Art. 13.
L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario e' irrevocabile.
Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.
L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario e' irrevocabile.
Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.