Articolo 120 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 bisArticolo 111 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 120.

L'azione di disconoscimento di paternita' e' soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimita' di figli nati prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia gia' estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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