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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002192023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002192023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002202023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002202023 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002232023 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente 1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T8M03UC00219/2023 per l'anno 2017, l'avviso di accertamento n. T8M03UC00220/2023 per l'anno 2018 e l'avviso di accertamento n. T8M03UC00223/2023 per l'anno 2019 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito d'impresa ritenendo come inesistenti le prestazioni effettuate dalla ditta individuale Società_2
di Nominativo_1, non riconoscendone i costi nè ai fini delle IIDD e dell'IRAP nè dell'IVA, per mancanza di documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra la “Società_2 ” negli anni 2017-2018-2019, eccependo che si trovava in una situazione di regolarità contabile formale e sostanziale e che non era legittimo il disconoscimento dei costi non per inesistenza delle prestazioni ma per configurazione delle stesse sotto una veste giuridica diversa, trattandosi di violazioni con una valenza esclusivamente formale, priva di danno erariale. Parte ricorrente, chiedendo l'annullamento dei predetti tre avvisi di accertamento, eccepiva altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2 del d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 56, comma 5, in riferimento all'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento e, in particolare, all'obbligo di allegazione di atti non 4conosciuti né mai ricevuti dal contribuente;
il mancato assolvimento dell' onere della prova alla luce del nuovo processo tributario violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova;
la violazione e mancata applicazione dell' art. 7, comma 1, dell'art. 12, dell' art. 16, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'eccesso di potere per violazione di norma interna cm 10/7/98, n. 180; la violazione e mancata applicazione dell' art. 13, delibera comitato direttivo agenzia delle entrate 13 dicembre 2000, n. 6; la violazione e mancata applicazione dell' art. 5, comma 3, delibera comitato direttivo Agenzia Entrate 30 novembre 2000, n . 4; la violazione e mancata applicazione dell'art. 17, comma 1- bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la violazione e falsa applicazione dell' art. 42, comma 1, dpr 29 settembre 1973, n. 600; 165; la violazione e mancata applicazione dell' art. 3, comma 129, legge 23 dicembre 1996, n. 662; l' eccesso di potere per violazione di norma interna circolare ministeriale 30 aprile 1977, n. 7/1496. Parte resistente si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva decisa all' udienza in camera di consiglio del 15-12-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa le parti hanno ritualmente sottoscritto tre accordi conciliativi relativi ai tre anni di imposta in contestazione prevedenti la compensazione delle spese di causa;
i verbali erano depositati da parte resistente in data 23-01-25. Ai sensi del quarto comma dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 “La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.” Pertanto, cessata la materia del contendere, le domande non devono essere più essere esaminate nel merito e la causa deve essere dichiarata estinta ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992). inter partesSpese compensate come da accordi .
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Massa, 15-12-25 Il Giudice estensore Dott.ssa Erminia Agostini Il Vice Presidente di Sezione
Avv. Silvana Pedroni Menconi
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002192023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002192023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002202023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002202023 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC002232023 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente 1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T8M03UC00219/2023 per l'anno 2017, l'avviso di accertamento n. T8M03UC00220/2023 per l'anno 2018 e l'avviso di accertamento n. T8M03UC00223/2023 per l'anno 2019 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito d'impresa ritenendo come inesistenti le prestazioni effettuate dalla ditta individuale Società_2
di Nominativo_1, non riconoscendone i costi nè ai fini delle IIDD e dell'IRAP nè dell'IVA, per mancanza di documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra la “Società_2 ” negli anni 2017-2018-2019, eccependo che si trovava in una situazione di regolarità contabile formale e sostanziale e che non era legittimo il disconoscimento dei costi non per inesistenza delle prestazioni ma per configurazione delle stesse sotto una veste giuridica diversa, trattandosi di violazioni con una valenza esclusivamente formale, priva di danno erariale. Parte ricorrente, chiedendo l'annullamento dei predetti tre avvisi di accertamento, eccepiva altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2 del d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 56, comma 5, in riferimento all'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento e, in particolare, all'obbligo di allegazione di atti non 4conosciuti né mai ricevuti dal contribuente;
il mancato assolvimento dell' onere della prova alla luce del nuovo processo tributario violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova;
la violazione e mancata applicazione dell' art. 7, comma 1, dell'art. 12, dell' art. 16, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'eccesso di potere per violazione di norma interna cm 10/7/98, n. 180; la violazione e mancata applicazione dell' art. 13, delibera comitato direttivo agenzia delle entrate 13 dicembre 2000, n. 6; la violazione e mancata applicazione dell' art. 5, comma 3, delibera comitato direttivo Agenzia Entrate 30 novembre 2000, n . 4; la violazione e mancata applicazione dell'art. 17, comma 1- bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la violazione e falsa applicazione dell' art. 42, comma 1, dpr 29 settembre 1973, n. 600; 165; la violazione e mancata applicazione dell' art. 3, comma 129, legge 23 dicembre 1996, n. 662; l' eccesso di potere per violazione di norma interna circolare ministeriale 30 aprile 1977, n. 7/1496. Parte resistente si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva decisa all' udienza in camera di consiglio del 15-12-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa le parti hanno ritualmente sottoscritto tre accordi conciliativi relativi ai tre anni di imposta in contestazione prevedenti la compensazione delle spese di causa;
i verbali erano depositati da parte resistente in data 23-01-25. Ai sensi del quarto comma dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 “La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.” Pertanto, cessata la materia del contendere, le domande non devono essere più essere esaminate nel merito e la causa deve essere dichiarata estinta ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992). inter partesSpese compensate come da accordi .
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Massa, 15-12-25 Il Giudice estensore Dott.ssa Erminia Agostini Il Vice Presidente di Sezione
Avv. Silvana Pedroni Menconi