Articolo 12 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 marzo 1956
Art. 12.
All'onere di lire un miliardo e 700 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi speciali di cui ai capitoli 532 e 792 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956