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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/11/2024, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 376 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Oreste Finotto, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito, n. 25
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Michelangeli e Silvia Palini, CP_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Foligno, Piazza Santa Angela, n. 3
APPELLATA
OGGETTO: cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 07.10.2024 tenutasi con modalità telematica.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
pagina 1 di 5 Per l'appellato CP_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
470/24 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 16.05.2024, con la quale, vista la sentenza n. 569/2022
dello stesso Tribunale avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e , veniva disposto l'affido condiviso della figlia CP_1
minore , nata in data [...] , il suo collocamento prevalente presso l'abitazione del Per_1
padre nella casa familiare di sua proprietà che gli veniva assegnata , il libero diritto di visita della madre , il contributo al mantenimento , posto a carico di quest'ultima, in favore della figlia dell'
importo di € 150,00 mensili;
veniva rigettata la domanda avanzata dalla medesima avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile , con la sua condanna alle spese di lite.
In particolare, contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva Parte_1
respinto la domanda di collocamento prevalente della figlia minore presso di sé senza svolgere sul punto alcuna attività istruttoria e senza avere ascoltato la minore;
nella parte in cui accoglieva la domanda dell'ex coniuge con previsione della corresponsione di un assegno di mantenimento di €
150,00 a suo carico , rivalutabile sulla base degli indici ISTAT , oltre il 50% delle spese straordinarie;
nella parte in cui aveva respinto la domanda di assegno divorzile nell'importo indicato di € 500,00;
chiedeva, pertanto, in parziale riforma della sentenza di I grado, che , fermo l'affido condiviso della figlia minore, venisse disposto il suo collocamento prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare , in subordine che venisse disposto il collocamento paritetico della minore;
che venisse escluso il contributo al mantenimento posto a suo carico, che le venisse riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili, ovvero in quella che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di I grado e CP_1
con vittoria di spese del presente grado di giudizio .
Preso atto del parere del P.G. , previa discussione orale delle parti all'udienza dell'11.11.2024 questa
Corte tratteneva in decisione la causa.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo è necessario evidenziare che nelle more del presente giudizio di appello la figlia Per_1
nata il [...], raggiungeva la maggiore età per cui, allo stato, è venuto meno qualsiasi
[...]
presupposto per una pronuncia in ordine al suo affidamento e al suo collocamento presso i genitori , come pure in ordine all'assegnazione della casa familiare, provvedimento , quest'ultimo, che trova la sua giustificazione nella necessità di garantire una continuità abitativa al minore al fine di tutelare il suo centro di interessi (Cass., Civ., n. 23501 del 02.08.2023).
Da ciò deriva che al riguardo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non essendovi provvedimenti da emettere .
Per_ Rimane , invece, l'aspetto riguardante il contributo al mantenimento di dal momento che la stessa,
pur maggiorenne, non ha ancora acquisito una sua indipendenza economica o, comunque, in questa sede, nulla è stato dedotto in proposito dalle parti.
Sotto tale profilo occorre ricordare che entrambi i genitori hanno un obbligo di mantenimento del figlio in base alle rispettive capacità economiche.
Dall'esame dell'atto di appello in realtà non risulta alcuna contestazione in ordine alla ripartizione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie e la richiesta di eliminare il contributo al mantenimento è
strettamente collegata alla richiesta di un collocamento paritetico , mancando, invece, una contestazione precisa in merito all'ammontare del contributo posto a suo carico nella misura di euro
150,00 mensili , oltre la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT.
Ed, infatti, a tale riguardo nulla viene dedotto dalla sulle sue capacità economiche e sulla sua Pt_1
impossibilità di adempiere al relativo pagamento chiedendo, tra l'altro, solo il rigetto della domanda svolta dal di un contributo di euro 300,00 mensili. CP_1
Fatta questa precisazione è possibile affermare che sull'importo del contributo posto a carico della nella misura di euro 150,00 mensili , rivalutabili sulla base degli indici ISTAT , oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie , si è formato il giudicato.
Al di là di ciò occorre , comunque, evidenziare che l'importo del contributo così come stabilito dal giudice di I grado , è sicuramente congruo e non vi sono motivi per revocarlo tenuto conto , da un lato,
delle capacità economiche della stessa che in sede di separazione si era dichiarata Pt_1
pagina 3 di 5 economicamente indipendente , dall'altro, delle necessità sempre crescenti di una ragazza di diciotto anni .
Sul punto deve, pertanto, essere confermata la sentenza di I grado .
Passando, infine, ad esaminare la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile occorre evidenziare l'assoluta mancanza di qualsiasi prova offerta dalla con riferimento alla Pt_1
sua situazione economica patrimoniale da valutare in corrispondenza a quella dell'ex coniuge al fine di verificarne una disparità tale da intervenire in forza della funzione perequativa e riequilibratrice dello stesso assegno, nonché con riferimento alla perdita di eventuali occasioni professionali-reddituali derivata dalla necessità di accudire la famiglia così da verificare la ricorrenza dei presupposti della funzione compensativa propria del medesimo assegno .
Sotto tale profilo nessuna rilevanza potevano avere le prove richieste dalla nel giudizio di I Pt_1
grado e reiterate in questa sede in quanto, tra l'altro, contrarie anche alla documentazione in atti.
Ed, infatti, è pacifico tra le parti che la predetta non era mai stata dipendente dell'autofficina Pt_1
meccanica Tutto Gas di Tosti & C. s.n.c. ma ne era stata una socia tanto che al momento della separazione le sue quote erano state acquistate dallo stesso , come risulta dalla documentazione CP_1
allegata alla comparsa di risposta di quest'ultimo già depositata nel giudizio di I grado , circostanza, tra l'altro, mai contestata dalla Pt_1
Occorre , poi, evidenziare che in sede di separazione quest'ultima aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente non avanzando alcuna richiesta di assegno di mantenimento.
Se è pure vero che l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno presupposti differenti per cui il mancato riconoscimento del primo non può avere rilevanza in ordine all'eventuale riconoscimento del secondo nel giudizio di divorzio , è anche vero che la dichiarazione di indipendenza economica mantiene la sua valenza tanto più che fatta solo un anno prima ed ancora di più in mancanza di qualsiasi elemento probatorio in ordine ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni economico patrimoniali .
Anzi dagli atti emerge che la dopo la separazione ha lavorato come barista e come insegnante Pt_1
e sul punto la stessa non ha sollevato contestazioni .
pagina 4 di 5 Occorre, infine, evidenziare che la predetta non ha mai provveduto a depositare la documentazione fiscale e reddituale relativa agli ultimi tre anni richiesta dal primo giudice con ordinanza del
29.12.2022, impedendo così ogni esame della sua situazione reddituale e patrimoniale .
Anche sotto questo profilo deve, pertanto, essere confermata la sentenza di I grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'affido della figlia al suo Per_1
collocamento presso l'uno o l'altro genitore , all'assegnazione della casa familiare;
conferma nel resto la sentenza di I grado;
condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2900,00 oltre il Parte_1
rimborso delle spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1, bis, dello stesso articolo 13.
Perugia 27.11.2024 Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 376 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Oreste Finotto, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito, n. 25
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Michelangeli e Silvia Palini, CP_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Foligno, Piazza Santa Angela, n. 3
APPELLATA
OGGETTO: cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 07.10.2024 tenutasi con modalità telematica.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
pagina 1 di 5 Per l'appellato CP_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
470/24 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 16.05.2024, con la quale, vista la sentenza n. 569/2022
dello stesso Tribunale avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e , veniva disposto l'affido condiviso della figlia CP_1
minore , nata in data [...] , il suo collocamento prevalente presso l'abitazione del Per_1
padre nella casa familiare di sua proprietà che gli veniva assegnata , il libero diritto di visita della madre , il contributo al mantenimento , posto a carico di quest'ultima, in favore della figlia dell'
importo di € 150,00 mensili;
veniva rigettata la domanda avanzata dalla medesima avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile , con la sua condanna alle spese di lite.
In particolare, contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva Parte_1
respinto la domanda di collocamento prevalente della figlia minore presso di sé senza svolgere sul punto alcuna attività istruttoria e senza avere ascoltato la minore;
nella parte in cui accoglieva la domanda dell'ex coniuge con previsione della corresponsione di un assegno di mantenimento di €
150,00 a suo carico , rivalutabile sulla base degli indici ISTAT , oltre il 50% delle spese straordinarie;
nella parte in cui aveva respinto la domanda di assegno divorzile nell'importo indicato di € 500,00;
chiedeva, pertanto, in parziale riforma della sentenza di I grado, che , fermo l'affido condiviso della figlia minore, venisse disposto il suo collocamento prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare , in subordine che venisse disposto il collocamento paritetico della minore;
che venisse escluso il contributo al mantenimento posto a suo carico, che le venisse riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile nella misura di € 500,00 mensili, ovvero in quella che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di I grado e CP_1
con vittoria di spese del presente grado di giudizio .
Preso atto del parere del P.G. , previa discussione orale delle parti all'udienza dell'11.11.2024 questa
Corte tratteneva in decisione la causa.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo è necessario evidenziare che nelle more del presente giudizio di appello la figlia Per_1
nata il [...], raggiungeva la maggiore età per cui, allo stato, è venuto meno qualsiasi
[...]
presupposto per una pronuncia in ordine al suo affidamento e al suo collocamento presso i genitori , come pure in ordine all'assegnazione della casa familiare, provvedimento , quest'ultimo, che trova la sua giustificazione nella necessità di garantire una continuità abitativa al minore al fine di tutelare il suo centro di interessi (Cass., Civ., n. 23501 del 02.08.2023).
Da ciò deriva che al riguardo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non essendovi provvedimenti da emettere .
Per_ Rimane , invece, l'aspetto riguardante il contributo al mantenimento di dal momento che la stessa,
pur maggiorenne, non ha ancora acquisito una sua indipendenza economica o, comunque, in questa sede, nulla è stato dedotto in proposito dalle parti.
Sotto tale profilo occorre ricordare che entrambi i genitori hanno un obbligo di mantenimento del figlio in base alle rispettive capacità economiche.
Dall'esame dell'atto di appello in realtà non risulta alcuna contestazione in ordine alla ripartizione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie e la richiesta di eliminare il contributo al mantenimento è
strettamente collegata alla richiesta di un collocamento paritetico , mancando, invece, una contestazione precisa in merito all'ammontare del contributo posto a suo carico nella misura di euro
150,00 mensili , oltre la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT.
Ed, infatti, a tale riguardo nulla viene dedotto dalla sulle sue capacità economiche e sulla sua Pt_1
impossibilità di adempiere al relativo pagamento chiedendo, tra l'altro, solo il rigetto della domanda svolta dal di un contributo di euro 300,00 mensili. CP_1
Fatta questa precisazione è possibile affermare che sull'importo del contributo posto a carico della nella misura di euro 150,00 mensili , rivalutabili sulla base degli indici ISTAT , oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie , si è formato il giudicato.
Al di là di ciò occorre , comunque, evidenziare che l'importo del contributo così come stabilito dal giudice di I grado , è sicuramente congruo e non vi sono motivi per revocarlo tenuto conto , da un lato,
delle capacità economiche della stessa che in sede di separazione si era dichiarata Pt_1
pagina 3 di 5 economicamente indipendente , dall'altro, delle necessità sempre crescenti di una ragazza di diciotto anni .
Sul punto deve, pertanto, essere confermata la sentenza di I grado .
Passando, infine, ad esaminare la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile occorre evidenziare l'assoluta mancanza di qualsiasi prova offerta dalla con riferimento alla Pt_1
sua situazione economica patrimoniale da valutare in corrispondenza a quella dell'ex coniuge al fine di verificarne una disparità tale da intervenire in forza della funzione perequativa e riequilibratrice dello stesso assegno, nonché con riferimento alla perdita di eventuali occasioni professionali-reddituali derivata dalla necessità di accudire la famiglia così da verificare la ricorrenza dei presupposti della funzione compensativa propria del medesimo assegno .
Sotto tale profilo nessuna rilevanza potevano avere le prove richieste dalla nel giudizio di I Pt_1
grado e reiterate in questa sede in quanto, tra l'altro, contrarie anche alla documentazione in atti.
Ed, infatti, è pacifico tra le parti che la predetta non era mai stata dipendente dell'autofficina Pt_1
meccanica Tutto Gas di Tosti & C. s.n.c. ma ne era stata una socia tanto che al momento della separazione le sue quote erano state acquistate dallo stesso , come risulta dalla documentazione CP_1
allegata alla comparsa di risposta di quest'ultimo già depositata nel giudizio di I grado , circostanza, tra l'altro, mai contestata dalla Pt_1
Occorre , poi, evidenziare che in sede di separazione quest'ultima aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente non avanzando alcuna richiesta di assegno di mantenimento.
Se è pure vero che l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno presupposti differenti per cui il mancato riconoscimento del primo non può avere rilevanza in ordine all'eventuale riconoscimento del secondo nel giudizio di divorzio , è anche vero che la dichiarazione di indipendenza economica mantiene la sua valenza tanto più che fatta solo un anno prima ed ancora di più in mancanza di qualsiasi elemento probatorio in ordine ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni economico patrimoniali .
Anzi dagli atti emerge che la dopo la separazione ha lavorato come barista e come insegnante Pt_1
e sul punto la stessa non ha sollevato contestazioni .
pagina 4 di 5 Occorre, infine, evidenziare che la predetta non ha mai provveduto a depositare la documentazione fiscale e reddituale relativa agli ultimi tre anni richiesta dal primo giudice con ordinanza del
29.12.2022, impedendo così ogni esame della sua situazione reddituale e patrimoniale .
Anche sotto questo profilo deve, pertanto, essere confermata la sentenza di I grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'affido della figlia al suo Per_1
collocamento presso l'uno o l'altro genitore , all'assegnazione della casa familiare;
conferma nel resto la sentenza di I grado;
condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2900,00 oltre il Parte_1
rimborso delle spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1, bis, dello stesso articolo 13.
Perugia 27.11.2024 Il Presidente
Claudia Matteini
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