Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
LI L 9 O 8 B 6 » . jo E N na N , IO 1 e Z p 8 A 9 a R -1 T istem 1 5 1 09/ 0 1 1 IS 1 G - E E PUBB 4 s R 2 l a A . D L he E 3 IN NOME DI POPOLO ific T 2 EN . d S T o E R m LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ordinanza prefettizia Presidente e ricorso del comune. dr. Mario Corda dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 7239/98 dr. Vincenzo Proto Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron. 1o164 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 25.01.2001 SE NTENZA su ricorso iscritto al n° 7239 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1998, proposto DA COMUNE DI SCORRANO, in persona del sindaco p.t. elet- tivamente domiciliato in Roma, V. della Balduina n.187, presso l'avv. Stefano Agamennone, e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Presicce di Lecce, per pro- cura a margine del ricorso e delibera della G.M. n. 944 del 28 novembre 1997. RICORRENTE
CONTRO
NA TO ZO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana Nuova n. 117, presso la prof. Li- 216 2001 - 2 - dia Chiri, e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Corrado di Muro Leccese, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di di Lecce-Sez. di- staccata di Maglie, n. 190 del 5 novembre 1997. Udita, all'udienza del 25 gennaio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Maurizio Presicce e il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 5 novembre 1997 il Pretore di Lecce accoglieva l'opposizione di IN OM ZO al- le due ordinanze del 3 ottobre 1996, notificate il 7 gennaio 1997, del locale prefetto, con le quali le era stato ingiunto di pagare sanzioni pecuniarie al comune di Scorrano per violazione dell'art. 142,comma 8°, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), dichia- rando l'inefficacia degli atti impugnati, perchè noti- ficati oltre i termini di cui all'art. 204 C.d.S. e l' inammissibilità dell'intervento del predetto ente lo- cale nel giudizio, per difetto di legittimazione, con compensazione delle spese di causa tra le parti. - 3 Dopo che il prefetto aveva depositato nei termini le memorie di rito, nel giudizio era intervenuto il comu- ne di Scorrano, perchè le ordinanze oggetto di opposi- zione confermavano verbali di accertamento della poli- zia municipale, impugnati con i provvedimenti prefet- tizi e i proventi delle sanzioni erano destinati all' ente locale, il cui interesse alla causa era ritenuto invece solo teorico dal pretore e, quindi, non legit- timante all'intervento. Per la cassazione di detta sentenza il comune di Scor- rano ha proposto ricorso, mai notificato al prefetto di Lecce, con tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. La OM LI si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il secondo e terzo motivo d'impugnazione, il ricorrente affronta il tema pregiudiziale della sua partecipazione al giudizio, censurando la sentenza di merito sulla dichiarazione d'inammissibilità del suo intervento, cioè per una statuizione che direttamente e immediatamente incide sulla sua posizione "proces- suale", con la conseguenza che per tale decisione esso è sicuramente legittimato all'impugnazione al fine di farne verificare la legittimità (così, Cass. 20 otto- bre 1997 n. 10252 e 9 luglio 1997 n. 6201). 4 Il predetti motivi di ricorso deducono infatti la vio- lazione dell'art. 105 c.p.c. e dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, in relazione alla predetta norma del codice di rito, per avere il pretore denega- to che la norma codicistica fosse applicabile nel ca- so come in ogni processo civile, nonostante l'esisten- za dell'interesse del comune a contrastare la posizio- ne della controparte che aveva chiesto d'annullare,con le ordinanze prefettizie, anche i verbali di contesta- zione della polizia municipale e anche in mancanza di un esplicito divieto d'intervento nei giudizio di cui alla legislazione speciale sulle sanzioni.
1.1. I due motivi di ricorso, ammissibili per la indi- cata incidenza sulla posizione processuale del ricor- rente, sono nel merito infondati. Infatti il comune di Scorrano è privo di legittimazio- ne sostanziale e processuale nel presente giudizio. L'art. 205, 3° comma, del C.d.S., sancisce che l'oppo- sizione ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni all'autorità giudiziaria si svolge nelle forme e con i modi di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novem- bre 1981 n. 689, per i quali unica legittimata ad agi- re e a stare in giudizio è "l'autorità che ha emesso l'ordinanza", che nel caso è il prefetto di Lecce (co- sì Cass. 15 gennaio 1999 n.387, 26 giugno 1998 n. 6353 5 e 11 giugno 1998 n. 5827). Non può quindi condividersi la giurisprudenza di que- sta Corte, che ammette l'intervento nel giudizio d'op- posizione alle sanzioni del creditore della somma do- vuta per le stesse, da individuare in base all'art. 29 della L. 689/81 (Cass. 30 agosto 1995 n. 9152), perchè l'art. 23 della stessa legge configura detto processo come impugnazione dell'atto amministrativo che commina la sanzione, annullabile con la sentenza"in tutto o in parte... o modificabile " . anche limitatamente all' ft entità della sanzione dovuta" (11° comma) e logicamen- te identifica come sola parte legittimata a resistere "l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato" (commi 2° e 4°), la quale è, quindi, l'unico soggetto che, con gli opponenti, può ricorrere in questa sede (così Cass. 6 marzo 2000 n. 2504, 9 febbraio 1999 n. 1091 e 3 marzo 1998 n. 2344), salvo che in riferimento alle statuizioni che abbiano immediatamente inciso su di lui, con la condanna alle spese o la sua esclusione dal giudizio. Quanto detto esclude l'ammissibilità di un intervento autonomo principale, per il divieto di proporre doman- de diverse da quelle tipizzate nella legislazione spe- ciale da parti che non siano quelle già indicate nel termine perentorio di cui all'art. 22 della L. 689/81; 6 - le caratteristiche indicate del giudizio di cui all' art. 23 della L. n. 689/81, che s'articola in unico grado di merito e tende alla verifica di legittimità dell'atto d'irrogazione della sanzione, impedendone l' impugnazione oltre il termine perentorio citato, pre- cludono anche l'intervento autonomo litisconsortile e, per la peculiarità del modello normativo di giudizio che identifica preventivamente le parti che vi possono partecipare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, sono ostative a ogni tipo di intervento, compreso quello adesivo dipendente (Cass. 14 gennaio 1997 n. 286 e 4 aprile 1996 n. 3149). In effetti, il procedimento d'irrogazione della sanzio- ne si articola in più momenti e l'atto di contestazio- ne può essere oggetto d'immediata opposizione in sede giurisdizionale, legittimando in tal caso l'autorità che lo ha emesso a resistere nel giudizio;
quando in- vece, come è accaduto in questo caso, l'atto comunale è stato impugnato in sede amministrativa, il procedi- mento viene concluso dall'ordinanza prefettizia, che archivia la procedura ovvero ingiunge il pagamento ed è quindi l'unico atto a rilevanza esterna suscettibile d'impugnazione, con le forme e nei modi di cui alla L. 689/81. L'interesse del comune a percepire i proventi della 0 - 7 - sanzione o a sostenere la legittimità dell'atto della polizia municipale assume quindi solo rilievo di fatto e non legittima l'ente locale a partecipare al giudi- zio di opposizione o a intervenirvi nè a ricorrere per cassazione, con la conseguenza che detto difetto di legittimazione sostanziale comporta il rigetto del se- condo e del terzo motivo di ricorso e l'inammissibili- tà del primo attinente al merito della sentenza. Conclusivamente, l'infondatezza del secondo e terzo mo- tivo d'impugnazione e l'inammissibilità del primo de- terminano il rigetto del ricorso. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio anche per la presente fase di cassazione. !
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 25 gennaio Il presidentk ä 2001. мот consigliere ateStensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANDALLIERE Auto Bianchi Prima Sc JieriaDeposita APP 2001* APP-300T BOLLI 689 E REGISTRAZIONE . N penale -11-1981, L CARVELALIBRE al sistema 24 DA L. ESENTE modifiche 23 RT. A