Sentenza breve 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 03/10/2022, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01525/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2022, proposto da
Omni Tecnologie e Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Ruffano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato UI Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Casarano – Gallipoli – Ruffano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di:
- UI ON ditta individuale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- De Sarlo ON s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale e della nota del 30/5/2022 con la quale la Commissione del Comune di Ruffano ha ritenuto anomala l'offerta della società ricorrente, richiedendo i chiarimenti;
- del verbale della Commissione del 15/7/2022, con il quale sono stati ritenuti insufficienti i chiarimenti;
- del provvedimento del RUP del Comune di Ruffano, richiamato nelle determina n. 949 del 18/7/2022, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente;
- della determina del Comune di Ruffano n. 949 del 18/7/2022, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione a favore dell'ATI ON-De Sarlo;
- della nota del Comune di Ruffano di comunicazione dell’esclusione e dell'aggiudicazione n. 12037 del 18/7/2022;
- dell'avviso di appalto aggiudicato del 18/7/2022;
- di ogni atto comunque collegato, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruffano e della ditta individuale UI ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to L. Ancora, per la parte ricorrente, avv.to L. Quinto, per il Comune di Ruffano, avv.to A. Savino in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani, per la parte controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, Omni Tecnologie e Servizi s.r.l. (di seguito solo “Omni”), impugna gli atti con cui il Comune di Ruffano la ha esclusa dalla gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunali e ha aggiudicato la commessa al controinteressato RTI costituito dalle ditte ON UI e De Sarlo ON s.r.l.
2) All’uopo, la ricorrente deduce quanto segue:
- a) né il bando né il disciplinare di gara indicavano le modalità di valutazione della congruità dell’offerta, poi ritenuta anomala;
- b) dal verbale del 30 maggio 2022 (doc. 3 ricorso) risulta che Omni aveva ottenuto, sia per l’offerta tecnica che per quella economica, valori superiori ai 4/5, perciò la sua offerta necessitava della verifica di congruità;
- c) quindi la ricorrente, con relazione del 22 giugno 2022 (doc. 4 ricorso), inviava le proprie giustificazioni, nelle quali evidenziava che i) i costi della manodopera derivano dalle pertinenti tabelle ministeriali, ii) i costi dei materiali, a fronte del prezziario regionale, sono stati proposti da Omni tenendo conto di consolidati rapporti commerciali con fornitori e produttori qualificati (v. pag. 9 giustifiche), iii) le spese generali sono state considerate pari al 14% dell’importo totale, in considerazione della consolidata esperienza nel settore, dei rapporti commerciali con gli operatori economici di zona, della poca distanza (25 km) della sede legale e operativa dal luogo di esecuzione dei lavori, iv) l’utile previsto è del 10%;
- d) nel verbale del 15 luglio 2022 (doc. 5 ricorso), la Commissione di gara ha in primo luogo indicato che i) per le lavorazioni ivi indicate, “ a fronte di una maggiorazione delle lavorazioni pari al 100% si ha una diminuzione del valore economico”, pari, rispettivamente, a euro 353,64, euro 419,75, euro 31, euro 46,84, ii) a fronte della fornitura dei servizi ivi indicati, vi era una diminuzione di valore economico pari, rispettivamente, a euro 76.618,20, euro 44.000,43, euro 8.917,95;
- e) quindi, sempre nel medesimo verbale, la Commissione ha concluso nel senso che i) “ Dalla somma di tutte le voci del predetto computo metrico di confronto risulta che l’importo a base d’asta ribassato è pari a euro 917.976,26 a fronte di un valore dell’offerta tecnica pari a euro 917.943,89 ”, ii) “ Ciò dimostra che, ad una aggiunta di lavorazioni/opere, piuttosto consistenti in termini di quantità e di conseguenza anche in termini di valore economico, corrisponde una contrazione del costo complessivo” , iii) “ In nessuno dei documenti in atti, comprese le sopravvenute giustificazioni, risultano allegati documentazione specifica o particolarità in ordine all’approvvigionamento dei materiali sufficienti a comprovare e quindi giustificare gli esigui valori economici offerti ”;
- f) secondo parte ricorrente, i) è inesatta la riportata maggiorazione delle lavorazioni al 100%, ii) non è condivisibile l’affermazione secondo cui, a fronte dello stesso servizio offerto, vi era una sensibile contrazione del valore economico, considerato che la ricorrente ha già recentemente eseguito ed ha in corso lavori della stessa natura su numerosi altri Comuni della zona e che, per tale ragione, la stessa gode di condizioni commerciali per l’acquisto dei materiali a prezzi particolarmente vantaggiosi, iii) inoltre, la ricorrente lavora da anni nel settore ed è in grado di realizzare in proprio tutte le lavorazioni e non gravano sulla stessa costi di subappalto o noleggio;
- g) alle giustificazioni del 22 giugno 2022 sarebbero stati allegati i preventivi Iguzzini s.p.a., Cavalera Sistemi s.r.l. e UNPI s.r.l., oltre all’allegato B relativo all’analisi dei prezzi, ma, su questi documenti, la P.A. non avrebbe assicurato alcun sostanziale contraddittorio, bensì un confronto solo formale.
3) Si sono costituti in giudizio la ditta ON, in proprio e quale mandataria del RTI con De Sarlo ON s.r.l., e il Comune di Ruffano.
4) Alla camera di consiglio del 27 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
5) Il ricorso è infondato per quanto di seguito si osserva:
- a) il procedimento di verifica dell’anomalia è stato avviato alla luce del criterio dei quattro quinti, previsto dall’art. 97, comma 3, primo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 (secondo cui “ Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara ”), perciò è destituita di fondamento la censura con cui si sostiene che gli atti di gara non contenevano elementi per valutare la congruità dell’offerta;
- b) il verbale del 15 luglio 2022 è congruamente motivato, in quanto la P.A. ha chiaramente ritenuto che, a fronte dei consistenti ribassi offerti dalla concorrente, quest’ultima, in sede di giustificazioni, non ha allegato alcuna “ documentazione specifica o particolarità in ordine all’approvvigionamento dei materiali sufficienti a comprovare e quindi giustificare gli esigui valori economici offerti ”;
- c) al riguardo, basti considerare che, a fronte di importi per euro 132.592,20, euro 64.934,40 ed euro 28.431,94, sono stati indicati da Omni, rispettivamente, prezzi per euro 53.974,00, euro 20.933,97 ed euro 8.917,95, cioè importi ictu oculi sensibilmente più bassi, che, al di là di mere dichiarazioni sulla sussistenza di rapporti commerciali tali da consentire il raggiungimento di tali sconti, avrebbero richiesto una prova rigorosa da parte del concorrente, che invece non vi è stata;
- d) invece, nelle giustificazioni del 22 giugno 2022 (cit. doc. 4 ricorso), risultano allegati, sotto la lett. “A”, le tabelle di prezziari e manodopera, e, sotto la lett. “B”, il computo metrico estimativo e di confronto, perciò, in presenza di tale scarna documentazione e a fronte degli importi dichiarati da Omni, la P.A. non poteva che concludere la verifica in senso negativo.
6) Il ricorso va quindi respinto.
7) Le spese di lite, secondo soccombenza, si liquidano nella misura di cui in dispositivo nei confronti delle parti costituite in giudizio, mentre nulla si dispone sulle spese di lite nei riguardi delle altre parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro:
- 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ruffano;
- 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della ditta individuale UI ON.
Nulla spese nei confronti delle altre parti non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO