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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza tra
rappresentata e difesa dall' avvocato Parte_1
Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Viterbo (VT), via Belluno 69, giusta procura in atti
-ricorrente
E
in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la quale è ivi domiciliato in Via degli Offici n. 14 resistente
Con il ricorso depositato il 6 marzo 2024, la ricorrente in epigrafe conveniva, Cont avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, il al fine di ottenere agisce per l'ottemperanza del giudicato civile, di cui alla sentenza del 18.1.2023 n. 22, di codesto Ecc.mo Tribunale. Con la pronuncia ora richiamata è stato accertato “il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica per tutto il servizio prestato alle dipendenze del
[...]
, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata Controparte_1
sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, alla stregua della normativa applicata a favore del personale di ruolo, ivi compresa la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, commi 2 e 3 CCNL
4.8.2011 (secondo l'anzianità effettiva maturata dalla parte ricorrente alla data del
1.9.2010), non tenendo conto dell'anzianità relativa al periodo di servizio svolto nell'anno 2013” e per l'effetto è stato condannato “il alla Controparte_1
corresponsione delle differenze stipendiali maturate dalla parte ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione quinquennale come indicato in motivazione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”. Cont Si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo l'inammissibilità. Sull'insussistenza di un presupposto dell'azione ed evidenziando in ogni caso che sulla base del decreto di ricostruzione di carriera n.33, emesso del DS dell'I.C. “ di Terni in data 16.4.2024 (doc. n.1), Persona_1
l'Amministrazione sta provvedendo ad emanare il decreto di liquidazione delle differenze stipendiali da trasmettere alla RTS per il necessario controllo di regolarità amministrativo-contabile, con annessa richiesta di calcolo degli interessi legali maturati fino al saldo. Ebbene, la liquidazione delle differenze retributive rappresenta proprio il bene della vita richiesto con il presente giudizio il quale, pertanto, è divenuto privo di interesse. Le differenze retributive effettivamente dovute alla ricorrente sono pari complessivamente ad Euro
6.132,50.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente ha chiesto la condanna Cont dell' al pagamento delle spese di lite mentre il ha chiesto la CP_4
compensazione tra le parti delle spese di lite. Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti. E, invero, Deve invero darsi atto che sulla controversa questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 474 c.p.c., è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. sez.un. n. 11066/2012) che, sanando il contrasto creatosi, ha dato risposta positiva al quesito se per intendere il significato e l'estensione dell'accertamento compiuto dal giudice con la sentenza ed, in genere, per decidere della sua autorità sia dato integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, affermando che: "il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 comma 2
c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo l'interpretazione consentita extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portata dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.”
Tale orientamento considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato: ne discende che quando si integri ciò che nel provvedimento è espressamente dichiarato, con ciò che al giudice è stato chiesto e nel processo appare discusso, "si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato".
Tali principi risultano confermati anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n.
23159 del 31/10/2014; Cass. Lav. n. 13811 del 31/05/2013; Cass. n. 9161 del
16/04/2013) e implicano, quanto al caso di specie, la necessità di fare riferimento al contenuto dell'atto introduttivo di primo grado e ai relativi allegati, alla cui stregua deve ritenersi sussistente la possibilità di integrazione del titolo.
Nello stesso senso si è poi pronunciata la Corte di cassazione, sez. lav., nella sentenza del 01/10/2015, n. 19641, affermando che è ammissibile l'interpretazione extra testuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Ancora si richiama Cass., sez. lav. 19/01/1999 n. 478 secondo cui debbono intendersi come elementi certi e positivi contenuti nel titolo “i dati, pur non menzionati in sentenza (in tale senso anche Cass. 11 giugno 1990 n. 5656 cit.) assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito (Cass. 2 luglio 1981 n.
4315, in Gi.. civ. 1981, I, 2519), e si precisa che '..in effetti, una volta esclusa la necessità della presenza del dato numerico nel titolo, l'appartenenza al processo può derivare sia dall'esame del dato stesso nel corso di esso, sia dalla sua pacificità per mancanza di contestazione”. Orbene, perchè i dati occorrenti per il calcolo possano dirsi giuridicamente certi è necessario che essi: a) risultino tutti dal titolo esecutivo;
b) in alternativa, che siano riportati in parte nel titolo e, per il resto, in atti o documenti cui il titolo abbia legittimamente operato un espresso rinvio;
c) ovvero, che siano da considerare legalmente noti, come avviene per i dati indicati da norme di legge
(ad esempio, il tasso degli interessi legali) o pubblicati per legge (ad esempio, il coefficiente di svalutazione monetaria); d) siano direttamente rintracciabili negli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo-sentenza si è formato (e ciò in base all'ultimo orientamento a Sezioni Unite richiamato).
Applicando i principi appena richiamati, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, deve ritenersi che la somma dovuta si ricava da una semplice operazione matematica condotta in base alle tabelle stipendiali allora vigenti.
Le spese di lite devono essere pertanto compensate tra le parti.
PQM
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le part le spese di lite .
Terni, 7 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza tra
rappresentata e difesa dall' avvocato Parte_1
Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Viterbo (VT), via Belluno 69, giusta procura in atti
-ricorrente
E
in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la quale è ivi domiciliato in Via degli Offici n. 14 resistente
Con il ricorso depositato il 6 marzo 2024, la ricorrente in epigrafe conveniva, Cont avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, il al fine di ottenere agisce per l'ottemperanza del giudicato civile, di cui alla sentenza del 18.1.2023 n. 22, di codesto Ecc.mo Tribunale. Con la pronuncia ora richiamata è stato accertato “il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica per tutto il servizio prestato alle dipendenze del
[...]
, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata Controparte_1
sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, alla stregua della normativa applicata a favore del personale di ruolo, ivi compresa la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, commi 2 e 3 CCNL
4.8.2011 (secondo l'anzianità effettiva maturata dalla parte ricorrente alla data del
1.9.2010), non tenendo conto dell'anzianità relativa al periodo di servizio svolto nell'anno 2013” e per l'effetto è stato condannato “il alla Controparte_1
corresponsione delle differenze stipendiali maturate dalla parte ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione quinquennale come indicato in motivazione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”. Cont Si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo l'inammissibilità. Sull'insussistenza di un presupposto dell'azione ed evidenziando in ogni caso che sulla base del decreto di ricostruzione di carriera n.33, emesso del DS dell'I.C. “ di Terni in data 16.4.2024 (doc. n.1), Persona_1
l'Amministrazione sta provvedendo ad emanare il decreto di liquidazione delle differenze stipendiali da trasmettere alla RTS per il necessario controllo di regolarità amministrativo-contabile, con annessa richiesta di calcolo degli interessi legali maturati fino al saldo. Ebbene, la liquidazione delle differenze retributive rappresenta proprio il bene della vita richiesto con il presente giudizio il quale, pertanto, è divenuto privo di interesse. Le differenze retributive effettivamente dovute alla ricorrente sono pari complessivamente ad Euro
6.132,50.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, parte ricorrente ha chiesto la condanna Cont dell' al pagamento delle spese di lite mentre il ha chiesto la CP_4
compensazione tra le parti delle spese di lite. Tanto premesso deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti. E, invero, Deve invero darsi atto che sulla controversa questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 474 c.p.c., è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. sez.un. n. 11066/2012) che, sanando il contrasto creatosi, ha dato risposta positiva al quesito se per intendere il significato e l'estensione dell'accertamento compiuto dal giudice con la sentenza ed, in genere, per decidere della sua autorità sia dato integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, affermando che: "il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 comma 2
c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo l'interpretazione consentita extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portata dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.”
Tale orientamento considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato: ne discende che quando si integri ciò che nel provvedimento è espressamente dichiarato, con ciò che al giudice è stato chiesto e nel processo appare discusso, "si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato".
Tali principi risultano confermati anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n.
23159 del 31/10/2014; Cass. Lav. n. 13811 del 31/05/2013; Cass. n. 9161 del
16/04/2013) e implicano, quanto al caso di specie, la necessità di fare riferimento al contenuto dell'atto introduttivo di primo grado e ai relativi allegati, alla cui stregua deve ritenersi sussistente la possibilità di integrazione del titolo.
Nello stesso senso si è poi pronunciata la Corte di cassazione, sez. lav., nella sentenza del 01/10/2015, n. 19641, affermando che è ammissibile l'interpretazione extra testuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
Ancora si richiama Cass., sez. lav. 19/01/1999 n. 478 secondo cui debbono intendersi come elementi certi e positivi contenuti nel titolo “i dati, pur non menzionati in sentenza (in tale senso anche Cass. 11 giugno 1990 n. 5656 cit.) assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito (Cass. 2 luglio 1981 n.
4315, in Gi.. civ. 1981, I, 2519), e si precisa che '..in effetti, una volta esclusa la necessità della presenza del dato numerico nel titolo, l'appartenenza al processo può derivare sia dall'esame del dato stesso nel corso di esso, sia dalla sua pacificità per mancanza di contestazione”. Orbene, perchè i dati occorrenti per il calcolo possano dirsi giuridicamente certi è necessario che essi: a) risultino tutti dal titolo esecutivo;
b) in alternativa, che siano riportati in parte nel titolo e, per il resto, in atti o documenti cui il titolo abbia legittimamente operato un espresso rinvio;
c) ovvero, che siano da considerare legalmente noti, come avviene per i dati indicati da norme di legge
(ad esempio, il tasso degli interessi legali) o pubblicati per legge (ad esempio, il coefficiente di svalutazione monetaria); d) siano direttamente rintracciabili negli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo-sentenza si è formato (e ciò in base all'ultimo orientamento a Sezioni Unite richiamato).
Applicando i principi appena richiamati, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, deve ritenersi che la somma dovuta si ricava da una semplice operazione matematica condotta in base alle tabelle stipendiali allora vigenti.
Le spese di lite devono essere pertanto compensate tra le parti.
PQM
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le part le spese di lite .
Terni, 7 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi