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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RA in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2778/2024 R.G. promosso con ricorso in data 20/12/2024 da parte di:
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE) Via Bondenese n. 63
e
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Testa del Foro di RA
( – indirizzo pec: e domiciliati presso lo Studio del C.F._3 Email_1
medesimo in RA Via Armari n. 28
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 49 e 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
Il sig si obbliga a rinunziare al diritto di usufrutto vitalizio costituito con rogito Parte_1
notaio in data 12 novembre 2018 in Cento (FE) Repertorio n°15854 e raccolta Persona_1
n°9616 (doc.n°6) sull'immobile qui di seguito descritto: Abitazione sita in Cento (FE), frazione
1 Casumaro, in via Casoni n° 7 articolata su tre piani fra loro comunicanti tramite scala interna, composta al piano terra da cucina e cantina, al piano primo da una camera da letto, disimpegno, bagno e ripostiglio ed al piano secondo /sottotetto da soffitta, con annessa, quale pertinenza, porzione di corte esclusiva, confinante con via Casoni, con particella 532, subalterno 10 e particella 532 subalterno 8. Riportata in catasto fabbricati di Cento, foglio 2 particelle 198, subalterno 4 e 532, subalterno 13 (fra loro graffate), Via Casoni n° 7, p T-1-2, categoria A/4, classe 2.a, vani 5, superfice catastale totale mq. 103 (centotre), totale escluse aree scoperte mq. 99 (novantanove), R.C. Euro
232,41.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 febbraio 2025.
In data 29 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/09/1958, e , nata a [...] il [...], unitisi Parte_2
in matrimonio a Cento (FE) il 24 luglio 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento: Atto n. 29 Parte 1 Anno 2010).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
2 Così deciso in RA il giorno 4 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RA in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2778/2024 R.G. promosso con ricorso in data 20/12/2024 da parte di:
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE) Via Bondenese n. 63
e
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Testa del Foro di RA
( – indirizzo pec: e domiciliati presso lo Studio del C.F._3 Email_1
medesimo in RA Via Armari n. 28
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 49 e 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
Il sig si obbliga a rinunziare al diritto di usufrutto vitalizio costituito con rogito Parte_1
notaio in data 12 novembre 2018 in Cento (FE) Repertorio n°15854 e raccolta Persona_1
n°9616 (doc.n°6) sull'immobile qui di seguito descritto: Abitazione sita in Cento (FE), frazione
1 Casumaro, in via Casoni n° 7 articolata su tre piani fra loro comunicanti tramite scala interna, composta al piano terra da cucina e cantina, al piano primo da una camera da letto, disimpegno, bagno e ripostiglio ed al piano secondo /sottotetto da soffitta, con annessa, quale pertinenza, porzione di corte esclusiva, confinante con via Casoni, con particella 532, subalterno 10 e particella 532 subalterno 8. Riportata in catasto fabbricati di Cento, foglio 2 particelle 198, subalterno 4 e 532, subalterno 13 (fra loro graffate), Via Casoni n° 7, p T-1-2, categoria A/4, classe 2.a, vani 5, superfice catastale totale mq. 103 (centotre), totale escluse aree scoperte mq. 99 (novantanove), R.C. Euro
232,41.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 febbraio 2025.
In data 29 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/09/1958, e , nata a [...] il [...], unitisi Parte_2
in matrimonio a Cento (FE) il 24 luglio 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento: Atto n. 29 Parte 1 Anno 2010).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
2 Così deciso in RA il giorno 4 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
Il Presidente
Dott. Stefano Scati