscali emessi dalle multinazionali, invocando l'assenza di colpa e l'oggettiva incertezza normativa.
IV.Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. 633/1972: anche nella denegata ipotesi di applicabilità della disciplina degli sconti, l'appellante sosteneva che il comportamento tenuto sarebbe comunque conforme al dettato legislativo (carattere facoltativo del diritto alla variazione in capo al cedente) e ai principi unionali.
3. Con atto del 29 novembre 2022 la Direzione Provinciale di Latina – Ufficio legale si costituiva, depositando controdeduzioni e proponendo appello incidentale.
L'Ufficio contesta i motivi di appello principale, ribadendo la natura quantitativa dei premi e la loro riconducibilità all'art. 26, comma 2, alla luce della risoluzione n. 36/2008 e della giurisprudenza più recente
(Cass. 20636/2019; successive conformi), evidenziando che la CTP ha correttamente confermato l'accertamento per imposta ed interessi;
Quanto all'appello incidentale, l'amministrazione censurava la sentenza nella parte in cui aveva annullato le sanzioni, sostenendo che:
-l'onere di dimostrare l'assenza di colpa grava sulla contribuente ex art. 5 D.Lgs. 472/1997;
-nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti dell'obiettiva incertezza normativa;
-la motivazione della CTP sulle sanzioni sarebbe apodittica e non coerente con l'evoluzione giurisprudenziale e di prassi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
1.1.Con il primo gruppo di motivi l'appellante censura la sentenza per avere qualificato i premi di fine anno come bonus quantitativi soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, lamentando anche vizi motivazionali e l'erroneità dei richiami giurisprudenziali.
Il Collegio ritiene i motivi infondati.
Dalla stessa esposizione dell'appellante risulta che i premi sono corrisposti dai fornitori in funzione del volume complessivo degli acquisti effettuati in un certo periodo (raggiungimento di soglie di fatturato, talora correlate anche alle modalità di pagamento), senza collegamento a specifiche prestazioni di servizi ulteriori rispetto all'ordinaria attività di acquisto e rivendita.
Tale struttura corrisponde alla nozione di bonus quantitativi richiamata sia dalla sentenza di primo grado sia dalle controdeduzioni dell'Ufficio, secondo la quale tali premi incidono “direttamente sul volume d'affari dell'impresa fornitrice/concedente”, concretizzandosi in una riduzione del corrispettivo delle forniture;
la giurisprudenza di legittimità più recente – come ricordato dall'Agenzia – riconduce tali fattispecie all'ambito applicativo dell'art. 26, comma 2, disciplinante le variazioni dell'imponibile e dell'imposta mediante emissione di note di variazione comprensive di IVA.
La CTP ha espressamente richiamato, fra l'altro, l'ordinanza Cass. n. 20636/2019 e la precedente Cass. n.
16128/2017, che, in fattispecie analoghe, hanno affermato l'obbligo di assoggettare ad IVA i bonus quantitativi o misti connessi al raggiungimento di obiettivi di fatturato, evidenziando che essi costituiscono, ai fini IVA, una mera riduzione del prezzo, da rappresentare con nota di credito emessa dal fornitore con esposizione dell'imposta. Pertanto, prive di pregio appaiono le contestazioni dell'appellante che fanno richiamo a un orientamento giurisprudenziale precedente – favorevole alla tesi delle “cessioni di denaro” escluse da IVA.
Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/1992, né un difetto assoluto di motivazione: la CTP ha ricostruito la fattispecie e ha spiegato, con riferimenti normativi e giurisprudenziali, le ragioni per le quali ha ritenuto dovuta l'IVA, aderendo ad un preciso orientamento interpretativo.
Neppure può essere condivisa la tesi secondo cui la sentenza avrebbe contraddittoriamente negato l'assoggettabilità ad IVA dei “premi” dopo averli equiparati agli sconti: il passo della motivazione dell'impugnata che richiama la duplice condizione richiesta dall'art. 26 (esistenza di uno sconto sul prezzo e di un accordo tra le parti) è volto a chiarire il meccanismo della variazione e non a negarne l'applicabilità ai bonus quantitativi in esame.
1.2. L'appellante sostiene che la CTP abbia richiamato in modo improprio Cass. n. 20636/2019 e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-107/13 “Firin”, riguardanti fattispecie diverse.
Anche tali censure non meritano accoglimento.
È vero che la fattispecie esaminata da Cass. n. 20636/2019 presentava talune peculiarità (emissione di fattura da parte del cessionario), ma il principio di diritto enunciato in ordine alla natura dei bonus quantitativi e alla necessità di ricondurli all'art. 26, comma 2, è stato dalla stessa Corte richiamato e prescinde dal particolare strumento documentale utilizzato nel caso concreto. La CTP ha richiamato tale principio in modo coerente con la fattispecie odierna, in cui i bonus sono parimenti condizionati a obiettivi di fatturato.
Quanto alla giurisprudenza UE, il riferimento alla causa “Firin” è stato utilizzato solo per sottolineare l'esigenza, avvertita anche a livello unionale, di evitare pratiche che possano pregiudicare la corretta applicazione dell'IVA e favorire fenomeni evasivi;
esso non costituisce il fondamento esclusivo della decisione, basata invece sul combinato disposto degli artt. 2, 3 e 26 del D.P.R. n. 633/1972 e sull'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale.
Le doglianze non colgono pertanto nel segno e vanno respinte.
1.3. Con il terzo e il quarto motivo l'appellante insiste sulla propria buona fede, derivante dal fatto di essersi adeguata ad una prassi commerciale diffusa e ad un orientamento giurisprudenziale ritenuto prevalente, e sostiene che, anche qualora si applichi l'art. 26, il comportamento tenuto (registrazione di note di credito senza IVA) sarebbe conforme alla normativa, specie alla luce di alcuni documenti di prassi (risposta ad interpello n. 172/2019).
Tali argomentazioni, tuttavia, non incidono sulla legittimità della pretesa impositiva.
Come correttamente osservato dall'Agenzia nelle controdeduzioni, la risposta ad interpello n. 172/2019 non affronta il tema della qualificazione fiscale dei premi di fine anno, limitandosi a questioni di regolarità contabile e di fatturazione elettronica, e lo stesso documento premette espressamente di non entrare “nel merito delle varie operazioni possibili e delle differenze di fine anno”.
La circostanza che, in passato, fossero rinvenibili pronunce favorevoli alla tesi delle cessioni di danaro e che taluni operatori continuino a emettere note di credito senza IVA non vale, di per sé, a escludere la debenza dell'imposta una volta che il legislatore e la giurisprudenza abbiano chiarito la corretta qualificazione dei bonus quantitativi;
né può ritenersi che l'Amministrazione sia vincolata ad una prassi commerciale dei privati.
La buona fede e l'eventuale incertezza interpretativa possono, al più, rilevare in sede di sanzioni (tema oggetto dell'appello incidentale), ma non incidono sull'an e sul quantum del tributo, che restano dovuti laddove la fattispecie rientri, come qui, nel presupposto impositivo.
Ne consegue il rigetto anche di tali motivi.
In definitiva, l'appello principale della contribuente deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento relativamente ad imposta ed interessi.
2. Con l'appello incidentale l'Agenzia censura la sentenza nella parte in cui ha annullato le sanzioni, ritenendo non provato l'elemento psicologico in capo alla contribuente.
Il gravame è fondato.
La CTP ha ritenuto di non poter ravvisare la colpa in ragione del fatto che la contribuente sarebbe stata
“indotta nell'errore” dal comportamento dei fornitori, i quali emettevano note di credito senza IVA, e del complessivo riscontro positivo della documentazione contabile.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 472/1997, l'assenza dell'elemento soggettivo costituisce causa di non punibilità che il contribuente ha l'onere di dimostrare, dovendo provare di avere tenuto un comportamento diligente e di versare in una situazione di ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza. Su tale punto la Cassazione ha più volte affermato che la prova della mancanza di colpa grava sul contribuente e non sull'Amministrazione (tra le altre, Cass. n.
12901/2019; n. 28656/2021).
Nel caso di specie, la società non ha fornito elementi idonei a dimostrare una tale assenza di colpa. La complessità della disciplina IVA e l'esistenza di precedenti pronunce di segno diverso non esonerano il soggetto passivo dall'obbligo di verificare la corretta applicazione della normativa, specie in presenza di documenti fiscali – le note di credito – emesse in modo difforme dal dettato dell'art. 26, comma 2, che prevede espressamente l'esposizione dell'imposta.
Come sottolineato dall'Amministrazione, la stessa giurisprudenza più recente (Cass. n. 9996/2022), affrontando una fattispecie analoga, ribadisce che il cessionario che riceva note di credito irregolari ha l'obbligo di attivarsi per la loro regolarizzazione, non potendo limitarsi a recepire passivamente il comportamento del fornitore.
Né può essere invocata, in via generale, l'obiettiva incertezza normativa ex art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, atteso che, per l'anno d'imposta 2015, la disciplina di riferimento e i documenti di prassi (in particolare la già citata risoluzione n. 36/2008) fornivano indicazioni sufficientemente chiare in ordine all'assoggettamento ad IVA dei premi quantitativi;
il successivo consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale in tal senso ha piuttosto confermato la correttezza dell'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione.
La motivazione adottata dalla CTP, che ha valorizzato un generico affidamento nel comportamento dei fornitori senza un'analisi puntuale degli oneri di diligenza gravanti sulla contribuente, non può, quindi, essere condivisa.
L'appello incidentale deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato le sanzioni e conferma integrale dell'atto impositivo anche sotto tale profilo.
2.1. La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e quello incidentale;
compensa le spese tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
BRIGUORI LA, OR
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5776/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 422/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031602045 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.R.L. proponeva appello avverso la sentenza n. 422/01/22 della Commissione tributaria provinciale di Latina, Sez. I, depositata il 14 aprile 2022, resa nel giudizio R.G.R. n. 727/2021, concernente avviso di accertamento n. TKF031602045/2020 per IVA anno 2015.
1.1. L'atto impugnato traeva origine da un controllo di iniziativa effettuato dall'Ufficio sui soggetti che presentavano incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dall'applicativo “spesometro integrato – acquisti”.
Nel caso di specie l'Ufficio rilevava una discordanza tra:
• • il valore indicato da Ricorrente_1 nel quadro VF (acquisti) della dichiarazione IVA 2015, pari a
€ 2.327.073,00, e
• • il valore rilevato dall'applicativo “spesometro integrato – cessionario”, pari a € 2.196.557,00,
con una differenza di € 130.516,00.
Tale differenza risultava dovuta a note di credito emesse senza IVA da vari fornitori della società, relative a
“premi di fine anno” e, pertanto, non visibili nello spesometro, che riporta dati già al netto delle variazioni.
Le note di credito, per espressa ammissione della ricorrente, erano state emesse ex art. 26 D.P.R. 633/1972
e ammontavano complessivamente a € 128.506,60.
L'Ufficio riteneva che tali premi costituissero bonus quantitativi legati ai livelli di fatturato realizzati con i singoli fornitori e che le relative note di credito dovessero essere assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 26, comma
2, D.P.R. 633/1972, trattandosi, in sostanza, di variazioni in diminuzione del corrispettivo (sconti o abbuoni).
Considerato che il 94,53% delle operazioni passive della società era soggetto ad aliquota ordinaria del 22%,
l'Ufficio assumeva la riferibilità delle note di credito alla medesima aliquota e procedeva al recupero dell'IVA per € 28.272,00, oltre interessi e sanzioni.
1.2. Con la sentenza impugnata la CTP di Latina:
• • respingeva il ricorso nel merito, ritenendo legittima la pretesa impositiva (imposta ed interessi);
• • accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni, ritenendo non adeguatamente provata dall'Ufficio la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 D.Lgs. 472/1997, anche alla luce della condotta complessivamente corretta della contribuente e del contesto interpretativo;
• • compensava parzialmente le spese, come da dispositivo.
2. Con il presente appello Ricorrente_1 S.r.l. chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'annullamento totale dell'avviso, articolando i seguenti motivi:
I. Errata qualificazione dei premi di fine anno e vizio di motivazione: la CTP avrebbe equiparato i premi agli sconti di cui all'art. 26, comma 2, richiamando un orientamento giurisprudenziale isolato (Cass. 20636/2019)
e non pertinente, e avrebbe omesso di considerare le pronunce della Cassazione che li qualificano come
“cessioni di denaro” escluse da IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), con conseguente vizio di motivazione ex artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992.
II.Inconferenza dei richiami giurisprudenziali (Cass. 20636/2019 e CGUE C-107/13): la sentenza avrebbe erroneamente esteso principi affermati in contesti diversi (in particolare, la causa “Firin”, relativa a detrazione di IVA indebitamente fatturata in Bulgaria e a un'operazione circolare con intento fraudolento).
III. Palese buona fede della contribuente: la società ribadiva di essersi adeguata a prassi consolidata dei fornitori e alla giurisprudenza da essa ritenuta prevalente, di avere informato tempestivamente i fornitori della vicenda e di non poter modificare autonomamente i documenti fiscali emessi dalle multinazionali, invocando l'assenza di colpa e l'oggettiva incertezza normativa.
IV.Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 D.P.R. 633/1972: anche nella denegata ipotesi di applicabilità della disciplina degli sconti, l'appellante sosteneva che il comportamento tenuto sarebbe comunque conforme al dettato legislativo (carattere facoltativo del diritto alla variazione in capo al cedente) e ai principi unionali.
3. Con atto del 29 novembre 2022 la Direzione Provinciale di Latina – Ufficio legale si costituiva, depositando controdeduzioni e proponendo appello incidentale.
L'Ufficio contesta i motivi di appello principale, ribadendo la natura quantitativa dei premi e la loro riconducibilità all'art. 26, comma 2, alla luce della risoluzione n. 36/2008 e della giurisprudenza più recente
(Cass. 20636/2019; successive conformi), evidenziando che la CTP ha correttamente confermato l'accertamento per imposta ed interessi;
Quanto all'appello incidentale, l'amministrazione censurava la sentenza nella parte in cui aveva annullato le sanzioni, sostenendo che:
-l'onere di dimostrare l'assenza di colpa grava sulla contribuente ex art. 5 D.Lgs. 472/1997;
-nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti dell'obiettiva incertezza normativa;
-la motivazione della CTP sulle sanzioni sarebbe apodittica e non coerente con l'evoluzione giurisprudenziale e di prassi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
1.1.Con il primo gruppo di motivi l'appellante censura la sentenza per avere qualificato i premi di fine anno come bonus quantitativi soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, lamentando anche vizi motivazionali e l'erroneità dei richiami giurisprudenziali.
Il Collegio ritiene i motivi infondati.
Dalla stessa esposizione dell'appellante risulta che i premi sono corrisposti dai fornitori in funzione del volume complessivo degli acquisti effettuati in un certo periodo (raggiungimento di soglie di fatturato, talora correlate anche alle modalità di pagamento), senza collegamento a specifiche prestazioni di servizi ulteriori rispetto all'ordinaria attività di acquisto e rivendita.
Tale struttura corrisponde alla nozione di bonus quantitativi richiamata sia dalla sentenza di primo grado sia dalle controdeduzioni dell'Ufficio, secondo la quale tali premi incidono “direttamente sul volume d'affari dell'impresa fornitrice/concedente”, concretizzandosi in una riduzione del corrispettivo delle forniture;
la giurisprudenza di legittimità più recente – come ricordato dall'Agenzia – riconduce tali fattispecie all'ambito applicativo dell'art. 26, comma 2, disciplinante le variazioni dell'imponibile e dell'imposta mediante emissione di note di variazione comprensive di IVA.
La CTP ha espressamente richiamato, fra l'altro, l'ordinanza Cass. n. 20636/2019 e la precedente Cass. n.
16128/2017, che, in fattispecie analoghe, hanno affermato l'obbligo di assoggettare ad IVA i bonus quantitativi o misti connessi al raggiungimento di obiettivi di fatturato, evidenziando che essi costituiscono, ai fini IVA, una mera riduzione del prezzo, da rappresentare con nota di credito emessa dal fornitore con esposizione dell'imposta. Pertanto, prive di pregio appaiono le contestazioni dell'appellante che fanno richiamo a un orientamento giurisprudenziale precedente – favorevole alla tesi delle “cessioni di denaro” escluse da IVA.
Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/1992, né un difetto assoluto di motivazione: la CTP ha ricostruito la fattispecie e ha spiegato, con riferimenti normativi e giurisprudenziali, le ragioni per le quali ha ritenuto dovuta l'IVA, aderendo ad un preciso orientamento interpretativo.
Neppure può essere condivisa la tesi secondo cui la sentenza avrebbe contraddittoriamente negato l'assoggettabilità ad IVA dei “premi” dopo averli equiparati agli sconti: il passo della motivazione dell'impugnata che richiama la duplice condizione richiesta dall'art. 26 (esistenza di uno sconto sul prezzo e di un accordo tra le parti) è volto a chiarire il meccanismo della variazione e non a negarne l'applicabilità ai bonus quantitativi in esame.
1.2. L'appellante sostiene che la CTP abbia richiamato in modo improprio Cass. n. 20636/2019 e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-107/13 “Firin”, riguardanti fattispecie diverse.
Anche tali censure non meritano accoglimento.
È vero che la fattispecie esaminata da Cass. n. 20636/2019 presentava talune peculiarità (emissione di fattura da parte del cessionario), ma il principio di diritto enunciato in ordine alla natura dei bonus quantitativi e alla necessità di ricondurli all'art. 26, comma 2, è stato dalla stessa Corte richiamato e prescinde dal particolare strumento documentale utilizzato nel caso concreto. La CTP ha richiamato tale principio in modo coerente con la fattispecie odierna, in cui i bonus sono parimenti condizionati a obiettivi di fatturato.
Quanto alla giurisprudenza UE, il riferimento alla causa “Firin” è stato utilizzato solo per sottolineare l'esigenza, avvertita anche a livello unionale, di evitare pratiche che possano pregiudicare la corretta applicazione dell'IVA e favorire fenomeni evasivi;
esso non costituisce il fondamento esclusivo della decisione, basata invece sul combinato disposto degli artt. 2, 3 e 26 del D.P.R. n. 633/1972 e sull'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale.
Le doglianze non colgono pertanto nel segno e vanno respinte.
1.3. Con il terzo e il quarto motivo l'appellante insiste sulla propria buona fede, derivante dal fatto di essersi adeguata ad una prassi commerciale diffusa e ad un orientamento giurisprudenziale ritenuto prevalente, e sostiene che, anche qualora si applichi l'art. 26, il comportamento tenuto (registrazione di note di credito senza IVA) sarebbe conforme alla normativa, specie alla luce di alcuni documenti di prassi (risposta ad interpello n. 172/2019).
Tali argomentazioni, tuttavia, non incidono sulla legittimità della pretesa impositiva.
Come correttamente osservato dall'Agenzia nelle controdeduzioni, la risposta ad interpello n. 172/2019 non affronta il tema della qualificazione fiscale dei premi di fine anno, limitandosi a questioni di regolarità contabile e di fatturazione elettronica, e lo stesso documento premette espressamente di non entrare “nel merito delle varie operazioni possibili e delle differenze di fine anno”.
La circostanza che, in passato, fossero rinvenibili pronunce favorevoli alla tesi delle cessioni di danaro e che taluni operatori continuino a emettere note di credito senza IVA non vale, di per sé, a escludere la debenza dell'imposta una volta che il legislatore e la giurisprudenza abbiano chiarito la corretta qualificazione dei bonus quantitativi;
né può ritenersi che l'Amministrazione sia vincolata ad una prassi commerciale dei privati.
La buona fede e l'eventuale incertezza interpretativa possono, al più, rilevare in sede di sanzioni (tema oggetto dell'appello incidentale), ma non incidono sull'an e sul quantum del tributo, che restano dovuti laddove la fattispecie rientri, come qui, nel presupposto impositivo.
Ne consegue il rigetto anche di tali motivi.
In definitiva, l'appello principale della contribuente deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento relativamente ad imposta ed interessi.
2. Con l'appello incidentale l'Agenzia censura la sentenza nella parte in cui ha annullato le sanzioni, ritenendo non provato l'elemento psicologico in capo alla contribuente.
Il gravame è fondato.
La CTP ha ritenuto di non poter ravvisare la colpa in ragione del fatto che la contribuente sarebbe stata
“indotta nell'errore” dal comportamento dei fornitori, i quali emettevano note di credito senza IVA, e del complessivo riscontro positivo della documentazione contabile.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 472/1997, l'assenza dell'elemento soggettivo costituisce causa di non punibilità che il contribuente ha l'onere di dimostrare, dovendo provare di avere tenuto un comportamento diligente e di versare in una situazione di ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza. Su tale punto la Cassazione ha più volte affermato che la prova della mancanza di colpa grava sul contribuente e non sull'Amministrazione (tra le altre, Cass. n.
12901/2019; n. 28656/2021).
Nel caso di specie, la società non ha fornito elementi idonei a dimostrare una tale assenza di colpa. La complessità della disciplina IVA e l'esistenza di precedenti pronunce di segno diverso non esonerano il soggetto passivo dall'obbligo di verificare la corretta applicazione della normativa, specie in presenza di documenti fiscali – le note di credito – emesse in modo difforme dal dettato dell'art. 26, comma 2, che prevede espressamente l'esposizione dell'imposta.
Come sottolineato dall'Amministrazione, la stessa giurisprudenza più recente (Cass. n. 9996/2022), affrontando una fattispecie analoga, ribadisce che il cessionario che riceva note di credito irregolari ha l'obbligo di attivarsi per la loro regolarizzazione, non potendo limitarsi a recepire passivamente il comportamento del fornitore.
Né può essere invocata, in via generale, l'obiettiva incertezza normativa ex art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, atteso che, per l'anno d'imposta 2015, la disciplina di riferimento e i documenti di prassi (in particolare la già citata risoluzione n. 36/2008) fornivano indicazioni sufficientemente chiare in ordine all'assoggettamento ad IVA dei premi quantitativi;
il successivo consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale in tal senso ha piuttosto confermato la correttezza dell'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione.
La motivazione adottata dalla CTP, che ha valorizzato un generico affidamento nel comportamento dei fornitori senza un'analisi puntuale degli oneri di diligenza gravanti sulla contribuente, non può, quindi, essere condivisa.
L'appello incidentale deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha annullato le sanzioni e conferma integrale dell'atto impositivo anche sotto tale profilo.
2.1. La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e quello incidentale;
compensa le spese tra le parti.