Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2026, proposto da
SI Inferrera, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Donato e Carmelo Briguglio, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore, n. 22 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calatabiano, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Calatabiano sull’istanza presentata dal ricorrente in data 17.6.2024 (Pratica SUAP prot. REP_PROV_CT/CT-SUPRO/0026119), volta all’approvazione di un “ Piano di lottizzazione TURISTICO in ambito chiuso ‘San Marco’ in variante al Piano Regolatore vigente per la realizzazione di un Residence turistico-ricettivo ”, sito in C.da San Marco, Calatabiano (CT), ribadita da ultimo con invito-diffida alla conclusione del procedimento del 17.12.2025, rimasta priva di riscontro
nonché perché venga ordinato
al Comune di Calatabiano di provvedere sull’istanza nell’assegnando termine;
e per la nomina
sin da subito, per il caso di ulteriore ed ingiustificata inerzia della Amministrazione intimata, di un commissario ad acta che provveda in luogo della inadempiente Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN US IO TO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 3 febbraio 2026 il deducente ha rappresentato quanto segue.
In data 17 giugno 2024, il ricorrente - per il tramite del proprio tecnico - ha presentato al SUAP del Comune di Calatabiano un’istanza per l’approvazione di un “ Piano di lottizzazione TURISTICO in ambito chiuso ‘San Marco’ in variante al Piano Regolatore vigente per la realizzazione di un Residence turistico-ricettivo ”, chiedendo l’attivazione della procedura di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010; l’intervento de quo , da realizzarsi su terreni di proprietà del medesimo ricorrente (identificati al N.C.T. del Comune di Calatabiano al foglio 28, particelle 112, 114, 130), attualmente classificati come Zona “E- agricola”, era stato fra l’altro in precedenza già esposto informalmente all’Ente.
Con nota prot. 11062 del 9 agosto 2024, l’Ufficio Tecnico del Comune, preso atto dell’istanza, ha richiesto un’integrazione documentale, riconoscendo espressamente in tale contesto la “ legittimità della proposta di PdL da parte della ditta titolare ” e la necessità di procedere con una variante al PRG, stante l’assenza di aree idonee allo scopo nello strumento urbanistico vigente. In data 2 settembre 2024, con nota prot. REP_PROV_CT/CT-SUPRO/0037249, il tecnico del ricorrente ha trasmesso tutta la documentazione richiesta.
Tuttavia, nonostante la completezza della documentazione il procedimento amministrativo ha subito un ingiustificato arresto e a nulla sono valsi i successivi solleciti inviati a mezzo pec in data 11 aprile 2025 (prot. n. 0005431) e 13 maggio 2025 (prot. n. 0006948), né l’ulteriore invito formale del 3 luglio 2025, con cui è stato richiesto di predisporre la proposta di delibera per il consiglio comunale entro 30 giorni.
Stante il perdurare dell’inerzia, in data 17 dicembre 2025, il ricorrente, tramite il difensore, ha notificato al Comune di Calatabiano e a tutti gli organi competenti un formale invito e diffida alla conclusione del procedimento amministrativo, con cui ha esortato “ il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco, il Consiglio Comunale, in persona del suo Presidente e di tutti i suoi membri, nonché il Responsabile dell'Area Tecnica SUAP/SUE, ciascuno in ragione delle proprie competenze, a concludere il procedimento amministrativo avviato con l’istanza in oggetto, iscritto al prot. REP_PROV_CT/CT-SUPRO/0026119 del 17.6.2024, ad oggi non concluso, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. La conclusione del procedimento dovrà avvenire mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato e, specificamente, attraverso la predisposizione e la sottoposizione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione per l'adozione o il motivato e circostanziato rigetto del Piano di Lottizzazione "San Marco". AVVERTE che, in difetto di adempimento entro il termine sopra indicato, si adirà senza ulteriore avviso la competente Autorità Giudiziaria Amministrativa per ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione di provvedere ”.
Non avendo il Comune di Calatabiano adottato alcun provvedimento la parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha avanzato le domande in epigrafe.
La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha argomentato in ordine alla Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso (ART. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241) e sulla conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento.
Per l’esponente, l’inerzia serbata dall’Amministrazione di fronte a un’istanza legittima, completa e ammissibile, configura una palese violazione dell’obbligo di provvedere, dando luogo alla fattispecie del c.d. silenzio inadempimento. Nel caso di specie, osserva il deducente, l’istanza non si appalesava né meramente pretestuosa, né infondata, tanto che lo stesso Ufficio Tecnico comunale, con nota del 9 agosto 2024, ne aveva riconosciuto la “ legittimità ”; oltretutto, era stata pure prima della sua presentazione, informalmente esposta all’Amministrazione.
Pertanto, a fronte della presentazione di tutta la documentazione richiesta, il Comune aveva il preciso dovere di portare a compimento l’istruttoria, e di assumere una determinazione finale, sia essa di accoglimento o di rigetto.
Lamenta il ricorrente che il decorso di un lasso temporale palesemente irragionevole, senza che sia stato adottato alcun atto, rende l’inerzia del Comune di Calatabiano del tutto ingiustificabile e illegittima, legittimando il proposto ricorso teso ad ottenere una pronuncia che ne accerti l’obbligo di provvedere.
In conclusione, per l’esponente, da quanto esposto, emerge l’evidente violazione di legge ed eccesso di potere derivanti dalla persistente ed ingiustificata inerzia della P.A. intimata e, pertanto, la mancata definizione del procedimento per cui è causa è del tutto incomprensibile ed illegittima per violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990;
- con il secondo ha lamentato la Violazione della disciplina speciale in materia di Sportello unico per le attività produttive (D.P.R. n. 160/2010).
Per il ricorrente, il procedimento in esame è stato correttamente attivato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 che disciplina la procedura tramite SUAP per la realizzazione di interventi produttivi in variante agli strumenti urbanistici; tale procedura speciale è finalizzata a semplificare e accelerare l’ iter autorizzativo, concentrando in un unico procedimento l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e assensi necessari, tipicamente attraverso l’istituto della conferenza di servizi.
La giurisprudenza - aggiunge il deducente - ha chiarito che la presentazione di un’istanza al SUAP per un progetto non conforme allo strumento urbanistico vigente “ costituisce una proposta di variante dello strumento urbanistico ”; ciò impone all’amministrazione procedente di attivarsi per istruire la pratica, convocando, se del caso, la conferenza di servizi per valutare la proposta di variazione e se è vero che la determinazione finale sulla variante urbanistica spetta, in ultima istanza, al consiglio comunale, ciò non esime l’amministrazione dall’obbligo di completare la fase istruttoria e di sottoporre all’organo consiliare una proposta definita.
Il Comune di Calatabiano, lamenta l’esponente, ha disatteso tali prescrizioni, bloccando il procedimento in una fase embrionale e impedendo che la proposta progettuale, pur riconosciuta come legittima ed interessante, potesse essere debitamente istruita e sottoposta alla valutazione degli organi competenti
- infine, con il terzo, si è soffermato sulla Natura del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione e sulla lesione del legittimo affidamento .
Per il deducente, infine, la mancata conclusione del procedimento di approvazione da parte del Comune paralizza l’iniziativa economica del proponente, frustrandone le legittime aspettative.
Lamenta l’esponente che la lesione del principio del legittimo affidamento appare, nella specie, ancor più grave ove solo si consideri che l’Amministrazione aveva confermato la legittimità dell’iniziativa, così ingenerando la ragionevole aspettativa di una celere e positiva definizione del procedimento; inoltre, l'inerzia dell'amministrazione, protraendosi per un tempo irragionevole, viola anche i principi di buona fede e correttezza che devono sempre informare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, causando un notevole pregiudizio economico all’interessato e, al contempo, privando il territorio di un’opportunità di sviluppo turistico e valorizzazione.
2. Il Comune di Calatabiano non si è costituito in giudizio.
3. La parte intimata ha depositato in data 24 febbraio 2026 il provvedimento del 20 febbraio 2026 con il quale il responsabile del procedimento - in sintesi - ha accertato “ la carenza dei presupposti di legge ”, ha disposto la non attivazione della “ procedura di variante allo strumento urbanistico ” e, per l'effetto, il rigetto dell’istanza “ presentata dalla ditta INFERRERA COSIMO, in quanto contraria alla pianificazione urbanistica vigente e non rispondente ai requisiti di eccezionalità previsti dalla normativa vigente ”.
4. La parte ricorrente, dopo aver depositato documenti in data 19 marzo 2026 (in particolare: il sopra citato provvedimento del 20 febbraio 2026 del responsabile del procedimento, nonché la nota del deducente datata 9 marzo 2026 avente ad oggetto “[…] Riscontro e controdeduzioni alla mail pec del 23.2.2026 contenente relazione istruttoria di diniego – rigetto ”), con memoria depositata in data 26 marzo 2026 ha osservato che solo in seguito alla notificazione del ricorso, con PEC del 23 febbraio 2026 contenente relazione istruttoria di diniego – rigetto, il responsabile dell’Area Tecnica del Comune intimato, facendosi lecito avocare a sé una competenza e dei poteri che le vigenti leggi non gli attribuiscono, ha rigettato l’istanza presentata “ in quanto contraria alla pianificazione urbanistica vigente e non rispondente ai requisiti di eccezionalità previsti dalla normativa vigente ”.
La parte ricorrente, con la predetta memoria, dopo aver richiamato le argomentazioni articolate con la sopra citata nota di riscontro del 9 marzo 2026, ha osservato, in sintesi, che:
- la citata relazione istruttoria costituisce un mero atto interno, privo di efficacia provvedimentale, che non è idoneo a concludere il procedimento amministrativo;
- la conferenza dei servizi è dunque un passaggio obbligato e fondamentale per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e assensi necessari da parte degli enti coinvolti;
- il diniego contenuto nel provvedimento endoprocedimentale contenuto nella nota ha dunque natura meramente dilatoria e usurpa i poteri del consiglio comunale, unico soggetto competente a valutare ed esprimersi sulla proposta;
- rimane pertanto, ad oggi, il silenzio-inadempimento e l’interesse dell’istate affinché il ricorso proposto venga deciso e affinché, in accoglimento delle domande ivi proposte, il Comune intimato venga obbligato a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, previa attivazione della conferenza di servizi e trasmissione della proposta al consiglio comunale, con nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo della P.A. rimasta inerte e condanna del Comune intimato al pagamento delle spese di giudizio
In sintesi, dunque, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
5. Alla camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In ordine al ricorso proposto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.1. Occorre premettere che con l’istanza avanzata dalla parte ricorrente in data 17 giugno 2024 – in merito al “ piano di lottizzazione turistico in ambito chiuso ‘San Marco’ in variante al Piano Regolatore vigente per la realizzazione di un Residence turistico-ricettivo ” - è stata chiesta l’attivazione della procedura ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Ai sensi della citata disposizione “ Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ” (comma 1).
E’ stato chiarito che “ anche in Sicilia trova applicazione l’art. 8, d.P.R. n. 160/2010, che consente il ricorso a un’eccezionale procedura di variante urbanistica, funzionale all’implementazione degli impianti produttivi ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 12 luglio 2024, n. 2207).
6.2. Ciò premesso in termini generali, oggetto del giudizio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. “ è il mancato esercizio del potere amministrativo, ossia l’inerzia dell’amministrazione che risulti lesiva per l’interessato ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2024, n. 9543).
Secondo giurisprudenza consolidata, nel processo amministrativo presupposto della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, “ è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2024, n. 6632; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 2 marzo 2026, n. 171; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 12 febbraio 2026, n. 998); in sintesi, permane la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire, se l'Amministrazione “ non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2026, n. 2814; cit. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2024, n. 9543; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 7 gennaio 2026, n. 87).
Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione comunale intimata ha adottato un provvedimento ultimativo del procedimento, avendo con il sopra citato provvedimento del 20 febbraio 2026 accertato “ la carenza dei presupposti di legge ” e disposto la non attivazione della “ procedura di variante allo strumento urbanistico ” e, per l'effetto, il rigetto dell’istanza “ presentata dalla ditta INFERRERA COSIMO, in quanto contraria alla pianificazione urbanistica vigente e non rispondente ai requisiti di eccezionalità previsti dalla normativa vigente ”.
Orbene, nel giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 cod. proc. amm., l'interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l'indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi contemplata all'art. 31, comma 3, cod. proc. amm. - afferiscono all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, favorevole o contrario, in ossequio all'obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 5 gennaio 2024, n. 259).
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero, le argomentazioni articolate dalla parte ricorrente con memoria depositata in data 26 marzo 2026 si rivelano inconferenti ai fini del giudizio sul silenzio-inadempimento, in quanto anche a voler abbracciare la tesi secondo cui l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “ sembrerebbe demandare ogni potere decisionale, sul punto, alla conferenza dei servizi e, da ultimo, al consiglio comunale (e non, quindi, al responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale) ”, la questione atterrebbe a profili di merito, che possono e devono essere scrutinati solo a seguito della rituale impugnazione del provvedimento medesimo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 26 febbraio 2024, n. 153).
Alla luce di quanto appena evidenziato, l’attenzione potrà quindi spostarsi sul profilo di carattere sostanziale, se cioè la decisione di non indire la conferenza di servizi e respingere in limine la proposta sia immune da vizi, ma ciò solo a seguito della rituale proposizione di ricorso avverso il detto provvedimento.
Né può ritenersi che la contestazione del provvedimento del 20 febbraio 2026 sia stata ritualmente introdotta dalla parte ricorrente con memoria depositata (senza essere stata previamente notificata) in data 26 marzo 2026, atteso che, in applicazione del principio della domanda, non è possibile estendere lo scrutinio giudiziale oltre il perimetro riportato nell'atto introduttivo, risultando a tal fine inidonea la presentazione di una memoria non notificata alla controparte ed essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 2 aprile 2021, n. 3963).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale) - essendo intervenuta solo nelle more del giudizio la manifestazione di volontà della P.A. sull’istanza di parte ricorrente, ben dopo lo spirare dei termini di conclusione del procedimento - e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’intimato Comune di Calatabiano al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN AR, Presidente
AN US IO TO, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN US IO TO | GN NN AR |
IL SEGRETARIO