Decreto cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2022, proposto da
DA OM e LU AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio Micucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Cammarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TI IG, EL De ES, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) delle graduatorie dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale del 22 marzo 2022, pubblicate sul sito internet del Comune di Paola in data 31 marzo 2022, nella parte in cui non prevedono il nominativo della ricorrente;
2) della graduatoria della prova orale e definitiva del 21 aprile 2022 pubblicata in data 22 aprile 2022 sul sito internet del Comune di Paola;
3) del verbale n. 1 del 13 luglio 2021 della Commissione di Concorso per 4 istruttori di vigilanza cat. C1;
4) del verbale n. 7 del 9 febbraio 2022 della Commissione di Concorso per 4 istruttori di vigilanza cat. C1;
5) del verbale n. 8 del 22 marzo 2022 della Commissione di Concorso per 4 istruttori di vigilanza cat. C1;
6) del verbale della prova orale;
7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; b. il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 22 maggio 2020, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; c. la delibera del Responsabile del Personale del Comune di Paola del 7 luglio 2021, n. 67, di nomina della commissione esaminatrice; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – DA OM e LU SE hanno partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Paola.
Non essendo stati entrambi ammessi alla prova orale, hanno impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti della procedura selettiva, deducendone l’illegittimità per molteplici motivi e chiedendone l’annullamento.
2. – Costituitosi, il Comune di Paola ha evidenziato che il contraddittorio non è integro, non essendo stato notificato il ricorso a tutti i controinteressati; nel merito, ha sottolineato la correttezza del proprio operato.
3. – Negata, con ordinanza del 16 giugno 2022, n. 272, la tutela cautelare richiesta, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria.
4. – Non occorre estendere il contraddittorio a tutti i controinteressati, stante l’infondatezza del ricorso, per come sarà di seguito illustrato.
Per le medesime ragioni, il Tribunale ritiene di poter prescindere, in questo caso, dall’esame dell’ammissibilità del ricorso collettivo.
5. – Con il primo motivo di censura viene dedotta la violazione dell’art. 78 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Paola, giacché la commissione valutatrice non è stata nominata dalla Giunta comunale, per come prevede il citato regolamento, bensì dal dirigente responsabile del Settore Personale.
Il Tribunale, però, come già rilevato in sede cautelare, deve evidenziare che l’art. 78 del regolamento di cui si tratta è in contrasto con l’art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Esso, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, deve dunque essere disapplicato (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 6 giugno 2012, n. 538; TAR Calabria – Reggio Calabria, 18 luglio 2012, n.499), con la conseguenza che la nomina della Commissione esaminatrice, operata dal competente dirigente comunale, risulta conforme al modello legale.
La giurisprudenza evocata dai ricorrenti, sull’impossibilità per la Commissione di disapplicare clausole del bando, è evidentemente inconferente, giacché nel caso di specie non è stata disapplicata una previsione del bando (che, in realtà, si limitava a rinviare al pertinente articolo del regolamento quanto alla nomina della commissione esaminatrice); piuttosto, è stato necessario individuare la regola applicabile, risolvendo l’antinomia tra norme di rango diverse mercé l’applicazione del criterio gerarchico.
6. – Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede che «le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove» .
Tale previsione, illustrano i ricorrenti, è finalizzata a scongiurare che l’adozione dei criteri di valutazione venga effettuata in un momento della procedura in cui sia possibile condizionarne l’esito, favorendo qualcuno dei candidati, conoscendone l’identità e le qualità.
Nel caso di specie, i criteri di valutazione dei titoli sarebbero stati elaborati allorché il presidente della commissione già conosceva il nominativo dei partecipanti e i titoli da essi spendibili nella procedura, così violando lo spirito della norma.
Rileva il Tribunale, tuttavia, che i ricorrenti non sono stati ammessi allo svolgimento della prova orale, non avendo conseguito la sufficienza nella prova scritta. Quindi, non hanno alcun interesse a far valere un vizio che affliggerebbe, in tesi, una fase della procedura per loro irrilevante.
7. – Il terzo motivo attiene all’utilizzo, da parte dei candidati, dei testi normativi per svolgere la prova scritta.
Originariamente esclusa dalla commissione, tale possibilità è stata successivamente ammessa, quando erano già noti i nomi dei candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta. Un simile ripensamento avrebbe, però, alimentato il sospetto che la Commissione esaminatrice, per favorire taluni candidati, abbia rivisto il proprio orientamento rispetto all’opportunità di utilizzo dei testi normativi.
Inoltre, la Commissione ha in concreto consentito l’introduzione, nella sede della prova scritta, anche dei testi normativi stampati autonomamente dai candidati, e persino lo scambio tra i candidati dei testi normativi. Ciò sarebbe sintomo di una gestione illegittima del concorso.
Il Tribunale, di contro, rileva che la decisione della Commissione di consentire l’uso di testi normativi è conforme all’art. 13 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ed ha avuto effetto su tutti i candidati, senza alcuna discriminazione.
Né risulta provato che l’uso di testi normativi stampati autonomamente dai candidati e la possibilità loro offerta di scambiarsi i testi abbia provocato anomalie nello svolgimento della prova.
8. – Con il terzo motivo di ricorso si fa rilevare anche che la commissione, secondo quanto riportato nel verbale n. 8, si è riunita il 22 marzo 2022 per la valutazione dei titoli e delle prove scritte, all’esito del quale è stato disposto che il suo presidente provvedesse all’immediata pubblicazione degli esiti ai candidati; la graduatoria, però, è stata resa nota solo in data 31 marzo 2022, ed essa reca la data del 25 marzo 2022, senza che sia data alcuna giustificazione di tali discrasie.
È tuttavia opinione del Tribunale che si tratti di semplici discrasie che non valgono a inficiare la validità delle procedure selettive, non potendo incidere sulla valutazione delle prove dei ricorrenti.
9. – Il quarto motivo di ricorso attiene nuovamente al consentito uso dei testi normativi: esso avrebbe assicurato ai candidati un ausilio eccessivamente efficace, tenuto conto che la prova scritta atteneva proprio ai testi normativi rilevanti per la posizione lavorativa; ne sarebbero risultati inficiati i criteri di valutazione della prova individuati dalla commissione.
Tuttavia, non vi sono ragioni per affermare che l’uso dei testi normativi abbia impedito alla Commissione esaminatrice di apprezzare il diverso grado di conoscenza della materia, capacità di sintesi, originalità delle idee.
10. – Il quinto motivo di ricorso attiene ai punteggi attribuiti ai candidati.
La Commissione, nel determinare i criteri di attribuzione, ha stabilito che «il punteggio della prova scritta e di quella orale, risultanti in trentesimi, si otterrà suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i Commissari nell’ambito del punteggio massimo a loro disposizione, di cui sopra specificato (30 punti per la prova scritta, 30 punti per l’orale, 30 punti per i titoli) per il numero dei Commissari stessi» .
Però, nell’esaminare 38 candidati, non è mai risultata l’attribuzione di un punteggio con un numero decimale. Ciò porterebbe ritenere che, piuttosto che attribuire separatamente il punteggio, la Commissione avrebbe proceduto ad unico giudizio sommario, attribuendo unitariamente il punteggio ai singoli candidati. Ciò concretizzerebbe un chiaro esempio di eccesso di potere.
Di contro, si deve ricordare che non sussiste l'obbligo di specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, trattandosi di formalità interna relativa ai lavori della Commissione giudicatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del punteggio complessivo finale (TAR Lazio – Roma, Sez. II, 28 gennaio 2016 , n. 1242; cfr. anche, tra le tante, TAR Sicilia – Palermo, Sez. III , 15 ottobre 2021 , n. 2810, con riferimento all’esame di abilitazione alla professione di avvocato).
D’altra parte, la mancanza, nelle votazioni assegnate, di cifre decimali è facilmente spiegabile con l’arrotondamento dei punteggi.
11. – Con il sesto motivo si sostiene la violazione dell’art. 92, comma 3 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per cui «la commissione sceglie un numero di temi pari o superiore a 3, il cui testo viene trascritto nella stessa sala, vistato dai membri della commissione e chiuso ciascuno in una busta non trasparente e senza segni esterni» .
Invece, la traccia n. 3, estratta nel caso di specie da uno dei candidati, e pubblicata sul sito Internet del Comune di Paola, non presenta alcun visto dei membri della commissione e le buste sottoposte alla candidata volontaria per l’estrazione, contrariamente a quanto previsto, presentavano le sigle dei commissari a sigillo della busta stessa.
Il Tribunale, nondimeno, non scorge nella difformità profili idonei a invalidare la procedura, posto che la genuinità della traccia estratta è assicurata dalle sigle dei commissari poste a sigillo della busta stessa.
12. – Con l’ultimo motivo, infine, i ricorrenti si dolgono del tempo eccessivamente breve dedicato dalla Commissione esaminatrice alla valutazione delle prove scritte e all’esame dei titoli: in soli 290 minuti ha proceduto alla valutazione dei titoli suddivisi in 4 categorie di ben 38 candidati, alla correzione degli elaborati contenenti 3 categorie di criteri di valutazione e all’elaborazione di ben 19 pagine di verbale
Nota però il Tribunale che non è sindacabile la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati, ciò in quanto manca una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e, inoltre, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743).
13. – Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
Poiché dopo l’ordinanza cautelare l’amministrazione comunale non ha svolto ulteriori attività processuale, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO