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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 51858/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 51858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2023 e vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Fulvio de Crescienzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 27 presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Lina Caputo, che lo rappresenta e difende in virtù procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO R.G. n. 51858/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Metronio n. 1, presso lo studio dell'avv. Enrico CP_2
Amicizia, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (P.Iva Controparte_3 Controparte_4
nonchè della (P. I.V.A. e C.F. ), elettivamente P.IVA_1 Controparte_5 P.IVA_2 domiciliato in Roma, Via Lucio Papirio, n. 83 presso lo studio dell'avv. Antonio Avitabile, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Controparte_6
CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 Controparte_1
e nonché la la e la Controparte_3 CP_2 Controparte_5 Controparte_4 [...]
, esponendo che: Controparte_7
- la sentenza n. 2649/2010 aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato a da Parte_1 [...]
condannandolo al pagamento di differenze retributive, TFR, risarcimento danni e spese CP_1 di lite, trovando conferma in appello (sentenza n. 5328/2013) e in Cassazione (sentenza n. 19696/16);
- non aveva corrisposto le somme portate da tali pronunce, non ottemperando ai relativi CP_1 atti di precetto;
- pertanto, aveva intentato in data 16-23.03.2011 la procedura esecutiva RGE 13799/2011 e Parte_1 in data 21.04.2015 la procedura esecutiva RGE 15474/2015, aventi ad oggetto la quota posseduta dal debitore nella che a novembre 2012 era stata stimata in € 154.770,00; Controparte_5
- tra e intercorrevano legami familiari, essendo Controparte_1 CP_2 Controparte_3 marito, moglie e figlio, e rapporti di lavoro, in quanto i medesimi erano implicati nella gestione di diverse società: a) la il cui capitale era detenuto per il 48% da e per Controparte_5 CP_2 il 52% da (Amministratore Unico); b) la il cui capitale era Controparte_1 CP_4 CP_4 detenuto per il 50% da (Presidente) e per il 50% da Controparte_1 Controparte_3
(Amministratore Delegato), con Vicepresidente;
c) la CP_2 Controparte_5 costituita ad hoc in data 14.07.2015, il cui capitale era detenuto per il 30% da e per il 70% CP_2 da (Amministratore Unico e legale rappresentante); Controparte_3 R.G. n. 51858/2018
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- al fine di sottrarsi al pagamento del debito accertato con le sentenze n. Controparte_1
2649/2010, n. 5328/2013 e n. 19696/16, in pendenza delle procedure esecutive RGE 13799/2011 e
RGE 15474/2015, agendo in concorso dei propri familiari, aveva: a) in data 4.08.2015, ceduto alla l'azienda condotta in affitto dalla a fronte di Controparte_5 Controparte_5 un corrispettivo di soli € 20.000,00; b) in data 20.07.2017, trasferito alla Controparte_7
, la partecipazione detenuta nella pari al 50% del capitale
[...] Controparte_4 sociale, mediante un atto simulato, gratuito e compiuto in violazione dell'art. 9 comma 6 dello Statuto;
- all'esito di tali operazioni, isultava titolare solo di una pensione INPS di € 1225,20 mensili, CP_1 di un deposito su c/c per € 21.673,67 e di titoli per un controvalore di € 59.073,37;
- nell'aprile 2018, su istanza del la pensione ed il c/c del debitore erano stati pignorati;
Parte_1
- con il presente atto l'attore eccepiva:
1) l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale ex art. 2901 c.c., atteso che sussistevano:
a) l'eventus damni e il consilium fraudis di che sapeva di pregiudicare le ragioni del Controparte_1 creditore, di cui intendeva compromettere le azioni esecutive, schermando il proprio patrimonio;
b) la partecipatio fraudis dei terzi e riguardo alla cessione di azienda a Controparte_3 CP_2 favore della e la circa il trasferimento della Controparte_5 Controparte_6 quota detenuta nella poiché essi avevano coadiuvato il debitore nella schermatura Controparte_4 del suo patrimonio, sebbene consapevoli del pregiudizio arrecato al Parte_1
2) in subordine, la nullita' ex art. 1414 c.c. degli atti dispositivi, in quanto simulati;
3) in ulteriore subordine, la nullita' ex art. 1344 c.c. degli atti, poiché compiuti in frode alla legge o per motivo illecito determinante comune ai contraenti, data la violazione degli artt. 2740 c.c. e 388 c.p.;
4) il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, pari a € 30.000,00, posto che il piano distrattivo realizzato dalle controparti aveva leso il diritto dell'attore ad una effettiva tutela giurisdizionale, il diritto a percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, la sua dignità, nonché il suo diritto di disporre dei propri risparmi;
1) la necessità di nominare due curatori speciali che rappresentassero la Controparte_5
e la data la sussistenza di un conflitto di interessi fra rappresentante e
[...] Controparte_4 rappresentato.
Premesso ciò, concludeva, chiedendo: Parte_1
“In via preliminare, ove la e la , convenute si costituiscano Controparte_5 CP_4 CP_4 in giudizio, in persona dei rispettivi amministratori, e Controparte_3 Controparte_1 CP_2 per i motivi di cui sub 5), nominare ex artt. 78 comma 2 cpc e segg., due curatori speciali che rappresentino, rispettivamente, ciascuna delle società convenute. Nel merito:
1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig. Parte_1 la revocatoria:
- dell'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. ed il sig. Controparte_1 [...]
per rogito del Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto CP_3 Per_1
l'azienda condotta in affitto dalla giusto contratto di affitto del 13 novembre 1995 (Notaio Controparte_5
repertorio 26.658/3.079); Persona_2 R.G. n. 51858/2018
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- dell'atto di cessione delle quote della , disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. Controparte_4 [...] in favore della società ora in liquidazione) con sede in World Trade CP_1 Controparte_6
Center 6982 Agno (Svizzera);
2) in subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. ed il sig. e/o l'atto di cessione delle quote della Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. in favore della società
[...] Controparte_1 Controparte_6
(ora in liquidazione) con sede in World Trade Center 6982 Agno, sono atti simulati e, quindi, nulli ex art.
[...]
1414 c.c.;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto
2015, tra il sig. ed il sig. e l'atto di cessione delle quote della Controparte_1 Controparte_3 [...]
, disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. in favore della società CP_4 Controparte_1 Controparte_6
(ora in liquidazione) con sede in World Trade Center 6982 Agno, sono atti in frode alla legge
[...]
e, quindi, nulli ex art. 1344 c.c.;
4) in ogni caso, per i motivi di cui al capitolo 4) del presente atto, accertata incidentalmente la sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p e/o comunque dell'illecito ex art 2043 cc, commesso dal sig. in Controparte_1 proprio e nella qualità di Presidente della , in concorso con i sigg.ri e Controparte_4 Controparte_3
in proprio e nelle rispettive qualità di Amministratore Unico della CP_2 Controparte_5
e Amministratore Delegato della e Vicepresidente della , condannare Controparte_4 Controparte_4
e la in persona del Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_5 legale rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., in solido fra loro Controparte_4
e/o ciascuno per quanto di ragione, ex artt. 1226 c.c. e/o 2043 c.c. e 2049 c.c e/o 2059 c.c., al pagamento, in favore del della somma di € 30.000,00 (o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di Parte_1 giustizia), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (sotto ogni profilo, ivi compreso quello morale ed esistenziale).
Con vittoria di spese, anche generali e compensi professionali oltre IVA a CPA come per legge”.
^^^
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo: Controparte_1
1. la cessazione della materia del contendere per soddisfazione del credito sotteso alla revocatoria, in quanto l'espropriazione presso terzi intrapresa il 18.04.2018 da avverso Parte_1 CP_1 presso e si era con ordinanza di assegnazione;
CP_8 Parte_2 Pt_3
2. la carenza dei presupposti per la revocatoria della cessione d'azienda in favore della
[...]
non rispondendo al vero che il convenuto, con il concorso dei familiari, aveva Controparte_5 compiuto l'atto verso un corrispettivo incongruo, per svuotare le quote detenute nella CP_5
che costituivano oggetto di esecuzione, atteso che: a) su tali quote non risultava iscritto alcun
[...] vincolo esecutivo;
b) se anche fosse sussistito, esso avrebbe riguardato le quote detenute nella mentre l'atto dispositivo concerneva l'azienda di proprietà del debitore;
c) la Controparte_5 cessione non era avvenuta a titolo gratuito, ma verso pagamento di un prezzo, che corrispondeva al valore dell'azienda al momento della cessione;
d) la cessione non era avvenuta per azzerare il valore delle quote, poiché l'azienda aveva continuato ad essere gestita proficuamente, in esecuzione del contratto di affitto;
e) la cessione non era avvenuta con l'intento di pregiudicare il credito del poiché anche dopo la vendita, il patrimonio del debitore era sufficiente a Parte_1 garantirne il soddisfacimento;
3. il difetto dei presupposti per la revocatoria della cessione delle quote detenute nella CP_4
[...]
4. l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità degli atti ex art. 1414
c.c., poiché gli effetti della: a) cessione di azienda in favore della erano Controparte_5 comprovati dal pagamento del prezzo e dal fatto che la cessionaria aveva acquisito l'azienda al R.G. n. 51858/2018
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patrimonio; b) cessione delle azioni della erano comprovati dall'obbligo di Controparte_4 mantenimento vitalizio assunto dal cessionario nei confronti del cedente e della madre;
1. l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità degli atti ex art. 1344
c.c., dato che il contratto stipulato in pregiudizio dei diritti di terzi non avrebbe violato alcuna norma imperativa, che il riferimento agli artt. 2740 c.c. e 388 c.p.era improprio e che il procedimento penale a carico di ex art.388 c.p. era stato archiviato;
Controparte_1
2. l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, poiché l'attore non aveva subito alcun pregiudizio, dato che il suo credito era stato soddisfatto e che il ritardo con cui egli lo aveva incassato dipendeva dalla sua inerzia nell'attivare il titolo esecutivo, ottenuto il 01.10.2010;
3. l'infondatezza dell'istanza di nomina di un curatore speciale, attesa l'insussistenza di un conflitto di interessi tra gli amministratori e le società;
4. la temerarietà della lite, poiché l'attore aveva intentato il giudizio al fine di danneggiare i convenuti.
Premesso ciò, chiedeva: Controparte_1
“in via preliminare, rigettare l' avversa istanza di nomina di curatore speciale, che rappresenti le compagini convenute;
nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti del Sig. Controparte_1 perché strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto contestualmente condannandolo, altresì, al pagamento a favore del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.30.000,00 pari a quella indicata per l'inesistente danno non patrimoniale subito ovvero ad altra che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell' art. 1226 c.p.c.In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari anche della presente procedura con accessori tutti di legge. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
^^^^^^
Si costituiva altresì in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo: CP_2
- la cessazione della materia del contendere, giacché, il credito di € 139.087,41 del era stato Parte_1 in parte soddisfatto e per la parte residua lo sarebbe stato nel tempo, per effetto della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa avanti al Tribunale di Tivoli (RGE n. 844/ 2018);
- la legittimità dell'atto di cessione del 4.8.2015, con cui aveva venduto l'azienda già CP_1 condotta in affitto dalla alla , poiché: era stata Controparte_5 Controparte_5 determinata dall'intenzione del cedente di ritirarsi a vita privata, in assenza di intenti frodatori;
non costituiva atto a titolo gratuito, giacché avvenuta avverso pagamento di un prezzo adeguato;
a nulla rilevava che il valore delle quote del fosse stato stimato in € 154.000,00 nella procedura CP_1 esecutiva;
a nulla rilevava che le quote della cessionaria fossero di proprietà del figlio e della moglie
(ora separata) del venditore, giacché la parentela non provava la partecipatio fraudis dei terzi;
- l'inesistenza dell'atto di trasferimento con cui avrebbe venduto le quote detenute Controparte_1 nella alla atteso che: egli aveva ceduto le quote Controparte_4 Controparte_6 non a detta società, bensì al figlio;
la cessione era stata determinata dall'intenzione del CP_3 di assicurarsi assistenza durante la vecchiaia, in assenza di intenti frodatori;
l'operazione CP_1 non costituiva atto a titolo gratuito, poiché era avvenuta verso il corrispettivo del mantenimento del padre e della madre da parte del figlio, in ottemperanza a quanto previsto in sede di separazione dei coniugi;
tale atto era stato compiuto nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto;
- la carenza dei presupposti dell'azione revocatoria, stante il difetto: a) del consilium fraudis di
[...]
che aveva agito non al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito di CP_1 Parte_1 R.G. n. 51858/2018
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CP_ ma di ritirarsi a vita privata;
b) della scientia damni e della partecipatio fraudis della Sig.ra poiché ella era separata dal sicché non poteva coadiuvarne l'eventuale disegno frodatorio;
CP_1
- l'infondatezza della domanda di declaratoria della nullità degli atti ex artt. 1414 c.c., per simulazione, atteso che essi erano reali ed avevano spiegato i loro effetti;
- l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda volta a dichiarare la nullita' ex art. 1344 c.c. degli atti per violazione delle norme imperative, posto che: la domanda non poteva essere formulata unitamente alle domande ex art. 2901 e 1414 c.c.; quand'anche gli atti dispositivi avessero avuto intenti frodatori, essi avrebbero costituito esempi di contratto in frode ai terzi, che comunque non violava norme imperative e non era contrario al buon costume o all'ordine pubblico, per cui non era né illecito ex art. 1343 c.c., né nullo ex art. 1344 c.c.;
- l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno, in assenza di supporto probatorio;
- l'infondatezza della domanda di nomina di un curatore speciale delle società, poiché non sussisteva alcun conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato;
- la temerarietà della lite, perché basata su un aspetto non vero (cessione quote della CP_4 ad una società svizzera) e proposta solo per arrecare nocumento ai convenuti.
Premesso ciò, chiedeva: CP_2
“in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di nomina di curatore speciale, che rappresenti la CP_4
e la nel merito, rigettare ogni domanda proposta da controparte avverso
[...] Controparte_5
in quanto infondata, sia in fatto che in diritto. Con condanna dell'attore al risarcimento dei danni CP_2 per lite temeraria ex Art. 96 cpc, nella somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'Art. 1226 cpc. Il tutto, per i motivi esposti in narrativa, qui da intendersi riportati e trascritti. Con riserva di ulteriormente dedurre e richiedere mezzi istruttori e depositare documenti, nella sede prevista dall' Art. 183, 6° comma, cpc.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
^^^^^^
Si costituiva, inoltre, in proprio e quale legale rappresentante della e Controparte_3 Controparte_4 della deducendo: Controparte_5
- la soddisfazione del credito del in forza del provvedimento reso dal Tribunale di Tivoli nella Parte_1 procedura espropriativa presso terzi R.G. 844/2018, promossa dall'attore avverso Controparte_1
- l'inesistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. circa la cessione dell'azienda di proprieta' di
[...]
non corrispondendo al vero che quest'ultimo, in concorso con i propri familiari, avesse CP_1 trasferito l'azienda per svuotare la partecipazione detenuta nella che era sottoposta Controparte_5
a procedura esecutiva, in quanto: non sussisteva alcuna procedura esecutiva avente ad oggetto la partecipazione posseduta dal convenuto nella la cessione era avvenuta a titolo Controparte_5 oneroso, dietro pagamento di un prezzo, corrispondente al valore dell'azienda; ai fini della congruità del prezzo, era irrilevante il valore attribuito alla quota sociale dal c.t.u., nominato nella procedura esecutiva estinta;
non sussisteva il consilium fraudis del debitore, poiché l'operazione era stata realizzata per comporre la crisi coniugale e non per danneggiare posto che al tempo della Parte_1 R.G. n. 51858/2018
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cessione il patrimonio del debitore era sufficiente a consentirne la soddisfazione;
non sussisteva la partecipatio fraudis di e Controparte_3 CP_2
- l'inesistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. in relazione alla cessione delle quote detenute dal nella in favore della non Controparte_1 Controparte_4 Controparte_6 corrispondendo al vero che il convenuto, in concorso con i familiari, avesse compiuto tale atto in violazione dell'art. 9 dello Statuto e a titolo gratuito, al fine di svuotare le partecipazioni, atteso che la cessione era avvenuta: non in favore della bensì del figlio;
a Controparte_6 CP_3 titolo oneroso, a fronte del mantenimento vitalizio di e di a parte del Controparte_1 CP_2 figlio, in esecuzione dell'accordo sottoscritto al momento della separazione;
non in presenza di intenti fraudolenti, ma al fine di assidurare una vecchiaia tranquilla al cedente;
in ossequio all'art. 9, comma
6, dello Statuto della Controparte_4
- l'inesistenza della nullita' degli atti ex artt. 1414 c.c., non corrispondendo al vero che essi fossero simulati, giacché l'azienda di proprietà di era stata ceduta dietro pagamento di un Controparte_1 prezzo, corrispondente al valore dell'azienda, e le azioni detenute da nella Controparte_1 [...] erano state cedute a fronte del mantenimento del cedente da parte del cessionario;
CP_4
- l'inesistenza della nullita' degli atti ex art. 1344 c.c. per elusione di norme imperative, giacché, se anche gli atti avessero avuto intenti frodatori, essi avrebbero costituito esempi di contratto in frode ai terzi, che non violava norme imperative e non era contrario al buon costume o all'ordine pubblico;
- l'inesistenza del diritto al risarcimento, poiché il credito vantato dal era stato soddisfatto e Parte_1 comunque la tardività del soddisfacimento era conseguenza della sua inerzia, avendo ottenuto un titolo esecutivo nell'ottobre 2010, ma avendo avviato il pignoramento presso terzi solo nel 2018;
- la pretestuosità dell'istanza di nomina di un curatore speciale, poiché non sussisteva alcun conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato;
Premesso ciò chiedeva: Controparte_3
"in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di nomina di curatore speciale, che rappresenti la
[...]
e la nel merito, rigettare ogni domanda proposta da nei Controparte_5 Controparte_4 Parte_1 confronti del Dr. della e della perché Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto contestualmente condannandolo, altresì, al pagamento a favore di ciascun convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.10.000,00 stante il dichiarato valore del procedimento od altra da determinarsi secondo giustizia ovvero equità. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari anche della presente procedura con accessori tutti di legge. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
^^^^^^
All'udienza di prima comparizione del 26.11.2019, ichiarava di rinunciare alla domanda proposta Parte_1 nei confronti della , cui non era stato possibile notificare l'atto di citazione per Controparte_6 intervenuta estinzione, e modificava le proprie domande nei confronti degli altri convenuti, chiedendo la revoca e/o la dichiarazione di nullità dell'atto di separazione del 23.5.2016 e dei conseguenti trasferimenti eseguiti dal debitore in favore del figlio e della moglie, oltre alla revoca degli atti già indicati in citazione. Di contro, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande formulate in citazione e nella medesima udienza, anche sotto il profilo della novità di queste ultime. R.G. n. 51858/2018
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Con la memoria I termine, riportandosi a quanto chiesto in citazione e all'udienza di prima Parte_1 comparizione, deduceva altresì:
- che in esecuzione dell'accordo del 18.11.2016, omologato in sede di separazione, Controparte_1 aveva trasferito: alla moglie, il 50% della casa coniugale e un terreno agricolo sito in Zagarolo, con annesso fabbricato rurale;
al figlio, le quote detenute nella nonché il 50% di un Controparte_4 immobile commerciale, a fronte del mantenimento vitalizio proprio e della moglie;
- che il 26.11.2018 la era stata cancellata dal registro di Commercio;
Controparte_6
- il mancato integrale soddisfacimento del credito all'esito delle procedure esecutive promosse dinanzi al Tribunale di Tivoli (RGE 884/2018: pignoramento presso la UBI Banca;
RGE 1693/2018: pignoramento presso la Banca Popolare di Spoleto), poiché era ancora creditore di oltre € Parte_1
100.000,00 e del diritto al risarcimento dei danni;
- l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'accordo di separazione tra e e degli Controparte_1 CP_2 atti esecutivi dello stesso, attesa: la sussistenza del credito, accertato giudizialmente con sentenze passate in giudicato;
il danno subito dall'attore quale lesione della garanzia patrimoniale;
la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni di ttraverso i trasferimenti, successivi Parte_1 all'accertamento del credito, nonché alla notifica di sentenze e atti di precetto;
il legame familiare e lavorativo tra il debitore ed i beneficiari dei trasferimenti;
la consapevolezza da parte dei terzi dell'esposizione debitoria del atteso che le sentenze e gli atti di precetto erano stati CP_1 notificati presso la residenza familiare, e del pregiudizio recato al Parte_1
- l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione del 4.08.2015, poiché: sussistevano l'eventus damni e la scientia damni del debitore, il quale sapeva che avrebbe pregiudicato le ragioni del avendo Parte_1 stipulato l'atto dopo l'accertamento giudiziale del credito;
la sussistenza della partecipatio fraudis del terzo, poiché la aveva quali amministratori e soci e Controparte_5 Controparte_3
i quali, attesi i legami con conoscevano l'esposizione debitoria del CP_2 Controparte_1 medesimo e il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore;
l'estinzione delle procedure esecutive promosse dall'attore era irrilevante, poiché non faceva venir meno la natura fraudolenta della cessione ed era intervenuta il 21.03.2016 ed il 30.01.2018, dopo la conclusione dell'atto;
- in subordine, la nullità ex art. 1414 degli atti dispositivi, attesa la natura simulata sia della vendita dell'azienda, sia dell'accordo di separazione e dei relativi atti esecutivi;
- in ulteriore subordine, la nullità degli atti dispositivi ex art. 1344 c.c., poiché la vendita dell'azienda e gli atti esecutivi della separazione erano stati compiuti per violare la legge (art. 2740 c.c. e 388 c.p.);
- il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Tanto premesso, ribadiva di rinunciare alle domande formulate nei confronti della Parte_1 [...]
e riformulava le proprie conclusioni, chiedendo: Controparte_6
- In via preliminare, nominare ex artt. 78 comma 2 cpc e segg., due curatori speciali che rappresentino, rispettivamente, la e la , costituitesi nel presente giudizio, Controparte_5 Controparte_4 in persona dei rispettivi amministratori, e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
- Nel merito: R.G. n. 51858/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig. Parte_1 la revocatoria:
a) dell'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. d il sig. Controparte_1 [...]
per rogito del Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto CP_3 Per_1
l'azienda condotta in affitto dalla giusto contratto di affitto del 13 novembre 1995 (Notaio Controparte_5
repertorio 26.658/3.079); Persona_2
b) dell'accordo di separazione tra i sigg.ri e del 23.05.2016, omologato il Controparte_1 CP_2
18.11.2016, e/o dei seguenti atti esecutivi dello stesso:
- trasferimento, da parte di in favore della sig.ra avente ad oggetto la “quota Controparte_1 CP_2 parte, pari al 50% della casa coniugale ovvero dell'immobile sito in Roma, Via Tommaso Fortifiocca 114, int. 3, piano II^ censito al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 908 particella 696 sub 2 con le relative pertinenze e parti comuni” ed il “terreno agricolo sito in Zagarolo, censito al catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Roma al foglio 25 particella 184 con annesso fabbricato rurale avente part. 181”;
- trasferimento, da parte di in favore del figlio “a fronte del Controparte_1 Controparte_3 mantenimento vitalizio proprio e della moglie Sig.ra delle quote di sua titolarità della CP_2 CP_4
(del valore di 2 milioni di Euro) nonché della “quota parte, pari al 50%, dell'immobile ad uso commerciale
[...] sito in Grottaferrata, Località Squarciarelli, Via Vittorio Veneto, nn. 2 e 3 censito al Catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Roma al foglio 13 particella 1032 sub 501 con le relative pertinenze e parti comuni”; 2) in subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. d il sig. l'accordo di separazione tra i sigg.ri Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
e del 23.05.2016, omologato il 18.11.2016 e/o gli atti esecutivi dello stesso, nessuno escluso, sono CP_2 atti simulati e, quindi, nulli ex art. 1414 c.c.; 3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto
2015, tra il sig. ed il sig. e l'accordo di separazione tra i sigg.ri Controparte_1 Controparte_3 [...]
e del 23.05.2016, omologato il 18.11.2016, e/o gli atti esecutivi dello stesso, nessuno CP_1 CP_2 escluso, sono atti in frode alla legge e, quindi, nulli ex art. 1344 c.c.;
4) in ogni caso, per i motivi di cui al capitolo 4) dell'atto di citazione ed al capitolo 4) della presente memoria, accertata incidentalmente la sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p e/o comunque dell'illecito ex art 2043 cc, commesso dal sig. in proprio e nella qualità di Presidente della , in Controparte_1 Controparte_4 concorso con i sigg.ri e in proprio e nelle rispettive qualità di Amministratore Controparte_3 CP_2
Unico della e Amministratore Delegato della e Controparte_5 Controparte_4
Vicepresidente della , condannare e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 CP_2 la in persona del legale rappresentante p.t., e la in Controparte_5 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t.,, in solido fra loro e/o ciascuno per quanto di ragione, ex artt. 1226 c.c. e/o 2043 c.c. e 2049 c.c e/o 2059 c.c., al pagamento, in favore del della somma di € 30.000,00 Parte_1
(o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (sotto ogni profilo, ivi compreso quello morale ed esistenziale). Con vittoria di spese, anche generali e compensi professionali oltre IVA a CPA come per legge.
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Nelle memorie I termine i convenuti prendevano posizione in merito alla modifica delle domande formulate dal all'udienza del 26.11.2019, deducendo: l'improponibilità e/o l'inammissibilità della nuova Parte_1 domanda, poiché l'attore non poteva rimettere al giudice la scelta tra l'istanza di revoca o la dichiarazione di nullità dell'atto di separazione;
l'inammissibilità della domanda di revoca della separazione, poiché esso era un atto personalissimo e non poteva essere revocato su istanza di un terzo;
la nullità delle domande attoree, poiché generiche e prive dei requisiti di cui agli artt. 163, comma 3, e 164, comma 4, n. 3 c.p.c.; l'infondatezza delle nuove domande, poiché la separazione era legittima e i conseguenti atti di trasferimento erano validi, giacché compiuti a titolo oneroso, in mancanza eventus damni e partecipatio fraudis. R.G. n. 51858/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Pertanto, i convenuti così precisavano le propire conclusioni:
“in via preliminare, di dichiarare le stesse nulle ai sensi dell'art. 164, IV co, cpc (per omissione e/o CP_2 incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) e/o del III co. dell'art. 163 cpc (mancanza dell'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4); nel merito, di rigettare le stesse, perché in improponibili e/o inammissibili e, comunque, infondate. Ribadendo, per il resto, le conclusioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta”
"in via preliminare, rigettare l' avversa istanza di nomina di curatore speciale, che Controparte_1 rappresenti le compagini convenute;
ancora in via preliminare, in relazione alle domande nuove formulate dal all' udienza del 26.11.2016, dichiararne la nullità perché generiche e prive degli indispensabili Parte_1 requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 163, terzo comma e 164, quarto comma n.3 del Codice di Rito;
nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti del Sig. con l'atto Controparte_1 introduttivo, perché strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto;
rigettare, altresì, le domande nuove formulate dal all' udienza del 26.11.2016 perché in improponibili e/o inammissibili e, Parte_1 comunque, infondate. In ogni caso, contestualmente condannandolo al pagamento a favore del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.30.000,00 pari a quella indicata per l'inesistente danno non patrimoniale subito ovvero ad altra che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.p.c. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
"in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di nomina di curatore speciale, che Controparte_3 rappresenti la e la nonché relativamente alle domande nuove Controparte_5 Controparte_4 formulate dal ll' udienza del 26.11.2016, dichiararne la nullità quanto generiche e prive dei necessari Parte_1 requisiti stabiliti rispettivamente dagli artt. 163, terzo comma c.p.c. e 164, quarto comma n.3 c.p.c.; nel merito, rigettare ogni domanda proposta da nei confronti del Dr. della Parte_1 Controparte_3 [...]
e della perché strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto;
Controparte_5 Controparte_4 rigettare, altresì, le domande nuove formulate dal all'udienza del 26.11.2016 perché in improponibili Parte_1
e/o inammissibili e, comunque, infondate. Con contestuale richiesta di sua condanna, altresì, al pagamento a favore di ciascun convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.10.000,00 stante il dichiarato valore del procedimento od altra da determinarsi secondo giustizia ovvero equità. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari anche della presente procedura con accessori tutti di legge. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
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Con ordinanza riservata del 7.05.2021, il Giudice respingeva le richieste istruttorie delle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.7.2022, poi ulteriormente rinviata all'udienza del 10.07.2023, ove le parti rinviavano alle conclusioni rassegnate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
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OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare l'estinzione per rinuncia della domanda proposta dall'attore nei confronti della . L'attore ha rinunciato alla domanda con cui aveva richiesto “Nel Controparte_6 Pa merito: 1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig.
la revocatoria: (…) dell'atto di cessione delle quote della , disposta, il 20 agosto Parte_1 Controparte_4
2017, dal sig. in favore della società ora in liquidazione) Controparte_1 Controparte_6 con sede in World Trade Center 6982 Agno (Svizzera)”. R.G. n. 51858/2018
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Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità domanda di revoca e/o nullità dell'atto di separazione del 23.5.2016 e degli atti di trasferimento conseguenti, formulata tardivamente da parte attrice soltanto all'udienza di prima comparizione, nonché nella memoria I termine in cui precisava le domande, chiedendo: “- Nel merito: 1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig. la revocatoria: (…) b) dell'accordo di separazione tra i sigg.ri Parte_1
e del 23.05.2016, omologato il 18.11.2016, e/o dei seguenti atti esecutivi Controparte_1 CP_2 dello stesso: - trasferimento, da parte di in favore della sig.ra avente ad Controparte_1 CP_2 oggetto la “quota parte, pari al 50% della casa coniugale ovvero dell'immobile sito in Roma, Via Tommaso
Fortifiocca 114, int. 3, piano II^ censito al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 908 particella 696 sub 2 con le relative pertinenze e parti comuni” ed il “terreno agricolo sito in Zagarolo, censito al catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 25 particella 184 con annesso fabbricato rurale avente part. 181”; - trasferimento, da parte di in favore del figlio Controparte_1 Controparte_3
“a fronte del mantenimento vitalizio proprio e della moglie Sig.ra delle quote di sua titolarità CP_2 della (del valore di 2 milioni di Euro) nonché della “quota parte, pari al 50%, dell'immobile Controparte_4 ad uso commerciale sito in Grottaferrata, Località Squarciarelli, Via Vittorio Veneto, nn. 2 e 3 censito al
Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 13 particella 1032 sub 501 con le relative pertinenze
e parti comuni (…)”.
Orbene, le domande formulate ex novo dal sono inammissibili, in quanto integranti un'ipotesi di Parte_1 mutatio libelli. Come è noto, infatti, “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Corte di Cassazione Sez. III, sentenza del 2015, n. 8394). In senso analogo,
l'orientamento in base al quale: “Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della
"causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (…)” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 32146 del 12/12/2018).
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– Quadro normativo in tema di azione revocatoria.
Pertanto, occorre esaminare la domanda originariamente proposta, con la quale ha chiesto: “Nel Parte_1 merito: 1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig.
[...]
la revocatoria: a) dell'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. Parte_1 [...] ed il sig. per rogito del Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. CP_1 Controparte_3 Per_1
6184, avente ad oggetto l'azienda condotta in affitto dalla giusto contratto di affitto Controparte_5 del 13 novembre 1995 (Notaio repertorio 26.658/3.079)”. Persona_2
Ebbene, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi R.G. n. 51858/2018
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confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss.
C.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
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– Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria:
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione de qua, l'art. 2901 C.C. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo (cd. eventus damni) e di uno soggettivo.
Quanto al primo, devesi evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito.
Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza R.G. n. 51858/2018
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da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.
7262/2000).
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie.
Tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza ha distinto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza - da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Inoltre, devesi evidenziare che un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr. Cassazione
Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006, in base alla quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che
l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. da ultimo Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, conf. a Cass. Sez. un., 9440/2004).
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– Risultanze probatorie:
In definitiva, il presente giudizio ha ad oggetto la revocatoria ordinaria dell'atto di cessione di azienda, intercorso tra e la in persona dell'amministratore Controparte_1 Controparte_5 unico e legale rappresentante in data 4 agosto 2015, a rogito Notaio Controparte_3 Per_1 repertorio n. 10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto l'azienda condotta in affitto dalla CP_5
giusto contratto di affitto del 13 novembre 1995 (Notaio repertorio 26.658/3.079).
[...] Persona_2
Orbene, nel caso in esame appaiono sussistenti tutti i presupposti suindicati ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, alla luce delle seguenti considerazioni:
A) appare sussistente la ragione di credito vantata da parte attrice, trattandosi di somme portate da molteplici provvedimenti giurisdizionali.
Invero, con sentenza n. 2649/2010, resa in data 1.10.2010, il Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro aveva statuito:
“accoglie il ricorso, accerta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 4.5.1982 al 31.8.2006
e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 102.867,04 per differenze retributive e trattamento di fine rapporto, somma comprensiva di interessi e rivalutazione al 31.8.2006, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sui singoli crediti, detratti € 20.138,76 oltre interessi e rivalutazione dall'8.4.2004; dichiara inefficace il licenziamento intimato il 20.9.2006 e per l'effetto condanna il resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, liquidato in € 1.057,13 mensili per quattordici mensilità da settembre 2006 R.G. n. 51858/2018
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al momento della pronuncia della presente sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 6.000 per onorari e diritti oltre spese generali, iva e c.p.a.”
Successivamente, con sentenza n. 5328/2013, resa il 30.05.2013, la Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro aveva così disposto: “in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza, confermata nel resto, condanna l'appellante al pagamento del complessivo importo di € 22.395,94 con la rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
6.000,00 oltre accessori di legge, e al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto”.
Infine, con sentenza n. 19696/2016, resa in data 8.06.2016 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 5328/2013, così statuendo: “condanna il ricorrente al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro
3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge”.
A tali pronunce erano seguite numerose intimazioni di pagamento: l'atto di precetto notificato il 21.12.2010, con cui era stato intimato ad il pagamento di € 169.984,69; l'atto di precetto notificato Controparte_1 unitamente alla sentenza n. 5328/2013, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 7.739,68; l'atto di precetto notificato in data 12.01.2015, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 127.471,79; l'atto di precetto notificato in data 12.02.2015, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 127.471,79; il tutto oltre interessi, rivalutazione e spese occorrende, sino all'effettivo soddisfo.
Avevano fatto seguito: a) la procedura esecutiva n. R.G.E n. 13799/2011, con cui era stata sottoposta a pignoramento la quota di partecipazione detenuta dal debitore nella società Controparte_1
“nella misura del valore pari alle somme da egli dovute al creditore signor Controparte_5 Parte_1
e più precisamente sino alla concorrenza dell'importo del credito di cui in precetto di euro 169.984,69, oltre interessi legali, aumentato della metà ex art. 546 (c. 1°) cpc, e quindi fino alla concorrenza di euro 254.977,03”;
b) la procedura esecutiva R.G.E. n. 15474/2015 con cui era stata era stata sottoposta a pignoramento la quota di partecipazione detenuta dal debitore nella società “nella misura Controparte_1 Controparte_5 del valore pari alle somme da egli dovute al creditore signor e più precisamente sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo del credito di cui in precetto di euro 127.471,79, oltre interessi legali, aumentato della metà ex art. 546 (c. 1°) cpc, e quindi fino alla concorrenza di euro 191.207,68”
Infine, il Tribunale Di Tivoli con provvedimento reso in data 14.01.2019 a Controparte_9 definizione della procedura R.G.E. 844/2018, ritenuto che il credito fatto valere da nei confronti Parte_1 di ammontasse ad € 139.087,41 come da atto di precetto e che le spese dovessero Controparte_1 liquidarsi in € 4.297,11 per onorari, comprensivi di IVA e CPA, aveva assegnato: “in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente la somma di € 55.971,21 come dichiarata dal terzo Controparte_10
a totale soddisfo delle spese e a parziale sodisfo del credito, e per l'importo residuo di € 87.413,31 (€ 143.384,52 meno € 55.971,21) a far data dal mese di giugno 2018 il quinto dell'emolumento pensionistico a detrarre la CP_ soglia di sopravvivenza ex art. 13 comma 1 Lett. l) DL 83/2015 pari a € 679,50 corrisposto da a
, da adeguarsi alle eventuali future variazioni fino al saldo del credito e delle spese di Controparte_1 registrazione della presente ordinanza, oltre rivalutazione e interessi dal dì 01.11.2017 sulla sorte di cui al precetto ed interessi sull'importo residuo del precetto a far data dalla notifica sino al soddisfo;
Ordina al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate all'assegnatario entro il Controparte_10 termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza, dichiarandolo con il pagamento liberato nei CP_ confronti del debitore esecutato. Dichiara il terzo pignorato libero da ogni obbligo per quanto riguarda la R.G. n. 51858/2018
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somma come assegnata contro il rilascio di relativa quietanza. Ordina lo svincolo della somma di € 10.836,83 in favore della cointestataria (opponente) Sig.ra relativa al rapporto di conto corrente bancario CP_2
n. 10294 acceso presso l'Agenzia di Roma, Largo dei Colli Albani, 28 della Controparte_10
Dichiara estinta la procedura esecutiva e autorizza la restituzione dei titoli”.
Priva di pregio appare l'eccezione sollevata dai convenuti, i quali hanno prospettato la cessazione della materia del contendere per l'integrale soddisfazione del credito sotteso alla revocatoria, asserendo che l'espropriazione presso terzi intrapresa da si era conclusa con ordinanza di assegnazione. Parte_1
Invero, giova ribadire che ai sensi dell'art. 2928 c.c. “Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato”.
Sul tema, si è altresì espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario”. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30862 del 29 novembre 2018). In senso analogo, si veda l'orientamento in base al quale: “In tema di espropriazione presso terzi. l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro
l'assegnazione del credito in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato
e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7508 del 31 marzo 2011). Infatti, la “Cass. n. 13021 del 1992 (…) riconduce l'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli articoli 552 e 553 c.p.c., ad una “datio in solutum” condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente)” (Cass. Civ., sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7078).
Dunque, posto che l'assegnazione dei beni del debitore è avvenuta salvo esazione, il credito facente capo a non può dirsi estinto, né integralmente soddisfatto, come sostenuto dalle parti convenute. Per Parte_1
l'effetto, non è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, ma, piuttosto, ricorre in capo al una valida ragione di credito, sicché deve considerarsi sussistente il primo presupposto dell'azione Parte_1 revocatoria.
Altresì irrilevanti appaiono le allegazioni dei convenuti sulla sorte delle procedure esecutive R.G.E. n
13799/2011 e n. 15474/2015. Sul punto, essi hanno dedotto che: dopo aver ottenuto la sentenza n.
2649/2010, aveva promosso avverso il debitore la procedura espropriativa R.G. 13799/2011, avente Parte_1 ad oggetto le quote di sua proprietà della tuttavia, con sentenza n. 1270/2014 del Controparte_5
24.10.2014 il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato nullo l'atto di precetto notificato dal il 24.12.2010, Parte_1 in virtù del quale era stata intrapresa la procedura R.G. n. 13799/2011; pertanto, il G.E. ne aveva disposto la sospensione, al fine di verificare il passaggio in giudicato della sentenza;
poiché non aveva proposto Parte_1 gravame avverso tale pronuncia, essa era passata in giudicato e il G.E. aveva dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo per nullità dell'atto di precetto;
in seguito, aveva notificato un nuovo atto Parte_1 di precetto e intentato la procedura espropriativa n.R.G.E.15474/2015, avente ad oggetto le medesime quote;
R.G. n. 51858/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
aveva richiesto al Tribunale di Roma la riunione dei procedimenti nn. R.G.E. 13799/2011 e Parte_1
R.G.E.15474/2015; tuttavia, il G.E. aveva rigettato l'istanza, sicché aveva lasciato estinguere la Parte_1 procedura R.G.15474/2015, omettendo di far trascrivere il pignoramento delle quote e di depositare l'istanza di vendita.
Orbene, occorre rilevare che l'estinzione dei suddetti procedimenti non incide sulla sussistenza del credito.
B) quanto all'eventus damni, è sufficiente evidenziare che con l'atto revocando Controparte_1 ha ceduto alla l'azienda condotta in affitto dalla Controparte_5
a fronte del corrispettivo di vendita pari a € 20.000,00, bene che Controparte_5 certamente è più facilmente aggredibile da procedure esecutive rispetto al denaro, di sicuro più agevolmente occultabile. Non può, quindi, seriamente revocarsi in dubbio che tale atto comporti la dispersione dei beni del debitore cedente con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, appaiono irrilevanti nella presente sede le considerazioni sull'entità del patrimonio immobiliare di Invero, quand'anche fosse stato Controparte_1 dimostrato l'effettivo valore del patrimonio immobiliare, ciò non avrebbe fatto venir meno il pericolo di danno paventato. Infatti - come sopra evidenziato - il requisito dell'eventus damni è sussistente anche qualora si verifichi una variazione seppur meramente qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile o incerta la soddisfazione dei creditori. Ebbene, nel caso in esame é indubbio che l'atto di disposizione in questione abbia comportato una variazione qualitativa del patrimonio, che rende quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento del credito.
Peraltro, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. La circostanza per cui il ha già ottenuto un'ordinanza di assegnazione Parte_1 non gli impedisce di proporre in futuro un'ulteriore procedura esecutiva, atteso che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione di regola non preclude la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, non essendo immediatamente satisfattiva (Cass. del
09.04.2015, n. 7078; Cass., civ. sez. V, del 17 aprile 2019, n. 10668; Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, n. 6213).
Quindi, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, prive di pregio appaiono le contestazioni formulate dai convenuti, secondo cui intraprendere una nuova esecuzione costituirebbe abuso dei mezzi di espropriazione, allorché, chi la avvi, sia già beneficiario di una ordinanza di assegnazione e non ne deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario. Invero, il presente giudizio non implica una valutazione sulla legittimità di una futura procedura esecutiva, bensì sull'idoneità dell'atto contestato a pregiudicarne la fruttuosità.
C) quanto al requisito della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo, basti osservare che è pacifico che l'atto dispositivo in questione sia stato posto in essere successivamente al sorgere del credito. Invero, l'atto di disposizione è stato sottoscritto il 04.08.2015, successivamente alla sentenza n. 2649/2010 del Tribunale di Tivoli del 1.10.2010; la sentenza n. 5328/2013 della Corte d'Appello di Roma del 30.05.2013; alla notifica degli atti di precetto, intervenuta il 21.12.2010, il 4.12.2013, il 12.01.2015, il
12.02.2015; all'avvio delle procedure esecutive nn. 13799/2011 e 15474/2015. Del resto - come già evidenziato- ai fini della integrazione di tale requisito è sufficiente la agevole conoscibilità da parte del debitore della astratta idoneità dell'atto dispositivo a ledere la R.G. n. 51858/2018
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garanzia patrimoniale del creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza della sussistenza dei crediti e senza che sia richiesto alcuno specifico intento lesivo;
D) quanto al requisito della partecipatio fraudis, giova precisare che la verifica della sussistenza dello stesso, e cioè della consapevolezza del pregiudizio da parte della società acquirente (la convenuta , si rende necessaria in ragione della Controparte_5 qualificazione dell'atto di trasferimento quale atto compiuto a titolo oneroso.
Orbene, questa condizione appare certamente ricorrere. Invero, tale requisito psicologico può essere accertato dal giudice mediante il ricorso a presunzioni semplici e, quindi, anche attraverso l'accertamento di rapporti di parentela o di affinità che legano il debitore ed il terzo acquirente (in questi termini, Tribunale
Monza, 27 gennaio 2003; Tribunale Roma, 26 novembre 1999; Tribunale Napoli, 16 marzo 1991).
Nel caso di specie, è sufficiente rilevare i rapporti familiari e lavorativi intercorrenti tra il cedente
[...]
e i soci/amministratori della società cessionaria. Invero, il capitale della CP_1 Controparte_5 era detenuto da e da il quale era anche Amministratore
[...] CP_2 Controparte_3
Unico e legale rappresentante della stessa. Pertanto, poiché costoro erano rispettivamente moglie e figlio del cedente, non potevano non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata nei confronti del e dei procedimenti esecutivi a suo carico. Parte_1
Dai descritti elementi può ben dedursi la sussistenza dei profili psicologici necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
^^^^^^
- Risarcimento del danno
Quanto alla domanda risarcitoria articolata da parte attrice, occorre rilevare che, in tema di onere della prova nelle ipotesi di domanda risarcitoria, spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza dei danni lamentati e del relativo nesso causale. In altri termini, la parte avrebbe dovuto quanto meno allegare e dimostrare l'idoneità della condotta illecita contestata alle controparti a causare, secondo il criterio del “più probabile che non”, i danni lamentati, posto che, per giurisprudenza consolidata, l'onere della prova del nesso causale sia in senso materiale sia in senso giuridico grava sul danneggiato. In secondo luogo, il corretto assolvimento dell'onere della prova avrebbe richiesto una compiuta allegazione dei danni effettivamente subiti.
Alla luce di quanto sopra detto, nel caso di specie la domanda deve essere rigettata, non avendo la parte attrice né allegato in modo specifico, né conseguentemente provato i pregiudizi non patrimoniali lamentati, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio e assertivo posto a suo carico.
^^^^^^
- Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei confronti di dell'atto di cessione di Parte_1 azienda, intercorso tra e la in persona del legale Controparte_1 Controparte_5 rappresentante in data 4 agosto 2015, a rogito Notaio repertorio n. Controparte_3 Persona_3
10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto l'azienda condotta in affitto dalla giusto Controparte_5 R.G. n. 51858/2018
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contratto di affitto del 13 novembre 1995, autenticato nelle firme dal Notaio repertorio Persona_2
26.658/3.079.
Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di revocatoria dell'accordo di separazione e degli atti esecutivi e respingersi la domanda di risarcimento del danno.
La disamina delle predette questioni rende superfluo l'esame delle restanti domande attoree, perché formulate in subordine (domanda di declaratoria di nullità ex art. 1414 c.c.) o in ulteriore subordine
(domanda di declaratoria di nullità ex art. 1344 c.c.
Atteso l'esito della lite, appaiono sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti. Per la parte residua le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione della domanda di revocatoria dell'atto di cessione delle quote della
, disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. in favore della Controparte_4 Controparte_1 società ; Controparte_7
2) dichiara l' inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , dell'atto di Parte_1 cessione di azienda, intercorso tra e la Controparte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante stipulato in data 4 agosto
[...] Controparte_3
2015, a rogito Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. 6184; Per_1
3) rigetta le restanti domande proposte da;
Parte_1
4) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio e condanna i convenuti in solido al pagamento nei confronti di parte attrice della residua parte liquidata nella somma di € 6.800,00 per compensi, oltre spese per contributo unificato, spese generali , iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Dott. Giuseppe Di Salvo
R.G. n. 51858/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 51858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.2023 e vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Fulvio de Crescienzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 27 presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Lina Caputo, che lo rappresenta e difende in virtù procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO R.G. n. 51858/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Metronio n. 1, presso lo studio dell'avv. Enrico CP_2
Amicizia, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (P.Iva Controparte_3 Controparte_4
nonchè della (P. I.V.A. e C.F. ), elettivamente P.IVA_1 Controparte_5 P.IVA_2 domiciliato in Roma, Via Lucio Papirio, n. 83 presso lo studio dell'avv. Antonio Avitabile, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Controparte_6
CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 Controparte_1
e nonché la la e la Controparte_3 CP_2 Controparte_5 Controparte_4 [...]
, esponendo che: Controparte_7
- la sentenza n. 2649/2010 aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato a da Parte_1 [...]
condannandolo al pagamento di differenze retributive, TFR, risarcimento danni e spese CP_1 di lite, trovando conferma in appello (sentenza n. 5328/2013) e in Cassazione (sentenza n. 19696/16);
- non aveva corrisposto le somme portate da tali pronunce, non ottemperando ai relativi CP_1 atti di precetto;
- pertanto, aveva intentato in data 16-23.03.2011 la procedura esecutiva RGE 13799/2011 e Parte_1 in data 21.04.2015 la procedura esecutiva RGE 15474/2015, aventi ad oggetto la quota posseduta dal debitore nella che a novembre 2012 era stata stimata in € 154.770,00; Controparte_5
- tra e intercorrevano legami familiari, essendo Controparte_1 CP_2 Controparte_3 marito, moglie e figlio, e rapporti di lavoro, in quanto i medesimi erano implicati nella gestione di diverse società: a) la il cui capitale era detenuto per il 48% da e per Controparte_5 CP_2 il 52% da (Amministratore Unico); b) la il cui capitale era Controparte_1 CP_4 CP_4 detenuto per il 50% da (Presidente) e per il 50% da Controparte_1 Controparte_3
(Amministratore Delegato), con Vicepresidente;
c) la CP_2 Controparte_5 costituita ad hoc in data 14.07.2015, il cui capitale era detenuto per il 30% da e per il 70% CP_2 da (Amministratore Unico e legale rappresentante); Controparte_3 R.G. n. 51858/2018
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- al fine di sottrarsi al pagamento del debito accertato con le sentenze n. Controparte_1
2649/2010, n. 5328/2013 e n. 19696/16, in pendenza delle procedure esecutive RGE 13799/2011 e
RGE 15474/2015, agendo in concorso dei propri familiari, aveva: a) in data 4.08.2015, ceduto alla l'azienda condotta in affitto dalla a fronte di Controparte_5 Controparte_5 un corrispettivo di soli € 20.000,00; b) in data 20.07.2017, trasferito alla Controparte_7
, la partecipazione detenuta nella pari al 50% del capitale
[...] Controparte_4 sociale, mediante un atto simulato, gratuito e compiuto in violazione dell'art. 9 comma 6 dello Statuto;
- all'esito di tali operazioni, isultava titolare solo di una pensione INPS di € 1225,20 mensili, CP_1 di un deposito su c/c per € 21.673,67 e di titoli per un controvalore di € 59.073,37;
- nell'aprile 2018, su istanza del la pensione ed il c/c del debitore erano stati pignorati;
Parte_1
- con il presente atto l'attore eccepiva:
1) l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale ex art. 2901 c.c., atteso che sussistevano:
a) l'eventus damni e il consilium fraudis di che sapeva di pregiudicare le ragioni del Controparte_1 creditore, di cui intendeva compromettere le azioni esecutive, schermando il proprio patrimonio;
b) la partecipatio fraudis dei terzi e riguardo alla cessione di azienda a Controparte_3 CP_2 favore della e la circa il trasferimento della Controparte_5 Controparte_6 quota detenuta nella poiché essi avevano coadiuvato il debitore nella schermatura Controparte_4 del suo patrimonio, sebbene consapevoli del pregiudizio arrecato al Parte_1
2) in subordine, la nullita' ex art. 1414 c.c. degli atti dispositivi, in quanto simulati;
3) in ulteriore subordine, la nullita' ex art. 1344 c.c. degli atti, poiché compiuti in frode alla legge o per motivo illecito determinante comune ai contraenti, data la violazione degli artt. 2740 c.c. e 388 c.p.;
4) il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, pari a € 30.000,00, posto che il piano distrattivo realizzato dalle controparti aveva leso il diritto dell'attore ad una effettiva tutela giurisdizionale, il diritto a percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, la sua dignità, nonché il suo diritto di disporre dei propri risparmi;
1) la necessità di nominare due curatori speciali che rappresentassero la Controparte_5
e la data la sussistenza di un conflitto di interessi fra rappresentante e
[...] Controparte_4 rappresentato.
Premesso ciò, concludeva, chiedendo: Parte_1
“In via preliminare, ove la e la , convenute si costituiscano Controparte_5 CP_4 CP_4 in giudizio, in persona dei rispettivi amministratori, e Controparte_3 Controparte_1 CP_2 per i motivi di cui sub 5), nominare ex artt. 78 comma 2 cpc e segg., due curatori speciali che rappresentino, rispettivamente, ciascuna delle società convenute. Nel merito:
1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig. Parte_1 la revocatoria:
- dell'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. ed il sig. Controparte_1 [...]
per rogito del Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto CP_3 Per_1
l'azienda condotta in affitto dalla giusto contratto di affitto del 13 novembre 1995 (Notaio Controparte_5
repertorio 26.658/3.079); Persona_2 R.G. n. 51858/2018
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- dell'atto di cessione delle quote della , disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. Controparte_4 [...] in favore della società ora in liquidazione) con sede in World Trade CP_1 Controparte_6
Center 6982 Agno (Svizzera);
2) in subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. ed il sig. e/o l'atto di cessione delle quote della Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. in favore della società
[...] Controparte_1 Controparte_6
(ora in liquidazione) con sede in World Trade Center 6982 Agno, sono atti simulati e, quindi, nulli ex art.
[...]
1414 c.c.;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto
2015, tra il sig. ed il sig. e l'atto di cessione delle quote della Controparte_1 Controparte_3 [...]
, disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. in favore della società CP_4 Controparte_1 Controparte_6
(ora in liquidazione) con sede in World Trade Center 6982 Agno, sono atti in frode alla legge
[...]
e, quindi, nulli ex art. 1344 c.c.;
4) in ogni caso, per i motivi di cui al capitolo 4) del presente atto, accertata incidentalmente la sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p e/o comunque dell'illecito ex art 2043 cc, commesso dal sig. in Controparte_1 proprio e nella qualità di Presidente della , in concorso con i sigg.ri e Controparte_4 Controparte_3
in proprio e nelle rispettive qualità di Amministratore Unico della CP_2 Controparte_5
e Amministratore Delegato della e Vicepresidente della , condannare Controparte_4 Controparte_4
e la in persona del Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_5 legale rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., in solido fra loro Controparte_4
e/o ciascuno per quanto di ragione, ex artt. 1226 c.c. e/o 2043 c.c. e 2049 c.c e/o 2059 c.c., al pagamento, in favore del della somma di € 30.000,00 (o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di Parte_1 giustizia), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (sotto ogni profilo, ivi compreso quello morale ed esistenziale).
Con vittoria di spese, anche generali e compensi professionali oltre IVA a CPA come per legge”.
^^^
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo: Controparte_1
1. la cessazione della materia del contendere per soddisfazione del credito sotteso alla revocatoria, in quanto l'espropriazione presso terzi intrapresa il 18.04.2018 da avverso Parte_1 CP_1 presso e si era con ordinanza di assegnazione;
CP_8 Parte_2 Pt_3
2. la carenza dei presupposti per la revocatoria della cessione d'azienda in favore della
[...]
non rispondendo al vero che il convenuto, con il concorso dei familiari, aveva Controparte_5 compiuto l'atto verso un corrispettivo incongruo, per svuotare le quote detenute nella CP_5
che costituivano oggetto di esecuzione, atteso che: a) su tali quote non risultava iscritto alcun
[...] vincolo esecutivo;
b) se anche fosse sussistito, esso avrebbe riguardato le quote detenute nella mentre l'atto dispositivo concerneva l'azienda di proprietà del debitore;
c) la Controparte_5 cessione non era avvenuta a titolo gratuito, ma verso pagamento di un prezzo, che corrispondeva al valore dell'azienda al momento della cessione;
d) la cessione non era avvenuta per azzerare il valore delle quote, poiché l'azienda aveva continuato ad essere gestita proficuamente, in esecuzione del contratto di affitto;
e) la cessione non era avvenuta con l'intento di pregiudicare il credito del poiché anche dopo la vendita, il patrimonio del debitore era sufficiente a Parte_1 garantirne il soddisfacimento;
3. il difetto dei presupposti per la revocatoria della cessione delle quote detenute nella CP_4
[...]
4. l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità degli atti ex art. 1414
c.c., poiché gli effetti della: a) cessione di azienda in favore della erano Controparte_5 comprovati dal pagamento del prezzo e dal fatto che la cessionaria aveva acquisito l'azienda al R.G. n. 51858/2018
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patrimonio; b) cessione delle azioni della erano comprovati dall'obbligo di Controparte_4 mantenimento vitalizio assunto dal cessionario nei confronti del cedente e della madre;
1. l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità degli atti ex art. 1344
c.c., dato che il contratto stipulato in pregiudizio dei diritti di terzi non avrebbe violato alcuna norma imperativa, che il riferimento agli artt. 2740 c.c. e 388 c.p.era improprio e che il procedimento penale a carico di ex art.388 c.p. era stato archiviato;
Controparte_1
2. l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, poiché l'attore non aveva subito alcun pregiudizio, dato che il suo credito era stato soddisfatto e che il ritardo con cui egli lo aveva incassato dipendeva dalla sua inerzia nell'attivare il titolo esecutivo, ottenuto il 01.10.2010;
3. l'infondatezza dell'istanza di nomina di un curatore speciale, attesa l'insussistenza di un conflitto di interessi tra gli amministratori e le società;
4. la temerarietà della lite, poiché l'attore aveva intentato il giudizio al fine di danneggiare i convenuti.
Premesso ciò, chiedeva: Controparte_1
“in via preliminare, rigettare l' avversa istanza di nomina di curatore speciale, che rappresenti le compagini convenute;
nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti del Sig. Controparte_1 perché strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto contestualmente condannandolo, altresì, al pagamento a favore del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.30.000,00 pari a quella indicata per l'inesistente danno non patrimoniale subito ovvero ad altra che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell' art. 1226 c.p.c.In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari anche della presente procedura con accessori tutti di legge. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
^^^^^^
Si costituiva altresì in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo: CP_2
- la cessazione della materia del contendere, giacché, il credito di € 139.087,41 del era stato Parte_1 in parte soddisfatto e per la parte residua lo sarebbe stato nel tempo, per effetto della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa avanti al Tribunale di Tivoli (RGE n. 844/ 2018);
- la legittimità dell'atto di cessione del 4.8.2015, con cui aveva venduto l'azienda già CP_1 condotta in affitto dalla alla , poiché: era stata Controparte_5 Controparte_5 determinata dall'intenzione del cedente di ritirarsi a vita privata, in assenza di intenti frodatori;
non costituiva atto a titolo gratuito, giacché avvenuta avverso pagamento di un prezzo adeguato;
a nulla rilevava che il valore delle quote del fosse stato stimato in € 154.000,00 nella procedura CP_1 esecutiva;
a nulla rilevava che le quote della cessionaria fossero di proprietà del figlio e della moglie
(ora separata) del venditore, giacché la parentela non provava la partecipatio fraudis dei terzi;
- l'inesistenza dell'atto di trasferimento con cui avrebbe venduto le quote detenute Controparte_1 nella alla atteso che: egli aveva ceduto le quote Controparte_4 Controparte_6 non a detta società, bensì al figlio;
la cessione era stata determinata dall'intenzione del CP_3 di assicurarsi assistenza durante la vecchiaia, in assenza di intenti frodatori;
l'operazione CP_1 non costituiva atto a titolo gratuito, poiché era avvenuta verso il corrispettivo del mantenimento del padre e della madre da parte del figlio, in ottemperanza a quanto previsto in sede di separazione dei coniugi;
tale atto era stato compiuto nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto;
- la carenza dei presupposti dell'azione revocatoria, stante il difetto: a) del consilium fraudis di
[...]
che aveva agito non al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito di CP_1 Parte_1 R.G. n. 51858/2018
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CP_ ma di ritirarsi a vita privata;
b) della scientia damni e della partecipatio fraudis della Sig.ra poiché ella era separata dal sicché non poteva coadiuvarne l'eventuale disegno frodatorio;
CP_1
- l'infondatezza della domanda di declaratoria della nullità degli atti ex artt. 1414 c.c., per simulazione, atteso che essi erano reali ed avevano spiegato i loro effetti;
- l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda volta a dichiarare la nullita' ex art. 1344 c.c. degli atti per violazione delle norme imperative, posto che: la domanda non poteva essere formulata unitamente alle domande ex art. 2901 e 1414 c.c.; quand'anche gli atti dispositivi avessero avuto intenti frodatori, essi avrebbero costituito esempi di contratto in frode ai terzi, che comunque non violava norme imperative e non era contrario al buon costume o all'ordine pubblico, per cui non era né illecito ex art. 1343 c.c., né nullo ex art. 1344 c.c.;
- l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno, in assenza di supporto probatorio;
- l'infondatezza della domanda di nomina di un curatore speciale delle società, poiché non sussisteva alcun conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato;
- la temerarietà della lite, perché basata su un aspetto non vero (cessione quote della CP_4 ad una società svizzera) e proposta solo per arrecare nocumento ai convenuti.
Premesso ciò, chiedeva: CP_2
“in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di nomina di curatore speciale, che rappresenti la CP_4
e la nel merito, rigettare ogni domanda proposta da controparte avverso
[...] Controparte_5
in quanto infondata, sia in fatto che in diritto. Con condanna dell'attore al risarcimento dei danni CP_2 per lite temeraria ex Art. 96 cpc, nella somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'Art. 1226 cpc. Il tutto, per i motivi esposti in narrativa, qui da intendersi riportati e trascritti. Con riserva di ulteriormente dedurre e richiedere mezzi istruttori e depositare documenti, nella sede prevista dall' Art. 183, 6° comma, cpc.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
^^^^^^
Si costituiva, inoltre, in proprio e quale legale rappresentante della e Controparte_3 Controparte_4 della deducendo: Controparte_5
- la soddisfazione del credito del in forza del provvedimento reso dal Tribunale di Tivoli nella Parte_1 procedura espropriativa presso terzi R.G. 844/2018, promossa dall'attore avverso Controparte_1
- l'inesistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. circa la cessione dell'azienda di proprieta' di
[...]
non corrispondendo al vero che quest'ultimo, in concorso con i propri familiari, avesse CP_1 trasferito l'azienda per svuotare la partecipazione detenuta nella che era sottoposta Controparte_5
a procedura esecutiva, in quanto: non sussisteva alcuna procedura esecutiva avente ad oggetto la partecipazione posseduta dal convenuto nella la cessione era avvenuta a titolo Controparte_5 oneroso, dietro pagamento di un prezzo, corrispondente al valore dell'azienda; ai fini della congruità del prezzo, era irrilevante il valore attribuito alla quota sociale dal c.t.u., nominato nella procedura esecutiva estinta;
non sussisteva il consilium fraudis del debitore, poiché l'operazione era stata realizzata per comporre la crisi coniugale e non per danneggiare posto che al tempo della Parte_1 R.G. n. 51858/2018
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cessione il patrimonio del debitore era sufficiente a consentirne la soddisfazione;
non sussisteva la partecipatio fraudis di e Controparte_3 CP_2
- l'inesistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. in relazione alla cessione delle quote detenute dal nella in favore della non Controparte_1 Controparte_4 Controparte_6 corrispondendo al vero che il convenuto, in concorso con i familiari, avesse compiuto tale atto in violazione dell'art. 9 dello Statuto e a titolo gratuito, al fine di svuotare le partecipazioni, atteso che la cessione era avvenuta: non in favore della bensì del figlio;
a Controparte_6 CP_3 titolo oneroso, a fronte del mantenimento vitalizio di e di a parte del Controparte_1 CP_2 figlio, in esecuzione dell'accordo sottoscritto al momento della separazione;
non in presenza di intenti fraudolenti, ma al fine di assidurare una vecchiaia tranquilla al cedente;
in ossequio all'art. 9, comma
6, dello Statuto della Controparte_4
- l'inesistenza della nullita' degli atti ex artt. 1414 c.c., non corrispondendo al vero che essi fossero simulati, giacché l'azienda di proprietà di era stata ceduta dietro pagamento di un Controparte_1 prezzo, corrispondente al valore dell'azienda, e le azioni detenute da nella Controparte_1 [...] erano state cedute a fronte del mantenimento del cedente da parte del cessionario;
CP_4
- l'inesistenza della nullita' degli atti ex art. 1344 c.c. per elusione di norme imperative, giacché, se anche gli atti avessero avuto intenti frodatori, essi avrebbero costituito esempi di contratto in frode ai terzi, che non violava norme imperative e non era contrario al buon costume o all'ordine pubblico;
- l'inesistenza del diritto al risarcimento, poiché il credito vantato dal era stato soddisfatto e Parte_1 comunque la tardività del soddisfacimento era conseguenza della sua inerzia, avendo ottenuto un titolo esecutivo nell'ottobre 2010, ma avendo avviato il pignoramento presso terzi solo nel 2018;
- la pretestuosità dell'istanza di nomina di un curatore speciale, poiché non sussisteva alcun conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato;
Premesso ciò chiedeva: Controparte_3
"in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di nomina di curatore speciale, che rappresenti la
[...]
e la nel merito, rigettare ogni domanda proposta da nei Controparte_5 Controparte_4 Parte_1 confronti del Dr. della e della perché Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto contestualmente condannandolo, altresì, al pagamento a favore di ciascun convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.10.000,00 stante il dichiarato valore del procedimento od altra da determinarsi secondo giustizia ovvero equità. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari anche della presente procedura con accessori tutti di legge. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
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All'udienza di prima comparizione del 26.11.2019, ichiarava di rinunciare alla domanda proposta Parte_1 nei confronti della , cui non era stato possibile notificare l'atto di citazione per Controparte_6 intervenuta estinzione, e modificava le proprie domande nei confronti degli altri convenuti, chiedendo la revoca e/o la dichiarazione di nullità dell'atto di separazione del 23.5.2016 e dei conseguenti trasferimenti eseguiti dal debitore in favore del figlio e della moglie, oltre alla revoca degli atti già indicati in citazione. Di contro, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande formulate in citazione e nella medesima udienza, anche sotto il profilo della novità di queste ultime. R.G. n. 51858/2018
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Con la memoria I termine, riportandosi a quanto chiesto in citazione e all'udienza di prima Parte_1 comparizione, deduceva altresì:
- che in esecuzione dell'accordo del 18.11.2016, omologato in sede di separazione, Controparte_1 aveva trasferito: alla moglie, il 50% della casa coniugale e un terreno agricolo sito in Zagarolo, con annesso fabbricato rurale;
al figlio, le quote detenute nella nonché il 50% di un Controparte_4 immobile commerciale, a fronte del mantenimento vitalizio proprio e della moglie;
- che il 26.11.2018 la era stata cancellata dal registro di Commercio;
Controparte_6
- il mancato integrale soddisfacimento del credito all'esito delle procedure esecutive promosse dinanzi al Tribunale di Tivoli (RGE 884/2018: pignoramento presso la UBI Banca;
RGE 1693/2018: pignoramento presso la Banca Popolare di Spoleto), poiché era ancora creditore di oltre € Parte_1
100.000,00 e del diritto al risarcimento dei danni;
- l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'accordo di separazione tra e e degli Controparte_1 CP_2 atti esecutivi dello stesso, attesa: la sussistenza del credito, accertato giudizialmente con sentenze passate in giudicato;
il danno subito dall'attore quale lesione della garanzia patrimoniale;
la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni di ttraverso i trasferimenti, successivi Parte_1 all'accertamento del credito, nonché alla notifica di sentenze e atti di precetto;
il legame familiare e lavorativo tra il debitore ed i beneficiari dei trasferimenti;
la consapevolezza da parte dei terzi dell'esposizione debitoria del atteso che le sentenze e gli atti di precetto erano stati CP_1 notificati presso la residenza familiare, e del pregiudizio recato al Parte_1
- l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione del 4.08.2015, poiché: sussistevano l'eventus damni e la scientia damni del debitore, il quale sapeva che avrebbe pregiudicato le ragioni del avendo Parte_1 stipulato l'atto dopo l'accertamento giudiziale del credito;
la sussistenza della partecipatio fraudis del terzo, poiché la aveva quali amministratori e soci e Controparte_5 Controparte_3
i quali, attesi i legami con conoscevano l'esposizione debitoria del CP_2 Controparte_1 medesimo e il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore;
l'estinzione delle procedure esecutive promosse dall'attore era irrilevante, poiché non faceva venir meno la natura fraudolenta della cessione ed era intervenuta il 21.03.2016 ed il 30.01.2018, dopo la conclusione dell'atto;
- in subordine, la nullità ex art. 1414 degli atti dispositivi, attesa la natura simulata sia della vendita dell'azienda, sia dell'accordo di separazione e dei relativi atti esecutivi;
- in ulteriore subordine, la nullità degli atti dispositivi ex art. 1344 c.c., poiché la vendita dell'azienda e gli atti esecutivi della separazione erano stati compiuti per violare la legge (art. 2740 c.c. e 388 c.p.);
- il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Tanto premesso, ribadiva di rinunciare alle domande formulate nei confronti della Parte_1 [...]
e riformulava le proprie conclusioni, chiedendo: Controparte_6
- In via preliminare, nominare ex artt. 78 comma 2 cpc e segg., due curatori speciali che rappresentino, rispettivamente, la e la , costituitesi nel presente giudizio, Controparte_5 Controparte_4 in persona dei rispettivi amministratori, e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
- Nel merito: R.G. n. 51858/2018
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1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig. Parte_1 la revocatoria:
a) dell'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. d il sig. Controparte_1 [...]
per rogito del Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto CP_3 Per_1
l'azienda condotta in affitto dalla giusto contratto di affitto del 13 novembre 1995 (Notaio Controparte_5
repertorio 26.658/3.079); Persona_2
b) dell'accordo di separazione tra i sigg.ri e del 23.05.2016, omologato il Controparte_1 CP_2
18.11.2016, e/o dei seguenti atti esecutivi dello stesso:
- trasferimento, da parte di in favore della sig.ra avente ad oggetto la “quota Controparte_1 CP_2 parte, pari al 50% della casa coniugale ovvero dell'immobile sito in Roma, Via Tommaso Fortifiocca 114, int. 3, piano II^ censito al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 908 particella 696 sub 2 con le relative pertinenze e parti comuni” ed il “terreno agricolo sito in Zagarolo, censito al catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Roma al foglio 25 particella 184 con annesso fabbricato rurale avente part. 181”;
- trasferimento, da parte di in favore del figlio “a fronte del Controparte_1 Controparte_3 mantenimento vitalizio proprio e della moglie Sig.ra delle quote di sua titolarità della CP_2 CP_4
(del valore di 2 milioni di Euro) nonché della “quota parte, pari al 50%, dell'immobile ad uso commerciale
[...] sito in Grottaferrata, Località Squarciarelli, Via Vittorio Veneto, nn. 2 e 3 censito al Catasto Fabbricati Ufficio
Provinciale di Roma al foglio 13 particella 1032 sub 501 con le relative pertinenze e parti comuni”; 2) in subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. d il sig. l'accordo di separazione tra i sigg.ri Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
e del 23.05.2016, omologato il 18.11.2016 e/o gli atti esecutivi dello stesso, nessuno escluso, sono CP_2 atti simulati e, quindi, nulli ex art. 1414 c.c.; 3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che l'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto
2015, tra il sig. ed il sig. e l'accordo di separazione tra i sigg.ri Controparte_1 Controparte_3 [...]
e del 23.05.2016, omologato il 18.11.2016, e/o gli atti esecutivi dello stesso, nessuno CP_1 CP_2 escluso, sono atti in frode alla legge e, quindi, nulli ex art. 1344 c.c.;
4) in ogni caso, per i motivi di cui al capitolo 4) dell'atto di citazione ed al capitolo 4) della presente memoria, accertata incidentalmente la sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p e/o comunque dell'illecito ex art 2043 cc, commesso dal sig. in proprio e nella qualità di Presidente della , in Controparte_1 Controparte_4 concorso con i sigg.ri e in proprio e nelle rispettive qualità di Amministratore Controparte_3 CP_2
Unico della e Amministratore Delegato della e Controparte_5 Controparte_4
Vicepresidente della , condannare e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 CP_2 la in persona del legale rappresentante p.t., e la in Controparte_5 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t.,, in solido fra loro e/o ciascuno per quanto di ragione, ex artt. 1226 c.c. e/o 2043 c.c. e 2049 c.c e/o 2059 c.c., al pagamento, in favore del della somma di € 30.000,00 Parte_1
(o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (sotto ogni profilo, ivi compreso quello morale ed esistenziale). Con vittoria di spese, anche generali e compensi professionali oltre IVA a CPA come per legge.
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Nelle memorie I termine i convenuti prendevano posizione in merito alla modifica delle domande formulate dal all'udienza del 26.11.2019, deducendo: l'improponibilità e/o l'inammissibilità della nuova Parte_1 domanda, poiché l'attore non poteva rimettere al giudice la scelta tra l'istanza di revoca o la dichiarazione di nullità dell'atto di separazione;
l'inammissibilità della domanda di revoca della separazione, poiché esso era un atto personalissimo e non poteva essere revocato su istanza di un terzo;
la nullità delle domande attoree, poiché generiche e prive dei requisiti di cui agli artt. 163, comma 3, e 164, comma 4, n. 3 c.p.c.; l'infondatezza delle nuove domande, poiché la separazione era legittima e i conseguenti atti di trasferimento erano validi, giacché compiuti a titolo oneroso, in mancanza eventus damni e partecipatio fraudis. R.G. n. 51858/2018
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Pertanto, i convenuti così precisavano le propire conclusioni:
“in via preliminare, di dichiarare le stesse nulle ai sensi dell'art. 164, IV co, cpc (per omissione e/o CP_2 incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) e/o del III co. dell'art. 163 cpc (mancanza dell'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4); nel merito, di rigettare le stesse, perché in improponibili e/o inammissibili e, comunque, infondate. Ribadendo, per il resto, le conclusioni già formulate in comparsa di costituzione e risposta”
"in via preliminare, rigettare l' avversa istanza di nomina di curatore speciale, che Controparte_1 rappresenti le compagini convenute;
ancora in via preliminare, in relazione alle domande nuove formulate dal all' udienza del 26.11.2016, dichiararne la nullità perché generiche e prive degli indispensabili Parte_1 requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 163, terzo comma e 164, quarto comma n.3 del Codice di Rito;
nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'attore nei confronti del Sig. con l'atto Controparte_1 introduttivo, perché strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto;
rigettare, altresì, le domande nuove formulate dal all' udienza del 26.11.2016 perché in improponibili e/o inammissibili e, Parte_1 comunque, infondate. In ogni caso, contestualmente condannandolo al pagamento a favore del convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.30.000,00 pari a quella indicata per l'inesistente danno non patrimoniale subito ovvero ad altra che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.p.c. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
"in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di nomina di curatore speciale, che Controparte_3 rappresenti la e la nonché relativamente alle domande nuove Controparte_5 Controparte_4 formulate dal ll' udienza del 26.11.2016, dichiararne la nullità quanto generiche e prive dei necessari Parte_1 requisiti stabiliti rispettivamente dagli artt. 163, terzo comma c.p.c. e 164, quarto comma n.3 c.p.c.; nel merito, rigettare ogni domanda proposta da nei confronti del Dr. della Parte_1 Controparte_3 [...]
e della perché strumentale temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto;
Controparte_5 Controparte_4 rigettare, altresì, le domande nuove formulate dal all'udienza del 26.11.2016 perché in improponibili Parte_1
e/o inammissibili e, comunque, infondate. Con contestuale richiesta di sua condanna, altresì, al pagamento a favore di ciascun convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c. della somma di €.10.000,00 stante il dichiarato valore del procedimento od altra da determinarsi secondo giustizia ovvero equità. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari anche della presente procedura con accessori tutti di legge. Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”
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Con ordinanza riservata del 7.05.2021, il Giudice respingeva le richieste istruttorie delle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.7.2022, poi ulteriormente rinviata all'udienza del 10.07.2023, ove le parti rinviavano alle conclusioni rassegnate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
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OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare l'estinzione per rinuncia della domanda proposta dall'attore nei confronti della . L'attore ha rinunciato alla domanda con cui aveva richiesto “Nel Controparte_6 Pa merito: 1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig.
la revocatoria: (…) dell'atto di cessione delle quote della , disposta, il 20 agosto Parte_1 Controparte_4
2017, dal sig. in favore della società ora in liquidazione) Controparte_1 Controparte_6 con sede in World Trade Center 6982 Agno (Svizzera)”. R.G. n. 51858/2018
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Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità domanda di revoca e/o nullità dell'atto di separazione del 23.5.2016 e degli atti di trasferimento conseguenti, formulata tardivamente da parte attrice soltanto all'udienza di prima comparizione, nonché nella memoria I termine in cui precisava le domande, chiedendo: “- Nel merito: 1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig. la revocatoria: (…) b) dell'accordo di separazione tra i sigg.ri Parte_1
e del 23.05.2016, omologato il 18.11.2016, e/o dei seguenti atti esecutivi Controparte_1 CP_2 dello stesso: - trasferimento, da parte di in favore della sig.ra avente ad Controparte_1 CP_2 oggetto la “quota parte, pari al 50% della casa coniugale ovvero dell'immobile sito in Roma, Via Tommaso
Fortifiocca 114, int. 3, piano II^ censito al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 908 particella 696 sub 2 con le relative pertinenze e parti comuni” ed il “terreno agricolo sito in Zagarolo, censito al catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 25 particella 184 con annesso fabbricato rurale avente part. 181”; - trasferimento, da parte di in favore del figlio Controparte_1 Controparte_3
“a fronte del mantenimento vitalizio proprio e della moglie Sig.ra delle quote di sua titolarità CP_2 della (del valore di 2 milioni di Euro) nonché della “quota parte, pari al 50%, dell'immobile Controparte_4 ad uso commerciale sito in Grottaferrata, Località Squarciarelli, Via Vittorio Veneto, nn. 2 e 3 censito al
Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Roma al foglio 13 particella 1032 sub 501 con le relative pertinenze
e parti comuni (…)”.
Orbene, le domande formulate ex novo dal sono inammissibili, in quanto integranti un'ipotesi di Parte_1 mutatio libelli. Come è noto, infatti, “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Corte di Cassazione Sez. III, sentenza del 2015, n. 8394). In senso analogo,
l'orientamento in base al quale: “Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della
"causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (…)” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 32146 del 12/12/2018).
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– Quadro normativo in tema di azione revocatoria.
Pertanto, occorre esaminare la domanda originariamente proposta, con la quale ha chiesto: “Nel Parte_1 merito: 1) in via principale, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c, disporre, nei confronti del sig.
[...]
la revocatoria: a) dell'atto di cessione di azienda, stipulato in data 4 agosto 2015, tra il sig. Parte_1 [...] ed il sig. per rogito del Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. CP_1 Controparte_3 Per_1
6184, avente ad oggetto l'azienda condotta in affitto dalla giusto contratto di affitto Controparte_5 del 13 novembre 1995 (Notaio repertorio 26.658/3.079)”. Persona_2
Ebbene, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi R.G. n. 51858/2018
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confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss.
C.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
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– Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria:
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione de qua, l'art. 2901 C.C. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo (cd. eventus damni) e di uno soggettivo.
Quanto al primo, devesi evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito.
Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza R.G. n. 51858/2018
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da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.
7262/2000).
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie.
Tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza ha distinto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza - da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Inoltre, devesi evidenziare che un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr. Cassazione
Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006, in base alla quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che
l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. da ultimo Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, conf. a Cass. Sez. un., 9440/2004).
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– Risultanze probatorie:
In definitiva, il presente giudizio ha ad oggetto la revocatoria ordinaria dell'atto di cessione di azienda, intercorso tra e la in persona dell'amministratore Controparte_1 Controparte_5 unico e legale rappresentante in data 4 agosto 2015, a rogito Notaio Controparte_3 Per_1 repertorio n. 10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto l'azienda condotta in affitto dalla CP_5
giusto contratto di affitto del 13 novembre 1995 (Notaio repertorio 26.658/3.079).
[...] Persona_2
Orbene, nel caso in esame appaiono sussistenti tutti i presupposti suindicati ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, alla luce delle seguenti considerazioni:
A) appare sussistente la ragione di credito vantata da parte attrice, trattandosi di somme portate da molteplici provvedimenti giurisdizionali.
Invero, con sentenza n. 2649/2010, resa in data 1.10.2010, il Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro aveva statuito:
“accoglie il ricorso, accerta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 4.5.1982 al 31.8.2006
e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 102.867,04 per differenze retributive e trattamento di fine rapporto, somma comprensiva di interessi e rivalutazione al 31.8.2006, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sui singoli crediti, detratti € 20.138,76 oltre interessi e rivalutazione dall'8.4.2004; dichiara inefficace il licenziamento intimato il 20.9.2006 e per l'effetto condanna il resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, liquidato in € 1.057,13 mensili per quattordici mensilità da settembre 2006 R.G. n. 51858/2018
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al momento della pronuncia della presente sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 6.000 per onorari e diritti oltre spese generali, iva e c.p.a.”
Successivamente, con sentenza n. 5328/2013, resa il 30.05.2013, la Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro aveva così disposto: “in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza, confermata nel resto, condanna l'appellante al pagamento del complessivo importo di € 22.395,94 con la rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
6.000,00 oltre accessori di legge, e al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto”.
Infine, con sentenza n. 19696/2016, resa in data 8.06.2016 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 5328/2013, così statuendo: “condanna il ricorrente al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro
3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge”.
A tali pronunce erano seguite numerose intimazioni di pagamento: l'atto di precetto notificato il 21.12.2010, con cui era stato intimato ad il pagamento di € 169.984,69; l'atto di precetto notificato Controparte_1 unitamente alla sentenza n. 5328/2013, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 7.739,68; l'atto di precetto notificato in data 12.01.2015, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 127.471,79; l'atto di precetto notificato in data 12.02.2015, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 127.471,79; il tutto oltre interessi, rivalutazione e spese occorrende, sino all'effettivo soddisfo.
Avevano fatto seguito: a) la procedura esecutiva n. R.G.E n. 13799/2011, con cui era stata sottoposta a pignoramento la quota di partecipazione detenuta dal debitore nella società Controparte_1
“nella misura del valore pari alle somme da egli dovute al creditore signor Controparte_5 Parte_1
e più precisamente sino alla concorrenza dell'importo del credito di cui in precetto di euro 169.984,69, oltre interessi legali, aumentato della metà ex art. 546 (c. 1°) cpc, e quindi fino alla concorrenza di euro 254.977,03”;
b) la procedura esecutiva R.G.E. n. 15474/2015 con cui era stata era stata sottoposta a pignoramento la quota di partecipazione detenuta dal debitore nella società “nella misura Controparte_1 Controparte_5 del valore pari alle somme da egli dovute al creditore signor e più precisamente sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo del credito di cui in precetto di euro 127.471,79, oltre interessi legali, aumentato della metà ex art. 546 (c. 1°) cpc, e quindi fino alla concorrenza di euro 191.207,68”
Infine, il Tribunale Di Tivoli con provvedimento reso in data 14.01.2019 a Controparte_9 definizione della procedura R.G.E. 844/2018, ritenuto che il credito fatto valere da nei confronti Parte_1 di ammontasse ad € 139.087,41 come da atto di precetto e che le spese dovessero Controparte_1 liquidarsi in € 4.297,11 per onorari, comprensivi di IVA e CPA, aveva assegnato: “in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente la somma di € 55.971,21 come dichiarata dal terzo Controparte_10
a totale soddisfo delle spese e a parziale sodisfo del credito, e per l'importo residuo di € 87.413,31 (€ 143.384,52 meno € 55.971,21) a far data dal mese di giugno 2018 il quinto dell'emolumento pensionistico a detrarre la CP_ soglia di sopravvivenza ex art. 13 comma 1 Lett. l) DL 83/2015 pari a € 679,50 corrisposto da a
, da adeguarsi alle eventuali future variazioni fino al saldo del credito e delle spese di Controparte_1 registrazione della presente ordinanza, oltre rivalutazione e interessi dal dì 01.11.2017 sulla sorte di cui al precetto ed interessi sull'importo residuo del precetto a far data dalla notifica sino al soddisfo;
Ordina al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate all'assegnatario entro il Controparte_10 termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza, dichiarandolo con il pagamento liberato nei CP_ confronti del debitore esecutato. Dichiara il terzo pignorato libero da ogni obbligo per quanto riguarda la R.G. n. 51858/2018
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somma come assegnata contro il rilascio di relativa quietanza. Ordina lo svincolo della somma di € 10.836,83 in favore della cointestataria (opponente) Sig.ra relativa al rapporto di conto corrente bancario CP_2
n. 10294 acceso presso l'Agenzia di Roma, Largo dei Colli Albani, 28 della Controparte_10
Dichiara estinta la procedura esecutiva e autorizza la restituzione dei titoli”.
Priva di pregio appare l'eccezione sollevata dai convenuti, i quali hanno prospettato la cessazione della materia del contendere per l'integrale soddisfazione del credito sotteso alla revocatoria, asserendo che l'espropriazione presso terzi intrapresa da si era conclusa con ordinanza di assegnazione. Parte_1
Invero, giova ribadire che ai sensi dell'art. 2928 c.c. “Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato”.
Sul tema, si è altresì espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario”. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 30862 del 29 novembre 2018). In senso analogo, si veda l'orientamento in base al quale: “In tema di espropriazione presso terzi. l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro
l'assegnazione del credito in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato
e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7508 del 31 marzo 2011). Infatti, la “Cass. n. 13021 del 1992 (…) riconduce l'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli articoli 552 e 553 c.p.c., ad una “datio in solutum” condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente)” (Cass. Civ., sezione III, sentenza 9 aprile 2015, n. 7078).
Dunque, posto che l'assegnazione dei beni del debitore è avvenuta salvo esazione, il credito facente capo a non può dirsi estinto, né integralmente soddisfatto, come sostenuto dalle parti convenute. Per Parte_1
l'effetto, non è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, ma, piuttosto, ricorre in capo al una valida ragione di credito, sicché deve considerarsi sussistente il primo presupposto dell'azione Parte_1 revocatoria.
Altresì irrilevanti appaiono le allegazioni dei convenuti sulla sorte delle procedure esecutive R.G.E. n
13799/2011 e n. 15474/2015. Sul punto, essi hanno dedotto che: dopo aver ottenuto la sentenza n.
2649/2010, aveva promosso avverso il debitore la procedura espropriativa R.G. 13799/2011, avente Parte_1 ad oggetto le quote di sua proprietà della tuttavia, con sentenza n. 1270/2014 del Controparte_5
24.10.2014 il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato nullo l'atto di precetto notificato dal il 24.12.2010, Parte_1 in virtù del quale era stata intrapresa la procedura R.G. n. 13799/2011; pertanto, il G.E. ne aveva disposto la sospensione, al fine di verificare il passaggio in giudicato della sentenza;
poiché non aveva proposto Parte_1 gravame avverso tale pronuncia, essa era passata in giudicato e il G.E. aveva dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo per nullità dell'atto di precetto;
in seguito, aveva notificato un nuovo atto Parte_1 di precetto e intentato la procedura espropriativa n.R.G.E.15474/2015, avente ad oggetto le medesime quote;
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aveva richiesto al Tribunale di Roma la riunione dei procedimenti nn. R.G.E. 13799/2011 e Parte_1
R.G.E.15474/2015; tuttavia, il G.E. aveva rigettato l'istanza, sicché aveva lasciato estinguere la Parte_1 procedura R.G.15474/2015, omettendo di far trascrivere il pignoramento delle quote e di depositare l'istanza di vendita.
Orbene, occorre rilevare che l'estinzione dei suddetti procedimenti non incide sulla sussistenza del credito.
B) quanto all'eventus damni, è sufficiente evidenziare che con l'atto revocando Controparte_1 ha ceduto alla l'azienda condotta in affitto dalla Controparte_5
a fronte del corrispettivo di vendita pari a € 20.000,00, bene che Controparte_5 certamente è più facilmente aggredibile da procedure esecutive rispetto al denaro, di sicuro più agevolmente occultabile. Non può, quindi, seriamente revocarsi in dubbio che tale atto comporti la dispersione dei beni del debitore cedente con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, appaiono irrilevanti nella presente sede le considerazioni sull'entità del patrimonio immobiliare di Invero, quand'anche fosse stato Controparte_1 dimostrato l'effettivo valore del patrimonio immobiliare, ciò non avrebbe fatto venir meno il pericolo di danno paventato. Infatti - come sopra evidenziato - il requisito dell'eventus damni è sussistente anche qualora si verifichi una variazione seppur meramente qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile o incerta la soddisfazione dei creditori. Ebbene, nel caso in esame é indubbio che l'atto di disposizione in questione abbia comportato una variazione qualitativa del patrimonio, che rende quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento del credito.
Peraltro, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. La circostanza per cui il ha già ottenuto un'ordinanza di assegnazione Parte_1 non gli impedisce di proporre in futuro un'ulteriore procedura esecutiva, atteso che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione di regola non preclude la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, non essendo immediatamente satisfattiva (Cass. del
09.04.2015, n. 7078; Cass., civ. sez. V, del 17 aprile 2019, n. 10668; Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, n. 6213).
Quindi, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, prive di pregio appaiono le contestazioni formulate dai convenuti, secondo cui intraprendere una nuova esecuzione costituirebbe abuso dei mezzi di espropriazione, allorché, chi la avvi, sia già beneficiario di una ordinanza di assegnazione e non ne deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario. Invero, il presente giudizio non implica una valutazione sulla legittimità di una futura procedura esecutiva, bensì sull'idoneità dell'atto contestato a pregiudicarne la fruttuosità.
C) quanto al requisito della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo, basti osservare che è pacifico che l'atto dispositivo in questione sia stato posto in essere successivamente al sorgere del credito. Invero, l'atto di disposizione è stato sottoscritto il 04.08.2015, successivamente alla sentenza n. 2649/2010 del Tribunale di Tivoli del 1.10.2010; la sentenza n. 5328/2013 della Corte d'Appello di Roma del 30.05.2013; alla notifica degli atti di precetto, intervenuta il 21.12.2010, il 4.12.2013, il 12.01.2015, il
12.02.2015; all'avvio delle procedure esecutive nn. 13799/2011 e 15474/2015. Del resto - come già evidenziato- ai fini della integrazione di tale requisito è sufficiente la agevole conoscibilità da parte del debitore della astratta idoneità dell'atto dispositivo a ledere la R.G. n. 51858/2018
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garanzia patrimoniale del creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza della sussistenza dei crediti e senza che sia richiesto alcuno specifico intento lesivo;
D) quanto al requisito della partecipatio fraudis, giova precisare che la verifica della sussistenza dello stesso, e cioè della consapevolezza del pregiudizio da parte della società acquirente (la convenuta , si rende necessaria in ragione della Controparte_5 qualificazione dell'atto di trasferimento quale atto compiuto a titolo oneroso.
Orbene, questa condizione appare certamente ricorrere. Invero, tale requisito psicologico può essere accertato dal giudice mediante il ricorso a presunzioni semplici e, quindi, anche attraverso l'accertamento di rapporti di parentela o di affinità che legano il debitore ed il terzo acquirente (in questi termini, Tribunale
Monza, 27 gennaio 2003; Tribunale Roma, 26 novembre 1999; Tribunale Napoli, 16 marzo 1991).
Nel caso di specie, è sufficiente rilevare i rapporti familiari e lavorativi intercorrenti tra il cedente
[...]
e i soci/amministratori della società cessionaria. Invero, il capitale della CP_1 Controparte_5 era detenuto da e da il quale era anche Amministratore
[...] CP_2 Controparte_3
Unico e legale rappresentante della stessa. Pertanto, poiché costoro erano rispettivamente moglie e figlio del cedente, non potevano non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata nei confronti del e dei procedimenti esecutivi a suo carico. Parte_1
Dai descritti elementi può ben dedursi la sussistenza dei profili psicologici necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
^^^^^^
- Risarcimento del danno
Quanto alla domanda risarcitoria articolata da parte attrice, occorre rilevare che, in tema di onere della prova nelle ipotesi di domanda risarcitoria, spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza dei danni lamentati e del relativo nesso causale. In altri termini, la parte avrebbe dovuto quanto meno allegare e dimostrare l'idoneità della condotta illecita contestata alle controparti a causare, secondo il criterio del “più probabile che non”, i danni lamentati, posto che, per giurisprudenza consolidata, l'onere della prova del nesso causale sia in senso materiale sia in senso giuridico grava sul danneggiato. In secondo luogo, il corretto assolvimento dell'onere della prova avrebbe richiesto una compiuta allegazione dei danni effettivamente subiti.
Alla luce di quanto sopra detto, nel caso di specie la domanda deve essere rigettata, non avendo la parte attrice né allegato in modo specifico, né conseguentemente provato i pregiudizi non patrimoniali lamentati, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio e assertivo posto a suo carico.
^^^^^^
- Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei confronti di dell'atto di cessione di Parte_1 azienda, intercorso tra e la in persona del legale Controparte_1 Controparte_5 rappresentante in data 4 agosto 2015, a rogito Notaio repertorio n. Controparte_3 Persona_3
10191, raccolte n. 6184, avente ad oggetto l'azienda condotta in affitto dalla giusto Controparte_5 R.G. n. 51858/2018
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contratto di affitto del 13 novembre 1995, autenticato nelle firme dal Notaio repertorio Persona_2
26.658/3.079.
Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di revocatoria dell'accordo di separazione e degli atti esecutivi e respingersi la domanda di risarcimento del danno.
La disamina delle predette questioni rende superfluo l'esame delle restanti domande attoree, perché formulate in subordine (domanda di declaratoria di nullità ex art. 1414 c.c.) o in ulteriore subordine
(domanda di declaratoria di nullità ex art. 1344 c.c.
Atteso l'esito della lite, appaiono sussistenti i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti. Per la parte residua le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione della domanda di revocatoria dell'atto di cessione delle quote della
, disposta, il 20 agosto 2017, dal sig. in favore della Controparte_4 Controparte_1 società ; Controparte_7
2) dichiara l' inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , dell'atto di Parte_1 cessione di azienda, intercorso tra e la Controparte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante stipulato in data 4 agosto
[...] Controparte_3
2015, a rogito Notaio repertorio n. 10191, raccolte n. 6184; Per_1
3) rigetta le restanti domande proposte da;
Parte_1
4) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio e condanna i convenuti in solido al pagamento nei confronti di parte attrice della residua parte liquidata nella somma di € 6.800,00 per compensi, oltre spese per contributo unificato, spese generali , iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Flora Mazzaro Dott. Giuseppe Di Salvo
R.G. n. 51858/2018
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