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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
2184/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 10/07/2025, alle ore 09.15, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. G. Calabria Controparte_1 per l'Avv. F. Amalfa Controparte_2
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa e chiedono la discussione orale;
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 23.04.2019, il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t. C.F.: con sede in Piazza Unione Europea, P.IVA_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 425/2019 emesso in data 12.03.2019 e notificato in data 13.03.2019 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto, su istanza dell'Ing. il pagamento della somma di € 80.274,16 Controparte_2 oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in ricorso, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.541,50 di cui € 406,50 per spese vive ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
chiedeva che il Tribunale adito accogliesse l'opposizione e, per l'effetto, revocasse e/o annullasse il decreto ingiuntivo opposto riservandosi di articolare i mezzi istruttori;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In ordine a tali domande, l'opponente premetteva che con ricorso depositato in data 6 marzo 2019 l'ing. aveva premesso di aver maturato un credito per compensi in ragione della CP_2 prestazione erogata in favore dell'Ente in adempimento dell'incarico conferito da quest'ultimo con delibera G.M. n. 290 del 5 aprile 2007 e della transazione sottoscritta in data 23 dicembre 2016 e, quindi, allegato di essere creditore nei confronti del della Controparte_1 complessiva somma di € 80.274,16 Iva ed Inarcassa compresi, nonché chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.425/2019. L'opponente deduceva:
1. l'illegittimità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di requisiti e delle condizioni previste agli artt. 633 e 634 c.p.c.; la mancanza dei requisiti di liquidità, esigibilità e pagina1 di 4 certezza del diritto per difetto di prova scritta certa non essendo sufficiente la fattura prodotta da parte opposta;
2. l'illegittimità e inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del disposto di cui all'art.191 TUEL (D. LGS n.267/2000) argomentando sul fatto che la presunta obbligazione Con assunta dal con la delibera di conferimento d'incarico in favore dell'ing. Controparte_1
fosse priva di impegno di spesa ed attestazione di copertura finanziaria ex art.191 TUEL e
[...] quindi nulla;
3. l'illegittimità e inoperatività della transazione sottoscritta tra le parti in data 23.12.2016 in forza delle delibere di Giunta Municipale n. 62 del 20.01.2015 e n. 72 del 27.01.2015 ad essa correlate;
a tal riguardo deduceva l'avvenuta pattuizione di tre condizioni sospensive al verificarsi delle quali sarebbe stata subordinata la validità e l'efficacia dell'accordo transattiva, ossia:
- l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del da parte CP_1 CP_1 della Corte dei conti;
- l'ottenimento del finanziamento del Piano da parte del Ministero dell'Interno;
- l'approvazione della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;
nel dettaglio richiamava il tenore dell'art. 4 della suddetta transazione: "...ove non si dovesse verificare una delle tre condizioni, l'accordo di cui agli artt. 1, 2 e 3 della presente transazione dovrà ritenersi tamquam non esset e, quindi, privo di qualunque efficacia obbligatoria tra le parti, con reciproca rinuncia a qualunque pretesa relativa alla mancata esecuzione del presente accordo, anche a titolo di risarcimento danni."; argomentava che le delibere richiamate erano prive di impegno di spesa e, quindi, di copertura finanziaria e che la suddetta transazione era nulla per il mancato avveramento delle condizioni sospensive;
deduceva, ancora, che la successiva delibera n. 258 del 15.05.2018 di approvazione della transazione del 23.12.2016 che aveva formalmente modificato quest'ultima e in particolare le tre condizioni sospensive già pattuite, non aveva la forza di sanare i vizi di inefficacia e di nullità della transazione e di modificare le pattuizioni già tra le parti intercorse;
4. l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova del credito allegato argomentando che la fattura è documento idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma inidoneo nel giudizio a cognizione piena a comprovare il credito allegato. Con decreto del 17.09.2019 il Giudice fissava la prima udienza alla data del 17.09.2020. Con comparsa del 16.09.2019 si costituiva in giudizio l'ing. (C.F.: Controparte_2
, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e, in subordine, che il C.F._1
Tribunale ritenesse dovuta la maggior somma di € 86.500,49 laddove ritenuta priva di efficacia la transazione del 23.12.2016. L'odierno opposto evidenziava che l'originaria deliberazione di conferimento incarico n. G.M. n. 290 del 5 aprile 2007 era munita della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 44/1991 e che, sulla scorta di tale atto, aveva effettuato la prestazione professionale richiesta dall'Ente e ricevuto, a titolo di acconto sui compensi, la somma di € 48.000,00, giusto atto di liquidazione prot. n. 9673/MB de 3 novembre 2008. Con riferimento alla dedotta inefficacia/nullità dell'atto transattivo sottoscritto in data 23.12.2016, parte opposta e già ricorrente in monitorio premetteva che l'Ente committente aveva, comunque, riconosciuto come dovuto l'importo di € 86.500,49, giusta nota prot. n. 146771 del 18.06.2015, e deduceva di aver sottoscritto con l'Ente un atto di transazione, su invito dello stesso, subordinata e condizionata all'approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario ed al suo finanziamento, e che tale condizione, però, era stata superata dallo stesso Controparte_1 nel momento in cui l'accordo transattivo era stato approvato dalla G.M. con delibera n. 756 del 7 novembre 2017; deduceva che in tale ultimo atto il aveva qualificato la somma dovuta CP_1
pagina2 di 4 al professionista non più come un debito fuori bilancio e aveva individuato nel proprio bilancio il capitolo di spesa (n. 22325/ 35) con cui far fronte al pagamento fino all'ammontare complessivo di € 13.998.680,72, somma stanziata nel bilancio pluriennale 2017/19 approvato con delibera di C.C. n. 53 del 26.10.2017; deduceva ancora che con nota prot. n. 102344 del 19.4.2018, il Segretario Generale dell'Ente aveva affermato che “l'atto transattivo sottoscritto con il professionista, non ha perso alcuna efficacia alla luce delle deliberazioni della Giunta Comunale” e che “essendo avvenuta da parte del Consiglio Comunale la consequenziale presa d'atto della suddetta transazione, la S.V. debba procedere, senza ulteriori indugi, a disporre la determina di liquidazione di che trattasi, a conclusione degli accordi intrapresi tra l'Amministrazione Comunale e il tecnico esterno, a fronte delle attività professionali prestate da quest'ultimo”; e che l'atto transattivo era stato, inoltre, nuovamente approvato con la delibera n. 258 del 15.5.2018; chiedeva, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del 03.03.2023 concedendo termini ex art.183 c.6 c.p.c. Depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c., all'udienza del 3.3.2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2024, differita d'ufficio al 14.06.2024. Rimessa la causa allo scrivente, con decreto era fissata l'udienza del 27.03.2025 per la precisazione delle conclusioni;
a tale udienza la causa era rinviata alla data del 10.7.2025 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. All'udienza del 10.7.2025 la causa, dopo la discussione, era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. I motivi d'opposizione possono essere trattati congiuntamente perché tra loro connessi. Vi sono circostanze pacifiche tra le parti: è pacifico che il abbia nel Controparte_1 lontano 2007 con Delibera del 5.4.2007 n. 290 conferito incarico professionale all'odierno opposto con la specifica indicazione e previsione dei compensi professionali correlati all'adempimento dell'obbligazione assunta dall'odierno opposto;
è pacifico – perché mai contestato dall'opponente - che l'odierno opposto abbia correttamente eseguito l'incarico così come conferitogli;
è pacifico che quest'ultimo abbia incassato già un congruo acconto sui compensi, pari alla somma di euro 48.000,00 (atto di liquidazione del 3.11.2008); è parimenti pacifico che tra le parti in contesa sia intercorsa una transazione sui compensi correlata alla procedura di riequilibrio finanziario avviata dall'ente opponente. Orbene, preliminarmente, giova rilevare che l'originaria delibera di conferimento incarico è regolarmente munita di attestato rilevante ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3.12.1991 n. 44; ciò che, però, non assume rilievo ai fini della decisione, salvo evidenziare che il correlato motivo d'opposizione è manifestamente infondato nel merito, in ragione del fatto che il fatto costitutivo del credito allegato nel ricorso monitorio (e quindi nella domanda giudiziale avanzata dalla parte opposta) è integrato dalla transazione tra le parti intercorsa in data sottoscritta tra le parti (il Dirigente del Dipartimento e il professionista opposto) in data Controparte_3
23.12.2016, invero dapprima approvato dalla Giunta Municipale con delibera, però solo d'indirizzo (“per la trasmissione al delle proposte di riconoscimento dei Parte_1 debiti fuori bilancio censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente i cui creditori abbiano sottoscritto apposita transazione”), n. 756 del 7.11.2017, senza impegno di spesa alcuno (documento n. 14 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata dalla parte opposta); va, poi, evidenziato che, con successiva delibera n. 796 del 21.11.2017 (documento n. 14 allegato alla memoria ora citata), la stessa Giunta Municipale ha investito il Consiglio Comunale dell'approvazione dell'accordo transattivo ora citato con correlato attestato di copertura finanziaria certificato dall'Ufficio dello stesso ente e che il Consiglio ha, CP_4 con delibera del 30.12.2017 n. 106/C D8documento n. 12 allegato alla stessa memoria), approvato pagina3 di 4 l'accordo e impegnato la somma di euro 80.274,16 (la stessa indicata nell'accordo allo stesso organo deliberate sottoposto); a ciò va soggiunto che con autonoma delibera del 2018 n. 258, da ritenersi rilevante comunque ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L., la stessa Giunta Municipale ha comunque e nuovamente approvato l'atto transattivo in esame (documento n. 18 allegato alla stessa memoria). Dal che si ricava che la transazione fondante la domanda contenuta nel ricorso monitorio deve ritenersi certamente esistente (circostanza pacifica), corredata da idonea copertura finanziaria e, infine, deliberata dalla Giunta Municipale;
v'è, quindi, prova compiuta del fatto costitutivo del credito contestato dall'ente territoriale. Ne discende il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo la tariffa vigente, il valore del credito accertato, quattro fasi di giudizio e parametri tra minimi e medi
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2184/2019 R.G. promossa da CP_1 in persona del Sindaco p.t. C.F.: con sede in Piazza Unione
[...] P.IVA_1 CP_1
Europea, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. G. Calabria, parte opponente, contro
, nato a [...] il [...], con studio professionale in Controparte_2 CP_1 via Trento, is. B, n.1/D, c.f. e P.Iva , rappresentato e difeso C.F._2 P.IVA_2 per procura rilasciata ai sensi dell'art. 83.3 c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Antonio IO c.f. , Pec CodiceFiscale_3
e Francesco Amalfa c.f. Pec Email_1 CodiceFiscale_4 fax 0900906406588 ed elettivamente Email_2 domiciliato in via Centonze, 137 parte opposta e ricorrente in monitorio, così provvede: CP_1
a) rigetta l'opposizione; b) conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna il a pagare in favore di le spese e compensi Controparte_1 Controparte_2 di lite che liquida in € 10.000,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, il 10.7.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
pagina4 di 4
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa e chiedono la discussione orale;
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 23.04.2019, il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t. C.F.: con sede in Piazza Unione Europea, P.IVA_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 425/2019 emesso in data 12.03.2019 e notificato in data 13.03.2019 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto, su istanza dell'Ing. il pagamento della somma di € 80.274,16 Controparte_2 oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in ricorso, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.541,50 di cui € 406,50 per spese vive ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
chiedeva che il Tribunale adito accogliesse l'opposizione e, per l'effetto, revocasse e/o annullasse il decreto ingiuntivo opposto riservandosi di articolare i mezzi istruttori;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In ordine a tali domande, l'opponente premetteva che con ricorso depositato in data 6 marzo 2019 l'ing. aveva premesso di aver maturato un credito per compensi in ragione della CP_2 prestazione erogata in favore dell'Ente in adempimento dell'incarico conferito da quest'ultimo con delibera G.M. n. 290 del 5 aprile 2007 e della transazione sottoscritta in data 23 dicembre 2016 e, quindi, allegato di essere creditore nei confronti del della Controparte_1 complessiva somma di € 80.274,16 Iva ed Inarcassa compresi, nonché chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.425/2019. L'opponente deduceva:
1. l'illegittimità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di requisiti e delle condizioni previste agli artt. 633 e 634 c.p.c.; la mancanza dei requisiti di liquidità, esigibilità e pagina1 di 4 certezza del diritto per difetto di prova scritta certa non essendo sufficiente la fattura prodotta da parte opposta;
2. l'illegittimità e inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del disposto di cui all'art.191 TUEL (D. LGS n.267/2000) argomentando sul fatto che la presunta obbligazione Con assunta dal con la delibera di conferimento d'incarico in favore dell'ing. Controparte_1
fosse priva di impegno di spesa ed attestazione di copertura finanziaria ex art.191 TUEL e
[...] quindi nulla;
3. l'illegittimità e inoperatività della transazione sottoscritta tra le parti in data 23.12.2016 in forza delle delibere di Giunta Municipale n. 62 del 20.01.2015 e n. 72 del 27.01.2015 ad essa correlate;
a tal riguardo deduceva l'avvenuta pattuizione di tre condizioni sospensive al verificarsi delle quali sarebbe stata subordinata la validità e l'efficacia dell'accordo transattiva, ossia:
- l'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del da parte CP_1 CP_1 della Corte dei conti;
- l'ottenimento del finanziamento del Piano da parte del Ministero dell'Interno;
- l'approvazione della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;
nel dettaglio richiamava il tenore dell'art. 4 della suddetta transazione: "...ove non si dovesse verificare una delle tre condizioni, l'accordo di cui agli artt. 1, 2 e 3 della presente transazione dovrà ritenersi tamquam non esset e, quindi, privo di qualunque efficacia obbligatoria tra le parti, con reciproca rinuncia a qualunque pretesa relativa alla mancata esecuzione del presente accordo, anche a titolo di risarcimento danni."; argomentava che le delibere richiamate erano prive di impegno di spesa e, quindi, di copertura finanziaria e che la suddetta transazione era nulla per il mancato avveramento delle condizioni sospensive;
deduceva, ancora, che la successiva delibera n. 258 del 15.05.2018 di approvazione della transazione del 23.12.2016 che aveva formalmente modificato quest'ultima e in particolare le tre condizioni sospensive già pattuite, non aveva la forza di sanare i vizi di inefficacia e di nullità della transazione e di modificare le pattuizioni già tra le parti intercorse;
4. l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova del credito allegato argomentando che la fattura è documento idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma inidoneo nel giudizio a cognizione piena a comprovare il credito allegato. Con decreto del 17.09.2019 il Giudice fissava la prima udienza alla data del 17.09.2020. Con comparsa del 16.09.2019 si costituiva in giudizio l'ing. (C.F.: Controparte_2
, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e, in subordine, che il C.F._1
Tribunale ritenesse dovuta la maggior somma di € 86.500,49 laddove ritenuta priva di efficacia la transazione del 23.12.2016. L'odierno opposto evidenziava che l'originaria deliberazione di conferimento incarico n. G.M. n. 290 del 5 aprile 2007 era munita della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 44/1991 e che, sulla scorta di tale atto, aveva effettuato la prestazione professionale richiesta dall'Ente e ricevuto, a titolo di acconto sui compensi, la somma di € 48.000,00, giusto atto di liquidazione prot. n. 9673/MB de 3 novembre 2008. Con riferimento alla dedotta inefficacia/nullità dell'atto transattivo sottoscritto in data 23.12.2016, parte opposta e già ricorrente in monitorio premetteva che l'Ente committente aveva, comunque, riconosciuto come dovuto l'importo di € 86.500,49, giusta nota prot. n. 146771 del 18.06.2015, e deduceva di aver sottoscritto con l'Ente un atto di transazione, su invito dello stesso, subordinata e condizionata all'approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario ed al suo finanziamento, e che tale condizione, però, era stata superata dallo stesso Controparte_1 nel momento in cui l'accordo transattivo era stato approvato dalla G.M. con delibera n. 756 del 7 novembre 2017; deduceva che in tale ultimo atto il aveva qualificato la somma dovuta CP_1
pagina2 di 4 al professionista non più come un debito fuori bilancio e aveva individuato nel proprio bilancio il capitolo di spesa (n. 22325/ 35) con cui far fronte al pagamento fino all'ammontare complessivo di € 13.998.680,72, somma stanziata nel bilancio pluriennale 2017/19 approvato con delibera di C.C. n. 53 del 26.10.2017; deduceva ancora che con nota prot. n. 102344 del 19.4.2018, il Segretario Generale dell'Ente aveva affermato che “l'atto transattivo sottoscritto con il professionista, non ha perso alcuna efficacia alla luce delle deliberazioni della Giunta Comunale” e che “essendo avvenuta da parte del Consiglio Comunale la consequenziale presa d'atto della suddetta transazione, la S.V. debba procedere, senza ulteriori indugi, a disporre la determina di liquidazione di che trattasi, a conclusione degli accordi intrapresi tra l'Amministrazione Comunale e il tecnico esterno, a fronte delle attività professionali prestate da quest'ultimo”; e che l'atto transattivo era stato, inoltre, nuovamente approvato con la delibera n. 258 del 15.5.2018; chiedeva, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del 03.03.2023 concedendo termini ex art.183 c.6 c.p.c. Depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c., all'udienza del 3.3.2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2024, differita d'ufficio al 14.06.2024. Rimessa la causa allo scrivente, con decreto era fissata l'udienza del 27.03.2025 per la precisazione delle conclusioni;
a tale udienza la causa era rinviata alla data del 10.7.2025 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. All'udienza del 10.7.2025 la causa, dopo la discussione, era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. I motivi d'opposizione possono essere trattati congiuntamente perché tra loro connessi. Vi sono circostanze pacifiche tra le parti: è pacifico che il abbia nel Controparte_1 lontano 2007 con Delibera del 5.4.2007 n. 290 conferito incarico professionale all'odierno opposto con la specifica indicazione e previsione dei compensi professionali correlati all'adempimento dell'obbligazione assunta dall'odierno opposto;
è pacifico – perché mai contestato dall'opponente - che l'odierno opposto abbia correttamente eseguito l'incarico così come conferitogli;
è pacifico che quest'ultimo abbia incassato già un congruo acconto sui compensi, pari alla somma di euro 48.000,00 (atto di liquidazione del 3.11.2008); è parimenti pacifico che tra le parti in contesa sia intercorsa una transazione sui compensi correlata alla procedura di riequilibrio finanziario avviata dall'ente opponente. Orbene, preliminarmente, giova rilevare che l'originaria delibera di conferimento incarico è regolarmente munita di attestato rilevante ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3.12.1991 n. 44; ciò che, però, non assume rilievo ai fini della decisione, salvo evidenziare che il correlato motivo d'opposizione è manifestamente infondato nel merito, in ragione del fatto che il fatto costitutivo del credito allegato nel ricorso monitorio (e quindi nella domanda giudiziale avanzata dalla parte opposta) è integrato dalla transazione tra le parti intercorsa in data sottoscritta tra le parti (il Dirigente del Dipartimento e il professionista opposto) in data Controparte_3
23.12.2016, invero dapprima approvato dalla Giunta Municipale con delibera, però solo d'indirizzo (“per la trasmissione al delle proposte di riconoscimento dei Parte_1 debiti fuori bilancio censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente i cui creditori abbiano sottoscritto apposita transazione”), n. 756 del 7.11.2017, senza impegno di spesa alcuno (documento n. 14 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata dalla parte opposta); va, poi, evidenziato che, con successiva delibera n. 796 del 21.11.2017 (documento n. 14 allegato alla memoria ora citata), la stessa Giunta Municipale ha investito il Consiglio Comunale dell'approvazione dell'accordo transattivo ora citato con correlato attestato di copertura finanziaria certificato dall'Ufficio dello stesso ente e che il Consiglio ha, CP_4 con delibera del 30.12.2017 n. 106/C D8documento n. 12 allegato alla stessa memoria), approvato pagina3 di 4 l'accordo e impegnato la somma di euro 80.274,16 (la stessa indicata nell'accordo allo stesso organo deliberate sottoposto); a ciò va soggiunto che con autonoma delibera del 2018 n. 258, da ritenersi rilevante comunque ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L., la stessa Giunta Municipale ha comunque e nuovamente approvato l'atto transattivo in esame (documento n. 18 allegato alla stessa memoria). Dal che si ricava che la transazione fondante la domanda contenuta nel ricorso monitorio deve ritenersi certamente esistente (circostanza pacifica), corredata da idonea copertura finanziaria e, infine, deliberata dalla Giunta Municipale;
v'è, quindi, prova compiuta del fatto costitutivo del credito contestato dall'ente territoriale. Ne discende il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo la tariffa vigente, il valore del credito accertato, quattro fasi di giudizio e parametri tra minimi e medi
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2184/2019 R.G. promossa da CP_1 in persona del Sindaco p.t. C.F.: con sede in Piazza Unione
[...] P.IVA_1 CP_1
Europea, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. G. Calabria, parte opponente, contro
, nato a [...] il [...], con studio professionale in Controparte_2 CP_1 via Trento, is. B, n.1/D, c.f. e P.Iva , rappresentato e difeso C.F._2 P.IVA_2 per procura rilasciata ai sensi dell'art. 83.3 c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Antonio IO c.f. , Pec CodiceFiscale_3
e Francesco Amalfa c.f. Pec Email_1 CodiceFiscale_4 fax 0900906406588 ed elettivamente Email_2 domiciliato in via Centonze, 137 parte opposta e ricorrente in monitorio, così provvede: CP_1
a) rigetta l'opposizione; b) conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna il a pagare in favore di le spese e compensi Controparte_1 Controparte_2 di lite che liquida in € 10.000,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, il 10.7.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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