TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 30/11/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
n. 499/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. MB GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
giudiziale 499/2025 promosso con ricorso depositato in data 07/07/2025
da
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. IA RT elettivamente domiciliata in VIALE
MEDAGLIE D'ORO, 40 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
IA RT
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. ), non costituito CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra la Parte_1
quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, il convenuto – attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Belluno – non si
è costituito;
ritenuta la giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3 lett.
a) del Reg. UE n. 2019/1111;
ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8 del
Reg. UE n. 1259/2010;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
esaminate le richieste dell'attrice e considerate tutte le circostanze della fattispecie – tenuto conto della condotta del convenuto, rimasto contumace – il Collegio ritiene che le condizioni indicate in ricorso rispondono all'interesse morale e materiale delle parti,
mentre i figli , nato il [...] a [...] Persona_1
(Kosovo), e nato il [...] a [...], Per_2
sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2 rilevato che l'assenza di trascrizione del matrimonio (celebrato all'estero) nei registri dello stato civile italiani, non è di ostacolo alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio,
sebbene insuscettibile di annotazione nei registri nei quali il matrimonio non è stato trascritto (v. Cass. sez. un. 28.10.1985 n.
5292);
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in Suhareke – Gjinoc
(Kosovo) il giorno 1 settembre 2000 da
Parte_1
e
CP_1
alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Sedico (BL), via Passion n. 24, già di esclusiva proprietà della sig.ra , resterà nella Parte_1
piena ed esclusiva disponibilità della medesima, senza alcun vincolo abitativo del sig. CP_1
2) ove il sig. risulti ancora formalmente residente CP_1
presso detta abitazione, tale circostanza non costituisce titolo legittimante l'occupazione dell'immobile e, pertanto, il medesimo
3 dovrà provvedere al suo rilascio entro il termine perentorio di 15
giorni dalla cessazione dello stato di detenzione;
con autorizzazione, in caso di inadempienza, all'esecuzione forzata ex art. 614 bis c.p.c.;
3) nulla deve essere disposto in relazione all'assegno divorzile in favore dei coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 27/11/2025
Il presidente est.
MB EL
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. MB GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
giudiziale 499/2025 promosso con ricorso depositato in data 07/07/2025
da
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. IA RT elettivamente domiciliata in VIALE
MEDAGLIE D'ORO, 40 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
IA RT
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. ), non costituito CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra la Parte_1
quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, il convenuto – attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Belluno – non si
è costituito;
ritenuta la giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 3 lett.
a) del Reg. UE n. 2019/1111;
ritenuta l'applicabilità della legge italiana, a norma dell'art. 8 del
Reg. UE n. 1259/2010;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
esaminate le richieste dell'attrice e considerate tutte le circostanze della fattispecie – tenuto conto della condotta del convenuto, rimasto contumace – il Collegio ritiene che le condizioni indicate in ricorso rispondono all'interesse morale e materiale delle parti,
mentre i figli , nato il [...] a [...] Persona_1
(Kosovo), e nato il [...] a [...], Per_2
sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2 rilevato che l'assenza di trascrizione del matrimonio (celebrato all'estero) nei registri dello stato civile italiani, non è di ostacolo alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio,
sebbene insuscettibile di annotazione nei registri nei quali il matrimonio non è stato trascritto (v. Cass. sez. un. 28.10.1985 n.
5292);
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in Suhareke – Gjinoc
(Kosovo) il giorno 1 settembre 2000 da
Parte_1
e
CP_1
alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Sedico (BL), via Passion n. 24, già di esclusiva proprietà della sig.ra , resterà nella Parte_1
piena ed esclusiva disponibilità della medesima, senza alcun vincolo abitativo del sig. CP_1
2) ove il sig. risulti ancora formalmente residente CP_1
presso detta abitazione, tale circostanza non costituisce titolo legittimante l'occupazione dell'immobile e, pertanto, il medesimo
3 dovrà provvedere al suo rilascio entro il termine perentorio di 15
giorni dalla cessazione dello stato di detenzione;
con autorizzazione, in caso di inadempienza, all'esecuzione forzata ex art. 614 bis c.p.c.;
3) nulla deve essere disposto in relazione all'assegno divorzile in favore dei coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 27/11/2025
Il presidente est.
MB EL
4