Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU055 13/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL Oggetto Lavori edili. SEZIONE TERZA CIVILE Produzione danni. Risarcimento dei medesimi. Liquidazione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 30797/01 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 2081/02 p3429/02 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.12121 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere 1508 Rep. Dott. Fabio MAZZA Ud.14/01/03Rel. C Dott. Alberto TALEVI onsigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NA LD, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN IM in proprio e quale erede di NI PP, nonchè AN ZI e AR EA quali eredi di NI PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIULIA 87, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIANI, che li difende, giusta delega in atti;
2003 controricorrenti 57 1 nonchè
contro
ON LI, AT JOULIA, OL CA, OL AN, SC NI AU, EV RE NN;
1 intimati e sul 2° ricorso n° 2081/02 proposto da: ON LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato GENNARO CONTARDI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale contro elettivamente domiciliata in ROMA AT JOULIA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, difesa dall'avvocato RAOUL RUDEL, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
AN IM in proprio e quale erede di NI PP, nonchè AN ZI e AR EA quali eredi di NI PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIULIA 87, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIANI, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
ST NA LD, OL CA, OL AN, SC NI AU, EV RE NN;
- intimati 2 °e sul 3° ricorso n' 3429/02 proposto da: NI AU, EV RE NN, DESCAMPS elettivamente dom.ti in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso 10 studio dell'avvocato SERGIO BARENGHI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali-
contro
ST NA LD, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
ON VE LI, AN IM, AN ZI, AN EA, AT LI, OL CA E OL AN;
intimati- 229/01 della Corte d'Appello di ROMA, avverso la sentenza n. Sezione IV Civile, emessa il 24/11/00 e depositata il 24/01/01 (R.G. 3839/98+4103/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito 1'Avvocato Aldo FERRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei primi tre motivi del ricorso principale, il rigetto del IV motivo e 1'inammissibilità degli incidentali. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza 3.7-6.8.98 del Tribunale di Roma lo svolgimento del processo è esposto come segue. * Con citazione notificata il 21-22-23/1/1985, BO Elvj, nuda proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via del Gesù n.89 int. 7/A, riassumeva avanti a questo Tribunale il procedimento pretorile per danno temuto, ivi rimesso per competenza per valore, da lei instaurato nei confronti di NI MA e PP, ES UE LE, AE DR NN, EP NC e IA, costoro proprietari di tre mini appartamenti sovrastanti l'immobile di sua proprietà realizzati dai NI, originariamente unici proprietari dell'unico appartamento poi suddiviso, nonché nei confronti del Condominio di via del Gesù n.89 e dei condomini tutti. Analoga riassunzione era compiuta da BO IL usufruttuaria dell'appartamento di BO Elvj. In entrambi i giudizi le attrici richiedevano che il Tribunale confermasse i provvedimenti urgenti emessi dal Pretore a seguito del pericolo di crollo che si era verificato in danno dell'appartamento delle istanti a seguito dei predetti lavori di trasformazione dell'appartamento sovrastante, disponesse in ordine a tutti i lavori occorrenti e necessari per l'eliminazione del pericolo di crolli e condannasse i NI, ed in solido con costoro chi di diritto, al risarcimento dei danni. Cosituitosi il contraddittorio, i NI deducevano che i problemi statici non erano imputabili ai modesti lavori da loro effettuati, ma unicamente allo stato di vetustà dell'immobile; che già nella fase pretorile si erano offerti di eseguire i necessari lavori di consolidamento, senza ammissione di responsabilità e che del tutto infondata era la domanda di risarcimento dei danni svolta nei loro confronti. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna pro quota al rimborso delle spese da essi sostenute per i lavori effettuati. La ES ed il RA dichiaravano la loro estraneità a qualsiasi obbligazione risarcitoria e, in ogni caso, chiedevano la condanna dei NI a quanto fossero tenuti a pagare. Anche gli altri convenuti costituiti proclamavano la loro estraneità al contendere. Con sentenza 7/26-4-1989 il Tribunale, ritenuto: - che la causa del dissesto era da imputarsi ai lavori fatti eseguire, senza alcuna cautela generale e senza alcun accorgimento di carattere tecnico, dai NI, nonostante la vetustà dell'immobile, fatto questo aggravante della loro responsabilità; - che del danno subito dalle BO dovevano rispondere tutti i proprietari dei singoli appartamenti sovrastanti quello delle attrici ai sensi dell'art. 2053 CC;
- che i NI, diretti responsabili della cattiva esecuzione dei lavori, dovevano essere condannati a rimborsare quanto sarebbe stato pagato dai convenuti ES e AE, in quanto solo costoro, costituitisi a differenza dei EP, rimasti contumaci, avevano formulato espressa richiesta in tal senso;
che del tut Destranei alla vicenda erano il Condominio e gli altri convenuti;
che ai fini della determinazione del danno era necessario procedere alla rinnovazione della consulenza: a- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle BO nei confronti del Condominio e dei condomini convenuti, rigettava la domanda stessa, compensando interamente le spese processuali tra le parti;
b- non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle BO nei confronti di NI PP e MA, ES UE LE e AE DR NN, EP NC e IA, dichiarava costoro responsabili del danno 5 e li condannava pro quota al risarcimento in favore delle BO, nella misura che sarebbe stata determinata in prosieguo di giudizio, condannava, altresì, in solido i NI a rimborsare la ES ed il AE di quanto costoro sarebbe stati tenuti a pagare alle BO. Con separata ordinanza, gli atti venivano rimessi in istruttoria per l'espletamento della consulenza tecnica relativa al quantum.". Con sentenza 3.7-6.8.1998 il Tribunale di Roma così provvedeva: "1- condanna NI MA e AT OU, NI MA, NI IN e IN LE ved. NI, quali eredi di NI PP, ES UE LE e EA DR NN, EP NC e EP IA ad eseguire i lavori definitivi per il consolidamento del solaio dettagliatamente descritti nella relazione del CTU depositata il 4.6.1997 da intendersi qui riportata unitamente alla pianta allegata come parte integrante della presente sentenza;
2- pone le spese relative a carico dei predetti convenuti pro quota;
3- condanna gli stessi convenuti pro quota, e cioè nella misura di un terzo precisata in motivazione, al risarcimento dei danni, che liquida in favore delle attrici DA TA LE, in proprio e nella qualità di erede di BO TA Elvj, e BO IL in £ 171.865.00, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4- condanna i convenuti pro quota al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di DA TA in £28.828252, di cui £ 7.000.000 per competenze e £ 12.000.000 per onorari e di BO IL in £ 15.000.000 di cui £ 6.000.000 per competenze e £ 8.000.000 per onorari, in entrambi i casi oltre IVA e CPAP e rimborso spese generali;
6 5- condanna i convenuti NI MA e gli eredi di NI PP sopra indicati in solido a rimborsare la ES ed il AE di quanto costoro saranno tenuti a pagare alle attrici.". Contro questa decisione proponeva appello IL BO. LE DA TA proponeva appello incidentale. Con distinto atto NI MA in proprio e quale erede di NI PP, NI IN e IN LE proponevano appello sia verso la sentenza non definitiva che verso quella definitiva. OU AT proponeva appello incidentale. Proponevano appello incidentale anche i EP. Proponevano appello incidentale pure UE LE ES e ND NN Boerave. - 24.1.01 la Corte d'Appello di Roma così Con sentenza 24.11.00 provvedeva: "La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza parziale n 5575 \1989 proposto da EP IA e NC EP, UE AU ES e DR NN AE. Rigetta l'appello avverso tale sentenza proposto da MA NI, PP NI, IN NI, LE IN, OU AT in parziale riforma della sentenza n 14779\98 del Tribunale di Roma condanna MA NI, PP NI, IN NI, LE IN, loulia AT;
EP NC e EP IA;
UE AU AM e ND NN AE pro quota al pagamento della somma di lire 72 milioni a favore della nuda proprietaria su cui graverà l'usufrutto a favore di IL BO, come da motivazione. Condanna MA NI, PP NI, IN NI, LE IN, OU AT;
EP NC e EP IA;
UE AU AM e DR NN AE pro quota al pagamento della somma di lire 75.609.000 oltre a lire 6.650.000 come da motivazione oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Conferma nel resto ed in particolare il capo relativo all'esecuzione degli ulteriori lavori e quello di manleva. Condanna MA NI, PP NI, IN NI, LE IN, OU AT;
EP NC e EP IA;
UE AU AM e DR NN AE pro quota al pagamento delle spese legali a favore di BO IL, e DA TA LE nella misura di lire 6.500.000 per ciascuna parte di cui lire 600.000 per spese, 1800.000 per diritti, 4.100.000 per onorari oltre oneri di legge Compensa le spese tra le altre parti.". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione LE DA TA. Hanno resistito con controricorso NI MA in proprio e quale erede di NI PP, IN LE quale erede di NI PP e NI IN quale erede di NI PP. Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale BO IL. A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso AT OU. Hanno inoltre resistito con controricorso i predetti NI MA, IN LE e NI IN. 8 Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale anche UE AU CA e DR NN AE. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi. La ricorrente principale LE DA TA, con il primo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione, contradditoria motivazione e decisione difforme dal chiesto e pronunciato (art. 360 n. 2 e n. 5 in relazione all'art. 112 -115 c.p.c.)" esponendo quanto segue. “La Corte di Appello di Roma dopo aver ritenuto che la valutazione del danno fatto dal Tribunale era esatta e congrua ha ridotto il valore ivi determinato ai 60/100 di £. 119 milioni assumendo che il danno andava valutato all'epoca di esecuzione dei lavori. Il ragionamento è errato in quanto la valutazione del danno è stata eseguita considerandosi il deprezzamento dell'immobile allo stato finale e cioè dopo che i primi lavori erano già stati eseguiti e che gli altri disposti con la sentenza dovranno essere eseguiti. Tanto ciò è confermato che gli interessi sono stati liquidati dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale cioè dal 06/08/98”. Il motivo deve ritenersi inammissibile. Infatti la doglianza sembra consistere in sostanza nella mera contrapposizione tra la valutazione del danno fatta dal Tribunale (con riferimento allo stato finale...") e quella fatta dalla Corte di Appello (con 66 riferimento “ all'epoca di esecuzione dei lavori..."). Ma la tesi che il “….. ragionamento..." del secondo Giudice è "...errato in quanto la valutazione del danno..." fatta dal primo Giudice è stata fatta “...considerandosi il deprezzamento dell'immobile allo stato finale..." non costituisce compiuta e rituale affermazione di uno specifico e ben determinato vizio denunciabile in sede di ricorso per cassazione;
né l'intestazione del motivo ("Violazione e falsa applicazione, contradditoria motivazione e decisione difforme dal chiesto e pronunciato (art. 360 n. 2 e n. 5 in 9 relazione all'art. 112 -115 c.p.c.)") è sufficiente a rendere compiuta e rituale la doglianza. Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia "Omessa motivazione sul mancato riconoscimento degli interessi (art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 1223 e 1224 c.c." lamentando quanto segue. “La Corte d'Appello inoltre non ha liquidati interessi sulla somma liquidata di £. 72.000.000. E' da tenere presente che il Tribunale aveva determinato in £. 52.665.500 il "lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata che, ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro cessante". Tra l'altro nessuno aveva impugnato il diritto al lucro cessante e quindi poteva la cifra essere ridimensionata in caso di riduzione del danno liquidato ma non eliminata". Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia "Violazione e falsa applicazione n. 360 n. 3 e controddittorietà n. 360 n. 5 in relazione agli artt. 1017, 1019 e 1020 c.c." esponendo quanto segue. "La Corte ha eliminato la liquidazione del lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di danno senza motivazione. Ha invece ritenuto che la usufruttuaria avesse diritto ad una rendita che determina nel 7% della somma liquidata a titolo di danno. Ha quindi calcolato il 7% per 15 anni determinandola in £. 75.609.000 per il passato e liquidando la rendita per il futuro sulla somma di £. 72.000.000 percentuale fissa del 7%". Il secondo ed il terzo motivo non possono essere accolti. Va anzitutto premesso che mentre il primo motivo sembra attenere all'entità (ed in particolare all'adeguatezza) della somma (capitale) liquidata (in relazione all'epoca alla quale si è fatto riferimento ai fini del computo della liquidazione), i due motivi successivo sembrano concernere esclusivamente gli interessi sulla somma (capitale). Va però 10 rilevato a questo punto che l'impugnata sentenza (v. in particolare alle pagg. 11 e 12) sembra aver applicato la tesi in diritto secondo la quale, nel caso di danno alla cosa oggetto di usufrutto, l'usufrutto stesso si trasferisce sulla somma dovuta dal danneggiante a titolo di risarcimento, con la conseguenza che, mentre "...la somma capitale corrispondente alla diminuzione di valore della res, va al nudo proprietario...; v. a pag. 11 della sentenza) gli interessi (nella sentenza si parla di “...rendita..." intendendo evidentemente gli interessi) sulla somma medesima (o comunque le ulterori somme in questione) spettano esclusivamente all'usufruttuario. La parte ricorrente non ha impugnato (ritualmente e specificamente) tale tesi in diritto (non sembra inutile rilevare che la questione della distinzione tra quanto spettava alla TA e quanto spettava alla BO faceva ritualmente parte dell'oggetto del giudizio di secondo grado;
cosa del resto non contestata ritualmente e specificamente dalla parte ricorrente); pertanto tale punto dell'impugnata decisione (che dal punto di vista logico-giuridico si colloca "a monte” rispetto alle doglianze in esame) è comunque destinato a rimanere fermo (essendo passato in giudicato). Una volta assodata la sussistenza del giudicato sulla circostanza che alla nuda proprietaria spetta solo la "somma capitale" predetta, mentre unica parte titolare del diritto ad ottenere gli interessi (o comunque le somme ulteriori in questione, in qualunque modo le si intenda qualificare) deve ormai ritenersi solo l'usufruttuaria, si deve concludere che detta nuda proprietaria è ormai priva di legittimazione (ed interesse) in ordine all'impugnazione (per i motivi sopra riportati) della decisione della Corte d'Appello circa tali interessi (o comunque tali somme ulteriori); mentre era legittimata a proporre eventuali impugnazioni sul punto solo l'usufruttuaria (oltre, ovviamente, ai danneggianti). Il secondo ed il terzo motivo debbono dunque ritenersi inammissibili. 11 Con il quarto motivo la ricorrente principale LE DA TA espone che “La usufruttuaria ha sempre goduto del bene di cui è usufruttuaria e quindi non ha diritto ad alcunché" assumendo che "L'usufruttuaria aveva solo diritto ad una indennità per il mancato utilizzo del bene durante i lavori disposti dal Pretore;
indennità che la Corte ha liquidato £. 4.350.000; considerato una rivalutazione per il ritardo in £. 12.300.000 e liquidato in detta somma rivalutata gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza di appello". Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile in quanto, di fronte alla tesi (in parte implicita) del Giudice di secondo grado secondo la quale detta usufruttuaria aveva subito danni da risarcire (oltre quelli predetti “...per il mancato utilizzo del bene durante i lavori disposti dal Pretore...") la parte ricorrente espone la sua tesi contraria in termini meramente apodittici e non computi (non è neppure ben chiaro se venga lamentato un vizio logico o giuridico;
ovvero entrambi). Il ricorso principale va dunque respinto. Quanto al ricorso incidentale di IL BO si osserva che OU AT ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto la procura speciale al difensore della ricorrente incidentale è stata rilasciata in calce alla copia del ricorso principale notificato...". La questione eccepita (del resto rilevabile d'ufficio da questa Corte) è fondata. Infatti nella specie la procura è apposta effettivamente (solo) in calce alla copia notificata del ricorso principale (come del resto si afferma nella stessa intestazione del ricorso incidentale in esame) e costituisce giurisprudenza consolidata che "Nel giudizio di legittimita' sono inammissibili il controricorso e il contestuale ricorso incidentale allorche' la procura al difensore sia stata rilasciata in calce alla copia del ricorso principale notificato, perche' in tal caso viene meno qualsiasi 12 garanzia che essa sia stata conferita in data anteriore o coeva alla notificazione del controricorso contenente il ricorso incidentale" (Cass. n. 4991 del giorno 08/04/2002). Il ricorso di UE AU CA e DR NN AE è parimenti inammissibile in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 371 (secondo comma) c.p.c.. Dette parti non contestano il decorso del termine rispetto al ricorso principale di LE DA TA, ma prospettano comunque la possibilità di considerare ammissibile il loro ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: "...Contro la sentenza di appello la signora LE DA TA ha proposto un suo ricorso rispetto al quale il termine per proporre ricorso incidentale è scaduto. Peraltro con atto notificato 1'8.01.2002 la signora IL BO ha proposto anch'essa ricorso, in forma incidentale, ma sostanzialmente principale, avverso la sentenza della Corte d'Appelo di Roma. E' quindi possibile che la Corte di Cassazione ritenga ammissibile la proposizione da parte dei signori AE di ricorso incidentale avverso un capo della sentenza che non ha formato oggetto di impugnazione e che è stato deliberato d'ufficio dalla Corte d'Appello. Viene infatti rispettato il principio della proposizione in un unico processo di tutte le doglianze che riguardano la sentenza che è stata impugnata....". Tale tesi non può essere accolta. Infatti (Cass. n. 9812 del 19/07/2001): "Il ricorso incidentale per cassazione deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 cod.proc.civ., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non dalla notifica di un primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma del detto art. 371 prevede solo la proponibilita' del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo 13 contenuto, potendo da cio' derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilita' dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui e' stata proposta l'impugnazione principale"; (cfr. anche Cass. n. 11602 del 02/08/2002: "Il principio dell'unicita' del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio', nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalita' non puo' considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche' proposto con atto a se' stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilita' e' condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu' venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.)" Il ricorso incidentale in questione va dunque dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibili gli altri due ricorsi;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 14.1.2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Auple Ana IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Alelio Depositata in Cancelleria Oggi, 8.4.03 14 IL CAN LIER. nott S