Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1. dott. Anna Carla Catalano Presidente
2. dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dott. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato il giorno 14 novembre 2024 la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 2197/2023 e 6/2024 r. g. sez. lav., vertenti
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo (C.F. Parte_1
con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, all'Isola G8 Centro Direzionale presso C.F._1
lo Studio Legale Giacomardo, giusta mandato in calce al ricorso in appello (il procuratore ha dchiarato di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 081/5446314 o indirizzo di posta elettronica: Email_1
Appellante
Appellata nel giudizio n. 6/2024
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Dott. C.F. ) con sede legale in alla Via Unità Controparte_2 C.F._2 CP_1
Italiana n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti -apposta su foglio separato ex art. 83, III comma,
c.p.c. – dall'Avv. Vincenzo Mormile (C.F. e con lo stesso elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso lo studio legale sito in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/8 (80143 – NA). Il procuratore costituito
1
Email_2
Appellata
Appellante nel giudizio n. 6/2024
Appellata-contumace Controparte_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1383/2023 pubblicata il
4.07.2023
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro accoglieva parzialmente la domanda proposta da , psicologa iscritta all' Parte_1 Controparte_4
di Napoli, con ricorso depositato il 26.06.2019 e diretto ad ottenere l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto sia della Deliberazione del Direttore Generale della numero 621 del 23.4.2019 di CP_1
nomina della dottoressa sia della comunicazione della del 13. 5. 2019 con Persona_1 CP_1
la quale si disponeva che “la dottoressa , in applicazione dell'articolo 21 dell'ACN specialistica Parte_1 ambulatoriale, cesserà l'incarico il giorno 31 maggio 2019”; 2) previa disapplicazione sia dell'indicata
Deliberazione del Direttore Generale della numero 621 del 23/04/2019 di nomina della dottoressa CP_1
sia della comunicazione dell del 13 maggio 2019 con la quale si disponeva Persona_1 CP_1
che “la Dott.ssa , in applicazione dell'art. 21 dell' , cesserà Parte_1 Controparte_5
l'incarico il giorno 31.05.2019”, condannare la immediatamente reintegrare la ricorrente CP_6
(rectius a far proseguire il rapporto convenzionale con la ricorrente) Dott.ssa nelle funzioni e Parte_1
mansioni precedentemente – e sino al 31.05.2019- espletate quale “Psicologa Specialista Ambulatoriale” presso la stessa;
3) In ogni caso, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione sia CP_1
delle indicata deliberazione del direttore generale della numero 621 del 23/04/2019 di nomina CP_1
della dottoressa sia della comunicazione della del 13 maggio 2019 con la Persona_1 CP_1
quale si disponeva che la Dott.ssa “in applicazione dell'articolo 21 dell' Parte_1 Controparte_5
cesserà l'incarico il giorno 31 maggio 2019” condannare l' in persona del direttore
[...] CP_1
generale e legale rappresentante pro tempore … a far proseguire il rapporto convenzionale con la ricorrente
Dott.ssa nelle funzioni e nelle mansioni precedentemente espletate quale psicologa specialista Parte_1 ambulatoriale presso la stessa e comunque a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla stessa CP_1
ricorrente in ragione dell'illegittima cessazione dell'incarico deliberata dalla stessa , danni da CP_1
2 commisurarsi alle retribuzioni percepite e da percepire nel corso del rapporto convenzionale illegittimamente risolto come da buste paga esibite e prodotte;
4) condannare la in persona del direttore Controparte_7 generale e legale rappresentante pro tempore … al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito perché anticipatario”.
Il Tribunale adìto, invero, riconosceva il diritto della dott.ssa ad essere preferita rispetto alla dott.ssa Pt_1
, individuata sulla base della graduatoria dell'anno 2019 e non su quella dell'anno 2018, Controparte_3
in cui era collocata in posizione deteriore, rigettando tuttavia la domanda di reintegra o riammissione in assenza di allegazioni e prove attinenti alla possibilità per la ricorrente di ottenere l'assegnazione delle ore con preferenza rispetto agli altri soggetti in graduatoria. Infine, e per l'effetto, riconosceva l'illegittimità del recesso “ante tempus” effettuato dall' in relazione all'incarico di sostituzione della dott.ssa CP_1
Con
, condannando l' al risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni non percepite dal Per_2
31.05.2019 al 1.09.2019.
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale disponeva la compensazione nel rapporto tra la ricorrente e la Con dr.ssa mentre condannava l' al pagamento in favore della delle spese del grado. Per_1 Pt_1
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello sia (giudizio n. 2197/2023 RG) sia l' Parte_1 CP_1
(giudizio n. 6/2024): la prima ha censurato la sentenza laddove aveva escluso la sussistenza del diritto dell'appellante ad ottenere l'assegnazione dell'incarico bandito dall' relativo alla branca Parte_2
Psicologia per n. 24 ore settimanali ed a tempo determinato ed aveva negato il risarcimento del danno;
la seconda ha lamentato l'interpretazione delle disposizioni relative all'efficacia delle graduatorie ed ha contestato la legittimità della declaratoria di illegittimità del recesso ante tempus dall'incarico di sostituzione della dott.ssa . Per_2
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare dei procedimenti;
è stata disposta la riunione degli stessi e, infine, acquisite le note di trattazione depositate n sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, la causa è stata riservata in decisione ed a seguito della camera di consiglio è stata decisa nei termini di seguito esposti.
&&&&
Osserva la Corte che entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
Appare opportuno esaminare, in via preliminare, il motivo di gravame sollevato dall' per Parte_2
censurare la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario contenuta nella sentenza impugnata.
Ebbene, a parere del Collegio, il primo giudice ha correttamente ritenuto -con ampia ed approfondita motivazione- che la giurisdizione in materia di assunzione dello che faccia valere la propria Parte_3
3 posizione in graduatoria appartenga al giudice ordinario per effetto del disposto dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/01 e della natura di “lavoro convenzionale autonomo parasubordinato” caratterizzante il rapporto tra il professionista addetto alla Specialistica Ambulatoriale e l'Ente Pubblico.
L'interpretazione adottata dal giudice di prime cure risulta del tutto rispondente ai principi espressi dalla
Suprema Corte in due significativi arresti laddove ha precisato: “La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della P.A. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass.civ., Sez.Un., 4.09.2018 n. 21599).
A ciò si aggiunga che il Giudice di legittimità, in una più recente pronuncia, nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, dopo aver esaminato proprio la questione della selezione in materia in incarichi di specialista ambulatoriale, ha ribadito che “sono concorsuali sia le procedure connotate dall'espletamento di prove, ma comunque libere nella modalità, purchè la procedura concreti una selezione tra diversi, sia i concorsi per soli titoli. Non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacchè il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una graduatoria di merito. 12. In ragione di quanto sin'ora esposto, va affermato che l'art. 18, comma 5, dell'Accordo collettivo nazionale del 2015, introduce un segmento valutativo tecnico del possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie per l'attribuzione Con degli incarichi. Pertanto, tale fase si inserisce nel più articolato sistema scandito dall 2015 - che ricomprende l'iter di formazione delle graduatorie medesime, la pubblicazione degli incarichi, la comunicazione di disponibilità, l'applicazione delle graduatorie e dei criteri di priorità - come si evince dal richiamo, contenuto
Con Con nell'art. 18, comma 5, , agli artt. 19 e 20 del medesimo . La valutazione, di carattere tecnico, non inerisce a procedure concorsuali ed è effettuata dalla Commissione in termini assoluti e non comparativi, in quanto volta alla verifica tecnica della sussistenza di un requisito di idoneità in capo all'aspirante. Dunque, Con l'art. 18, comma 5, 2015, da un lato non priva di rilievo il meccanismo delle graduatorie e dei criteri di priorità per il conferimento degli incarichi;
dall'altro non introduce una procedura concorsuale comparativa, ma si limita a demandare alla Commissione la verifica tecnica della sussistenza di requisiti individuali di professionalità in capo all'aspirante inserito nelle graduatorie, al quale l'incarico viene assegnato facendo applicazione dei criteri di priorità (art. 19, comma 2, incarichi a tempo indeterminato) o in ragione della sola graduatoria di cui all'art. 17 (art. 20, ACN 2015).
4 13. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario…” (cfr. Cass. civ., Sez.Un., 20.04.2021
n. 10360).
Per tali considerazioni, del tutto condivise dal Collegio, deve essere respinto il primo motivo di gravame proposto dall' . CP_1
Con Con il secondo motivo di gravame l' in epigrafe lamenta l'erroneità della sentenza, laddove non avrebbe considerato che l'incarico affidato alla dott.ssa era un incarico provvisorio, previsto e disciplinato Pt_1
dall'art. 21 ACN e non legato causalmente alla maternità della dott.ssa (sostituita dalla dott.ssa Per_2
). Da ciò, secondo l'assunto dell' , sarebbe derivato l'errore del primo giudice che avrebbe Pt_1 CP_1
illegittimamente ritenuto che l'individuazione della dott.ssa abbia leso il diritto della dott.ssa Per_1
senza tenere conto, da un lato, che quest'ultima apparteneva ad una graduatoria non più vigente al Pt_1
momento della proposizione della domanda per l'accesso ai turni vacanti di specialistica ambulatoriale per il IV trimestre dell'anno 2018; dall'altro che non esisteva alcun collegamento causale fra la convenzione con la dott.ssa e l'assenza della dott.ssa . Pt_1 Per_2
Osserva la Corte che il motivo di gravame è infondato.
Con Come esattamente riportato nella sentenza impugnata l' art. 20 dell' , in tema di “Assegnazione di incarichi a tempo determinato” statuisce che: “1. Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione, possono conferire un incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile alla scadenza e per non più di una volta.
L 'incarico e il successivo rinnovo non possono comunque superare i 24 (ventiquattro) mesi continuativi. Gli aspiranti all'incarico devono comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all'art. 19, comma 1.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la graduatoria di cui all'art. 17 in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda.
3. In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 17,
l'Azienda può conferire l'incarico ad uno specialista, veterinario o professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. L'incarico, di durata massima annuale, non è più rinnovabile.
4. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e cd professionista incaricato a tempo determinato compete lo specifico trattamento economico di cui all'art 46.
5 5. Gli incarichi a tempo determinato conferiti a far data dall'entrata in vigore del presente Accordo non possono essere convertiti a tempo indeterminato [...]”.
Infine, l'art. 21, per quanto attiene all' “Assegnazione di incarichi provvisori”, precisa che:
“. L ' , per gli incarichi pubblicati ai sensi dell'art. 18 ed in attesa del conferimento degli stessi secondo le CP_1
procedure di cui all'art. 19, può conferire incarichi provvisori, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 17, ad uno specialista ambulatoriale, veterinario o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di incarico ai sensi del presente Accordo. Qualora la procedura non abbia avuto esito positivo e non sia stato individuato il titolare, l' provvede comunque a pubblicare l'incarico con le stesse cadenze di cui all'art. CP_1
18. In ogni caso i già titolari di incarico a tempo indeterminato concorrono all'assegnazione degli incarichi provvisori in subordine a coloro che siano già titolari esclusivamente di incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 20; non possono concorrere all'assegnazione degli incarichi di cui al presente articolo i titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano raggiunto il massimale orario di cui all'art. 26, comma 1.
L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
2. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato in via provvisoria compete lo specifico trattamento economico di cui all'art. 46, commi 7, 8 e 9 [...]”.
Quanto all'individuazione della graduatoria in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda occorre richiamare il disposto dell'art. 17 sopra menzionato.
In particolare, l'art 17 dell'ACN vigente, rubricato “Requisiti, domande, graduatorie e compiti dell'Azienda sede del Comitato zonale” prevede testualmente: “1. Lo specialista, il veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del SSN di cui all'art. 2, comma 1, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo raccomandata a.r.r. o mediante consegna diretta al competente ufficio dell'Azienda ove ha sede il Comitato zonale di riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico ovvero al competente ufficio dell'Azienda delegata ai sensi del successivo comma 2. Sono fatte salve diverse determinazioni definite dalla
Regione relativamente alle modalità di trasmissione - anche telematica - ai moduli di domanda, alle modalità di comunicazione agli interessati.
2. La Regione, sentito il parere del Comitato regionale, per semplificazione burocratica e riduzione di spese amministrative ed impiego di personale, può individuare ed assegnare ad una o più Aziende l'espletamento della procedura prevista dal presente articolo.
6 3. La domanda, in bollo, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atte a provare il possesso dei titoli professionali, conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente, elencati nella dichiarazione stessa.
4. Gli aspiranti all'iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all'art. 25, comma 1, lett.
h) e l) e devono possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE;
b) iscrizione all'Albo professionale;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
d) diplomi di specializzazione in una delle branche specialistiche della area medica, veterinaria o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato 2).
[…]
5. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato 1).
[…]
7. L'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale: - per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato 1), relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari;
- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all'allegato 1, per gli altri professionisti.
8. La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della sede del CP_1
Comitato zonale.
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all' sede del Comitato Controparte_1 zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
10. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell' sede del Comitato zonale e CP_1
inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna Azienda costituisce notificazione ufficiale.
11. Le graduatorie hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
7 […]”
Ciò posto, pur convenendo circa la natura temporanea dell'incarico affidato alla dott.ssa , si deve Pt_1 comprendere perché la stessa sia stata posposta alla dott.ssa in base alle graduatorie dell'anno Per_1
2019, pur trattandosi di un incarico riferito a vacanze ed esigenze determinatesi nell'ultimo trimestre dell'anno 2018 e pur in presenza di una graduatoria (anno 2018) ancora efficace al momento dell'avvio della procedura selettiva.
E' ovvio, infatti – e di tanto ha dato giustamente atto il primo giudice- che il 28.12.2018 (epoca dell'avviso pubblico dei turni vacanti, cfr. documento allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata) era ancora vigente la graduatoria dell'anno 2018, in cui la dott.ssa presentava una posizione preferenziale. Pt_1
A nulla rileva la circostanza che le domande dovessero essere presentate dal giorno 1 al giorno 10 gennaio
2019, sia perché una diversa interpretazione indurrebbe a conclusioni idonee ad aggirare il meccanismo di formazione delle graduatorie, come ricostruito ottimamente dal giudice di prime cure, in virtù delle disposizioni dei bandi, che costituiscono una lex specialis;
sia perché dal giorno 1 al giorno 10 gennaio 2019 non risultavano ancora presentate le domande relative all'anno 2019 e non risultava ancora formata la relativa graduatoria..
Per tali ragioni, si condividono pienamente le considerazioni sviluppate nella sentenza di primo grado che ha richiamato compiutamente le disposizioni dell'ACN rilevanti.
Anche la censura attinente al riconoscimento dell'illegittimità del recesso ante tempus dall'incarico di sostituzione della dott.ssa , affidato alla dott.ssa , deve essere disattesa. Per_2 Pt_1
Con
Il primo giudice, infatti, contrariamente a quanto affermato dall' appellante ha correttamente richiamato Con l'art. 21, comma 7, dell' il quale stabilisce che l'incarico provvisorio, che ha durata di sei mesi, può essere rinnovato per ulteriori sei mesi una sola volta allo stesso, cessando in ogni caso al rientro del titolare.
Ebbene, nel caso in esame -pacifici i fatti ricostruiti dal primo giudice circa la durata dell'assenza della dott.ssa la comunicazione del 13.05.2019 di cessazione dall'incarico in data 31.05.2019 risultava priva di una Per_2
valida causale, sussistendo il diritto della -regolarmente selezionata in base alla graduatoria vigente- Pt_1
alla proroga della sostituzione sino al rientro della titolare in data 1.09.2019.
Per tali motivi deve essere respinto l'appello proposto dall' . Parte_4
Quanto all'appello proposto da , la quale ha lamentato il rigetto della domanda di Parte_1
riammissione/reintegra deducendo che il giudice non avrebbe considerato che non vi erano altri aspiranti alle ore contese con la dr.ssa , occorre evidenziare come tale allegazione difensiva sia del tutto nuova. Per_1
Solo in questa sede si deduce che non sussistevano altri concorrenti e si richiama il verbale delle operazioni
8 della . Tale allegazione è intempestiva e non può essere certo colmata in questa sede, né poteva CP_8
essere affidata all'intuizione del giudice di prime cure che avrebbe dovuto esaminare la documentazione e trarla dalla stessa in assenza di deduzioni ed in spregio del principio del contraddittorio.
Anche l'appello di , quindi, deve essere rigettato. Parte_1
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Nulla sulle spese nel rapporto con l'appellata . Per_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, trattandosi di gravame introdotto successivamente al 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
Con
-rigetta l'appello proposto dall'
-compensa le spese del grado;
-nulla sulle spese nel rapporto con la parte;
Controparte_3
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.11.2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano
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