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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: azione nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° 336 del Ruolo Generale revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. dell'anno 2024.
TRA
– cf - residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
– cf – residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Longo del foro di Aosta con domicilio eletto presso lo studio del difensore in St. Vincent p.za Monte Zerbion n° 34/e come da procura richiamata nella citazione datata 16.10.2024;
APPELLANTI
E
– pi Controparte_1
–, sedente in Azzano Decimo, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Riscica del foro P.IVA_1
di Treviso, con domicilio eletto in Treviso Calmaggiore n° 10 presso lo studio del difensore, giusto mandato indicato nella comparsa depositata il 10.1.2025;
APPELLATA
Oggetto della causa: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n°
539/24 resa il 18.9.2024 dal Tribunale di Pordenone.
Causa discussa e decisa all'udienza del 25.2.2025. CONCLUSIONI Conclusioni appellanti: richiamate, per quanto possa occorrere, le istanze istruttorie tutte svolte nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2) cpc del 14.11.2023, riformare integralmente la sentenza n. 539/2024 del Tribunale di Pordenone, rigettando le domande attoree;
con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e condanna della appellata CP_1 a restituire all'appellante ogni somma incameranda in forza della provvisoria Parte_1 esecutorietà, con gli interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di ogni dazione sino al saldo effettivo.
Conclusioni banca appellata: In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'avversario appello perché carente dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e/o perché non vi è alcuna ragionevole possibilità che trovi accoglimento;
Nel merito in via principale: Respingersi le domande avversarie tutte, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in corso di causa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale accogliesse, in tutto o in parte, le domande avversarie, accertarsi e dichiararsi che i signori nata a [...] il Parte_2
27/09/1984, iscritta AIRE e con ultima residenza nota in Carpenedo (VE), Via Pietro Mandricardo n. 49 piano T interno 13, e , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Edelweiss, n. 30/B hanno simulato in via relativa il contratto di compravendita a favore del predetto signor stipulato in data 18.1.2022 a rogito del Notaio Rep. n. 121.373 Parte_1 Persona_1
Racc. n. 42.485, intendendo in realtà porre in essere un atto di cessione a titolo gratuito, come in effetti non vi è stata dazione di denaro e, per l'effetto, dichiarare l'atto de quo nullo ex art. 1414 co.2 c.c. per mancanza di uno dei requisiti formali previsti per la donazione, id est la presenza dei testimoni.
In caso di rimessione del presente appello in via istruttoria:
A) Disporsi CTU tesa ad accertare il reale valore di mercato della nuda proprietà dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita impugnato, nella situazione di fatto e di diritto al momento della compravendita del 18.1.2022; B) Ordinarsi al sig. , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto integrali del c/c dal Parte_1 quale ha riferito in comparsa di costituzione e risposta di aver disposto i bonifici di cui al doc. 2 prodotto e della carta di credito con i quali ha dichiarato di aver pagato debiti della figlia, almeno dall'anno 2014 all'anno 2023 compresi. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Con ogni riserva istruttoria.
Considerato in fatto
La banca cooperativa appellata, deducendo di essere creditrice verso la società
cooperativa di cui era socia, componente il Consiglio Parte_3 Parte_2
d'Amministrazione, fideiussore dal 2018 e garante dal 2020 sino all'importo di €
450 mila, per i prestiti concessi dalla banca alla società, avviò azione pauliana avverso l'atto contrattuale con il quale la garante ebbe a cedere al padre Pt_1
il diritto di nuda proprietà su immobili siti in HI – alloggio e
[...]
pertinenza -. Avanti il Tribunale di Pordenone adito, si costituì il solo contestando Parte_1
l'azione proposta dalla controparte poiché non ne concorrevano le ragioni, mentre rimase contumace. Parte_2
Il Giudice pordenonese, esperita la trattazione della questione sulla base della documentazione versata in atti, ha accolto la domanda attorea dichiarando l'inefficacia dell'atto di vendita tra figlia e padre del diritto di nuda proprietà
degl'immobili siti in HI.
ed hanno interposto gravame avverso la sentenza resa dal Pt_1 Parte_2
Tribunale di Pordenone svolgendo le seguenti censure:
il primo Giudice ha violato il disposto ex art 40 comma 2 legge 47/1985
poiché, in occasione del trasferimento del diritto di nuda proprietà dal padre alla figlia, non era stato dato ammonimento a circa le conseguenze Parte_1
penali del mendacio in ordine alla dichiarazione, avente natura di atto notorio,
circa la sua costruzione ante 1967, sicché l'atto di cessione originario era nullo e di conseguenza l'immobile sempre rimasto in signoria di e mai Parte_1
trasferito il diritto in capo alla figlia, garante verso la banca appellata;
il Tribunale ha violato il disposto ex art 1936 cod. civ. e le regole in tema di valutazione delle prove, posto che ha ritenuto momento rilevante ai fini del sorgere dell'obbligo di garanzia il rilascio della fideiussione e, non già, il verificarsi dell'inadempimento da parte del debitore principale garantito, ossia quando la banca ha inviato la prima richiesta di rientro alla società cooperativa sociale debitrice morosa;
inoltre il primo Giudice ha omesso ogni pur dovuta valutazione circa il fatto che mai è stato recapitato all'effettivo indirizzo di la nota portante la Parte_2
decadenza dal termine e la richiesta di immediato rientro al debitore garantito,
come documentato in causa;
il primo Giudice ha violato la normativa sostanziale in tema di pauliana posto che non ricorrono i requisiti oggettivi non concorrendo l'eventus damni, poiché il credito azionato dalla banca è coperto da garanzia statale e pure è in corso procedura esecutiva per il medesimo credito a carico di altro fideiussore con esito positivo come s'è potuto documentare solo in questa sede d'appello,
inoltre non concorrono i requisiti soggettivi in capo alle parti contrattuali,
malamente ritenuti esistenti dal Tribunale, posto che questi non vanno correlati al momento del rilascio della fideiussione, bensì al momento dell'inadempimento da parte del debitore principale;
ancòra non era stato adeguatamente valutato che la figlia ebbe a rilasciare al padre procura a vendere, anche a se stesso, quando la cooperativa sociale non era inadempiente verso la banca agente in , circostanza mai resa nota alla Per_2
garante poiché non raggiunta effettivamente né dalla comunicazione di inadempienza del debitore principale né dal decreto ingiuntivo emesso nei suoi riguardi;
erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato che la cessione del bene intervenne a titolo oneroso poiché così furono rimborsati i prestiti fatti da Pt_1
alla figlia, come dato atto in contratto, al riguardo v'era documentazione in
[...]
causa e riconoscimento da parte della stessa banca appellata;
ancòra erroneamente il Tribunale pordenonese ha ritenuto irrilevante in concreto stabilire – di qui anche la non ammissione delle prove orali richieste – se l'atto aveva natura onerosa poiché comunque ritenuta provata per presunzioni la conoscenza del pregiudizi arrecato ai creditorio da parte dell'acquirente, il quale invece era all'oscuro delle vicende patrimoniali e societarie della figlia, posto che comprovatamente l'atto oggetto di revocatoria posto in essere in un'ottica esclusivamente di riassetto del patrimonio familiare;
infine il primo Giudice ebbe ad errare nella valutazione degli elementi presuntivi forniti in causa a sostegno dell'indicazione della valenza intra familiare dell'operazione compiuta con la figlia poiché detta valutazione effettuata in modo atomistico senza apprezzare la loro realtà fattuale.
Resiste la contestando il gravame Controparte_1
avversario e chiedendone il rigetto. Rigetta l'istanza di sospensiva, all'udienza del 10.2.2025 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore, che invitava le parti a fissare le rispettive conclusioni e le rimetteva, ex art 352 cod. proc. civ., avanti il Collegio.
All'odierna udienza – depositate le scritture finali – le parti pertrattavano la lite ed il Collegio, nella susseguente camera di consiglio, la decideva come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
L'appello proposto dai consorti non ha fondamento giuridico e va rigettato. Pt_1
Non concorrono le ragioni di inammissibilità del gravame svolte dalla banca appellata posto che la lite risulta regolata dalle nuove norme processuali, sicché è
inapplicabile il disposto ex art 348 bis cod. proc. civ., mentre le ragioni di gravame appaiono sufficientemente dettagliate per non incorrere nella sanzione ex art 342
cod. proc. civ.
Ciò posto, va osservato come la prima ragione di gravame svolta ripropone le ragioni in forza delle quali l'appellante – unico soggetto costituito in Parte_1
prime cure – ebbe a ritenere nulla la convenzione, adottata nell'ambito di procedimento civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi,
con la quale cedeva alla figlia il diritto di nuda proprietà di un suo immobile Pt_2
e pertinenza sito in HI, costruito ante 1967.
Gli appellanti infatti ritengono detto atto nullo poiché, non già, manca la dichiarazione prescritta dall'art 40 comma 2 legge 47/1985, bensì l'ammonizione del Pubblico Ufficiale – il Giudice incaricato del relativo procedimento - avanti il quale l'atto venne stipulato circa le conseguenze penali in relazione al mendacio in detta dichiarazione.
Rettamente il Giudice pordenonese ha ritenuto priva di fondamento giuridico detta tesi, posto che la nullità richiamata ha natura “ testuale “ – così Cass. SU n°
8230/19 – sicché al riguardo di detta nullità assume rilievo esclusivamente la sua omissione – Cass. sez. 2n° 30425/22, Cass. sez. 2 n° 23394/22 – e non anche la sua inveridicità.
Tanto meno assume rilievo il difetto di esplicitazione dell'ammonizione a dichiarare il vero con illustrazione delle conseguenti penali del mendacio, relativamente alla qual ammonizione alcuna nullità risulta testualmente prevista dalla norma evocata.
Di conseguenza la censura appare manifestamente priva di pregio giuridico.
Anche la seconda ragione di gravame s'appalesa manifestamente priva di fondamento giuridico posto che, come insegna costantemente il Supremo Collegio
in relazione all'assunzione di garanzia fideiussoria, il momento in cui sorge la ragione di credito tutelabile con l'azione pauliana – Cass. sez. 3 n° 3676/11, Cass.
sez. 3 n° 762/16, Cass. sez. 3 n° 8315/17 – è la dazione del finanziamento –
garantito dalla fideiussione - al debitore principale, non già, il successivo momento dell' – eventuale – inadempimento all'obbligo restitutorio.
Difatti per la concorrenza della ragione di credito tutelabile non è richiesta l'esigibilità del prestito fatto ma la sua erogazione, che genera ex se l'onere di restituzione secondo le pattuizioni di contratto – oggetto della garanzia -.
Dunque l'argomentazione, svolta in atto d'appello al riguardo contro l'omologo ragionamento giuridico esposto dal Tribunale in sentenza, non coglie la testa del chiodo posto che non va confusa l'obbligazione di garanzia assunta con l'esigibilità
del finanziamento erogato al debitore principale.
Di conseguenza la ragione di credito non è rappresentata dal decreto ingiuntivo,
mero titolo esecutivo per escutere la garanzia prestata, e nemmeno al riguardo rileva la comunicazione al garante dell'inadempimento del debitore principale,
poiché sono evenienze fattuali sopravvenute che non incidono sull'obbligo contrattuale di garanzia assunto.
Con relazione al ritenuto concorso delle condizioni oggettive – esistenza attuale del credito garantito ovvero dell'eventus damni – la critica portata s'appalesa priva di fondamento sia giuridico che fattuale. Difatti, in questo grado, i consorti hanno depositato documentazione Pt_1
afferente all'azione esecutiva avviata contro altro cogarante lumeggiante come i beni staggiti siano stati venduti all'asta per l'importo complessivo di € 116.000,00-
Tuttavia ciò non solo non ancora dimostra quanto la banca agente ha incassato da detta procedura, ma attesta come il credito azionato risulta ancora in buona misura insoddisfatto poiché da decreto ingiuntivo ammonta - per solo capitale -
ad oltre € 331 mila oltre interessi e spese.
Solo concorrendo la prova dell'integrale soddisfazione del credito garantito non sussisterebbe più l'oggetto da tutelare con la presente azione pauliana.
Quanto alla garanzia statale, ex lege 662/1996, in atti non risulta versato documento alcuno circa l'intervenuto pagamento da parte del Parte_4
della somma garantita, anzi non solo la banca appellata mai ha affermato
[...]
ciò, ma lo ha negato, in quanto la disciplina pubblicistica la onera di condotta diligente nella previa escussione di debitore principale ed altri garanti.
Inoltre, in forza della disciplina speciale afferente detta garanzia statale prima di ottenere il pagamento la banca creditrice deve dimostrare di aver comunque escusso al meglio le altre garanzie poiché il rimane Parte_4
surrogato ex lege al creditore una volta effettuato il pagamento.
Di tutto ciò in questa causa non v'è evidenza alcuna, specie considerato che l'azione pauliana ha mera natura di cautela del credito garantito, assicurando al creditore la possibilità di escutere ciascun garante a prescindere della capienza patrimoniale degli altri – Cass. sez. 2 n° 6486/11, Cass. sez. 3 n° 2623/87 -.
Difatti il garante deve conservare il suo stato patrimoniale poiché detta garanzia assicura il creditore proprio per la futura inadempienza del debitore principale,
sicché ogni variazione in diminuzione assume rilievo sino all'avvenuto rimborso integrale del credito garantito a prescindere dalla – medio tempore – assenza di criticità nell'andamento del rapporto.
Posto che nella specie la ragione creditoria sorge prima dell'atto lesivo non ha rilievo la dolosa preordinazione che invece rileva quando l'atto lesivo è precedente al sorgere del credito risultando sufficiente – come rettamente ritenuto dal
Tribunale – la scientia damni.
Priva di rilievo è poi la tesi fondata sulla valutazione dello stato soggettivo delle parti contrattuali riferita al momento del rilascio della procura a vendere, anche a se stesso, da parte della figlia al padre, poiché è insegnamento costante del
Supremo Collegio come – Cass. sez.3 n° 1286/19, Cass. sez. 3 n° 15215/18 –
solo l'effetto traslativo del diritto di proprietà ha rilievo al riguardo.
Dunque non assume rilievo la data di rilascio della procura – il 2.4.2021 - bensì,
come rettamente sostenuto dal Tribunale, il momento di confezione del rogito di cessione del diritto di nuda proprietà, intervenuto il 18.1.2022, ossia circa un mese dopo – 27.12.2021 - la notifica alla ed altri garanti del decreto ingiuntivo – Pt_1
emesso il 15.10.2021 - portate la somma da pagare, stante l'intervenuto –
4.10.2021 - fallimento del soggetto debitore principale, ossia la cooperativa sociale
Parte_3
Quanto poi all'ignoranza della decozione della società cooperativa basta rilevare come risultava componente dell'Organo amministrativo ed il suo Parte_2
eventuale disinteresse per la società, per altro dichiarata fallita nell'ottobre 2021,
non assume rilievo anche perché era suo onere di diligenza quale garante di mantenersi informata sull'andamento del rapporto di debito, oltre che quale amministratore di seguire le sorti dell'impresa.
Inoltre come documentato dalla banca appellata, in effetti, la sua iscrizione in AIRE
non risultava ancora al momento della notifica presso il suo indirizzo anagrafico di
Venezia – anzi nell'agosto del 2022 fu cancellata dalla Anagrafe per irreperibilità
come attestato dall'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica della citazione di prime cure -; indirizzo non solo risultante dalla visura camerale della società
cooperativa amministrata ma pure indicato alla banca dalla stessa in Parte_2
momento successivo al rilascio della fideiussione, sicché la notifica del decreto ingiuntivo risulta esser stata effettuata regolarmente. Con riguardo all'osservazione critica degli appellanti che l'atto di cessione, oggetto di pauliana, aveva natura onerosa poiché indicato nello stesso che il prezzo era stato pagato mediante scomputo di prestiti erogati dal padre alla figlia, siccome documentato in atti, la stessa non coglie la testa del chiodo.
Difatti, come rettamente sottolineato dal Giudice pordenonese, alcuna prova i hanno dedotto in causa dell'effettiva esistenza dell'asserito prestito;
ossia Pt_1
della concorrenza di un vincolo giuridico in capo alla figlia che l'obbligava a restituire al padre le somme mutuate.
Il Tribunale, rettamente, sottolinea al riguardo come il mero elenco, privo di sottoscrizioni e data certa, delle somme – asseritamente – mutuate non assume rilievo probatorio, siccome le causali apposte dalla parte in alcune delle contabili bancarie depositate in causa.
Inoltre specificatamente il primo Giudice ha ritenuto non ammissibili le prove orali proposte al riguardo dal perché generiche e tale puntuale statuizione non Pt_1
risulta attinta da specifico motivo di gravame.
Nemmeno concorre l'enfatizzato riconoscimento da parte della banca appellata dell'intervenuto mutuo della somma di € 10 mila con due bonifici, posto che controparte s'è limitata a rilevare che solo in due, dei vari bonifici dimessi dal
, figurava la causale “ prestito “ senza anche affermare che un tanto fosse Pt_1
sufficiente a dimostrare la veridicità di quanto asserito dagli avversari.
Anzi, come ben messo in evidenza dalla banca cooperativa, i bonifici depositati portano varie causali non lumeggianti il dedotto prestito ma che tuttavia illustrano come il padre fosse ben consapevole delle difficoltà economiche in cui versava la figlia.
Difatti contribuiva al pagamento dell'affitto ovvero dei rimborsi di prestiti personali od ancora a versare denaro a nome della figlia proprio alla cooperativa di cui la congiunta era socia amministratore, poi fallita.
Rettamente il primo Giudice ha posto in evidenza come più possono essere le ragioni acché il padre effettui dazioni di denaro alla figlia – una per un viaggio proprio subito dopo il fallimento della cooperativa sociale –, sicché doveva essere fornita prova adeguata dell'esistenza di un obbligo giuridico - non già meramente morale - di restituzione, circa il quale in causa non risulta versata prova adeguata alcuna.
Quanto poi alla dedotta finalità di riassetto patrimoniale all'interno della famiglia della compera vendita oggetto di revocatoria, basta osservare come l'atto con il figlio risulta rogato nell'aprile 2020 mentre quello con la figlia solo nel gennaio
2022 – ossia subito dopo il fallimento della società amministrata e la notifica del decreto ingiuntivo ai garanti – nonostante la procura fosse stata rilasciata nell'aprile del 2021.
Pertanto anche con relazione a tale giustificazione gli elementi fattuali versati in causa non paiono, come rettamente ritenuto dal Tribunale, adeguati a sostenere la tesi proposta dagli appellanti.
Circa poi la non concorrenza in capo al padre acquirente della scientia damni basta osservare come è insegnamento di legittimità consolidato – Cass. sez. 2 n°
6486/11, Cass. sez. 3 n° 2623/87 – che lo stretto vincolo parentale tra le parti contrattuali è elemento presuntivo assai significativo.
Nella specie poi è lo stesso con le sue produzioni probatorie a dar Parte_1
contezza della sua consapevolezza che la figlia abbisognava ancora di aiuto economico anche con relazione a somme da versare alla società cooperativa.
Tale documentazione comprova la piena consapevolezza da parte del padre della situazione economica precaria della figlia e che il bene di HI era il suo unico cespite di rilievo economico.
Tali elementi presuntivi dianzi esaminati, uniti alla significativa circostanza che l'atto di disposizione degl'immobili fu rogato dopo ed il fallimento della società
cooperativa, alla cui amministrazione concorreva anche la figlia, e l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo ai garanti, nonché al modo non ordinario di pagamento dell'asserito prezzo, lumeggiano chiaramente la fondatezza della conclusione, rettamente raggiunta dal Tribunale, che, se anche ritenuta a titolo oneroso la cessione, comunque concorreva in capo alla acquirente la scientia
fraudis posto che con la compera vendita rogata il debitore si spogliava dell'unico suo cespite patrimoniale di rilievo a garanzia dei creditori.
Infine con riguardo all'omessa valutazione della circostanza che l'atto de quo si collocava in un più ampio accordo tra famigliari, in disparte che al riguardo non risulta versata prova alcuna a dimostrazione dell'esistenza dell'accordo dedotto,
basta osservare come tale finalità sia ininfluente nei confronti dei creditori terzi poiché i motivi del negozio – Cass. sez. 1 n° 380/62 - sono irrilevanti e, per altro,
appare contradditorio che, dapprima, il padre ceda ai figli la sola nuda proprietà
dei beni, mantenendone il godimento con l'usufrutto, e subito dopo concorra accordo per il riacquisto anche del diritto appena ceduto.
Al rigetto dell'inutile appello consegue la condanna degli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione verso la banca cooperativa delle spese di lite del grado tassate,
secondo il DM 147/22 sulla scorta dei parametri medi e tenuto conto del valore della lite – l'ammontare del credito tutelato -, in € 17.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'appello proposto da ed con la citazione datata Parte_1 Parte_2
16.10.2024 e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n° 539/24 resa il 18.9.2024 dal Tribunale di Pordenone,
condanna gli appellanti in solido fra loro a rifondere alla
[...]
le spese di lite del grado tassate in € 17.000,00 Controparte_1
oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degl'appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Trieste il 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott Alberto VALLE Consigliere
Dott. Sergio CARNIMEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: azione nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° 336 del Ruolo Generale revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. dell'anno 2024.
TRA
– cf - residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
– cf – residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Longo del foro di Aosta con domicilio eletto presso lo studio del difensore in St. Vincent p.za Monte Zerbion n° 34/e come da procura richiamata nella citazione datata 16.10.2024;
APPELLANTI
E
– pi Controparte_1
–, sedente in Azzano Decimo, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Riscica del foro P.IVA_1
di Treviso, con domicilio eletto in Treviso Calmaggiore n° 10 presso lo studio del difensore, giusto mandato indicato nella comparsa depositata il 10.1.2025;
APPELLATA
Oggetto della causa: azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n°
539/24 resa il 18.9.2024 dal Tribunale di Pordenone.
Causa discussa e decisa all'udienza del 25.2.2025. CONCLUSIONI Conclusioni appellanti: richiamate, per quanto possa occorrere, le istanze istruttorie tutte svolte nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2) cpc del 14.11.2023, riformare integralmente la sentenza n. 539/2024 del Tribunale di Pordenone, rigettando le domande attoree;
con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e condanna della appellata CP_1 a restituire all'appellante ogni somma incameranda in forza della provvisoria Parte_1 esecutorietà, con gli interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di ogni dazione sino al saldo effettivo.
Conclusioni banca appellata: In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'avversario appello perché carente dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e/o perché non vi è alcuna ragionevole possibilità che trovi accoglimento;
Nel merito in via principale: Respingersi le domande avversarie tutte, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in corso di causa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale accogliesse, in tutto o in parte, le domande avversarie, accertarsi e dichiararsi che i signori nata a [...] il Parte_2
27/09/1984, iscritta AIRE e con ultima residenza nota in Carpenedo (VE), Via Pietro Mandricardo n. 49 piano T interno 13, e , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Edelweiss, n. 30/B hanno simulato in via relativa il contratto di compravendita a favore del predetto signor stipulato in data 18.1.2022 a rogito del Notaio Rep. n. 121.373 Parte_1 Persona_1
Racc. n. 42.485, intendendo in realtà porre in essere un atto di cessione a titolo gratuito, come in effetti non vi è stata dazione di denaro e, per l'effetto, dichiarare l'atto de quo nullo ex art. 1414 co.2 c.c. per mancanza di uno dei requisiti formali previsti per la donazione, id est la presenza dei testimoni.
In caso di rimessione del presente appello in via istruttoria:
A) Disporsi CTU tesa ad accertare il reale valore di mercato della nuda proprietà dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita impugnato, nella situazione di fatto e di diritto al momento della compravendita del 18.1.2022; B) Ordinarsi al sig. , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conto integrali del c/c dal Parte_1 quale ha riferito in comparsa di costituzione e risposta di aver disposto i bonifici di cui al doc. 2 prodotto e della carta di credito con i quali ha dichiarato di aver pagato debiti della figlia, almeno dall'anno 2014 all'anno 2023 compresi. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Con ogni riserva istruttoria.
Considerato in fatto
La banca cooperativa appellata, deducendo di essere creditrice verso la società
cooperativa di cui era socia, componente il Consiglio Parte_3 Parte_2
d'Amministrazione, fideiussore dal 2018 e garante dal 2020 sino all'importo di €
450 mila, per i prestiti concessi dalla banca alla società, avviò azione pauliana avverso l'atto contrattuale con il quale la garante ebbe a cedere al padre Pt_1
il diritto di nuda proprietà su immobili siti in HI – alloggio e
[...]
pertinenza -. Avanti il Tribunale di Pordenone adito, si costituì il solo contestando Parte_1
l'azione proposta dalla controparte poiché non ne concorrevano le ragioni, mentre rimase contumace. Parte_2
Il Giudice pordenonese, esperita la trattazione della questione sulla base della documentazione versata in atti, ha accolto la domanda attorea dichiarando l'inefficacia dell'atto di vendita tra figlia e padre del diritto di nuda proprietà
degl'immobili siti in HI.
ed hanno interposto gravame avverso la sentenza resa dal Pt_1 Parte_2
Tribunale di Pordenone svolgendo le seguenti censure:
il primo Giudice ha violato il disposto ex art 40 comma 2 legge 47/1985
poiché, in occasione del trasferimento del diritto di nuda proprietà dal padre alla figlia, non era stato dato ammonimento a circa le conseguenze Parte_1
penali del mendacio in ordine alla dichiarazione, avente natura di atto notorio,
circa la sua costruzione ante 1967, sicché l'atto di cessione originario era nullo e di conseguenza l'immobile sempre rimasto in signoria di e mai Parte_1
trasferito il diritto in capo alla figlia, garante verso la banca appellata;
il Tribunale ha violato il disposto ex art 1936 cod. civ. e le regole in tema di valutazione delle prove, posto che ha ritenuto momento rilevante ai fini del sorgere dell'obbligo di garanzia il rilascio della fideiussione e, non già, il verificarsi dell'inadempimento da parte del debitore principale garantito, ossia quando la banca ha inviato la prima richiesta di rientro alla società cooperativa sociale debitrice morosa;
inoltre il primo Giudice ha omesso ogni pur dovuta valutazione circa il fatto che mai è stato recapitato all'effettivo indirizzo di la nota portante la Parte_2
decadenza dal termine e la richiesta di immediato rientro al debitore garantito,
come documentato in causa;
il primo Giudice ha violato la normativa sostanziale in tema di pauliana posto che non ricorrono i requisiti oggettivi non concorrendo l'eventus damni, poiché il credito azionato dalla banca è coperto da garanzia statale e pure è in corso procedura esecutiva per il medesimo credito a carico di altro fideiussore con esito positivo come s'è potuto documentare solo in questa sede d'appello,
inoltre non concorrono i requisiti soggettivi in capo alle parti contrattuali,
malamente ritenuti esistenti dal Tribunale, posto che questi non vanno correlati al momento del rilascio della fideiussione, bensì al momento dell'inadempimento da parte del debitore principale;
ancòra non era stato adeguatamente valutato che la figlia ebbe a rilasciare al padre procura a vendere, anche a se stesso, quando la cooperativa sociale non era inadempiente verso la banca agente in , circostanza mai resa nota alla Per_2
garante poiché non raggiunta effettivamente né dalla comunicazione di inadempienza del debitore principale né dal decreto ingiuntivo emesso nei suoi riguardi;
erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato che la cessione del bene intervenne a titolo oneroso poiché così furono rimborsati i prestiti fatti da Pt_1
alla figlia, come dato atto in contratto, al riguardo v'era documentazione in
[...]
causa e riconoscimento da parte della stessa banca appellata;
ancòra erroneamente il Tribunale pordenonese ha ritenuto irrilevante in concreto stabilire – di qui anche la non ammissione delle prove orali richieste – se l'atto aveva natura onerosa poiché comunque ritenuta provata per presunzioni la conoscenza del pregiudizi arrecato ai creditorio da parte dell'acquirente, il quale invece era all'oscuro delle vicende patrimoniali e societarie della figlia, posto che comprovatamente l'atto oggetto di revocatoria posto in essere in un'ottica esclusivamente di riassetto del patrimonio familiare;
infine il primo Giudice ebbe ad errare nella valutazione degli elementi presuntivi forniti in causa a sostegno dell'indicazione della valenza intra familiare dell'operazione compiuta con la figlia poiché detta valutazione effettuata in modo atomistico senza apprezzare la loro realtà fattuale.
Resiste la contestando il gravame Controparte_1
avversario e chiedendone il rigetto. Rigetta l'istanza di sospensiva, all'udienza del 10.2.2025 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore, che invitava le parti a fissare le rispettive conclusioni e le rimetteva, ex art 352 cod. proc. civ., avanti il Collegio.
All'odierna udienza – depositate le scritture finali – le parti pertrattavano la lite ed il Collegio, nella susseguente camera di consiglio, la decideva come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
L'appello proposto dai consorti non ha fondamento giuridico e va rigettato. Pt_1
Non concorrono le ragioni di inammissibilità del gravame svolte dalla banca appellata posto che la lite risulta regolata dalle nuove norme processuali, sicché è
inapplicabile il disposto ex art 348 bis cod. proc. civ., mentre le ragioni di gravame appaiono sufficientemente dettagliate per non incorrere nella sanzione ex art 342
cod. proc. civ.
Ciò posto, va osservato come la prima ragione di gravame svolta ripropone le ragioni in forza delle quali l'appellante – unico soggetto costituito in Parte_1
prime cure – ebbe a ritenere nulla la convenzione, adottata nell'ambito di procedimento civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi,
con la quale cedeva alla figlia il diritto di nuda proprietà di un suo immobile Pt_2
e pertinenza sito in HI, costruito ante 1967.
Gli appellanti infatti ritengono detto atto nullo poiché, non già, manca la dichiarazione prescritta dall'art 40 comma 2 legge 47/1985, bensì l'ammonizione del Pubblico Ufficiale – il Giudice incaricato del relativo procedimento - avanti il quale l'atto venne stipulato circa le conseguenze penali in relazione al mendacio in detta dichiarazione.
Rettamente il Giudice pordenonese ha ritenuto priva di fondamento giuridico detta tesi, posto che la nullità richiamata ha natura “ testuale “ – così Cass. SU n°
8230/19 – sicché al riguardo di detta nullità assume rilievo esclusivamente la sua omissione – Cass. sez. 2n° 30425/22, Cass. sez. 2 n° 23394/22 – e non anche la sua inveridicità.
Tanto meno assume rilievo il difetto di esplicitazione dell'ammonizione a dichiarare il vero con illustrazione delle conseguenti penali del mendacio, relativamente alla qual ammonizione alcuna nullità risulta testualmente prevista dalla norma evocata.
Di conseguenza la censura appare manifestamente priva di pregio giuridico.
Anche la seconda ragione di gravame s'appalesa manifestamente priva di fondamento giuridico posto che, come insegna costantemente il Supremo Collegio
in relazione all'assunzione di garanzia fideiussoria, il momento in cui sorge la ragione di credito tutelabile con l'azione pauliana – Cass. sez. 3 n° 3676/11, Cass.
sez. 3 n° 762/16, Cass. sez. 3 n° 8315/17 – è la dazione del finanziamento –
garantito dalla fideiussione - al debitore principale, non già, il successivo momento dell' – eventuale – inadempimento all'obbligo restitutorio.
Difatti per la concorrenza della ragione di credito tutelabile non è richiesta l'esigibilità del prestito fatto ma la sua erogazione, che genera ex se l'onere di restituzione secondo le pattuizioni di contratto – oggetto della garanzia -.
Dunque l'argomentazione, svolta in atto d'appello al riguardo contro l'omologo ragionamento giuridico esposto dal Tribunale in sentenza, non coglie la testa del chiodo posto che non va confusa l'obbligazione di garanzia assunta con l'esigibilità
del finanziamento erogato al debitore principale.
Di conseguenza la ragione di credito non è rappresentata dal decreto ingiuntivo,
mero titolo esecutivo per escutere la garanzia prestata, e nemmeno al riguardo rileva la comunicazione al garante dell'inadempimento del debitore principale,
poiché sono evenienze fattuali sopravvenute che non incidono sull'obbligo contrattuale di garanzia assunto.
Con relazione al ritenuto concorso delle condizioni oggettive – esistenza attuale del credito garantito ovvero dell'eventus damni – la critica portata s'appalesa priva di fondamento sia giuridico che fattuale. Difatti, in questo grado, i consorti hanno depositato documentazione Pt_1
afferente all'azione esecutiva avviata contro altro cogarante lumeggiante come i beni staggiti siano stati venduti all'asta per l'importo complessivo di € 116.000,00-
Tuttavia ciò non solo non ancora dimostra quanto la banca agente ha incassato da detta procedura, ma attesta come il credito azionato risulta ancora in buona misura insoddisfatto poiché da decreto ingiuntivo ammonta - per solo capitale -
ad oltre € 331 mila oltre interessi e spese.
Solo concorrendo la prova dell'integrale soddisfazione del credito garantito non sussisterebbe più l'oggetto da tutelare con la presente azione pauliana.
Quanto alla garanzia statale, ex lege 662/1996, in atti non risulta versato documento alcuno circa l'intervenuto pagamento da parte del Parte_4
della somma garantita, anzi non solo la banca appellata mai ha affermato
[...]
ciò, ma lo ha negato, in quanto la disciplina pubblicistica la onera di condotta diligente nella previa escussione di debitore principale ed altri garanti.
Inoltre, in forza della disciplina speciale afferente detta garanzia statale prima di ottenere il pagamento la banca creditrice deve dimostrare di aver comunque escusso al meglio le altre garanzie poiché il rimane Parte_4
surrogato ex lege al creditore una volta effettuato il pagamento.
Di tutto ciò in questa causa non v'è evidenza alcuna, specie considerato che l'azione pauliana ha mera natura di cautela del credito garantito, assicurando al creditore la possibilità di escutere ciascun garante a prescindere della capienza patrimoniale degli altri – Cass. sez. 2 n° 6486/11, Cass. sez. 3 n° 2623/87 -.
Difatti il garante deve conservare il suo stato patrimoniale poiché detta garanzia assicura il creditore proprio per la futura inadempienza del debitore principale,
sicché ogni variazione in diminuzione assume rilievo sino all'avvenuto rimborso integrale del credito garantito a prescindere dalla – medio tempore – assenza di criticità nell'andamento del rapporto.
Posto che nella specie la ragione creditoria sorge prima dell'atto lesivo non ha rilievo la dolosa preordinazione che invece rileva quando l'atto lesivo è precedente al sorgere del credito risultando sufficiente – come rettamente ritenuto dal
Tribunale – la scientia damni.
Priva di rilievo è poi la tesi fondata sulla valutazione dello stato soggettivo delle parti contrattuali riferita al momento del rilascio della procura a vendere, anche a se stesso, da parte della figlia al padre, poiché è insegnamento costante del
Supremo Collegio come – Cass. sez.3 n° 1286/19, Cass. sez. 3 n° 15215/18 –
solo l'effetto traslativo del diritto di proprietà ha rilievo al riguardo.
Dunque non assume rilievo la data di rilascio della procura – il 2.4.2021 - bensì,
come rettamente sostenuto dal Tribunale, il momento di confezione del rogito di cessione del diritto di nuda proprietà, intervenuto il 18.1.2022, ossia circa un mese dopo – 27.12.2021 - la notifica alla ed altri garanti del decreto ingiuntivo – Pt_1
emesso il 15.10.2021 - portate la somma da pagare, stante l'intervenuto –
4.10.2021 - fallimento del soggetto debitore principale, ossia la cooperativa sociale
Parte_3
Quanto poi all'ignoranza della decozione della società cooperativa basta rilevare come risultava componente dell'Organo amministrativo ed il suo Parte_2
eventuale disinteresse per la società, per altro dichiarata fallita nell'ottobre 2021,
non assume rilievo anche perché era suo onere di diligenza quale garante di mantenersi informata sull'andamento del rapporto di debito, oltre che quale amministratore di seguire le sorti dell'impresa.
Inoltre come documentato dalla banca appellata, in effetti, la sua iscrizione in AIRE
non risultava ancora al momento della notifica presso il suo indirizzo anagrafico di
Venezia – anzi nell'agosto del 2022 fu cancellata dalla Anagrafe per irreperibilità
come attestato dall'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica della citazione di prime cure -; indirizzo non solo risultante dalla visura camerale della società
cooperativa amministrata ma pure indicato alla banca dalla stessa in Parte_2
momento successivo al rilascio della fideiussione, sicché la notifica del decreto ingiuntivo risulta esser stata effettuata regolarmente. Con riguardo all'osservazione critica degli appellanti che l'atto di cessione, oggetto di pauliana, aveva natura onerosa poiché indicato nello stesso che il prezzo era stato pagato mediante scomputo di prestiti erogati dal padre alla figlia, siccome documentato in atti, la stessa non coglie la testa del chiodo.
Difatti, come rettamente sottolineato dal Giudice pordenonese, alcuna prova i hanno dedotto in causa dell'effettiva esistenza dell'asserito prestito;
ossia Pt_1
della concorrenza di un vincolo giuridico in capo alla figlia che l'obbligava a restituire al padre le somme mutuate.
Il Tribunale, rettamente, sottolinea al riguardo come il mero elenco, privo di sottoscrizioni e data certa, delle somme – asseritamente – mutuate non assume rilievo probatorio, siccome le causali apposte dalla parte in alcune delle contabili bancarie depositate in causa.
Inoltre specificatamente il primo Giudice ha ritenuto non ammissibili le prove orali proposte al riguardo dal perché generiche e tale puntuale statuizione non Pt_1
risulta attinta da specifico motivo di gravame.
Nemmeno concorre l'enfatizzato riconoscimento da parte della banca appellata dell'intervenuto mutuo della somma di € 10 mila con due bonifici, posto che controparte s'è limitata a rilevare che solo in due, dei vari bonifici dimessi dal
, figurava la causale “ prestito “ senza anche affermare che un tanto fosse Pt_1
sufficiente a dimostrare la veridicità di quanto asserito dagli avversari.
Anzi, come ben messo in evidenza dalla banca cooperativa, i bonifici depositati portano varie causali non lumeggianti il dedotto prestito ma che tuttavia illustrano come il padre fosse ben consapevole delle difficoltà economiche in cui versava la figlia.
Difatti contribuiva al pagamento dell'affitto ovvero dei rimborsi di prestiti personali od ancora a versare denaro a nome della figlia proprio alla cooperativa di cui la congiunta era socia amministratore, poi fallita.
Rettamente il primo Giudice ha posto in evidenza come più possono essere le ragioni acché il padre effettui dazioni di denaro alla figlia – una per un viaggio proprio subito dopo il fallimento della cooperativa sociale –, sicché doveva essere fornita prova adeguata dell'esistenza di un obbligo giuridico - non già meramente morale - di restituzione, circa il quale in causa non risulta versata prova adeguata alcuna.
Quanto poi alla dedotta finalità di riassetto patrimoniale all'interno della famiglia della compera vendita oggetto di revocatoria, basta osservare come l'atto con il figlio risulta rogato nell'aprile 2020 mentre quello con la figlia solo nel gennaio
2022 – ossia subito dopo il fallimento della società amministrata e la notifica del decreto ingiuntivo ai garanti – nonostante la procura fosse stata rilasciata nell'aprile del 2021.
Pertanto anche con relazione a tale giustificazione gli elementi fattuali versati in causa non paiono, come rettamente ritenuto dal Tribunale, adeguati a sostenere la tesi proposta dagli appellanti.
Circa poi la non concorrenza in capo al padre acquirente della scientia damni basta osservare come è insegnamento di legittimità consolidato – Cass. sez. 2 n°
6486/11, Cass. sez. 3 n° 2623/87 – che lo stretto vincolo parentale tra le parti contrattuali è elemento presuntivo assai significativo.
Nella specie poi è lo stesso con le sue produzioni probatorie a dar Parte_1
contezza della sua consapevolezza che la figlia abbisognava ancora di aiuto economico anche con relazione a somme da versare alla società cooperativa.
Tale documentazione comprova la piena consapevolezza da parte del padre della situazione economica precaria della figlia e che il bene di HI era il suo unico cespite di rilievo economico.
Tali elementi presuntivi dianzi esaminati, uniti alla significativa circostanza che l'atto di disposizione degl'immobili fu rogato dopo ed il fallimento della società
cooperativa, alla cui amministrazione concorreva anche la figlia, e l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo ai garanti, nonché al modo non ordinario di pagamento dell'asserito prezzo, lumeggiano chiaramente la fondatezza della conclusione, rettamente raggiunta dal Tribunale, che, se anche ritenuta a titolo oneroso la cessione, comunque concorreva in capo alla acquirente la scientia
fraudis posto che con la compera vendita rogata il debitore si spogliava dell'unico suo cespite patrimoniale di rilievo a garanzia dei creditori.
Infine con riguardo all'omessa valutazione della circostanza che l'atto de quo si collocava in un più ampio accordo tra famigliari, in disparte che al riguardo non risulta versata prova alcuna a dimostrazione dell'esistenza dell'accordo dedotto,
basta osservare come tale finalità sia ininfluente nei confronti dei creditori terzi poiché i motivi del negozio – Cass. sez. 1 n° 380/62 - sono irrilevanti e, per altro,
appare contradditorio che, dapprima, il padre ceda ai figli la sola nuda proprietà
dei beni, mantenendone il godimento con l'usufrutto, e subito dopo concorra accordo per il riacquisto anche del diritto appena ceduto.
Al rigetto dell'inutile appello consegue la condanna degli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione verso la banca cooperativa delle spese di lite del grado tassate,
secondo il DM 147/22 sulla scorta dei parametri medi e tenuto conto del valore della lite – l'ammontare del credito tutelato -, in € 17.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'appello proposto da ed con la citazione datata Parte_1 Parte_2
16.10.2024 e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n° 539/24 resa il 18.9.2024 dal Tribunale di Pordenone,
condanna gli appellanti in solido fra loro a rifondere alla
[...]
le spese di lite del grado tassate in € 17.000,00 Controparte_1
oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degl'appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Trieste il 25 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan