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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2024, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-SEZ. II CIVILE TRIBUNALE DI TARANTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 3721/23 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art 615 cpc, capoverso, riservata per la decisone all' udienza del
12/4/24, ex art. 189 cpc, vertente tra:
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. G. Piccione per mandato in atti
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti M. Pesenti e M. Domenigotti per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1, parte integrante della presente sentenza
FATTO
opponeva il precetto di pagamento notificatogli dall' Con atto ritualmente notificato, il Parte 1 odierna opposta in data 26/6/23 per l'importo di € 47542,94, oltre accessori ed occorrende, fondato sul credito riveniente da prestito fondiario, giusta convenzione stipulata in data 12/7/01 con [...]
Organizzazione_1 poi passata, secondo le modalita' "cartolarizzate" pro soluto, intercorsa
,
il 20/12/17, a Controparte 1 con avviso pubblicato sulla GU della Repubblica del 23/12/17, con procura notarile conferita a CP 2 per il relativo recupero, presupposto l' inadempimento dell' obbligo del mutuatario di restituire gli importi erogati secondo il prestabilito piano di rientro, eccependo, in primis, il difetto di titolarita' del credito in capo all' assunta cessionaria, e, dunque, il difetto della legittimazione alla preannunciata esecuzione.
Rappresentava, in via impeditiva, che non fosse sufficiente in chiave probatoria di tale condizione di avente causa la pubblicazione della cessione secondo le modalita' divulgative evidenziate, non consentendo il corpo dell' avviso, generico ed inidoneo a consentire l' accertamento di inclusione del credito in esame nella cessione, peraltro non provata nella sua effettiva ed ontologica dimensione, cosi' come mancherebbe ogni prova della iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione, come previsto dall' art. 58, co. 2, del D. Lgs. 385/93. Eccepita, gradatamente, l' inesistenza del credito nei limiti dell' importo di € 24995,54, a titolo di interessi, la cui ripetizione sarebbe preclusa da giudicato formatosi in merito, giusta sentenza del
Tribunale di Taranto, n. 2345/13, che avrebbe definitivamente statuito in merito, acclarando la nullita' della clausola relativa all' accessorio di mora, in ogni caso parzialmente precluso per intervenuta prescrizione quinquennale, ex artt. 2948 e 1815 c.c., secondo comma, domandava, previa sospensiva cautelare, dichiararsi il difetto di titolarita' del credito in capo all' intimante, gradatamente la riduzione dell' importo a ripetersi nei limiti di preclusione di cui al giudicato formatosi sulla questione, in via ulteriormente gradata la limitazione degli importi a ripetersi nei limiti di quanto non prescritto, vinte le spese con distrazione.
L'opposizione veniva resistita dalla ricorrente, che, affermandosi creditrice nei confronti del
Parte 1 in virtu' del contratto di cessione intercorso con la dante causa Org 2 stipulato in regime di cartolarizzazione ex art. 58 TUB e artt. 1-4, L. 130/99, rappresentata la ritualita' della procura al recupero conferita a CP 2 , e da essa a Controparte_3 evidenziava
,
come la posizione creditoria fu ceduta in suo favore, come da pubblicazione in G.U. della Repubblica, evincendosi l' inclusione del credito cartolarizzato in oggetto nella convenzione di cessione sulla base della inequivocabile documentazione offerta in visione, efficace anche in difetto di produzione del contratto di cessione, evocando un filone giurisprudenziale meritorio (ispirato anche a precedenti pronunce di legittimita') che tanto opinerebbe, ai cui fini acquisterebbe efficacia preminente, oltre al ridetto avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - purche' idonea a consentire l'accertamento di inclusione del credito di che trattasi, anche mediante individuazione per categorie, senza specificazione nominale, formalita' che dispenserebbe anche dalla notificazione della cessione prevista dalla ordinaria normativa codicistica anche il possesso del titolo originario da parte del
-
pretendente il diritto, come avvenuto nel caso di specie.
Negata fondatezza anche alle gradate eccezioni di giudicato e di prescrizione (stante il noto orientamento che ne opinerebbe la decorrenza non da ogni singola rata, quanto dalla scadenza dell' ultima delle stesse), ed anche in merito a presunti vizi di nullita' legati alle prescrizioni in tela di tasso soglia, concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese.
Disposta la sospensiva cautelare dell' efficacia esecutiva del titolo, trattata, istruita con i soli documenti offerti in visione, la causa veniva tratta a decisione sulle rassegnate conclusioni, come declinate con le note ex art. 189 cpc, n. 1.
MOTIVI
L'opposizione, ritualmente avanzata nelle forme del capoverso dell' art. 615 cpc (vertendosi iin ipotesi di esecuzione non ancora iniziata), con cui parte avversante ha domandato la declaratoria di mancanza del diritto dell' opposta di agire in execitivis, pare ragionevolmente fondata con riguardo alla postulata mancata prova della titolarita' del credito in capo all'odierna convenuta-opposta, che, sul piano processuale, si trasmuta in contestazione attinente al difetto della condizione dell' azione esecutiva dal lato attivo - integrandosi tale condizione proprio dalla coincidenza tra chi si assume creditore con chi dal titolo risulti rivestirne la posizione in ipotesi di credito "traslato", come dedotto nel caso di specie, necessariamente includente prova della intervenuta cessione
(trattandosi di credito asseritamente acquisito dall' originaria concedente il finanziamento, [...]
Organizzazione 3).
Non emerge dalla documentazione offerta a sostegno da chi tenuto alla relativa dimostrazione
(giusta applicazione del principio di vicinanza della prova), rinvenibile tra gli allegati di cui all' atto di intimazione, da quella depositata con la prima memoria difensiva dell' opposta, la prova"costitutiva" della cessione. sulla astrattaRileva, in merito, che parte opponente, pur non avendo sollevato contestazione esistenza del rapporto di finanziamento ab origine (salve le eccezioni di giudicato/nullita'/prescrizione), abbia eccepito la titolarita' del credito dell' assuntasi creditrice, disconoscendo ogni pretesa anche per sua mancata dimostrazione "costitutiva", integrante eccezione di difetto di legittimazione, considerato che l' esigenza primaria che sta alla base della convenzione di cessione, in rapporto agli interessi del ceduto, pur non potendo egli sindacare nulla su eventuali vizi invalidanti il rapporto tra cedente e cessionario (del tutto neutra per le ragioni del debitore, in effetti nemmeno parte del contratto), e' quella di conoscere esattamente il soggetto cui pagare, onde evitare il rischio, corrispondendo il dovuto ad un assunto "prenditore" non legittimato, di non liberarsi dall' obbligazione, rimanendo, dunque, esposto nei confronti di altro soggetto, reale creditore.
Da cio' la necessita' in capo al cessionario, di dimostrare di essere l'attuale titolare del diritto di credito.
E' vero, peraltro, che secondo l' orientamento piu' tradizionale, la prova della cessione di credito (in favore di chi se ne assume avente causa) puo' essere desunta anche da fatti concludenti, tra i quali assumerebbe certa efficacia la pubblicazione della cessione sulla G.U., ai sensi dell'art. 58 TUB, affermata come dirimente in tale prospettiva, sino ad attribuire alla formalita' efficacia costituiva della cessione (vedasi, ex pluribus, Cass. 31118/17), cosi' come si riscontra nella prassi (prettamente) meritoria la possibilita' di provare la cessione anche su basi presuntive, attraverso la dimostrazione di elementi indiziari che univocamente inducano in tale direzione.
Tuttavia, ad oggi, tale "visione" ermeneutica pare superata da piu' recenti pronunce, anche di rango nomofilattico, che hanno completamente ribaltato il precedente orientamento, ponendo al centro della vicenda traslativa, in primis, l' interesse del debitore di avere contezza del reale titolare del credito, affermando, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che gli oneri dimostrativi in capo alla cessionaria non potessero limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme mediatiche concesse dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, che parte opposta, correttamente afferma quale forma di pubblicita' alternativa rispetto a quella piu' tradizionale), non "costituendo" tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario (cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l' avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile, cosi' come l'iscrizione nel Registro delle Imprese, egualmente integrante una forma di pubblicita' tradizionalmente considerata dichiarativa, elemento egualmente mancante, come eccepito in atti dall' opponente.
Cio' pare concludente anche in relazione allo scopo specifico che la pubblicazione e' mirata a conseguire, che, in effetti, si collega agli aspetti divulgativi della vicenda traslativa, che presuppone necessariamente una convenzione a monte, di modo che, mentre il contratto "costituisce" il diritto in capo al cessionario, la pubblicazione assume valenza meramente "dichiarativa".
Rilevano in tale direzione anche le difese svolte dalla stessa opposta, che reiteratamente ha inteso affermare tale principio proprio in ottica di opponibilita', risolvendosi la formalita' quale equipollente della notificazione di cessione secondo le forme ordinariamente prescritte dal codice sostanziale. Ne deriva che, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell' eccezione di carenza di legittimazione per mancata prova della cessione, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l' avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che menzioni il credito in lite (esplicitamente o de relato) ne' puo' materializzare la prova costitutiva (Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23, nel solco di una tradizione interpretativa che, seppur di recente genesi, pare consolidarsi inesorabilmente in tale direzione, seppur, ad onor del vero, rimangono in auge opinioni differenti, se non contrarie).
Impostazione ermeneutica sopravvenuta di maggior spessore e condivisibilita' in quanto, a parere del relatore, orientata al rispetto all' ordinamento codicistico sia sostanziale (stente la sua compatibilita' con i dettami della disciplina di settore), che processuale (onere di provare i fatti costitutivi in capo a che li afferma), quindi di maggior garanzia per le ragioni debitorie, pur in un sistema ideato appositamente (quello delle cessioni cartolari in blocco) per favorire la piu' rapida circolazione dei crediti, non essendo tollerabile lasciare margini di incertezza all' obbligato sul soggetto avente diritto alla prestazione.
Vanno, dunque, disattese le contrarie eccezioni sollevate dalla convenuta in ordina ai criteri di prova della cessione, pur avendo essa prodotto atti indiziariamente orientativi, tuttavia, non sufficienti di per se' soli a dimostrare la titolarita' del credito in capo all' intimante, anche a voler sottovalutare la tesi ermeneutica sopra evidenziata.
Va considerato, invero, che i crediti oggetto di cessione inclusi nelle transazione di cessione in blocco, come capita sovente, stante la notevole entita' dei rapporti che vengono in considerazione in ambito di transazioni cartolari), sono indicati de relato, ovvero sulla base di criteri idonei a individuarlo per categorie, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purche' gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione dei singoli insiemi consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione.
Sicche', ove i crediti ceduti siano individuati oltre che per il titolo in base all' origine entro una certa data ed alla possibilita' di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformita' delle istruzioni della Org_4 il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione, occorrendo sempre che anche dal contenuto del contratto siano emergenti i medesimi elementi idonei ad attribuire al cessionario il credito ceduto, peraltro attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale
(Cass. 24798/20), con l' unica eccezione che il debitore abbia gia' riconosciuto il debito nei confronti dell' assunto cessionario, evenienza qui non in rilievo.
Il contratto di cessione (rectius, il testo della pubblicazione in GU, offerta in fascicolo dell' opposta) asseritamente intercorso tra CP 1 non pare contenga gli elementi Org_5 e sufficienti per riscontrare con certezza l' inclusione del credito qui in contestazione tra quelli ceduti, anche in difetto di ogni allegato contenente l' indicazione specifica dello stesso.
Va accolta, sul punto, l' eccezione di genericita' sollevata dalla difesa opponente, che, peraltro, attendibilmente ha "censurato" l' inadeguatezza del sistema di consultazione apprestato dalla banca in favore degli eventuali interessati alle vicende traslative.
Inoltre, non giova alle ragioni creditorie che la cessione, pur comunicata individualmente, non sia stata contestata dal debitore ceduto, perdendo egli il diritto di sollevare eccezioni solo in caso di accettazione, circostanza qui non integrata, ed egualmente di scarso impatto dimostrativo risulta la diffida del 12/7/19 (entrambe offerte in fascicolo di parte), che, oltre ad essere priva di attestazione di ricezione, risulta inviata da soggetto, Org_6 , per cui non e' nemmeno allegato il suo interesse nella vicenda, elemento che determina ulteriore incertezza su chi sia il vero titolare del credito.
In punto di diritto, sulle emergenze di causa evidenziate, va concluso che, in difetto di prova della titolarita' del credito per cui e' causa in capo all' assunta cessionaria, la pretesa di pagamento, priva dell' elemento "condizionante" che essenzialmente caratterizza il regime esecutivo, costituita propria dalla coincidenza tra chi si assume creditore con chi dal titolo risulti tale, l' opposizione vada accolta nella formulazione principale, assorbite le gradate domande spiegate in atti, mentre le spese, avuto riguardo alla frammentarieta' e disomogeneita' interpretativa che caratterizza gli istituti di diritto qui attinti, che conoscono, in effetti, prese di posizione del tutto diverse da quelle condivise, possono essere integralmente compensate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie le ragioni opponenti, dichiarando assorbite le domande gradatamente spiegate, e, per l' effetto, dichiara il difetto di legittimazione ad agire esecutivamente in capo all' opposta societa', compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Cosi' deciso, Taranto, 20/4/24
il GO A. TAURINO
-SEZ. II CIVILE TRIBUNALE DI TARANTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 3721/23 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art 615 cpc, capoverso, riservata per la decisone all' udienza del
12/4/24, ex art. 189 cpc, vertente tra:
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. G. Piccione per mandato in atti
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti M. Pesenti e M. Domenigotti per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1, parte integrante della presente sentenza
FATTO
opponeva il precetto di pagamento notificatogli dall' Con atto ritualmente notificato, il Parte 1 odierna opposta in data 26/6/23 per l'importo di € 47542,94, oltre accessori ed occorrende, fondato sul credito riveniente da prestito fondiario, giusta convenzione stipulata in data 12/7/01 con [...]
Organizzazione_1 poi passata, secondo le modalita' "cartolarizzate" pro soluto, intercorsa
,
il 20/12/17, a Controparte 1 con avviso pubblicato sulla GU della Repubblica del 23/12/17, con procura notarile conferita a CP 2 per il relativo recupero, presupposto l' inadempimento dell' obbligo del mutuatario di restituire gli importi erogati secondo il prestabilito piano di rientro, eccependo, in primis, il difetto di titolarita' del credito in capo all' assunta cessionaria, e, dunque, il difetto della legittimazione alla preannunciata esecuzione.
Rappresentava, in via impeditiva, che non fosse sufficiente in chiave probatoria di tale condizione di avente causa la pubblicazione della cessione secondo le modalita' divulgative evidenziate, non consentendo il corpo dell' avviso, generico ed inidoneo a consentire l' accertamento di inclusione del credito in esame nella cessione, peraltro non provata nella sua effettiva ed ontologica dimensione, cosi' come mancherebbe ogni prova della iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione, come previsto dall' art. 58, co. 2, del D. Lgs. 385/93. Eccepita, gradatamente, l' inesistenza del credito nei limiti dell' importo di € 24995,54, a titolo di interessi, la cui ripetizione sarebbe preclusa da giudicato formatosi in merito, giusta sentenza del
Tribunale di Taranto, n. 2345/13, che avrebbe definitivamente statuito in merito, acclarando la nullita' della clausola relativa all' accessorio di mora, in ogni caso parzialmente precluso per intervenuta prescrizione quinquennale, ex artt. 2948 e 1815 c.c., secondo comma, domandava, previa sospensiva cautelare, dichiararsi il difetto di titolarita' del credito in capo all' intimante, gradatamente la riduzione dell' importo a ripetersi nei limiti di preclusione di cui al giudicato formatosi sulla questione, in via ulteriormente gradata la limitazione degli importi a ripetersi nei limiti di quanto non prescritto, vinte le spese con distrazione.
L'opposizione veniva resistita dalla ricorrente, che, affermandosi creditrice nei confronti del
Parte 1 in virtu' del contratto di cessione intercorso con la dante causa Org 2 stipulato in regime di cartolarizzazione ex art. 58 TUB e artt. 1-4, L. 130/99, rappresentata la ritualita' della procura al recupero conferita a CP 2 , e da essa a Controparte_3 evidenziava
,
come la posizione creditoria fu ceduta in suo favore, come da pubblicazione in G.U. della Repubblica, evincendosi l' inclusione del credito cartolarizzato in oggetto nella convenzione di cessione sulla base della inequivocabile documentazione offerta in visione, efficace anche in difetto di produzione del contratto di cessione, evocando un filone giurisprudenziale meritorio (ispirato anche a precedenti pronunce di legittimita') che tanto opinerebbe, ai cui fini acquisterebbe efficacia preminente, oltre al ridetto avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - purche' idonea a consentire l'accertamento di inclusione del credito di che trattasi, anche mediante individuazione per categorie, senza specificazione nominale, formalita' che dispenserebbe anche dalla notificazione della cessione prevista dalla ordinaria normativa codicistica anche il possesso del titolo originario da parte del
-
pretendente il diritto, come avvenuto nel caso di specie.
Negata fondatezza anche alle gradate eccezioni di giudicato e di prescrizione (stante il noto orientamento che ne opinerebbe la decorrenza non da ogni singola rata, quanto dalla scadenza dell' ultima delle stesse), ed anche in merito a presunti vizi di nullita' legati alle prescrizioni in tela di tasso soglia, concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese.
Disposta la sospensiva cautelare dell' efficacia esecutiva del titolo, trattata, istruita con i soli documenti offerti in visione, la causa veniva tratta a decisione sulle rassegnate conclusioni, come declinate con le note ex art. 189 cpc, n. 1.
MOTIVI
L'opposizione, ritualmente avanzata nelle forme del capoverso dell' art. 615 cpc (vertendosi iin ipotesi di esecuzione non ancora iniziata), con cui parte avversante ha domandato la declaratoria di mancanza del diritto dell' opposta di agire in execitivis, pare ragionevolmente fondata con riguardo alla postulata mancata prova della titolarita' del credito in capo all'odierna convenuta-opposta, che, sul piano processuale, si trasmuta in contestazione attinente al difetto della condizione dell' azione esecutiva dal lato attivo - integrandosi tale condizione proprio dalla coincidenza tra chi si assume creditore con chi dal titolo risulti rivestirne la posizione in ipotesi di credito "traslato", come dedotto nel caso di specie, necessariamente includente prova della intervenuta cessione
(trattandosi di credito asseritamente acquisito dall' originaria concedente il finanziamento, [...]
Organizzazione 3).
Non emerge dalla documentazione offerta a sostegno da chi tenuto alla relativa dimostrazione
(giusta applicazione del principio di vicinanza della prova), rinvenibile tra gli allegati di cui all' atto di intimazione, da quella depositata con la prima memoria difensiva dell' opposta, la prova"costitutiva" della cessione. sulla astrattaRileva, in merito, che parte opponente, pur non avendo sollevato contestazione esistenza del rapporto di finanziamento ab origine (salve le eccezioni di giudicato/nullita'/prescrizione), abbia eccepito la titolarita' del credito dell' assuntasi creditrice, disconoscendo ogni pretesa anche per sua mancata dimostrazione "costitutiva", integrante eccezione di difetto di legittimazione, considerato che l' esigenza primaria che sta alla base della convenzione di cessione, in rapporto agli interessi del ceduto, pur non potendo egli sindacare nulla su eventuali vizi invalidanti il rapporto tra cedente e cessionario (del tutto neutra per le ragioni del debitore, in effetti nemmeno parte del contratto), e' quella di conoscere esattamente il soggetto cui pagare, onde evitare il rischio, corrispondendo il dovuto ad un assunto "prenditore" non legittimato, di non liberarsi dall' obbligazione, rimanendo, dunque, esposto nei confronti di altro soggetto, reale creditore.
Da cio' la necessita' in capo al cessionario, di dimostrare di essere l'attuale titolare del diritto di credito.
E' vero, peraltro, che secondo l' orientamento piu' tradizionale, la prova della cessione di credito (in favore di chi se ne assume avente causa) puo' essere desunta anche da fatti concludenti, tra i quali assumerebbe certa efficacia la pubblicazione della cessione sulla G.U., ai sensi dell'art. 58 TUB, affermata come dirimente in tale prospettiva, sino ad attribuire alla formalita' efficacia costituiva della cessione (vedasi, ex pluribus, Cass. 31118/17), cosi' come si riscontra nella prassi (prettamente) meritoria la possibilita' di provare la cessione anche su basi presuntive, attraverso la dimostrazione di elementi indiziari che univocamente inducano in tale direzione.
Tuttavia, ad oggi, tale "visione" ermeneutica pare superata da piu' recenti pronunce, anche di rango nomofilattico, che hanno completamente ribaltato il precedente orientamento, ponendo al centro della vicenda traslativa, in primis, l' interesse del debitore di avere contezza del reale titolare del credito, affermando, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che gli oneri dimostrativi in capo alla cessionaria non potessero limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme mediatiche concesse dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, che parte opposta, correttamente afferma quale forma di pubblicita' alternativa rispetto a quella piu' tradizionale), non "costituendo" tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario (cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l' avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile, cosi' come l'iscrizione nel Registro delle Imprese, egualmente integrante una forma di pubblicita' tradizionalmente considerata dichiarativa, elemento egualmente mancante, come eccepito in atti dall' opponente.
Cio' pare concludente anche in relazione allo scopo specifico che la pubblicazione e' mirata a conseguire, che, in effetti, si collega agli aspetti divulgativi della vicenda traslativa, che presuppone necessariamente una convenzione a monte, di modo che, mentre il contratto "costituisce" il diritto in capo al cessionario, la pubblicazione assume valenza meramente "dichiarativa".
Rilevano in tale direzione anche le difese svolte dalla stessa opposta, che reiteratamente ha inteso affermare tale principio proprio in ottica di opponibilita', risolvendosi la formalita' quale equipollente della notificazione di cessione secondo le forme ordinariamente prescritte dal codice sostanziale. Ne deriva che, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell' eccezione di carenza di legittimazione per mancata prova della cessione, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l' avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che menzioni il credito in lite (esplicitamente o de relato) ne' puo' materializzare la prova costitutiva (Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23, nel solco di una tradizione interpretativa che, seppur di recente genesi, pare consolidarsi inesorabilmente in tale direzione, seppur, ad onor del vero, rimangono in auge opinioni differenti, se non contrarie).
Impostazione ermeneutica sopravvenuta di maggior spessore e condivisibilita' in quanto, a parere del relatore, orientata al rispetto all' ordinamento codicistico sia sostanziale (stente la sua compatibilita' con i dettami della disciplina di settore), che processuale (onere di provare i fatti costitutivi in capo a che li afferma), quindi di maggior garanzia per le ragioni debitorie, pur in un sistema ideato appositamente (quello delle cessioni cartolari in blocco) per favorire la piu' rapida circolazione dei crediti, non essendo tollerabile lasciare margini di incertezza all' obbligato sul soggetto avente diritto alla prestazione.
Vanno, dunque, disattese le contrarie eccezioni sollevate dalla convenuta in ordina ai criteri di prova della cessione, pur avendo essa prodotto atti indiziariamente orientativi, tuttavia, non sufficienti di per se' soli a dimostrare la titolarita' del credito in capo all' intimante, anche a voler sottovalutare la tesi ermeneutica sopra evidenziata.
Va considerato, invero, che i crediti oggetto di cessione inclusi nelle transazione di cessione in blocco, come capita sovente, stante la notevole entita' dei rapporti che vengono in considerazione in ambito di transazioni cartolari), sono indicati de relato, ovvero sulla base di criteri idonei a individuarlo per categorie, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purche' gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione dei singoli insiemi consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione.
Sicche', ove i crediti ceduti siano individuati oltre che per il titolo in base all' origine entro una certa data ed alla possibilita' di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformita' delle istruzioni della Org_4 il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione, occorrendo sempre che anche dal contenuto del contratto siano emergenti i medesimi elementi idonei ad attribuire al cessionario il credito ceduto, peraltro attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale
(Cass. 24798/20), con l' unica eccezione che il debitore abbia gia' riconosciuto il debito nei confronti dell' assunto cessionario, evenienza qui non in rilievo.
Il contratto di cessione (rectius, il testo della pubblicazione in GU, offerta in fascicolo dell' opposta) asseritamente intercorso tra CP 1 non pare contenga gli elementi Org_5 e sufficienti per riscontrare con certezza l' inclusione del credito qui in contestazione tra quelli ceduti, anche in difetto di ogni allegato contenente l' indicazione specifica dello stesso.
Va accolta, sul punto, l' eccezione di genericita' sollevata dalla difesa opponente, che, peraltro, attendibilmente ha "censurato" l' inadeguatezza del sistema di consultazione apprestato dalla banca in favore degli eventuali interessati alle vicende traslative.
Inoltre, non giova alle ragioni creditorie che la cessione, pur comunicata individualmente, non sia stata contestata dal debitore ceduto, perdendo egli il diritto di sollevare eccezioni solo in caso di accettazione, circostanza qui non integrata, ed egualmente di scarso impatto dimostrativo risulta la diffida del 12/7/19 (entrambe offerte in fascicolo di parte), che, oltre ad essere priva di attestazione di ricezione, risulta inviata da soggetto, Org_6 , per cui non e' nemmeno allegato il suo interesse nella vicenda, elemento che determina ulteriore incertezza su chi sia il vero titolare del credito.
In punto di diritto, sulle emergenze di causa evidenziate, va concluso che, in difetto di prova della titolarita' del credito per cui e' causa in capo all' assunta cessionaria, la pretesa di pagamento, priva dell' elemento "condizionante" che essenzialmente caratterizza il regime esecutivo, costituita propria dalla coincidenza tra chi si assume creditore con chi dal titolo risulti tale, l' opposizione vada accolta nella formulazione principale, assorbite le gradate domande spiegate in atti, mentre le spese, avuto riguardo alla frammentarieta' e disomogeneita' interpretativa che caratterizza gli istituti di diritto qui attinti, che conoscono, in effetti, prese di posizione del tutto diverse da quelle condivise, possono essere integralmente compensate
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie le ragioni opponenti, dichiarando assorbite le domande gradatamente spiegate, e, per l' effetto, dichiara il difetto di legittimazione ad agire esecutivamente in capo all' opposta societa', compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Cosi' deciso, Taranto, 20/4/24
il GO A. TAURINO