Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
J Aula 'B' REPUBBL 00-08 / 0 1 IN NOME DEL OL ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11807/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 8 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - Ud.27/09/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 12 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE POTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. RAVA' 106, presso lo studio dell'avvocato IACOBELLI SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLER A - ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 172, presso lo studio in ROMA VIA GERMANICO dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e 2000 3848 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1493/97 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 02/06/97 R.G.N. 1056/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetto del ricorso. Rilasciata copia legale al Sig. HOLA per diritti /... il 26 GEN. 2001 CANCELLIERE- -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.6.1997, il Tribunale di S.Maria C.V., in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da ON PO dipendente della società Ferrovie dello Stato, per l'attribuzione di differenze di indennità integrativa speciale, in base ai criteri dettati dall'art. 16 del d.P.R., 1.2.1986, n. 13 che aveva recepito la disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1985/1987. Secondo la tesi prospettata dall'attore in primo grado, la base di calcolo di detta indennità è rappresentata dallo stipendio comprensivo degli aumenti periodici convenzionali;
l'ente aveva invece conteggiato il compenso solo in base allo stipendio iniziale, al netto degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di stipendio per classi. Ad avviso del giudice dell'appello, la modifica del meccanismo dell'indennità integrativa speciale disposta dall'art. 16 del d.P.R. n.13/86 fa riferimento dato il termine usato di "stipendio mensile della qualifica di - appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento" - al trattamento ancorato all'inquadramento nell'ambito della gerarchia del personale, senza considerare le vicende collegate all'anzianità di servizio del singolo lavoratore. У рота Avverso detta sentenza H indi propone ricorso per cassazione con un unico motivo. La S.p.a. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.P.R. 1 febbraio 1986, n.13, in riferimento agli artt. 27 e 28 del ccnl ferrovieri 1987/89 e art. 13 del ccnl ferrovieri 1990/92 - il ricorrente osserva che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale1 il legislatore ha inteso ancorare l'adeguamento previsto dalla suddetta norma a tutto ciò che è entrato a far parte dello stipendio (ultimo percepito dal dipendente) nel momento in cui il suddetto adeguamento deve essere calcolato, con l'inclusione delle eventuali maggiorazioni conseguite per successive classi stipendiali o per scatti biennali. L'intervento legislativo va ricondotto alla finalità di operare un contenimento della spirale inflattiva e nello stesso tempo evitare n u appiattimento retributivo;
la tesi seguita dal Tribunale implica invece questo appiattimento anche all'interno della medesima categoria, nell'ambito della quale i contratti collettivi hanno invece individuato una molteplicità di posizioni differenziate, ottenute dalle varie combinazioni di categorie, classi e scatti. A sostegno di questo argomento il ricorrente richiama le previsioni dei contratti collettivi di categoria per il periodo 1987/1989 e 1990/92, dalle quali si deve desumere che lo stipendio annuo lordo base non è lo stipendio iniziale epurato dalle altre voci che lo compongono, ma lo stipendio comprensivo degli aumenti per classi e di quelli periodici. La censura non merita accoglimento. Va preliminarmente rilevato che l'interpretazione ad opera del giudice di merito nei decreti del Presidente della Repubblica con cui sono recepite ed emanate, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), le norme risultanti dalla disciplina posta dagli accordi sindacali previsti dalla stessa legge, può essere censurata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e che la Corte può ' sottoporre a diretto esame interpretativo, in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, tale disciplina, alla quale non può essere attribuita natura negoziale. Gli accordi sindacali previsti dall'art. 6 della citata legge quadro del 1983 non costituiscono infatti fonte di disciplina diretta della materia, dotata di autonoma efficacia giuridica, ma assumono rilevanza solo in quanto inseriti nel procedimento di produzione normativa stabilito dalla stessa legge, che si conclude con il provvedimento di recepimento;
in tale atto terminale va individuata la fonte regolatrice, la cui natura giuridica è definita dall'art. 17, primo comma, lett. e) della legge 23 agosto 1988 n.400 (v. Cass. 2 giugno 1993 n.6152, e Csss., 23 novembre 1992 n.12501). D'altro canto, i criteri desumibili dalla specifica regolamentazione del rapporto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, posta dai richiamati contratti collettivi, sono evidentemente inutilizzabili per la ricostruzione della precedente disciplina dettata in via generale per il settore del pubblico impiego. La pretesa fatta valere dall'attore in primo grado si fonda esclusivamente sul meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale delineato dal citato art. 16 del d.P.R. n.13/1986, con la previsione di una "rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000" e di una "percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte". Tale retribuzione eccedente va determinata, secondo la disposizione richiamata, con riferimento allo "stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento". Il giudice del merito ha tenuto conto della particolare disciplina del trattamento economico del personale delle FF.SS., con la previsione di nove categorie di stipendio e, all'interno di queste, di otto classi biennali in cifra fissa e di ulteriori aumenti biennali (secondo il sistema dettato per rapporto dei dipendenti delle ferrovie dello Stato dalla legge 6 febbraio 1979 n.42 e successive modifiche); ha tuttavia correttamente osservato che la "retribuzione eccedente" va riferita alla nozione di stipendio mensile della qualifica di appartenenza, nozione definita a sua volta dall'uso del termine "base"; questa espressione designa univocamente quella parte del complessivo regime retributivo, proprio di tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria (con la stessa qualifica), dalla quale devono essere distinte le ulteriori componenti retributive che non sono incluse in questa "base" comune, e che derivano invece, nella vicenda del singolo rapporto di lavoro, da una progressione economica correlata alla mera anzianità di servizio nell'ambito della medesima qualifica. Con tale interpretazione, pienamente aderente al dato testuale, non contrasta il riferimento del criterio di calcolo allo stipendio annuo lordo base "in atto il mese precedente a quello dello stesso adeguamento”: tale espressione non vale a designare la retribuzione complessiva in quel periodo corrisposta, ma identifica solo il momento in cui va determinata la suddetta base di calcolo (nella misura annuale); la norma non implica certamente, in relazione a tale elemento temporale, che nel computo debbano essere incluse tutte le componenti della retribuzione estranee al concetto di stipendio base proprio della categoria, connotato dalle espressioni sopra indicate. In relazione a tale dato testuale, l'apprezzamento dei diversi interessi considerati nell'elaborazione di detta disciplina (l'esigenza, da un lato, di evitare un appiattimento delle retribuzioni, e dall'altro di limitare i riflessi generali dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo) non può fornire ulteriori e divergenti criteri di interpretazione;
appare anzi significativo che nello stesso periodo di tempo dell'emanazione della normativa in esame il legislatore, dettando con la legge 26 febbraio 1986 n.38 nuove disposizioni per il rapporto di lavoro privato in materia di indennità di contingenza, abbia espressamente richiamato a tal fine nell'art.1 i criteri di calcolo di cui al citato art. 16 del d.P.R. n.13/1986, riferendosi specificamente, per la loro applicazione, al parametro costituito dal “minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento” (in tal senso, conf. Cass., nn, 3753 del 1998 e 12135 del 1998). Né è senza significato che il citato art.1 della legge n. 38/1986 abbia sancito la nullità delle clausole di accordi o contratti collettivi vigenti in contrasto con la norma stessa. Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. forthe Mercuro-Миско- Così deciso in Roma il 27 settembre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Mae Rep the IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.GEN 2001 E L A L E L G D G 1 E - - 8 1 . 7 3 N 5 3 3 IL ABORATORE E MADL A S S , A S E I A T T I N D P I O E N L ' S D A G R I 0 E O T L R , O I 1 D T . A A S S T O E R G E I S R DI CANCELLERIA R R I , D O L L A B T I O P D A I M S O E D T S E N E U