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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 818/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini, 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Repubblica Ang. Via Ravasi 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2022/250068 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220001252004000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza essendo intervenuta decadenza dell'Ufficio e per mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia e altro
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 311/1/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese che ha respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n.
11720220001252004000, notificata in data 21 giugno 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo somme dovute a titolo di Irpef, interessi e sanzioni, per complessivi euro 3.945,99, a seguito della riliquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2016, includendo nel calcolo definitivo anche un'anticipazione percepita nel 2014 e applicando un'aliquota media del 29,53%, in luogo della precedente inferiore aliquota applicata.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere escluso la maturata decadenza da ogni pretesa dell'Amministrazione Finanziaria sulle anticipazioni di TFR percepite nell'anno 2014, che avrebbero dovuto essere riliquidate, al più tardi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, vale a dire entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973, richiamando sul punto giurisprudenza della Cassazione.
Lamenta, inoltre, la mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia, secondo la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge n. 296 del 2006, occorre tener conto, nella liquidazione, delle minori aliquote vigenti al 31 dicembre 2006 e non, come calcolato dall'Ufficio, dell'aliquota media dell'ultimo quinquennio.
Eccepisce, altresì, un difetto di motivazione o, comunque, una motivazione meramente apparente, non avendo la sentenza in alcun modo motivato sull'assenza, nell'atto impugnato, delle ragioni della scelta del regime di tassazione.
Lamenta infine l'omessa pronuncia sulle ulteriori questioni dedotte con i motivi di ricorso, in particolare sull'illegittimità delle sanzioni, non irrogabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello, così come del ricorso introduttivo, per incerta e non provata determinazione del petitum, non avendo il contribuente specificato, documentato e quantificato l'ammontare dell'imposta che sarebbe a suo dire dovuta, e perché in parte incomprensibile.
Nel merito, osservando che la riliquidazione definitiva delle somme percepite a titolo di anticipazioni del TFR, sulle quali il datore di lavoro determina in via provvisoria, parametrata al reddito di riferimento, le imposte dovute provvedendo ad operare le relative ritenute, sono ricalcolate al momento della cessazione del rapporto di lavoro in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'articolo 19 del DPR n. 917 del 1986. Così è accaduto nel caso di specie e, conseguentemente, era stata notificata al contribuente una comunicazione di irregolarità ex art. 36bis del
DPR n. 600 del 1973, nella quale veniva dettagliatamente riepilogata la tassazione applicabile sull'indennità, decurtando opportunamente le imposte già trattenute. Comunicazione di irregolarità alla quale aveva fatto seguito, in assenza di pagamento, l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute.
L'Ufficio precisa altresì che la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dal contribuente non è pertinente poiché riguarda il termine decadenziale della notifica degli atti sugli anni di imposta dove è stata corrisposta l'anticipazione. Diversamente, nel caso oggetto di esame, non è stato emesso alcun atto per la liquidazione sulle anticipazioni, che non sono autonomamente soggette a liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 296 del 2006 che prevede, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro,
l'applicazione, se più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, l'Ufficio rappresenta di aver applicato la clausola di salvaguardia sugli importi relativi al TFR maturato prima del 31 dicembre 2000, non essendo la clausola di salvaguardia applicabile agli importi maturati dopo, in quanto incompatibile con il criterio della riliquidazione con aliquota media determinata con riferimento alla capacità contributiva del contribuente nel quinquennio precedente l'anno di insorgenza del diritto.
Ribadisce, inoltre, la correttezza della cartella, che contiene tutti gli elementi necessari, compresi quelli relativi al calcolo degli interessi, così da consentire al contribuente di apprestare un'adeguata difesa, come riconosciuto dai giudici di primo grado, e che è stata predisposta in conformità al modello approvato con
Decreto del Ministero delle Finanze
Ribadisce, da ultimo la legittimità delle sanzioni irrogate a seguito del mancato pagamento degli importi intimati con la comunicazione di irregolarità e la correttezza dell'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta oltre la sanzione, calcolata, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n 471 del 1997, nella misura del 30% delle somme non versate. In nessun caso a parere dell'Ufficio, si versa in obiettive condizioni di incertezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio non merita accoglimento risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nella individuazione del petitum e delle censure mosse alla sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato.
L'appellante sostiene che l'Agenzia delle Entrate sarebbe decaduta dalla possibilità di includere, nella riliquidazione del TFR, le anticipazioni percepite nell'anno 2014, poiché la cartella di pagamento sarebbe stata notificata oltre il termine di cui all'art. 25 comma 1 lett. a) del DPR n. 602 del 1973.
Non è così. Ai sensi dell'art. 19 del TUIR, il trattamento di fine rapporto costituisce un unico reddito unitario, soggetto a tassazione separata, la cui imposizione definitiva si perfeziona esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le ritenute operate dal sostituto d'imposta sulle anticipazioni di TFR hanno natura provvisoria e sono destinate ad essere riliquidate all'atto della liquidazione definitiva.
Conseguentemente, poiché le anticipazioni di TFR non costituiscono redditi autonomamente liquidabili, il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dalla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta relativo all'anno di cessazione del rapporto di lavoro e non dall'anno di erogazione delle anticipazioni, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il dies a quo del termine decadenziale deve essere individuato nel momento in cui il reddito assume carattere definitivo.
Nel caso di specie, la cartella risulta notificata entro il termine previsto dall'art. 25 del DPR 602 del 1973, tenuto conto anche delle proroghe legislative intervenute nel periodo emergenziale.
Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia ex art. 1 comma 9 Legge n. 296 del 2006, secondo motivo di appello, la Corte di primo grado ha correttamente ritenuto che la clausola di salvaguardia trovi applicazione esclusivamente con riferimento alle quote di TFR maturate anteriormente al 31 dicembre 2000, per le quali
è previsto il mantenimento del regime più favorevole. Per le quote maturate successivamente il legislatore ha introdotto un sistema di riliquidazione fondato sull'aliquota media del quinquennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, coerente con il principio di capacità contributiva.
L'interpretazione proposta dall'appellante, volta a estendere indiscriminatamente l'applicazione delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006 sull'intero TFR, si pone in contrasto con Il criterio della riliquidazione con aliquota media determinata con riferimento alla capacità contributiva nel quinquennio precedente l'anno di insorgenza del diritto e con il sistema normativo complessivo.
Anche il terzo motivo d'appello è infondato. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato, con argomentazioni del tutto condivisibili, sulla completezza della cartella di pagamento, che indica la natura della pretesa tributaria, il periodo di riferimento, le modalità di determinazione dell'imposta e che ha consentito al contribuente di predisporre un'adeguata difesa.
Sulla illegittimità delle sanzioni, infine, non ricorrono nel caso di specie obiettive condizioni di incertezza normativa tali da giustificare l'esclusione della responsabilità sanzionatoria, essendo la disciplina applicata dall'Ufficio conforme al dato normativo e alla giurisprudenza prevalente.
Il contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il
Presidente Daniela Borgonovo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 818/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini, 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Repubblica Ang. Via Ravasi 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2022/250068 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220001252004000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza essendo intervenuta decadenza dell'Ufficio e per mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia e altro
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 311/1/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese che ha respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n.
11720220001252004000, notificata in data 21 giugno 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo somme dovute a titolo di Irpef, interessi e sanzioni, per complessivi euro 3.945,99, a seguito della riliquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2016, includendo nel calcolo definitivo anche un'anticipazione percepita nel 2014 e applicando un'aliquota media del 29,53%, in luogo della precedente inferiore aliquota applicata.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere escluso la maturata decadenza da ogni pretesa dell'Amministrazione Finanziaria sulle anticipazioni di TFR percepite nell'anno 2014, che avrebbero dovuto essere riliquidate, al più tardi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, vale a dire entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973, richiamando sul punto giurisprudenza della Cassazione.
Lamenta, inoltre, la mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia, secondo la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge n. 296 del 2006, occorre tener conto, nella liquidazione, delle minori aliquote vigenti al 31 dicembre 2006 e non, come calcolato dall'Ufficio, dell'aliquota media dell'ultimo quinquennio.
Eccepisce, altresì, un difetto di motivazione o, comunque, una motivazione meramente apparente, non avendo la sentenza in alcun modo motivato sull'assenza, nell'atto impugnato, delle ragioni della scelta del regime di tassazione.
Lamenta infine l'omessa pronuncia sulle ulteriori questioni dedotte con i motivi di ricorso, in particolare sull'illegittimità delle sanzioni, non irrogabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello, così come del ricorso introduttivo, per incerta e non provata determinazione del petitum, non avendo il contribuente specificato, documentato e quantificato l'ammontare dell'imposta che sarebbe a suo dire dovuta, e perché in parte incomprensibile.
Nel merito, osservando che la riliquidazione definitiva delle somme percepite a titolo di anticipazioni del TFR, sulle quali il datore di lavoro determina in via provvisoria, parametrata al reddito di riferimento, le imposte dovute provvedendo ad operare le relative ritenute, sono ricalcolate al momento della cessazione del rapporto di lavoro in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'articolo 19 del DPR n. 917 del 1986. Così è accaduto nel caso di specie e, conseguentemente, era stata notificata al contribuente una comunicazione di irregolarità ex art. 36bis del
DPR n. 600 del 1973, nella quale veniva dettagliatamente riepilogata la tassazione applicabile sull'indennità, decurtando opportunamente le imposte già trattenute. Comunicazione di irregolarità alla quale aveva fatto seguito, in assenza di pagamento, l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute.
L'Ufficio precisa altresì che la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dal contribuente non è pertinente poiché riguarda il termine decadenziale della notifica degli atti sugli anni di imposta dove è stata corrisposta l'anticipazione. Diversamente, nel caso oggetto di esame, non è stato emesso alcun atto per la liquidazione sulle anticipazioni, che non sono autonomamente soggette a liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 296 del 2006 che prevede, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro,
l'applicazione, se più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, l'Ufficio rappresenta di aver applicato la clausola di salvaguardia sugli importi relativi al TFR maturato prima del 31 dicembre 2000, non essendo la clausola di salvaguardia applicabile agli importi maturati dopo, in quanto incompatibile con il criterio della riliquidazione con aliquota media determinata con riferimento alla capacità contributiva del contribuente nel quinquennio precedente l'anno di insorgenza del diritto.
Ribadisce, inoltre, la correttezza della cartella, che contiene tutti gli elementi necessari, compresi quelli relativi al calcolo degli interessi, così da consentire al contribuente di apprestare un'adeguata difesa, come riconosciuto dai giudici di primo grado, e che è stata predisposta in conformità al modello approvato con
Decreto del Ministero delle Finanze
Ribadisce, da ultimo la legittimità delle sanzioni irrogate a seguito del mancato pagamento degli importi intimati con la comunicazione di irregolarità e la correttezza dell'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta oltre la sanzione, calcolata, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n 471 del 1997, nella misura del 30% delle somme non versate. In nessun caso a parere dell'Ufficio, si versa in obiettive condizioni di incertezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio non merita accoglimento risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nella individuazione del petitum e delle censure mosse alla sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato.
L'appellante sostiene che l'Agenzia delle Entrate sarebbe decaduta dalla possibilità di includere, nella riliquidazione del TFR, le anticipazioni percepite nell'anno 2014, poiché la cartella di pagamento sarebbe stata notificata oltre il termine di cui all'art. 25 comma 1 lett. a) del DPR n. 602 del 1973.
Non è così. Ai sensi dell'art. 19 del TUIR, il trattamento di fine rapporto costituisce un unico reddito unitario, soggetto a tassazione separata, la cui imposizione definitiva si perfeziona esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le ritenute operate dal sostituto d'imposta sulle anticipazioni di TFR hanno natura provvisoria e sono destinate ad essere riliquidate all'atto della liquidazione definitiva.
Conseguentemente, poiché le anticipazioni di TFR non costituiscono redditi autonomamente liquidabili, il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dalla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta relativo all'anno di cessazione del rapporto di lavoro e non dall'anno di erogazione delle anticipazioni, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il dies a quo del termine decadenziale deve essere individuato nel momento in cui il reddito assume carattere definitivo.
Nel caso di specie, la cartella risulta notificata entro il termine previsto dall'art. 25 del DPR 602 del 1973, tenuto conto anche delle proroghe legislative intervenute nel periodo emergenziale.
Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia ex art. 1 comma 9 Legge n. 296 del 2006, secondo motivo di appello, la Corte di primo grado ha correttamente ritenuto che la clausola di salvaguardia trovi applicazione esclusivamente con riferimento alle quote di TFR maturate anteriormente al 31 dicembre 2000, per le quali
è previsto il mantenimento del regime più favorevole. Per le quote maturate successivamente il legislatore ha introdotto un sistema di riliquidazione fondato sull'aliquota media del quinquennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, coerente con il principio di capacità contributiva.
L'interpretazione proposta dall'appellante, volta a estendere indiscriminatamente l'applicazione delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006 sull'intero TFR, si pone in contrasto con Il criterio della riliquidazione con aliquota media determinata con riferimento alla capacità contributiva nel quinquennio precedente l'anno di insorgenza del diritto e con il sistema normativo complessivo.
Anche il terzo motivo d'appello è infondato. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato, con argomentazioni del tutto condivisibili, sulla completezza della cartella di pagamento, che indica la natura della pretesa tributaria, il periodo di riferimento, le modalità di determinazione dell'imposta e che ha consentito al contribuente di predisporre un'adeguata difesa.
Sulla illegittimità delle sanzioni, infine, non ricorrono nel caso di specie obiettive condizioni di incertezza normativa tali da giustificare l'esclusione della responsabilità sanzionatoria, essendo la disciplina applicata dall'Ufficio conforme al dato normativo e alla giurisprudenza prevalente.
Il contrasto giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il
Presidente Daniela Borgonovo